Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 674
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Sentenza 12 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento di appello promosso da una ditta (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una società di fornitura di energia elettrica (appellata). L'opposizione era stata originariamente proposta avverso un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture commerciali relative alla fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia. L'appellante aveva contestato la genericità delle contestazioni basate sull'impossibilità di rilevare telematicamente i consumi, l'inidoneità del contatore a rilevare consumi esatti a causa di un guasto, e l'errata applicazione di tariffe per la media tensione anziché per la bassa tensione. Il Tribunale aveva ritenuto le contestazioni generiche e prive di prova, evidenziando come gli adempimenti necessari per il passaggio alla bassa tensione fossero onere esclusivo dell'utente, il quale non aveva fornito prova di averli eseguiti né aveva tempestivamente contestato la rinuncia al passaggio da media a bassa tensione. L'appellante, nel proprio atto di appello, ha sollevato tre motivi: il primo relativo all'adempimento dell'onere probatorio circa fatti estintivi, modificativi o impeditivi, non essendo contestato il malfunzionamento del contatore; il secondo concernente la correttezza delle fatture emesse su consumi effettivi e non presunti; il terzo lamentando l'erronea statuizione del Tribunale circa la presunta omessa lamentela dell'opponente, sostenendo che la richiesta di passaggio alla bassa tensione era stata avanzata solo dopo la cessazione del rapporto con la società di fornitura e che l'inadempimento era imputabile al distributore, con conseguente diritto al calcolo dei costi secondo le tariffe della bassa tensione e al risarcimento dei maggiori costi sostenuti. La società appellata ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto e sollevando preliminarmente eccezioni di inammissibilità per mancata impugnazione di capi della sentenza e per insufficienza della specificità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Si è costituita anche la società distributrice, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondati entrambi i profili sollevati dall'appellante, sia nei confronti della società di fornitura che della società distributrice, considerandoli peraltro ai limiti dell'inammissibilità per mera ripetitività delle questioni già trattate in primo grado. In punto di fatto, la Corte ha ribadito che la società appellata aveva fornito energia elettrica in regime di salvaguardia sulla base di consumi rilevati e non presunti, come comprovato dalla documentazione e dalle certificazioni del distributore, e che le fatture emesse erano conformi ai registri. Ha sottolineato come l'appellante non avesse contestato le bollette al loro ricevimento, con conseguente riconoscimento della correttezza dei consumi e degli importi fatturati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. La Corte ha altresì evidenziato che nel 2019 la società appellata non era più l'esercente la salvaguardia nel punto di fornitura, rendendo tardive le contestazioni relative a fatti successivi, quali la sostituzione del gruppo di misura per guasto, non imputabili all'appellata. Ha inoltre confermato che la richiesta di passaggio da media a bassa tensione era stata annullata nel maggio 2019, quando la società appellata non era più esercente, e che la normativa di settore prevede la gestione totale della pratica da parte del distributore. Riguardo alla posizione della distributrice, la Corte ha ritenuto inconfutabile che il mancato completamento della prima richiesta di passaggio alla bassa tensione fosse dovuto alla volontà dell'utente di non eseguire le opere necessarie, e che solo a seguito di una nuova richiesta e della collaborazione dell'utente, con la costituzione di servitù e la compilazione della Scheda Tecnica, il passaggio è stato completato nel dicembre 2020. Pertanto, la Corte ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese legali in favore di entrambe le appellate e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 674
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 674
    Data del deposito : 12 aprile 2025

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