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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 416/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 416/2025 promossa da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Temperanza ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC del predetto difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Ferrara e dall'avv. Marco Di Nicola Agostini ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo, come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AM (TR) in data
04/06/2017, premettendo che dall'unione nasceva la IA nata a [...] il Persona_1
30/01/2019, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno. All'udienza presidenziale, tenuta in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e in data 04/06/2017, trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di AM, Atto N. 5 parte II serie A volume 1 - anno 2017 - Comune di AMELIA (TR) -
Ufficio 1, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune.
2) Affidare in modo condiviso la IA minore ad entrambi i genitori, con residenza e PE
collocamento prevalente della stessa presso la madre, nella casa coniugale di , CP_2 [...]
, che viene alla stessa assegnata. I ricorrenti danno atto che la SI.ra sta CP_3 Pt_1
ricercando altro immobile da condurre in locazione ad AM (TR) e/o frazioni di AM (TR) e che, una volta stipulato il relativo contratto con il locatore, vi si trasferirà per abitarvi con la IA minore, giusto espresso ed irrevocabile consenso sinora all'uopo rilasciato dal SI. CP_1
con conseguente trasferimento della residenza e del collocamento prevalente della minore
[...] presso tale immobile. Il SI. presta sin d'ora espresso ed irrevocabile consenso Controparte_1 per l'iscrizione di e la frequentazione da parte della minore, in riferimento all'a.s. PE
2025/26, al primo anno della scuola primaria dell'Istituto omnicomprensivo "Iole Orsini" di
AM, corso a tempo pieno. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla IA per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA minore , durante la settimana, nei giorni di PE martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente, allorquando avrà cura di riaccompagnarla a scuola ovvero presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici.
Nei giorni di lunedì e mercoledì' pomeriggio provvederà la madre a condurre e prelevare la IA
dalle attività sportive (danze e nuoto), mentre il giovedì pomeriggio vi provvederà il padre PE
(nuoto). Nel week-end, il padre potrà tenere con sé - a settimane alterne e con pernotto - PE dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, allorquando avrà cura di accompagnarla a scuola ovvero presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé altresì per un periodo di 14 giorni, PE
da ripartirsi in due periodi consecutivi di 7 giorni ciascuno oppure non consecutivi per esigenze lavorative, da individuarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno. La madre potrà tenere con sé per un periodo di 14 giorni, anch'esso da ripartirsi in PE
due periodi consecutivi di 7 giorni ciascuno oppure non consecutivi per esigenze lavorative, da individuarsi nei mesi tra giugno e settembre e da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà alternativamente con i rispettivi genitori le giornate del PE 24 dicembre e la giornata del 25 dicembre, così come il 31 e il 1° gennaio. trascorrerà PE
inoltre le festività del 1° maggio, dell'8 dicembre, del 6 gennaio, e del 15 agosto alternandole tra i rispettivi genitori. La bambina trascorrerà poi il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, mentre il compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori.
4) Il SI. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, CP_1 in favore della SI.ra , mediante bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato ed Pt_1 avente IBAN n. [...], l'importo di Euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della IA , da rivalutarsi annualmente secondo la variazione PE degli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie nell'interesse della IA che siano state previamente documentate e concordate tra i genitori, salvo urgenze, come da vigente Protocollo
Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Terni. L'eventuale assegno unico per la IA PE
verrà ripartito al 50% tra i genitori.
5) I ricorrenti si impegnano a conferire mandato irrevocabile, di durata non inferiore a 6 mesi
(rinnovabile), in esclusiva, in favore della Agenzia Immobiliare Quadraccia di AM, per la vendita a terzi della ex casa coniugale di , Voc. , ad un prezzo non inferiore CP_2 CP_3
ad Euro 180.000,00, con ripartizione del ricavato al 50% tra le parti e da destinarsi prioritariamente all'estinzione del mutuo in essere con BCC Banca Centro - Credito Cooperativo
Toscana-Umbria. Sino alla vendita dell'immobile de quo, le parti si impegnano a corrispondere, ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% della rata mensile del mutuo fondiario dalle stesse contratto con l' , versando di Controparte_4
volta in volta la relativa provvista occorrente sul c/c tra di esse cointestato ed avente n. 454
1000325-8 c/o filiale di AM della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa.
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a richieste di assegno divorzile.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi e con i nonni;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IA.
8) In ragione dei fatti di cui al p.p. n. 2063/2024 RGNR Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Terni, il SI. si impegna a seguire un percorso terapeutico per il Controparte_1
sostegno psicologico/genitoriale, di durata non inferiore a mesi 12, presso il Servizio adulti CSM
Dipartimento Salute Mentale di Narni.
9) Le parti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti. 10) Compensazione integrale delle spese legali relative al presente procedimento, con rinuncia dei rispettivi procuratori al beneficio della solidarietà professionale.”
All'esito dell'udienza, la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AM (TR) in data
04/06/2017 tra: , nata ad [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato ad [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Alviano (TR), anno 2017 atto n. 1 parte 2 serie B Uff. 1;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli