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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 69/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza N.763/2019 del Tribunale di Palmi e, per l'effetto:
- Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate, tutte le richieste formulate ex adverso;
in relazione ad entrambi i rapporti ancora controversi ovvero, in subordine, almeno in relazione a quello di finanziamento a medio/lungo termine, attesa
l'operatività della c.d. clausola di salvaguardia, prevedente il contenimento degli interessi moratori entro il limite del tasso soglia;
- In via gradata, dichiarare la nullità della clausola prevedente gli interessi moratori senza disporre la conversione del rapporto che si riterrà usuraio da oneroso in gratuito, e quindi lasciando impregiudicata la clausola afferente gli interessi corrispettivi;
- In ogni caso, non disporre la ripetizione degli interessi già corrisposti dall'appellata;
- Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte;
subordinatamente, nel caso di conferma per il resto della sentenza impugnata, porre a carico della controparte le spese del presente grado e compensare, integralmente o parzialmente, quelle di prime cure.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, regolarmente notificato, la
[...]
Con
(di seguito conveniva in giudizio Controparte_2 Parte_1
Contr
(di seguito , spiegando azione di ripetizione di indebito in relazione ai
[...]
molteplici rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto di credito convenuto e concludendo nei seguenti termini:
“In relazione al rapporto di c/c bancario n.10168.95 (già 40444.84) :
1) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente, particolarmente in relazione alle clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze spese, oneri e commissioni in uno alla nullità ed illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate ed alla illegittima applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale anche dopo l'entrata in vigore del
D.lgs 342/99;
2) accertare e dichiarare la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura (l.7.3.1996, n.108, e succ. modif.) e, conseguentemente, non applicare, ex art. 1815, 2 comma, cod. civ., alcun interesse;
3) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 2),
e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e di- chiarare la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura
(l.7.3.1996, n.108, e succ. modif.) e, conseguentemente, applicare gli interessi legali per come disposto ex art. 1284 c.c., ovvero, ancora più in subordine, il tasso di sostituzione ex art. 117 D.lgs. 385/93 (TUB);
pag. 2/8 4) accertare e dichiarare la illegittimità delle richieste di somme per le quali non vi è prova e giustificazione contabile della loro imputazione negli estratti di c/c;
5) accertare, attraverso CTU contabile ed in relazione a tutto il rapporto di c/c banca-rio il reale e legale saldo del rapporto dare-avere;
6) per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della società attorea delle CP_4
somme, indebitamente percepite, pari alla differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto alla con interessi legali e maggior danno, derivante dalla CP_4
mancata utilizzazione aziendale del maggior credito (Cass. SS.UU., 18 luglio 2008,
n.19499), dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto e sino all'effettivo soddisfo e calcolando sul saldo creditore del correntista la capitalizzazione annuale ovvero, in caso di somma residua a favore della controparte quantificare CP_4
esattamente la stessa;
In relazione ai contratti di mutuo esaminati:
7) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguente superamento del tasso effettivo globale di cui alla L.108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., dei medesimi contratti in mutui gratuiti e, per l'effetto, dichiarare che la società nulla deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
8) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 7),
e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e di- chiarare che il tasso pattuito nei contratti di mutuo è differente rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento e che vi è, inoltre, anche illegittima capitalizzazione dell'interesse di mora con la conseguenziale – ai sensi degli artt. 1284, 1342, 1418,
1419, comma 2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 – nullità ed illegittimità delle clausole de- gli interessi corrispettivi e moratori previsti nei contratti e nei relativi patti e condizioni agli stessi accessori e, per l'effetto, applicare l'interesse legale semplice, senza capitalizzazione alcuna, solo sulla sorte capitale;
9) accertare e dichiarare se il tasso nominale degli interessi corrispettivi così come risultanti dai contratti di mutuo possano o meno considerarsi determinati o quantomeno determinabili in base a parametri certi o se siano, per contro, indicizzati a parametri pag. 3/8 frutto di “cartello bancario” (EURIBOR) e, in quest'ultima ipotesi, accertare l'esatto dare-avere tra le parti applicando sul capitale puro l'interesse legale annuale semplice;
10) accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la responsabilità della mandata-ria convenuta in danno a parte attorea, per il grave inadempimento per cui è causa e CP_4 violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo e remunerazione bancaria sottratta alla disponibilità immediata pattuita in favore dell'attore, con condanna dell'istituto bancario al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da inadempimento e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (per i profili indicati in atto) a favore degli attori;
11) Inibire alla convenuta, per le causali di cui in atti, di segnalare alla Centrale CP_4
Rischi della Banca d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima Banca convenuta e quindi illegittimamente ascritto a parte attorea, quale risultante dagli estratti dei conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
12) con vittoria di spese, competenze ed onorari e con distrazione delle medesime a favore del difensore antistatario”.
Contr Si costituiva in giudizio che contestava tutte le domande proposte da parte attrice e concludeva per il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 763/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda limitatamente ai contratti di mutuo agrario n. 2089003 stipulato in data 16.05.2000 ed al contratto di finanziamento a stipulato in data 11.5.2010, di cui dichiarava la Controparte_5
Contr gratuità ex art. 1815 comma secondo c.c., e condannava la alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori.
Contr Con atto di citazione notificato il 24.1.2020 la impugnava la sentenza predetta, evidenziando che l'usurarietà dei tassi moratori era stata riscontrata erroneamente, sommando gli interessi moratori agli interessi corrispettivi e tenendo conto della commissione per estinzione anticipata, che la decisione relativa alla illegittimità della clausola di salvaguardia era frutto di errore di giudizio, che non vi era prova della avvenuta corresponsione di interessi ripetibili, né corrispettivi né moratori, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
pag. 4/8 L'appellata, regolarmente evocata in giudizio, non ci costituiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si analizzerà direttamente il motivo di appello relativa alla assenza di prova dell'applicazione di interessi moratori, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Giova anzitutto precisare che, nella valutazione della usurarietà del contratto di mutuo agrario n. 2089003 del 16.05.2000 e del contratto di finanziamento a medio-lungo termine del 11.5.2010, il giudice di prime cure ha riscontrato l'esistenza di usurarietà esclusivamente in relazione al tasso di interesse moratorio, ed ha analizzato incidentalmente la computabilità della commissione per l'estinzione anticipata.
L'ultima affermazione del giudice di prime cure certamente non è condivisibile: è ormai assodato che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 - 01).
Sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica svolta in primo grado, le cui conclusioni sul punto non sono contestate, si deve escludere che gli interessi corrispettivi siano usurari, essendo stata riscontrata usura solo per quanto riguarda gli interessi moratori.
La sentenza di prime cure non ha, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, proceduto al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, ma ha considerato l'usurarietà il tasso di interesse moratorio costituito dalla somma tra interessi corrispettivi e maggiorazione dovuta per la mora.
pag. 5/8 Rispetto al contratto di mutuo agrario del 16.5.2000, si può confermare l'accertamento di usurarietà del tasso di interesse moratorio, sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che espressamente afferma “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (cfr. Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
Nel caso di specie, poiché al momento della conclusione del contratto non era stata rilevata nel DM per il trimestre aprile-giugno 2000 la maggiorazione media, il confronto
è stato correttamente effettuato tra tasso soglia e TEG comprensivo degli interessi moratori.
La conseguenza, tuttavia, non è la gratuità del contratto: dall'accertamento dell'usurarietà discende si l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., ma la conseguenza è che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. Accertata la usurarietà del tasso di mora, l'unico versamento indebito sarebbe stato il pagamento di interessi moratori, ossia di interessi non dovuti perla differenza tra tasso applicato e la misura prevista per gli interessi corrispettivi.
Tuttavia, la completa carenza sia in fase di allegazione sia – e soprattutto – sotto il profilo probatorio in merito alla richiesta da parte della banca ed all'effettivo pagamento di interessi, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda della OP anche rispetto a tale contratto.
pag. 6/8 L'azione spiegata dalla OP era, infatti, di ripetizione di indebito, per cui spettava all'attrice affermare e dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute, specie in ragione della contestazione specifica avanzata sul punto dalla parte convenuta, ribadita in sede di appello. A rigore, infatti, l'interesse ad agire per ottenere la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori dopo la definizione del rapporto di mutuo richiede l'allegazione che i presupposti della mora si siano verificati, e nel caso di specie detta affermazione non è contenuta nell'atto di citazione né è documentata la corresponsione
Contr di interessi di alcun tipo in favore della La domanda di ripetizione di indebito, poi, non avrebbe mai potuto essere accolta in difetto di prova del versamento dell'indebito.
La medesima conclusione può trarsi per il contratto di finanziamento del 2010, in cui l'usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi moratori non poteva essere esclusa dalla (pur valida) clausola di salvaguardia nei termini contenuti nel contratto sottoscritto dalle parti. La clausola di salvaguardia, infatti, serve ad evitare la nullità di ciò che è legittimo al momento della stipula, ossia per ricondurre a legittimità le fluttuazioni del tasso di mora che porterebbero, in concreto, all'applicazione di interessi usurari a causa della fisiologica modifica di un tasso contrattuale variabile, ma non vale a depurare il contratto da un tasso moratorio usurario ab origine.
Nel caso di specie, tuttavia, la verifica del tasso usurario operata in sentenza non era corretta: si doveva, infatti, tenere conto della maggiorazione del 2,1% relativa la tasso di mora medio, rilevata nel DM di riferimento e non inserita nel tasso soglia, e confrontare il tasso soglia moratorio così ottenuto con il tasso moratorio contrattuale. La conclusione tratta dal consulente tecnico e fatta propria dal giudice di prime cure era certamente errata, non potendosi riscontrare alcuna usurarietà del contratto in esame nel caso in cui si proceda al confronto tra i valori sopra descritti.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, poiché alla infondatezza delle domande di parte attrice deve seguire il rigetto totale delle stesse.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile medio dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei pag. 7/8 seguenti termini: € 10.860,00 per il primo grado (applicando i valori medi, tenuto conto dell'attività istruttoria e del numero di domande proposte € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisionale), ed € 6.079,00 il presente grado (utilizzando i valori minimi, vista la limitazione del thema decidendum e la contumacia dell'appellata € 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, €
2.144,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 763/2019 Parte_1
così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 16.939,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto del 9.9.2016 nel procedimento n. 891/2013 RGAC del Tribunale di Palmi.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 69/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere il gravame proposto avverso la sentenza N.763/2019 del Tribunale di Palmi e, per l'effetto:
- Rigettare, in quanto inammissibili e/o infondate, tutte le richieste formulate ex adverso;
in relazione ad entrambi i rapporti ancora controversi ovvero, in subordine, almeno in relazione a quello di finanziamento a medio/lungo termine, attesa
l'operatività della c.d. clausola di salvaguardia, prevedente il contenimento degli interessi moratori entro il limite del tasso soglia;
- In via gradata, dichiarare la nullità della clausola prevedente gli interessi moratori senza disporre la conversione del rapporto che si riterrà usuraio da oneroso in gratuito, e quindi lasciando impregiudicata la clausola afferente gli interessi corrispettivi;
- In ogni caso, non disporre la ripetizione degli interessi già corrisposti dall'appellata;
- Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte;
subordinatamente, nel caso di conferma per il resto della sentenza impugnata, porre a carico della controparte le spese del presente grado e compensare, integralmente o parzialmente, quelle di prime cure.-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, regolarmente notificato, la
[...]
Con
(di seguito conveniva in giudizio Controparte_2 Parte_1
Contr
(di seguito , spiegando azione di ripetizione di indebito in relazione ai
[...]
molteplici rapporti contrattuali intrattenuti con l'istituto di credito convenuto e concludendo nei seguenti termini:
“In relazione al rapporto di c/c bancario n.10168.95 (già 40444.84) :
1) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente, particolarmente in relazione alle clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze spese, oneri e commissioni in uno alla nullità ed illegittimità delle commissioni di massimo scoperto applicate ed alla illegittima applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale anche dopo l'entrata in vigore del
D.lgs 342/99;
2) accertare e dichiarare la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura (l.7.3.1996, n.108, e succ. modif.) e, conseguentemente, non applicare, ex art. 1815, 2 comma, cod. civ., alcun interesse;
3) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 2),
e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e di- chiarare la non conformità del tasso effettivo globale annuo alla disciplina antiusura
(l.7.3.1996, n.108, e succ. modif.) e, conseguentemente, applicare gli interessi legali per come disposto ex art. 1284 c.c., ovvero, ancora più in subordine, il tasso di sostituzione ex art. 117 D.lgs. 385/93 (TUB);
pag. 2/8 4) accertare e dichiarare la illegittimità delle richieste di somme per le quali non vi è prova e giustificazione contabile della loro imputazione negli estratti di c/c;
5) accertare, attraverso CTU contabile ed in relazione a tutto il rapporto di c/c banca-rio il reale e legale saldo del rapporto dare-avere;
6) per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della società attorea delle CP_4
somme, indebitamente percepite, pari alla differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto alla con interessi legali e maggior danno, derivante dalla CP_4
mancata utilizzazione aziendale del maggior credito (Cass. SS.UU., 18 luglio 2008,
n.19499), dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto e sino all'effettivo soddisfo e calcolando sul saldo creditore del correntista la capitalizzazione annuale ovvero, in caso di somma residua a favore della controparte quantificare CP_4
esattamente la stessa;
In relazione ai contratti di mutuo esaminati:
7) accertare e dichiarare la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguente superamento del tasso effettivo globale di cui alla L.108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., dei medesimi contratti in mutui gratuiti e, per l'effetto, dichiarare che la società nulla deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
8) In via subordinata, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 7),
e comunque senza recesso dalla domanda medesima e salvo gravame, accertare e di- chiarare che il tasso pattuito nei contratti di mutuo è differente rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento e che vi è, inoltre, anche illegittima capitalizzazione dell'interesse di mora con la conseguenziale – ai sensi degli artt. 1284, 1342, 1418,
1419, comma 2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 – nullità ed illegittimità delle clausole de- gli interessi corrispettivi e moratori previsti nei contratti e nei relativi patti e condizioni agli stessi accessori e, per l'effetto, applicare l'interesse legale semplice, senza capitalizzazione alcuna, solo sulla sorte capitale;
9) accertare e dichiarare se il tasso nominale degli interessi corrispettivi così come risultanti dai contratti di mutuo possano o meno considerarsi determinati o quantomeno determinabili in base a parametri certi o se siano, per contro, indicizzati a parametri pag. 3/8 frutto di “cartello bancario” (EURIBOR) e, in quest'ultima ipotesi, accertare l'esatto dare-avere tra le parti applicando sul capitale puro l'interesse legale annuale semplice;
10) accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, la responsabilità della mandata-ria convenuta in danno a parte attorea, per il grave inadempimento per cui è causa e CP_4 violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo e remunerazione bancaria sottratta alla disponibilità immediata pattuita in favore dell'attore, con condanna dell'istituto bancario al risarcimento del danno, patrimoniale e non, da inadempimento e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (per i profili indicati in atto) a favore degli attori;
11) Inibire alla convenuta, per le causali di cui in atti, di segnalare alla Centrale CP_4
Rischi della Banca d'Italia l'arbitrario debito autoreferente, unilateralmente formato dalla medesima Banca convenuta e quindi illegittimamente ascritto a parte attorea, quale risultante dagli estratti dei conti e dalle posizioni finanziarie asseritamente in essere;
12) con vittoria di spese, competenze ed onorari e con distrazione delle medesime a favore del difensore antistatario”.
Contr Si costituiva in giudizio che contestava tutte le domande proposte da parte attrice e concludeva per il rigetto delle domande.
Con sentenza n. 763/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda limitatamente ai contratti di mutuo agrario n. 2089003 stipulato in data 16.05.2000 ed al contratto di finanziamento a stipulato in data 11.5.2010, di cui dichiarava la Controparte_5
Contr gratuità ex art. 1815 comma secondo c.c., e condannava la alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori.
Contr Con atto di citazione notificato il 24.1.2020 la impugnava la sentenza predetta, evidenziando che l'usurarietà dei tassi moratori era stata riscontrata erroneamente, sommando gli interessi moratori agli interessi corrispettivi e tenendo conto della commissione per estinzione anticipata, che la decisione relativa alla illegittimità della clausola di salvaguardia era frutto di errore di giudizio, che non vi era prova della avvenuta corresponsione di interessi ripetibili, né corrispettivi né moratori, e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
pag. 4/8 L'appellata, regolarmente evocata in giudizio, non ci costituiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si analizzerà direttamente il motivo di appello relativa alla assenza di prova dell'applicazione di interessi moratori, in applicazione del principio della ragione più liquida.
Giova anzitutto precisare che, nella valutazione della usurarietà del contratto di mutuo agrario n. 2089003 del 16.05.2000 e del contratto di finanziamento a medio-lungo termine del 11.5.2010, il giudice di prime cure ha riscontrato l'esistenza di usurarietà esclusivamente in relazione al tasso di interesse moratorio, ed ha analizzato incidentalmente la computabilità della commissione per l'estinzione anticipata.
L'ultima affermazione del giudice di prime cure certamente non è condivisibile: è ormai assodato che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 - 01).
Sulla scorta delle conclusioni della consulenza tecnica svolta in primo grado, le cui conclusioni sul punto non sono contestate, si deve escludere che gli interessi corrispettivi siano usurari, essendo stata riscontrata usura solo per quanto riguarda gli interessi moratori.
La sentenza di prime cure non ha, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, proceduto al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, ma ha considerato l'usurarietà il tasso di interesse moratorio costituito dalla somma tra interessi corrispettivi e maggiorazione dovuta per la mora.
pag. 5/8 Rispetto al contratto di mutuo agrario del 16.5.2000, si può confermare l'accertamento di usurarietà del tasso di interesse moratorio, sulla scorta dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che espressamente afferma “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (cfr. Sez. U , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01).
Nel caso di specie, poiché al momento della conclusione del contratto non era stata rilevata nel DM per il trimestre aprile-giugno 2000 la maggiorazione media, il confronto
è stato correttamente effettuato tra tasso soglia e TEG comprensivo degli interessi moratori.
La conseguenza, tuttavia, non è la gratuità del contratto: dall'accertamento dell'usurarietà discende si l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., ma la conseguenza è che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. Accertata la usurarietà del tasso di mora, l'unico versamento indebito sarebbe stato il pagamento di interessi moratori, ossia di interessi non dovuti perla differenza tra tasso applicato e la misura prevista per gli interessi corrispettivi.
Tuttavia, la completa carenza sia in fase di allegazione sia – e soprattutto – sotto il profilo probatorio in merito alla richiesta da parte della banca ed all'effettivo pagamento di interessi, avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda della OP anche rispetto a tale contratto.
pag. 6/8 L'azione spiegata dalla OP era, infatti, di ripetizione di indebito, per cui spettava all'attrice affermare e dimostrare l'avvenuto pagamento di somme non dovute, specie in ragione della contestazione specifica avanzata sul punto dalla parte convenuta, ribadita in sede di appello. A rigore, infatti, l'interesse ad agire per ottenere la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori dopo la definizione del rapporto di mutuo richiede l'allegazione che i presupposti della mora si siano verificati, e nel caso di specie detta affermazione non è contenuta nell'atto di citazione né è documentata la corresponsione
Contr di interessi di alcun tipo in favore della La domanda di ripetizione di indebito, poi, non avrebbe mai potuto essere accolta in difetto di prova del versamento dell'indebito.
La medesima conclusione può trarsi per il contratto di finanziamento del 2010, in cui l'usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi moratori non poteva essere esclusa dalla (pur valida) clausola di salvaguardia nei termini contenuti nel contratto sottoscritto dalle parti. La clausola di salvaguardia, infatti, serve ad evitare la nullità di ciò che è legittimo al momento della stipula, ossia per ricondurre a legittimità le fluttuazioni del tasso di mora che porterebbero, in concreto, all'applicazione di interessi usurari a causa della fisiologica modifica di un tasso contrattuale variabile, ma non vale a depurare il contratto da un tasso moratorio usurario ab origine.
Nel caso di specie, tuttavia, la verifica del tasso usurario operata in sentenza non era corretta: si doveva, infatti, tenere conto della maggiorazione del 2,1% relativa la tasso di mora medio, rilevata nel DM di riferimento e non inserita nel tasso soglia, e confrontare il tasso soglia moratorio così ottenuto con il tasso moratorio contrattuale. La conclusione tratta dal consulente tecnico e fatta propria dal giudice di prime cure era certamente errata, non potendosi riscontrare alcuna usurarietà del contratto in esame nel caso in cui si proceda al confronto tra i valori sopra descritti.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, poiché alla infondatezza delle domande di parte attrice deve seguire il rigetto totale delle stesse.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore indeterminabile medio dal
D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei pag. 7/8 seguenti termini: € 10.860,00 per il primo grado (applicando i valori medi, tenuto conto dell'attività istruttoria e del numero di domande proposte € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisionale), ed € 6.079,00 il presente grado (utilizzando i valori minimi, vista la limitazione del thema decidendum e la contumacia dell'appellata € 1.259,00 per la fase di studio, € 833,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, €
2.144,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 763/2019 Parte_1
così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 16.939,00 per compensi ed € 804,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto del 9.9.2016 nel procedimento n. 891/2013 RGAC del Tribunale di Palmi.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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