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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per presente, con l'avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO Parte_1
Per già dichiarato contumace, nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Passerini Glazel si riporta all'atto introduttivo. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2025 promossa da:
(C.F. ) RICORRENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Alberto Passerini Glazel contro
C.F. ) RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso: Parte_1
- di essere stato proprietario della vettura BMW Z4 IM targata GM075XC;
- di avere posto in vendita detta vettura il 2.6.24 tramite pubblicazione di annuncio sul sito web https://www.autoscout24.it/ e di essere stato quindi contattato da tale Per_1
la quale manifestava l'interesse per l'acquisto del mezzo preannunciando a tale
[...]
fine una visita a Brescia del di lei marito presentato come tale;
Parte_2
- di avere ricevuto, in data 6.6.24, il detto sedicente , il quale, provata su Parte_2
strada la vettura, manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto al prezzo di € pagina 2 di 6 62.000,00;
- che il contratto di vendita era stato subito formalizzato avanti all'agenzia pratiche auto
Speedy Time di sita in Brescia via Sant'Eustacchio 6; Controparte_2
- che, al fine di procedere al pagamento del prezzo, il sedicente aveva consegnato ad Pt_2
esso ricorrente l'assegno postale non trasferibile n. 4786557944-02 dell'importo di €
62.000,00 apparentemente emesso dall'ufficio postale di via Fontana 8; Per_1
- che, recatosi il giorno successivo ad incassare l'assegno, la direttrice gli aveva comunicato che trattavasi di assegno falso;
- che, quindi, egli aveva depositato denuncia- querela presso la Stazione CC di Brescia –
Sant'Eustacchio;
- che, nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 8607/24 RG notizie di reato/Mod.21 era stato appurato che il sedicente aveva provveduto: 1) a Pt_2
trasferire l'auto in Rozzano via Moncenisio 77 ove era stata successivamente recuperata dai CC. e riconsegnata ad esso ricorrente;
2) a “radiarla per esportazione” presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Varese, e che il documento di identità intestato al era falso;
Pt_2
- che, in data 14.10.24, era stato emesso avviso di conclusioni delle indagini preliminari dal PM – Tribunale di Brescia nei confronti di tale n. a Milano il Controparte_1
27.7.87 e residente a [...] in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 61 n.1 e 7, 489, e 494 c.p.;
- che egli aveva inviato al diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. senza successo;
CP_1
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il chiedendo accertarsi l'intervenuta CP_1
risoluzione di diritto del contratto o, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'acquirente o, in ulteriore subordine, dichiararsi la nullità del contratto di compravendita, con ordine all'ente preposto di reimmatricolare il veicolo a nome del ricorrente. Formulava altresì domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, subito per effetto della perdita di valore della vettura o del mancato guadagno pagina 3 di 6 rappresentato dalla rendita che avrebbe potuto ottenere dall'incasso del corrispettivo pattuito.
Contestualmente, promuoveva ricorso per sequestro giudiziario.
Il resistente rimaneva contumace.
Concesso il provvedimento cautelare, senza l'espletamento di attività istruttoria la causa
è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
I fatti allegati dal ricorrente sono documentalmente provati.
In particolare, dalla documentazione prodotta si evince:
- che il veicolo BMW targato GM075XC, di proprietà del ricorrente è stato da quest'ultimo venduto a tale n. a il 9.11.87 e ivi residente in [...] CF Parte_2 Per_1
(doc. 1, 2 e 5); C.F._3
- che l'assegno n. 4786557944-02 consegnato dal sedicente è risultato falso CP_3 Pt_2
(doc. 6 e 7);
- che il documento di identità, riconducibile al , è anch'esso risultato falso (doc. 9); Pt_2
- che il soggetto presentatosi quale è risultato essere tale n. a Parte_2 Controparte_1
Milano il 27.7.87 e residente a [...] CF
(doc. 9 e 12); C.F._2
- che titolare della agenzia di pratiche auto Speedy Time di Persona_2 Per_2
ha riconosciuto, avanti ai CC – Stazione Sant' Eustacchio, il quale soggetto –
[...] CP_1
presentatosi come - cui era stata venduta l'auto dello (doc. 14). Parte_2 Pt_1
Per contro, il resistente, non costituendosi, nulla ha dedotto per smentire le tesi avversarie.
Ora, ritiene questo giudice che il contratto di vendita oggetto di causa sia affetto da nullità, ex artt. 1418 II comma e 1325 n. 1 c.c. per difetto dell'accordo avendo il CP_1
espresso la dichiarazione negoziale con nominativo altrui, e quindi non ad esso riconducibile, e lasciando apparire tale soggetto – peraltro giuridicamente inesistente - come autore della pagina 4 di 6 medesima.
Essendo il mezzo già stato restituito dai CC al ricorrente non va ordinata la consegna dello stesso quale effetto della declaratoria di nullità del contratto.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno in assenza di adeguata prova sul punto sia in riferimento alla perdita di valore del mezzo che al mancato guadagno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata da ritenersi congrua rispetto ai parametri dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura BMW targato GM075XC – telaio n. WBAHF31020WY25873 intervenuto tra Parte_1
( ) e tale ( ) per difetto del C.F._1 Parte_2 C.F._3
consenso;
2) dichiara che ( ) è pertanto il titolare della predetta Parte_1 C.F._1
autovettura;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 2686 c.c. presso il PRA competente con esonero del funzionario da ogni responsabilità;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
2613,00 per compenso per la fase cautelare ed € 4217,00 per compenso per la fase di merito, oltre € 802,67 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Brescia, 5 giugno 2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per presente, con l'avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO Parte_1
Per già dichiarato contumace, nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Passerini Glazel si riporta all'atto introduttivo. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2025 promossa da:
(C.F. ) RICORRENTE Parte_1 C.F._1
con l'avv. Alberto Passerini Glazel contro
C.F. ) RESISTENTE CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premesso: Parte_1
- di essere stato proprietario della vettura BMW Z4 IM targata GM075XC;
- di avere posto in vendita detta vettura il 2.6.24 tramite pubblicazione di annuncio sul sito web https://www.autoscout24.it/ e di essere stato quindi contattato da tale Per_1
la quale manifestava l'interesse per l'acquisto del mezzo preannunciando a tale
[...]
fine una visita a Brescia del di lei marito presentato come tale;
Parte_2
- di avere ricevuto, in data 6.6.24, il detto sedicente , il quale, provata su Parte_2
strada la vettura, manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto al prezzo di € pagina 2 di 6 62.000,00;
- che il contratto di vendita era stato subito formalizzato avanti all'agenzia pratiche auto
Speedy Time di sita in Brescia via Sant'Eustacchio 6; Controparte_2
- che, al fine di procedere al pagamento del prezzo, il sedicente aveva consegnato ad Pt_2
esso ricorrente l'assegno postale non trasferibile n. 4786557944-02 dell'importo di €
62.000,00 apparentemente emesso dall'ufficio postale di via Fontana 8; Per_1
- che, recatosi il giorno successivo ad incassare l'assegno, la direttrice gli aveva comunicato che trattavasi di assegno falso;
- che, quindi, egli aveva depositato denuncia- querela presso la Stazione CC di Brescia –
Sant'Eustacchio;
- che, nel corso delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 8607/24 RG notizie di reato/Mod.21 era stato appurato che il sedicente aveva provveduto: 1) a Pt_2
trasferire l'auto in Rozzano via Moncenisio 77 ove era stata successivamente recuperata dai CC. e riconsegnata ad esso ricorrente;
2) a “radiarla per esportazione” presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Varese, e che il documento di identità intestato al era falso;
Pt_2
- che, in data 14.10.24, era stato emesso avviso di conclusioni delle indagini preliminari dal PM – Tribunale di Brescia nei confronti di tale n. a Milano il Controparte_1
27.7.87 e residente a [...] in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 61 n.1 e 7, 489, e 494 c.p.;
- che egli aveva inviato al diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. senza successo;
CP_1
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il chiedendo accertarsi l'intervenuta CP_1
risoluzione di diritto del contratto o, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'acquirente o, in ulteriore subordine, dichiararsi la nullità del contratto di compravendita, con ordine all'ente preposto di reimmatricolare il veicolo a nome del ricorrente. Formulava altresì domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, subito per effetto della perdita di valore della vettura o del mancato guadagno pagina 3 di 6 rappresentato dalla rendita che avrebbe potuto ottenere dall'incasso del corrispettivo pattuito.
Contestualmente, promuoveva ricorso per sequestro giudiziario.
Il resistente rimaneva contumace.
Concesso il provvedimento cautelare, senza l'espletamento di attività istruttoria la causa
è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
I fatti allegati dal ricorrente sono documentalmente provati.
In particolare, dalla documentazione prodotta si evince:
- che il veicolo BMW targato GM075XC, di proprietà del ricorrente è stato da quest'ultimo venduto a tale n. a il 9.11.87 e ivi residente in [...] CF Parte_2 Per_1
(doc. 1, 2 e 5); C.F._3
- che l'assegno n. 4786557944-02 consegnato dal sedicente è risultato falso CP_3 Pt_2
(doc. 6 e 7);
- che il documento di identità, riconducibile al , è anch'esso risultato falso (doc. 9); Pt_2
- che il soggetto presentatosi quale è risultato essere tale n. a Parte_2 Controparte_1
Milano il 27.7.87 e residente a [...] CF
(doc. 9 e 12); C.F._2
- che titolare della agenzia di pratiche auto Speedy Time di Persona_2 Per_2
ha riconosciuto, avanti ai CC – Stazione Sant' Eustacchio, il quale soggetto –
[...] CP_1
presentatosi come - cui era stata venduta l'auto dello (doc. 14). Parte_2 Pt_1
Per contro, il resistente, non costituendosi, nulla ha dedotto per smentire le tesi avversarie.
Ora, ritiene questo giudice che il contratto di vendita oggetto di causa sia affetto da nullità, ex artt. 1418 II comma e 1325 n. 1 c.c. per difetto dell'accordo avendo il CP_1
espresso la dichiarazione negoziale con nominativo altrui, e quindi non ad esso riconducibile, e lasciando apparire tale soggetto – peraltro giuridicamente inesistente - come autore della pagina 4 di 6 medesima.
Essendo il mezzo già stato restituito dai CC al ricorrente non va ordinata la consegna dello stesso quale effetto della declaratoria di nullità del contratto.
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno in assenza di adeguata prova sul punto sia in riferimento alla perdita di valore del mezzo che al mancato guadagno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese depositata da ritenersi congrua rispetto ai parametri dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autovettura BMW targato GM075XC – telaio n. WBAHF31020WY25873 intervenuto tra Parte_1
( ) e tale ( ) per difetto del C.F._1 Parte_2 C.F._3
consenso;
2) dichiara che ( ) è pertanto il titolare della predetta Parte_1 C.F._1
autovettura;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 2686 c.c. presso il PRA competente con esonero del funzionario da ogni responsabilità;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
2613,00 per compenso per la fase cautelare ed € 4217,00 per compenso per la fase di merito, oltre € 802,67 per spese, spese gen., IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Brescia, 5 giugno 2025
Il giudice
Marina Mangosi
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