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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1777/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7/5/24 e promossa DA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giuseppe STRAFACE ed elett.te dom.to in CONTRADA OLIVETO (PALAZZO STRAFACE) 87064 CORIGLIANO-ROSSANO - CP_1 Parte_2 presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
in persona del legale rappr.te p.t., con l'Avv. CP_2 Elena GUIDUCCI, elett.te dom.to in VIA MURRI 48 40137 BOLOGNA presso lo studio dello stesso difensore.
(già , società con unico Controparte_3 Controparte_4 CP_2 socio soggetta a direzione e coordinamento di con CP_5 sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Di Mauro ed elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia c/o lo studio dello stesso in Bologna, Via Marconi n. 71 Appellate AVVERSO la sentenza n. 877/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 01/04/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, la ditta proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1332/2020 emesso dal Tribunale di Bologna su istanza della , per la complessiva CP_2 somma di euro 11.382,16, oltre competenze di monitorio ed accessori di legge, stante l'asserito mancato pagamento di fatture commerciali per la fornitura di energia elettrica. totalmente la proposta opposizione chiedendo di CP_6
[... essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
Controparte_7 Il difensore di asseriva che il mancato passaggio Controparte_7 dalla media alla bassa tensione era da addebitarsi al cliente che aveva annullato la richiesta, anche se, a seguito della riproposizione della stessa, avrebbe provveduto a breve.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo. Riteneva in sostanza il primo decidente che aveva Parte_1 mosso contestazioni basate su un piano di assoluta genericità, improntate sulla sola impossibilità di rilevare telematicamente i consumi del gruppo di misura installato presso l'agriturismo, essendo necessario l'intervento dei tecnici predisposti. si era altresì limitata ad allegare un verbale di Parte_1 intervento dei tecnici di , avvenuto in data Controparte_3 20.07.2020, per la sostituzione del gruppo di misura a causa di un guasto alla scheda elettronica, che risultava bruciata, adducendo sulla scorta di tale riparazione un'inidoneità del contatore a rilevare i consumi esatti. Rilevava altresì il Tribunale come avesse dato Controparte_7 atto che, per il buon esito del procedimento di passaggio alla bassa tensione, fosse necessaria la collaborazione dell'utente. Nello specifico, a erano richiesti la costituzione di Parte_1 una servitù per consentire ai tecnici di Controparte_3 l'installazione di un PTP (punto di consegna su palo) e, successivamente, la rilevazione dei consumi e la compilazione di una Scheda Tecnica (modello FOC) al fine di comunicare l'esecuzione dei lavori da eseguire. Tali adempimenti, secondo quanto riportato da , e Controparte_3 ritenuto attendibile, erano onere esclusivo dell'utente, il quale avrebbe dovuto altresì attivarsi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti collaterali all'impianto del nuovo contatore a bassa tensione (tra cui, a titolo di esempio, la costruzione di apposita passarella di accesso dalla strada pubblica al PTP, onde consentire l'autonomo accesso dei tecnici), i quali richiedevano anche il conferimento di incarichi a professionisti esterni e il conseguimento di eventuali autorizzazioni agli enti competenti (SCIA). Per il decidente, secondo il principio di vicinanza della prova, stabilito dalla nota sentenza resa a S.U. n. 13533/2001, la prova era più agevole e di pronta soluzione per l'opponente, il quale avrebbe ben potuto dimostrare di aver adempiuto alla restituzione del FOC compilato e alla realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del PTP. Inoltre, veniva rilevato che l'opponente non avesse mai preso posizione né contestato la rinuncia al passaggio dalla MT alla BT che, secondo Hera, sarebbe avvenuta in data 15.05.2019. Veniva condiviso l'argomento secondo cui la convenuta sosteneva di aver ricevuto, come risultava dal Portale del Distributore, l'annullamento della richiesta, in un periodo storico in cui non era più l'esercente della Salvaguardia nel punto di fornitura intestato a fatto che era stato più volte ribadito Parte_1 anche da nelle sue memorie difensive e che doveva Controparte_3 essere contestato da nella prima memoria ex art. 183 Parte_1 c.p.c. Pertanto, il Tribunale rigettava anche la domanda di manleva richiesta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 chiamata a risarcire parte opponente delle maggiori spese sopportate per la fornitura in Media Tensione in luogo della fornitura in Bassa Tensione, rigetto che trova la sua ragion d'essere nel carente supporto probatorio e nei difetti di pronta contestazione dell'opponente.
-Avverso tale decisione propone appello la per Parte_1 i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo, sostiene l'appellante di aver adempiuto all'onere del debitore circa la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, non essendo contestato il malfunzionamento del contatore da parte di HERA.
2) Con il secondo, evidenzia la correttezza delle fatture emesse su consumi effettivi e non presunti, come si evincerebbe dalle bollette allegate alla comparsa di risposta della stessa opposta HERA(doc. 1 ). CP_8
3) Con il terzo, si duole dell'erronea statuizione del Tribunale circa la presunta omessa lamentela dell'opponente che avrebbe goduto della somministrazione di energia elettrica senza dolersi della quantificazione dei consumi, ritenuti, invece, dall'appellante in linea con quanto fatturato da CP_2 (richiama: doc.
6-7 Hera). I particolare, lamenta la l'errore in procedendo ed Parte_1 in judicandum per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 CO.1 CPC e 2697 CO.
1-2 CC, atteso che, secondo l'appellante, risulta provato per tabulas che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della linea elettrica in bassa tensione e, dunque, al passaggio ed esercizio della prefata linea nella proprietà si aveva solo il 22.5.2020, quando era già Pt_1 cessato il rapporto con Hera;
peraltro, sempre per tabulas, era provato che l'opponente prestava il consenso;
inoltre, vi era assenza di rinuncia alla richiesta di passaggio di fornitura da media a bassa tensione da parte dell'opponente ad Hera;
nel mentre, era l' inadempimento di che comportava Controparte_7 maggiori costi fissi per l'utente. Infine, sussisteva mancanza di prova del preteso importo, calcolato ingiustamente secondo i canoni previsti per costi fissi della media tensione. Secondo l'appellante, andava dichiarato l'inadempimento del distributore, avendo dovuto scaturire da ciò due conseguenze, ovvero, da un lato l'incertezza dell'asserito credito, che andava calcolato secondo i costi previsti per la bassa tensione e non su quelli maggiori della media tensione;
dall'altro, l'obbligo per il distributore di tenere indenne l'utente per i maggiori costi previsti dalla fornitura in media tensione.
-Si costituiva contestando totalmente la proposta CP_2 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Preliminarmente, eccepiva la mancata impugnazione dei capi della sentenza, dunque il loro avvenuto passaggio in giudicato, e comunque l'insufficienza della specificità dell'impugnazione ai sensi dell' art. 342 c.p.c.
-Si costituiva chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_7 del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, tornando a sollevare eccezioni e difese già avanzate in primo grado.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) In punto di fatto, , dopo aver partecipato alla CP_2 procedura concorsuale, ai sensi della L. n. 125/07, per l'assegnazione del servizio di energia elettrica in regime di salvaguardia, è stata individuata come soggetto esercente la salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 in Calabria e, in particolare, nella Provincia di Cosenza. ha provveduto alla fornitura di energia elettrica in CP_9 regime c.d. di salvaguardia in via automatica e, quindi, ex lege relativamente al POD IT001E00263133 (c.d. POD, codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale) intestato all'impresa individuale
[...]
emettendo le fatture e note di credito da Parte_1 settembre 2017 all'aprile 2018 sulla base di consumi rilevati (e non su consumi presunti) per un importo complessivo di € 11.382,16. La fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è stata fornita e comunicata all'appellante da come CP_9 risulta dalla documentazione in atti, ed il servizio di energia elettrica è stato usufruito dall'appellante, come risulta dalle certificazioni della titolarità e dei consumi di energia elettrica del Distributore e dai documenti di sintesi dei dati di trasporto, che comprovano anche che i consumi certificati dal Distributore sono in linea con quanto fatturato da CP_9 La domanda monitoria svolta da è stata fondata su un CP_9 credito derivante da fornitura di energia elettrica, per la quale somministrazione costituiscono le prove scritte idonee, già depositate e contenuto nel fascicolo monitorio, sia le fatture che il relativo estratto autenticato dal notaio, che attesta la conformità dei “dati presenti nel “Registro corrispettivi” regolarmente tenuto ai sensi di legge”. Prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto non risulta esser stata contestata l'inidoneità delle stesse fatture a provare il credito, né la determinazione del quantum a titolo di somministrazione del servizio di energia elettrica, né tantomeno era stato richiesto dall'appellante l'invio del contratto. Pertanto, non avendo contestato le bollette de quibus Parte_1 al loro ricevimento, già potrebbe ritenersi che l'appellante abbia riconosciuto ex art. 115 cpc la correttezza dei consumi registrati e riportati regolarmente in bolletta, e degli importi ad essa fatturati (ex multis, Cassazione, sentenza n. 8901 del 1997 e Tribunale di Foggia del 14.1.2009).
-B) Ciò posto, entrambi i profili sollevati dall'appellante sia nei confronti di che nei confronti di CP_9 Controparte_3 rimangono infondati, ai limiti della inammissibilità per mera ripetitività delle questioni già avanzate in sede di opposizione in primo grado e compiutamente trattate dal primo giudice. Nel merito, l'appellata ha fondato la prima difesa ed anche l'appello, in primo luogo, sulle contestazioni, generiche e peraltro non provate, in merito al malfunzionamento del contatore ed all'applicazione di tariffe per la fornitura in Media Tensione, nonché, in secondo luogo, all'eventuale responsabilità di
[...]
per l'aggravio dei costi di fornitura scaturenti, CP_7 secondo la ricostruzione attorea - dal mancato completamento della procedura per il passaggio del POD da Media Tensione a Bassa Tensione. Sul primo punto, va rilevato che nel 2019 non era più CP_9 l'esercente la salvaguardia nel punto di fornitura intestato a e, pertanto, i fatti successivi al 2018, relativi al Parte_1 termine della fornitura di energia elettrica in capo ad CP_9 oltre ad essere stati contestati tardivamente, quali la sostituzione in data 20/07/2020 del gruppo di misura a causa di un guasto alla scheda, non risultano imputabili ad alla CP_9 quale tuttavia, effettivamente, non è pervenuta alcuna contestazione dall'appellante in merito alla rilevazione dei consumi. Rileva il primo giudice come dall'episodio della sostituzione della scheda, di cui al prefato intervento, non può certamente discendere una presunzione di malfunzionamento del contatore. Congiuntamente al perspicace rilievo che le fatture di cui al decreto ingiuntivo e per cui è causa, sono antecedenti di tra anni rispetto all'intervento, sicchè il motivo di rimane Parte_1 una mera congettura, essendo inverosimile che nel triennio antecedente all'intervento non vi sia mai stata contestazione alcuna, se il contatore dava segni di malfunzionamento della scheda elettronica, la quale sola poteva creare problemi, a prescindere comunque dal fatto che i consumi contestati sono stati rilevati, e non meramente presunti.
- C) inoltre, ha ricevuto nel 2017 da CP_9 Controparte_3 la comunicazione in merito alla richiesta dell'opponente del passaggio da Media a Bassa tensione del POD IT001E00263133 intestato a (doc. 10); tuttavia alla richiesta di Parte_1 passaggio è seguita in data 15.05.2019 una manifestazione di annullamento, quando ormai nel 2019 non era più CP_2 l'esercente la salvaguardia nel punto di fornitura intestato all'appellante. In ogni caso, la normativa di settore AEEG n. 646/15 ha stabilito che la pratica di passaggio di un utenza da MT a BT deve essere
[... gestita direttamente e totalmente dal distributore
, con la creazione di un nuovo POD. CP_7 Venendo così alla posizione di è tranchant Controparte_3 osservare inconfutabilmente -e mai contestato con prove concrete- che, in ordine alla richiesta di passaggio dalla Media Tensione alla Bassa Tensione, tale evento, relativamente alla prima richiesta avanzata nel 2017, non si realizzava per espressa volontà della di non provvedere ad eseguire le Parte_1 opere necessarie per rendere possibile il cambio di tensione. Da ultimo, ma non per ultimo, ha dato contezza, Controparte_3 senza alcuna contestazione, che solo successivamente, a seguito di nuova richiesta da parte della ditta è stata Parte_1 riattivata la procedura ed è stato di nuovo messo in esecuzione il passaggio MT/BT, essendo stato precisato che il “Lavoro è stato completato in data 30.12.2020 ed il cliente è cessato in media tensione (POD IT001E00263133) ed è stato attivato in bassa tensione (POD IT001E84718989)”. Ciò proprio a seguito della esercitata collaborazione dell'utente,
[... tenuto a costituire una servitù per consentire ai tecnici di l'istallazione del Punto di Consegna su palo (PTP) CP_7 e, successivamente, la compilazione di una Scheda Tecnica (Mod. FOC), tutti oneri esclusivi del richiedente, del tutto omessi omessi all'atto della prima richiesta.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore di entrambe le appellate del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna in complessivi € 5.809,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1777/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7/5/24 e promossa DA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giuseppe STRAFACE ed elett.te dom.to in CONTRADA OLIVETO (PALAZZO STRAFACE) 87064 CORIGLIANO-ROSSANO - CP_1 Parte_2 presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
in persona del legale rappr.te p.t., con l'Avv. CP_2 Elena GUIDUCCI, elett.te dom.to in VIA MURRI 48 40137 BOLOGNA presso lo studio dello stesso difensore.
(già , società con unico Controparte_3 Controparte_4 CP_2 socio soggetta a direzione e coordinamento di con CP_5 sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Di Mauro ed elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia c/o lo studio dello stesso in Bologna, Via Marconi n. 71 Appellate AVVERSO la sentenza n. 877/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 01/04/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, la ditta proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1332/2020 emesso dal Tribunale di Bologna su istanza della , per la complessiva CP_2 somma di euro 11.382,16, oltre competenze di monitorio ed accessori di legge, stante l'asserito mancato pagamento di fatture commerciali per la fornitura di energia elettrica. totalmente la proposta opposizione chiedendo di CP_6
[... essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo
Controparte_7 Il difensore di asseriva che il mancato passaggio Controparte_7 dalla media alla bassa tensione era da addebitarsi al cliente che aveva annullato la richiesta, anche se, a seguito della riproposizione della stessa, avrebbe provveduto a breve.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto che dichiarava definitivamente esecutivo. Riteneva in sostanza il primo decidente che aveva Parte_1 mosso contestazioni basate su un piano di assoluta genericità, improntate sulla sola impossibilità di rilevare telematicamente i consumi del gruppo di misura installato presso l'agriturismo, essendo necessario l'intervento dei tecnici predisposti. si era altresì limitata ad allegare un verbale di Parte_1 intervento dei tecnici di , avvenuto in data Controparte_3 20.07.2020, per la sostituzione del gruppo di misura a causa di un guasto alla scheda elettronica, che risultava bruciata, adducendo sulla scorta di tale riparazione un'inidoneità del contatore a rilevare i consumi esatti. Rilevava altresì il Tribunale come avesse dato Controparte_7 atto che, per il buon esito del procedimento di passaggio alla bassa tensione, fosse necessaria la collaborazione dell'utente. Nello specifico, a erano richiesti la costituzione di Parte_1 una servitù per consentire ai tecnici di Controparte_3 l'installazione di un PTP (punto di consegna su palo) e, successivamente, la rilevazione dei consumi e la compilazione di una Scheda Tecnica (modello FOC) al fine di comunicare l'esecuzione dei lavori da eseguire. Tali adempimenti, secondo quanto riportato da , e Controparte_3 ritenuto attendibile, erano onere esclusivo dell'utente, il quale avrebbe dovuto altresì attivarsi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti collaterali all'impianto del nuovo contatore a bassa tensione (tra cui, a titolo di esempio, la costruzione di apposita passarella di accesso dalla strada pubblica al PTP, onde consentire l'autonomo accesso dei tecnici), i quali richiedevano anche il conferimento di incarichi a professionisti esterni e il conseguimento di eventuali autorizzazioni agli enti competenti (SCIA). Per il decidente, secondo il principio di vicinanza della prova, stabilito dalla nota sentenza resa a S.U. n. 13533/2001, la prova era più agevole e di pronta soluzione per l'opponente, il quale avrebbe ben potuto dimostrare di aver adempiuto alla restituzione del FOC compilato e alla realizzazione delle opere necessarie per la costruzione del PTP. Inoltre, veniva rilevato che l'opponente non avesse mai preso posizione né contestato la rinuncia al passaggio dalla MT alla BT che, secondo Hera, sarebbe avvenuta in data 15.05.2019. Veniva condiviso l'argomento secondo cui la convenuta sosteneva di aver ricevuto, come risultava dal Portale del Distributore, l'annullamento della richiesta, in un periodo storico in cui non era più l'esercente della Salvaguardia nel punto di fornitura intestato a fatto che era stato più volte ribadito Parte_1 anche da nelle sue memorie difensive e che doveva Controparte_3 essere contestato da nella prima memoria ex art. 183 Parte_1 c.p.c. Pertanto, il Tribunale rigettava anche la domanda di manleva richiesta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 chiamata a risarcire parte opponente delle maggiori spese sopportate per la fornitura in Media Tensione in luogo della fornitura in Bassa Tensione, rigetto che trova la sua ragion d'essere nel carente supporto probatorio e nei difetti di pronta contestazione dell'opponente.
-Avverso tale decisione propone appello la per Parte_1 i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo, sostiene l'appellante di aver adempiuto all'onere del debitore circa la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, non essendo contestato il malfunzionamento del contatore da parte di HERA.
2) Con il secondo, evidenzia la correttezza delle fatture emesse su consumi effettivi e non presunti, come si evincerebbe dalle bollette allegate alla comparsa di risposta della stessa opposta HERA(doc. 1 ). CP_8
3) Con il terzo, si duole dell'erronea statuizione del Tribunale circa la presunta omessa lamentela dell'opponente che avrebbe goduto della somministrazione di energia elettrica senza dolersi della quantificazione dei consumi, ritenuti, invece, dall'appellante in linea con quanto fatturato da CP_2 (richiama: doc.
6-7 Hera). I particolare, lamenta la l'errore in procedendo ed Parte_1 in judicandum per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 CO.1 CPC e 2697 CO.
1-2 CC, atteso che, secondo l'appellante, risulta provato per tabulas che la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della linea elettrica in bassa tensione e, dunque, al passaggio ed esercizio della prefata linea nella proprietà si aveva solo il 22.5.2020, quando era già Pt_1 cessato il rapporto con Hera;
peraltro, sempre per tabulas, era provato che l'opponente prestava il consenso;
inoltre, vi era assenza di rinuncia alla richiesta di passaggio di fornitura da media a bassa tensione da parte dell'opponente ad Hera;
nel mentre, era l' inadempimento di che comportava Controparte_7 maggiori costi fissi per l'utente. Infine, sussisteva mancanza di prova del preteso importo, calcolato ingiustamente secondo i canoni previsti per costi fissi della media tensione. Secondo l'appellante, andava dichiarato l'inadempimento del distributore, avendo dovuto scaturire da ciò due conseguenze, ovvero, da un lato l'incertezza dell'asserito credito, che andava calcolato secondo i costi previsti per la bassa tensione e non su quelli maggiori della media tensione;
dall'altro, l'obbligo per il distributore di tenere indenne l'utente per i maggiori costi previsti dalla fornitura in media tensione.
-Si costituiva contestando totalmente la proposta CP_2 impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Preliminarmente, eccepiva la mancata impugnazione dei capi della sentenza, dunque il loro avvenuto passaggio in giudicato, e comunque l'insufficienza della specificità dell'impugnazione ai sensi dell' art. 342 c.p.c.
-Si costituiva chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_7 del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza, tornando a sollevare eccezioni e difese già avanzate in primo grado.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A) In punto di fatto, , dopo aver partecipato alla CP_2 procedura concorsuale, ai sensi della L. n. 125/07, per l'assegnazione del servizio di energia elettrica in regime di salvaguardia, è stata individuata come soggetto esercente la salvaguardia per gli anni 2017 e 2018 in Calabria e, in particolare, nella Provincia di Cosenza. ha provveduto alla fornitura di energia elettrica in CP_9 regime c.d. di salvaguardia in via automatica e, quindi, ex lege relativamente al POD IT001E00263133 (c.d. POD, codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale riferito al cliente finale) intestato all'impresa individuale
[...]
emettendo le fatture e note di credito da Parte_1 settembre 2017 all'aprile 2018 sulla base di consumi rilevati (e non su consumi presunti) per un importo complessivo di € 11.382,16. La fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è stata fornita e comunicata all'appellante da come CP_9 risulta dalla documentazione in atti, ed il servizio di energia elettrica è stato usufruito dall'appellante, come risulta dalle certificazioni della titolarità e dei consumi di energia elettrica del Distributore e dai documenti di sintesi dei dati di trasporto, che comprovano anche che i consumi certificati dal Distributore sono in linea con quanto fatturato da CP_9 La domanda monitoria svolta da è stata fondata su un CP_9 credito derivante da fornitura di energia elettrica, per la quale somministrazione costituiscono le prove scritte idonee, già depositate e contenuto nel fascicolo monitorio, sia le fatture che il relativo estratto autenticato dal notaio, che attesta la conformità dei “dati presenti nel “Registro corrispettivi” regolarmente tenuto ai sensi di legge”. Prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto non risulta esser stata contestata l'inidoneità delle stesse fatture a provare il credito, né la determinazione del quantum a titolo di somministrazione del servizio di energia elettrica, né tantomeno era stato richiesto dall'appellante l'invio del contratto. Pertanto, non avendo contestato le bollette de quibus Parte_1 al loro ricevimento, già potrebbe ritenersi che l'appellante abbia riconosciuto ex art. 115 cpc la correttezza dei consumi registrati e riportati regolarmente in bolletta, e degli importi ad essa fatturati (ex multis, Cassazione, sentenza n. 8901 del 1997 e Tribunale di Foggia del 14.1.2009).
-B) Ciò posto, entrambi i profili sollevati dall'appellante sia nei confronti di che nei confronti di CP_9 Controparte_3 rimangono infondati, ai limiti della inammissibilità per mera ripetitività delle questioni già avanzate in sede di opposizione in primo grado e compiutamente trattate dal primo giudice. Nel merito, l'appellata ha fondato la prima difesa ed anche l'appello, in primo luogo, sulle contestazioni, generiche e peraltro non provate, in merito al malfunzionamento del contatore ed all'applicazione di tariffe per la fornitura in Media Tensione, nonché, in secondo luogo, all'eventuale responsabilità di
[...]
per l'aggravio dei costi di fornitura scaturenti, CP_7 secondo la ricostruzione attorea - dal mancato completamento della procedura per il passaggio del POD da Media Tensione a Bassa Tensione. Sul primo punto, va rilevato che nel 2019 non era più CP_9 l'esercente la salvaguardia nel punto di fornitura intestato a e, pertanto, i fatti successivi al 2018, relativi al Parte_1 termine della fornitura di energia elettrica in capo ad CP_9 oltre ad essere stati contestati tardivamente, quali la sostituzione in data 20/07/2020 del gruppo di misura a causa di un guasto alla scheda, non risultano imputabili ad alla CP_9 quale tuttavia, effettivamente, non è pervenuta alcuna contestazione dall'appellante in merito alla rilevazione dei consumi. Rileva il primo giudice come dall'episodio della sostituzione della scheda, di cui al prefato intervento, non può certamente discendere una presunzione di malfunzionamento del contatore. Congiuntamente al perspicace rilievo che le fatture di cui al decreto ingiuntivo e per cui è causa, sono antecedenti di tra anni rispetto all'intervento, sicchè il motivo di rimane Parte_1 una mera congettura, essendo inverosimile che nel triennio antecedente all'intervento non vi sia mai stata contestazione alcuna, se il contatore dava segni di malfunzionamento della scheda elettronica, la quale sola poteva creare problemi, a prescindere comunque dal fatto che i consumi contestati sono stati rilevati, e non meramente presunti.
- C) inoltre, ha ricevuto nel 2017 da CP_9 Controparte_3 la comunicazione in merito alla richiesta dell'opponente del passaggio da Media a Bassa tensione del POD IT001E00263133 intestato a (doc. 10); tuttavia alla richiesta di Parte_1 passaggio è seguita in data 15.05.2019 una manifestazione di annullamento, quando ormai nel 2019 non era più CP_2 l'esercente la salvaguardia nel punto di fornitura intestato all'appellante. In ogni caso, la normativa di settore AEEG n. 646/15 ha stabilito che la pratica di passaggio di un utenza da MT a BT deve essere
[... gestita direttamente e totalmente dal distributore
, con la creazione di un nuovo POD. CP_7 Venendo così alla posizione di è tranchant Controparte_3 osservare inconfutabilmente -e mai contestato con prove concrete- che, in ordine alla richiesta di passaggio dalla Media Tensione alla Bassa Tensione, tale evento, relativamente alla prima richiesta avanzata nel 2017, non si realizzava per espressa volontà della di non provvedere ad eseguire le Parte_1 opere necessarie per rendere possibile il cambio di tensione. Da ultimo, ma non per ultimo, ha dato contezza, Controparte_3 senza alcuna contestazione, che solo successivamente, a seguito di nuova richiesta da parte della ditta è stata Parte_1 riattivata la procedura ed è stato di nuovo messo in esecuzione il passaggio MT/BT, essendo stato precisato che il “Lavoro è stato completato in data 30.12.2020 ed il cliente è cessato in media tensione (POD IT001E00263133) ed è stato attivato in bassa tensione (POD IT001E84718989)”. Ciò proprio a seguito della esercitata collaborazione dell'utente,
[... tenuto a costituire una servitù per consentire ai tecnici di l'istallazione del Punto di Consegna su palo (PTP) CP_7 e, successivamente, la compilazione di una Scheda Tecnica (Mod. FOC), tutti oneri esclusivi del richiedente, del tutto omessi omessi all'atto della prima richiesta.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore di entrambe le appellate del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna in complessivi € 5.809,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 11/3/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)