Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17346/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17346 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 3.2.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1978, residente in [...]
e (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 09.09.1976, residente in [...], elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. Vespucci n° 9 presso lo studio dell'Avv. Strato Petrucci (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTI –
E
(C.F. e P.IVA , con sede in Milano Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Angelo Scarsellini n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Crispo (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso e nel suo studio in Napoli alla Via Scipione Bobbio, n.15, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
NONCHE'
(C.F. ) residente in [...]alla CP_2 C.F._5
via Cofanara n° 15;
- APPELLATO CONTUMACE –
-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 547/2021 resa dal Giudice di
Pace di Napoli depositata in data 22.12.2020 e pubblicata in data
13.01.2021
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_2
innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la e Controparte_3
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni CP_2
personali subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 21.12.2016, alle ore 17:30 circa, alla via Fusaro in Bacoli (Na).
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Yamaha tg. AY
05921, veniva investito dal rimorchio tg. AA20943 di proprietà di ed assicurato con la - che il CP_2 Controparte_3
suddetto rimorchio, non collegato ad alcun veicolo e posto in sosta dall' sul margine destro della strada, sfrenava, indietreggiava, CP_2
invadeva la corsia riservata alla marcia dei veicoli ed investiva il motociclo Yamaha che percorreva regolarmente la detta strada;
- che per
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effetto della collisione, esso attore rovinava al suolo e riportava lesioni personali per le quali veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli, ove gli veniva diagnosticata la “frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”.
Con ulteriore atto di citazione, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Controparte_3
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni
[...] CP_2
patiti dal motociclo Yamaha tg. AY 05921 di sua proprietà, condotto nell'occasione da . Parte_2
Si costituiva in entrambi i giudizi la che Controparte_3
chiedeva la riunione dei procedimenti e il rigetto della domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
restava invece contumace. CP_2
Riuniti i giudizi, escusso il teste, disposta CTU medico-legale sulla persona di , il Giudice di Pace con la sentenza n. Parte_2
547/2021 accoglieva parzialmente la domanda attorea ritenendo la sussistenza di una corresponsabilità tra le parti nella produzione dell'evento nella misura del 50% ciascuno e condannava la convenuta alle spese di lite.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, hanno proposto appello e chiedendo, in parziale Parte_2 Parte_1 riforma della stessa, l'accoglimento totale della domanda per non aver il
Giudice di Pace correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto.
Invero, gli appellanti hanno dedotto che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere la corresponsabilità delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa.
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Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni così come quantificati nel giudizio di primo grado, detratti gli importi già liquidati.
Si è costituita anche in questo giudizio la Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
, regolarmente citato, non si è costituito, restando CP_2
contumace
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 3.2.2025.
Preliminarmente si osserva che l'appello è ammissibile in quanto gli appellanti hanno censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non hanno condiviso, proposto la decisione contraria a loro favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di
Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
Nel merito l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di Pace di Napoli ha accolto parzialmente la domanda attorea ritenendo la corresponsabilità delle parti nella produzione del sinistro per cui è causa, sul presupposto che “la resa testimonianza (…) sebbene abbia provato il fatto, è stata generica sul luogo del sinistro, omettendo di provare il punto della via Fusaro nel quale sarebbe avvenuto, punto della strada necessario per valutare la incidenza del comportamento attoreo alla contribuzione del fatto e delle sue conseguenze. Ed invero
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parte attrice assume che il fatto avvenne laddove la strada è in pendenza, ma omette di fornire la prova del luogo esatto del sinistro, tanto laddove parte convenuta fornice la prova che il tratto che si assume interessato dal sinistro è rettilineo e non in pendenza”, oltre che sul presupposto che “parte attrice omette di indicare i punti di urto tra il rimorchio ed il veicolo attoreo”.
Va, innanzitutto, chiarito che l'azione proposta rientra nell'alveo della responsabilità ex art. 2054 c.c. in quanto il fatto generatore dell'incidente per cui è causa è stato determinato dall'incauta invasione, ad opera del rimorchio tg. AA20943 di proprietà di , CP_2
posto in sosta dallo stesso sul margine destro della strada, della corsia riservata alla marcia dei veicoli, con la conseguenza che oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
L'art. 2054, II comma, c.c. dispone che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tuttavia, nel caso di specie, alla luce della dinamica prospettata da parte attrice e confermata dal teste escusso, si ritiene che la verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto il motociclo Yamaha condotto da e di proprietà di secondo le Parte_2 Parte_1
riferite modalità è sicuramente imputabile alla esclusiva responsabilità del proprietario del rimorchio tg. AA20943.
A tal fine appare dirimente la testimonianza del teste Testimone_1
(della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare e che ha reso delle dichiarazioni precise e puntuali) il quale ha dichiarato: “Ricordo che era fine dicembre del 2016, verso le ore 17.30 e mi trovavo in Bacoli alla via Fusaro. Preciso che ero a piedi all'altezza del panificio Merone.
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Preciso che tale strada attualmente ha cambiato nome e si chiama via
Vanvitelli, anche se noi del posto continuiamo a chiamarla via Fusaro.
Ho visto che al margine della strada sul lato destro con direzione
Bacoli era ferma un'auto il cui conducente ha staccato un rimorchio dalla detta auto e lo ha poggiato in terra. La strada era percorsa da un motociclo Yamaha colore blu e nero con due persone a bordo, con un uomo alla guida ed una donna come trasportata, che indossavano il casco. Ho visto che il detto rimorchio improvvisamente retrocedeva stante la pendenza della strada e così facendo, invadeva dalla destra la corsia percorsa dalla suddetta Yamaha. Ho visto che il conducente della moto ha cercato di evitare l'impatto deviando a sinistra ma non vi
è riuscito. Il rimorchio, quindi, urtava con la sua parte posteriore sinistra, la parta posteriore laterale destra della moto e specificatamente al codone. Dopo l'urto la moto è caduta sul lato sinistro unitamente agli occupanti. Mi sono avvicinato ai malcapitati e ho potuto vedere che la moto sul lato sinistro riportò danni al manubrio, ai pedali, al carter ed alla scocca serbatoio. Invece sul lato dell'impatto riportò danni al codone. Ricordo che il conducente lamentava dolori alla spalla e gamba sinistre. La trasportata anche si fece male. Sul posto finché sono stato presente non sono intervenute autorità. Ricordo che invece intervennero due ambulanze. Ricordo che il conducente della moto mi chiese di prendere i dati del rimorchio dal suo proprietario che era presente. Riconosco nei rilievi fotografici presenti nella produzione del sig. il motociclo Parte_1
Yamaha ed i danni da esso riportati nel sinistro per cui è causa e li firmo. A questo punto viene mostrata la foto presente nella produzione della convenuta che riprodurrebbe il luogo del Controparte_3
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sinistro (così come affermato dalla convenuta) e il teste dichiara che non è quello il luogo del sinistro e firma la foto”.
Orbene, si ritiene che la presunzione di pari responsabilità in capo agli appellanti possa dirsi superata perché, alla luce di quanto dichiarato dal teste, l' nulla avrebbe potuto fare per evitare la collisione Parte_2
con il rimorchio che invadeva la carreggiata percorsa.
Peraltro, il conducente del motociclo, al momento dell'impatto, cercava di evitare la collisione deviando a sinistra, ma senza riuscirvi. (Il teste così dichiarava “Ho visto che il conducente della moto ha cercato di evitare l'impatto deviando a sinistra ma non vi è riuscito”.)
Si osserva, poi, che l'argomentazione spesa dal Giudice di Pace in sentenza per motivare la presunzione di corresponsabilità in capo agli appellanti, secondo la quale non sarebbero stati indicati i punti di urto tra il rimorchio ed il veicolo attoreo risulta smentita dalla dichiarazione resa dal teste il quale dichiarava che “Il rimorchio, quindi, urtava con la sua parte posteriore sinistra, la parta posteriore laterale destra della moto e specificatamente al codone”. Oltretutto, nel CID versato in atti risultano indicati i punti d'urto.
Ugualmente, in ordine al punto della via Fusaro in cui sarebbe avvenuto il sinistro, il teste dichiarava che “Preciso che ero a piedi all'altezza del panificio Merone”. Pertanto, non si condividono le argomentazioni sostenute dal giudice di Pace per ritenere fondata la responsabilità concorrente dei conducenti.
Va infine aggiunto che il teste, nel momento in cui gli veniva mostrata la fotografia prodotta dalla compagnia, disconosceva il luogo rappresentato come quello del sinistro. Non si vede quindi come il giudice di prime cure abbia potuto ritenere provato che il luogo dell'evento fosse quello ritratto nella foto disconosciuta dal teste.
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Quindi la sentenza va certamente riformata nella parte in cui ha riconosciuto una responsabilità concorrente degli attori nella verificazione del sinistro per cui è causa.
In relazione al quantum dei pregiudizi alla persona subiti da Parte_2
, va, pertanto, riconosciuto in favore dell'appellante, l'importo
[...]
di € 9.500,00 da cui va detratto l'importo di € 4.750,00 già liquidato. Ne consegue che ad va riconosciuta l'ulteriore somma Parte_2
di € 4.750,00 all'attualità.
Alla detta somma vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (21.12.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 21.12.2016 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 4.750,00 dal momento della presente decisione al saldo.
In relazione, invece, al quantum dei danni riportati dal veicolo di proprietà di va riconosciuto in favore Parte_1 dell'appellante, l'importo di € 1.000,00 da cui va detratto l'importo di €
500,00 già liquidato. Ne consegue che ad va Parte_1 riconosciuta l'ulteriore somma di € 500,00 all'attualità.
Alla detta somma vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (21.12.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 21.12.2016 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 500,00 dal momento della presente decisione al saldo.
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Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano in dispositivo (per il primo grado di giudizio: giudizi innanzi al Giudice di
Pace, valore della controversia compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 per le quattro fasi: di studio, di trattazione, istruttoria e decisionale;
per il secondo grado: giudizi innanzi al Tribunale valore della controversia compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 per le tre fasi: di studio, di trattazione e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_2
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui CP_2
è causa;
- Condanna la e , in solido tra Controparte_3 CP_2
loro, al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_2
somma di € 4.750,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (21.12.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 21.12.2016 fino al momento della presente decisione sulla
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somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 4.750,00 dal momento della presente decisione al saldo;
- Condanna la e , in solido tra Controparte_3 CP_2
loro, al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1
somma di € 500,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (21.12.2016) e quindi anno per anno e a partire dal 21.12.2016 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici
Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 500,00 dal momento della presente decisione al saldo;
- Condanna la e , in solido tra Controparte_3 CP_2
loro, alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti che liquida per il primo grado di giudizio in € 420,00 per esborsi ed €
2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura di legge sui compensi, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado, in € 402,11 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura di legge sui compensi, iva e cpa come per legge;
il tutto con distrazione delle spese in favore del difensore degli appellanti antistatario ex art. 93.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 26.5.2025 Il giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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