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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27865/2021 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
C. F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Fegatilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Addis Abeba n. 1, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro
C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Erminia Maria Del Medico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Dardanelli n. 21, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: titoli di credito, opposizione al decreto ingiuntivo n. 2552/21 (R.G. 3554/21) emesso dal Tribunale di Roma il 01.02.2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 13 febbraio 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 19.05.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 2552/21 (R.G. 3554/21) con il quale il Tribunale di Roma, il 01.02.2021, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 20.173,19 in favore di quale debito portato dall'assegno bancario n. 003250352906, Controparte_1 emesso dall'opponente in favore dell'opposto e confermato da successivo riconoscimento del debito del 10.11.10 (cfr. docc. 1 e 2 comparsa di costituzione). non contestava l'esistenza del credito ed eccepiva unicamente la prescrizione del Pt_1 credito stesso sostenendo che, a fronte dell'assegno emesso nell'anno 2010 - anno di sottoscrizione della ricognizione di debito e di intimazione del precetto – nessun valido atto interruttivo gli fosse mai stato inoltrato.
Resisteva in giudizio educendo che le raccomandate del 17.09.15 Controparte_1
e del 29.10.20, in atti, erano state inviate all'indirizzo attestato dal certificato storico di residenza e che il termine di prescrizione era stato validamente interrotto con la notifica dell'atto di precetto del 05.01.11- e non del 30.10.10 come dedotto dall'opponente- , e con l'atto di pignoramento notificato il 09.03.2011 (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9 comparsa di costituzione e risposta).
Con ordinanza del 07.02.2022, il precedente assegnatario della causa non sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo “ritenuto che la pretesa creditoria dell'opposto nei confronti dell'opponente sia sufficientemente provata e che l'opposizione sia stata fondata su eccezione di prescrizione la cui fondatezza non trova riscontro in atti, alla luce delle produzioni documentali dell'opposta che documentano il compimento da parte di quest'ultima di atti interruttivi del decorso del termine. (cfr. ordinanza Giudice
Dott. ssa Laura Centofanti del 17.06.2021).
Con ordinanza del 5 marzo 2024, sul deposito delle note di udienza cartolare del 13 febbraio
2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va, innanzitutto, osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi.
Nel caso in esame sul quale ricadeva l'onere di allegare elementi idonei a CP_1 dimostrare la sussistenza del credito, ha depositato in giudizio l'atto di precetto contenente l'assegno bancario emesso in suo favore da e la scrittura privata di riconoscimento Pt_1 del debito rilasciatagli da quest'ultimo in data 10.11.10. (cfr. docc. 1 e 2 comparsa di costituzione e risposta).
Come è noto, la ricognizione di debito, che consiste nel riconoscere l'esistenza di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in base a quanto previsto dall'art. 1988 c.c.
“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Ne deriva che, sia in ossequio ai principi vigenti in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sia in ragione dell'allegato riconoscimento di debito, avrebbe dovuto Pt_1 fornire la prova contraria alla sussistenza del credito azionato o, comunque, dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso.
Prova che non è stata mai fornita l' vendo rimesso la sua opposizione esclusivamente Pt_1 all'eccezione di prescrizione che, alla luce dei motivi di cui di seguito, risulta infondata.
Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, a provato l'avvenuta CP_1 consegna delle raccomandate inviate il 17.09.2015 e il 27.10.2020 presso la residenza anagrafica del debitore e la ricezione delle stesse da parte di un familiare convivente (cfr. cartolina raccomandata, certificato storico di residenza e certificato stato di famiglia in docc. 5, 6, 7, 8 e 9 comparsa).
Parte opposta, inoltre, ha dedotto l'esistenza di ulteriori e precedenti atti interruttivi e, precisamente, la notifica dell'atto di precetto del 5 gennaio 2011 e la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 9 marzo 2011 che, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 5 marzo 2021, sono atti indubitabilmente idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale.
Sulla valenza dell'atto di pignoramento quale idoneo atto interruttivo della prescrizione può essere richiamato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione: “l'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art.
2943 c.c., commi 1, 2 e 3 e art. 2945 c.c., commi 2 e 3, esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore (…).” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n.
6170 del 2020).
Tanto basta per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 27865/21 così provvede: - rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2552/21 (R.G. 3554/21);
- condanna l pagamento, in favore di elle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 2.600,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Paola Giardina