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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa NI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28031/2023 promossa da:
(C.F. P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IN ( ) e dell'Avv. GIORGIO GIUNTONI C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Giuntoni C.F._2 in CORSO DI PORTA VITTORIA 28, MILANO
opponente
contro
(C.F. , P.I. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 dell'Avv. ENRICO RIGHETTI ( e dell'Avv. GIORGIO RIGHETTI C.F._3
( , elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in VIA MANARA 5, C.F._4
MILANO
opposta
Oggetto: Spedizione – Trasporto
Conclusioni:
Per l'opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa,
• in via preliminare, ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per gli esposti motivi, risultando la proposta opposizione fondata su prova scritta, essendo di pronta soluzione, stante l'insussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris;
• nel merito, per tutti i motivi tutti sopra esposti, dichiarare l'invalidità̀, inefficacia, nullità̀, inesistenza e, con ciò̀ l'insussistenza del credito azionato, del decreto ingiuntivo n. 10850/2023, R.G. 14965/2023 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Lucia Francesca Iori, nonché́ di tutti gli atti successivi e, per l'effetto, dell'intera procedura;
dichiarare non dovute le somme tutte ingiunte e, così, assolvere la conchiudente da ogni avversaria istanza;
• nel merito, in via riconvenzionale, stante la violazione dei principi della buona fede nell'esecuzione contrattuale, come in narrativa esposti, Voglia il Giudice condannare, anche in via di eventuale compensazione, parte convenuta in opposizione, al risarcimento del danno nella somma di € 200.000,00 o di altra maggiore o minor somma come verrà provata in corso di giudizio;
• in via istruttoria, riservato ogni diritto in merito ad eventuali C.T.U., nonché́ di produrre documentazione, capitolare, indicare testi, anche in prova contraria, chiedere interrogatorio formale, deferire giuramenti, nei termini di legge e come novellati;
Con vittoria di spese e delle competenze del presente giudizio;
• Sempre in via istruttoria si richiede al Giudice di ordinare ex art 210 cpc la produzione di tutta la documentazione di dettaglio relativa al trasporto affidato a ed in particolare i CP_1 documenti riguardanti ogni singola fase del trasporto per cui è lite. Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, adversis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 10850/2023 - R.G. 14965/2023 emesso in data 21.6.2023, (a) rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto manifestamente infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
(b) respingere la domanda riconvenzionale avanzata da in sede Pt_1 di opposizione, in quanto infondata e/o oggetto di decadenza da parte dell'attrice opponente, sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
(c) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della somma di € 83.310,00 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla data della scadenza della fattura al saldo o, in subordine, l'eventuale minor somma eventualmente accertata nel corso del presente giudizio;
(c) con vittoria delle spese e gli onorari di causa anche del giudizio di opposizione (oltre IVA, CPA ed accessori come per legge). Salvis juribus.
* * *
pag. 2/9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.07.2023 a mezzo posta elettronica certificata,
(di seguito anche solo “ ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 10850/2023 del Tribunale di Milano, emesso in data 21.6.2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 83.310,00 in favore della creditrice istante Mondiale VGL S.p.A. (di seguito anche solo “ ) CP_1 per servizi di trasporto ferroviario di merce e relative operazioni accessorie, al fine di ottenere la dichiarazione di insussistenza del credito azionato per inadempimento della creditrice alle obbligazioni delle quali era onerata.
A seguito della riserva assunta nel corso della prima udienza in data 20.06.2024, con ordinanza dell'1.08.2024 è stata disposta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono state rigettate le istanze probatorie formulate dalle parti.
Quindi, ritenuta la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
2. Il presente giudizio trae origine dall'incarico, affidato congiuntamente da e Pt_1
a di trasportare/spedire via treno 25 containers, dieci dei quali CP_2 CP_1 destinati a dalla Repubblica Popolare Cinese - precisamente da Chongqing – Pt_1 in Italia, precisamente a Gualtieri. La conferma d'ordine è intervenuta in data 24.11.22 e il credito azionato in via monitoria, costituito dal compenso per l'attività svolta per complessivi € 83.310,00, è sorto in relazione alla fattura n. ARI2023005608 del
28.2.2023, scaduta il 31.3.3023, il cui importo è rimasto non pagato.
La debitrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 10850/2023, poiché emesso in assenza dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni procurati da per effetto dell'inesatto adempimento, danni quantificati quantomeno in CP_1
€200.000,00 e asseritamente conseguenti alla perdita di affari determinata dal ritardo con cui i macchinari spediti dalla Cina erano stati recapitati a destinazione in Italia.
pag. 3/9 Sia che (quest'ultima ha agito per il trasporto da lei commissionato Pt_1 CP_2 in separato giudizio nei confronti di giudizio conclusosi con la sentenza di CP_1 questo Tribunale, medesima sezione, n. 3204/25 del 29.4.2025 che ha rigettato l'opposizione di – documento prodotto dall'opposta il 30.4.2025) hanno CP_2 allegato che il trasporto/spedizione via terra sarebbe stato eseguito in modo carente, avendo subìto un notevole ritardo nelle consegne (consegne eseguite tra il 20 e il 27 febbraio 2023 a fronte di un termine inizialmente indicato tra il 27 e il 29 gennaio
2023), in assenza di tracciamento del convoglio ferroviario a mezzo del quale sarebbe stato eseguito il trasporto, con rifiuto del vettore di fornire qualsiasi documento a comprova dello stato della spedizione e dello svolgimento della stessa nel corso del tempo.
Da tali negligenti condotte dell'opposta, assume l'opponente che sarebbe derivata la necessità di accordare ulteriori sconti ai clienti destinatari della merce trasportata, per evitare la disdetta degli ordini di acquisto, disdetta peraltro effettuata da taluni clienti.
3. La creditrice opposta si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, eccependo la decadenza di controparte in relazione alla domanda riconvenzionale, comunque infondata e comunque non provata.
In particolare ha allegato la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni CP_1 caso, l'assenza di responsabilità in ordine al lamentato inadempimento, avendo la medesima diligentemente adempiuto a tutti i propri obblighi, derivanti dal contratto di spedizione concluso tra le parti, in assenza di un termine “tassativo” di esecuzione del trasporto e, in ogni caso, in presenza di causa di forza maggiore (condizioni meteorologiche avverse con conseguenti rallentamenti alla circolazione ferroviaria) tale da escludere la colpa di CP_1
4. Ritiene il Tribunale che preliminarmente alla verifica dei profili di inadempimento contestati da occorra qualificare il contratto intercorso tra le parti, accertando Pt_1 se si sia trattato di contratto di trasporto o spedizione, così da poter tracciare il perimetro della responsabilità dello spedizioniere/trasportatore.
Si ritiene a tal proposito condivisibile l'osservazione di parte attrice secondo cui la qualificazione contrattuale non possa dipendere dalla circostanza della qualifica di pag. 4/9 “spedizioniere” di attribuita alla società con i codici ATECO e neppure – nel CP_1 caso in esame - dalla lettura dei documenti di trasporto depositati dall'opposta con la Cont comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 4: “ ” – Ricevute di presa in consegna della merce emesse da Boxline;
doc. n. 5: polizze di trasporto ferroviario “Railway
Bills” emesse ai sensi della Convenzione CIM dal vettore Rail Cargo;
doc. n. 5 bis: borderò emessi da Suzhou), in quanto essi indicano gli esecutori materiali della prestazione di trasporto, ma non consentono di discernere se essi abbiano operato come ausiliari dell'incaricata del trasporto oppure quali vettori incaricati da CP_1
E' noto che la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che “il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto;
ed infatti l'art. 1741
c.c. riconosce allo spedizioniere vettore - e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto - gli stessi obblighi e i diritti del vettore;
nè incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche
l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purchè la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro”.
Relativamente alle differenze del contratto di trasporto con quello di spedizione, la prima che viene in rilievo è la tipologia di compenso, dal momento che ove nel contratto il compenso venga pattuito forfetariamente, la giurisprudenza ritiene che il collegamento tra la pattuizione di un corrispettivo in modo anticipato e globale si sia in presenza di un contratto di trasporto e non di spedizione.
Nel caso in esame, è documentalmente provato che il compenso sia stato determinato a forfait per container (si vedano la richiesta preventivo e la conferma d'ordine prodotte in atti).
Tuttavia, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma non può ritenersi decisivo, richiedendosi la presenza di elementi concorrenti (Cass. 13905/05).
pag. 5/9 Ritiene la giudicante ulteriormente indicativa della qualifica del contratto quale trasporto la circostanza che la stessa abbia qualificato quale corrispettivo di CP_1
“servizi di trasporto ferroviario di merce, e relative operazioni accessorie” l'importo di cui alla fattura azionata in via monitoria.
5. Qualificato il contratto quale contratto di trasporto, può procedersi all'esame del contestato inadempimento sotto i profili del ritardo nell'esecuzione della prestazione pattuita ed omessa informativa sul tracciamento del carico.
E' pacifico e incontestato tra le parti che, nel caso in esame, il termine indicato per l'esecuzione del contratto non avesse natura essenziale.
Ciò premesso, assume che, in ogni caso, il termine doveva ritenersi tassativo Pt_1 alla luce del tenore delle trattative intercorse e delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, anche tenuto conto che la scelta di procedere al trasporto per via ferroviaria anziché marittima (scelta meno costosa) sarebbe stata dettata unicamente dalla maggior rapidità del trasporto ferroviario.
Osserva il Tribunale che nel contratto di trasporto il termine di adempimento può ritenersi tassativo in presenza di un interesse del mittente all'adempimento della prestazione di trasporto entro un certo termine, interesse manifestato espressamente alla parte tenuta ad eseguire la prestazione.
Nel caso in esame, non ha mai rappresentato alla controparte che l'arrivo a Pt_1 destinazione dei beni trasportati dovesse avvenire entro un dato termine, a pena di subire i danni lamentati nel presente giudizio e neppure la tassatività del termine poteva dedursi dal comportamento di tenuto conto che il trasporto ha avuto inizio con Pt_1 un ritardo di circa 20 giorni nella partenza dei beni trasportati, a causa del ritardo nella consegna dei beni al vettore da parte della mittente cinese, fornitrice di Pt_1
In tale fase, non ha documentato di aver eseguito alcun sollecito alla società Pt_1 cinese e, nelle comunicazioni intercorse tra e per organizzare il Pt_1 CP_1 trasporto, la mittente non ha mai espresso l'esigenza che tali beni giungessero a destinazione entro un dato termine (si veda, in proposito, la prima richiesta di quotazione del 16.11.2023 doc. 6 ove viene esclusivamente unicamente indicato CP_1 il mezzo prescelto – treno – con precise istruzioni sulle diverse destinazioni dei 25 container, senza riferimento alcuno a un termine di esecuzione della prestazione). pag. 6/9 Dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti, si rileva la costante attenzione posta con diligenza da a far sì che il convoglio potesse partire il prima possibile, CP_1 raccogliendo il maggior carico destinato a Pt_1
L'unico riferimento a una data, peraltro meramente indicativa (ossia il c.d. “transit time”), è nella mail prodotta da sub doc. 3, datata 5.1.2023, giorno di partenza Pt_1 del treno, ove, a distanza di due mesi dalla prima richiesta di preventivo, si segnalava un transit time indicativo di 20/23 giorni.
Orbene, è noto che il “transit time”, come ripetutamente puntualizzato anche dalla giurisprudenza di merito, non costituisce in alcun modo la pattuizione di un termine tassativo di resa della merce a destino, bensì una prospettazione meramente “indicativa” dei possibili tempi di percorrenza.
Il vettore può quindi essere tenuto a rispondere del danno da ritardo solo qualora sia stato concordato fra le parti un termine “tassativo” per l'arrivo della merce a destinazione e comunque sempre entro i limiti della prevedibilità del danno.
D'altro lato ha dimostrato una significativa tolleranza sull'avvio del trasporto Pt_1
(ritardato per colpa del partner cinese) che mal si concilia con una pretesa tassatività della fase materiale del trasporto.
6. Quanto alla condotta successiva, relativa alla fase di esecuzione del trasporto, ritiene il
Tribunale che il vettore abbia dato dimostrazione di aver incaricato per il ritiro della merce e l'esecuzione del trasporto l'operatore multimodale Controparte_4
il quale ha, a sua volta, affidato l'esecuzione materiale del
[...]
trasporto ai vettori ferroviari e RAIL AR Controparte_5
OPERATOR.
Nessuna contestazione è stata mossa da in ordine a eventuali inadeguatezze Pt_1 dei sub-vettori individuati da CP_1
Per quanto riguarda il contestato ritardo nel compimento del trasporto, ha CP_1 allegato che il ritardo nella consegna della merce partita dalla Cina si sia determinato per cause a lei non imputabili (maltempo ai confini tra Cina e Kazakistan, con una ondata di gelo che ha comportato, nella seconda metà di gennaio del 2023, notevoli rallentamenti del traffico ferroviario non solo nel territorio del Kazakistan ma anche pag. 7/9 nelle regioni cinesi adiacenti al confine, avendo inevitabili ripercussioni dirette sulla spedizione de qua.
Successivamente, giunto il convoglio in territorio europeo, si era verificata una ulteriore circostanza eccezionale, ovvero un incidente ferroviario sulle linee austriache e precisamente la collisione di due treni merci, di cui uno contenente carburante, presso la città di Fürnitz (doc. 13).
Nella stampa locale veniva reso noto che “l'inizio della ricostruzione del rilevato ferroviario è previsto per il 20 febbraio 2023", spiega la portavoce delle ÖBB
[...] ed è ottimista sul fatto che il ripristino delle strutture delle ÖBB possa Parte_2 essere completato entro la metà di marzo” (doc. n. 27).
L'incidenza di tali eventi sul trasporto di cui è causa, quantomeno per quanto riguarda il maltempo ai confini kazaki, trova conferma nelle comunicazioni (doc. 16 e 26) trasmesse dai sub-vettori, attestante la prima (mail del 19.1.2023) il blocco di numerosi treni al confine kazako, con impossibilità di riferire sulla nuova schedulazione del viaggio, rimessa alle ferrovie cinesi, anche in relazione alle diverse priorità (tra le quali quella di privilegiare il traffico di passeggeri) e la seconda (missiva del 20.3.2023) attestante che il ritardo verificatori nella spedizione era dovuto al congestionamento del traffico ferroviario causato dal cattivo tempo ai confini tra la Cina e il Kazakistan con dimezzamento del treni in transito per giorno (da 10 a 4-5 per giorno).
Deduce che tali circostanze non sarebbero idonee a liberare l'opposta dalla Pt_1 responsabilità per aver adempiuto con negligenza e in mala fede all'incarico assunto e ciò anche tenuto conto che due containers residui, partiti il 23.1.2023 dalla Cina, sono giunti a destinazione nei tempi preventivati e che, in ogni caso, sarebbe stata CP_1 del tutto carente nel fornire informazioni sul tracciamento della spedizione.
7. Non ritiene il Tribunale che tali censure siano condivisibili, dovendosi ritenere provato, sulla base delle prove documentali prodotte dal vettore, il verificarsi di una circostanza eccezionale concretante causa di forza maggiore, direttamente incidente sui tempi di trasporto, che ha impedito di rispettare il transit time preventivato all'inizio del trasporto.
8. A nulla rileva che il carico partito successivamente dalla Cina sia arrivato prima a destinazione in quanto ciò dimostra che la difficoltà è stata solo temporanea e che, in pag. 8/9 condizioni normali, il vettore avrebbe potuto garantire il rispetto del transit time preventivato.
Quanto alla lamentata carenza di informazioni e all'impossibilità di procedere al tracciamento del convoglio, osserva il Tribunale che appare inutile l'approfondimento di tale aspetto ove si consideri che il danno lamentato (perdita della chance di rivendere i macchinari arrivati in ritardo, scontistica praticata) non appare in alcun modo collegabile quale conseguenza immediata e diretta dell'omesso tracciamento ma piuttosto del ritardo nella consegna, ritardo che però, come si è visto, non è imputatibile a parte opposta.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore di Parte_1
Mondiale VGL S.p.A., liquidate, visto il D.M. 55/14 e tenuto presente il valore della causa (€ 83.310,00) e le attività svolte (in assenza di fase istruttoria), in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, rimborso spese vive e accessori di legge così determinati (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed
€ 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- rigetta ogni ulteriore domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
MONDIALE VGL S.P.A.;
- condanna l rimborso delle spese relative al presente giudizio Parte_1 in favore di MONDIALE VGL S.P.A., liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
La giudice
NI LA
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa NI LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28031/2023 promossa da:
(C.F. P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. FABIO Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
IN ( ) e dell'Avv. GIORGIO GIUNTONI C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Giuntoni C.F._2 in CORSO DI PORTA VITTORIA 28, MILANO
opponente
contro
(C.F. , P.I. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 dell'Avv. ENRICO RIGHETTI ( e dell'Avv. GIORGIO RIGHETTI C.F._3
( , elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in VIA MANARA 5, C.F._4
MILANO
opposta
Oggetto: Spedizione – Trasporto
Conclusioni:
Per l'opponente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa,
• in via preliminare, ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per gli esposti motivi, risultando la proposta opposizione fondata su prova scritta, essendo di pronta soluzione, stante l'insussistenza sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris;
• nel merito, per tutti i motivi tutti sopra esposti, dichiarare l'invalidità̀, inefficacia, nullità̀, inesistenza e, con ciò̀ l'insussistenza del credito azionato, del decreto ingiuntivo n. 10850/2023, R.G. 14965/2023 emesso dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Lucia Francesca Iori, nonché́ di tutti gli atti successivi e, per l'effetto, dell'intera procedura;
dichiarare non dovute le somme tutte ingiunte e, così, assolvere la conchiudente da ogni avversaria istanza;
• nel merito, in via riconvenzionale, stante la violazione dei principi della buona fede nell'esecuzione contrattuale, come in narrativa esposti, Voglia il Giudice condannare, anche in via di eventuale compensazione, parte convenuta in opposizione, al risarcimento del danno nella somma di € 200.000,00 o di altra maggiore o minor somma come verrà provata in corso di giudizio;
• in via istruttoria, riservato ogni diritto in merito ad eventuali C.T.U., nonché́ di produrre documentazione, capitolare, indicare testi, anche in prova contraria, chiedere interrogatorio formale, deferire giuramenti, nei termini di legge e come novellati;
Con vittoria di spese e delle competenze del presente giudizio;
• Sempre in via istruttoria si richiede al Giudice di ordinare ex art 210 cpc la produzione di tutta la documentazione di dettaglio relativa al trasporto affidato a ed in particolare i CP_1 documenti riguardanti ogni singola fase del trasporto per cui è lite. Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, adversis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 10850/2023 - R.G. 14965/2023 emesso in data 21.6.2023, (a) rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto manifestamente infondata Parte_1 in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
(b) respingere la domanda riconvenzionale avanzata da in sede Pt_1 di opposizione, in quanto infondata e/o oggetto di decadenza da parte dell'attrice opponente, sia in fatto che in diritto, e comunque non provata;
(c) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento della somma di € 83.310,00 oltre interessi moratori ex Dlgs 231/2002 dalla data della scadenza della fattura al saldo o, in subordine, l'eventuale minor somma eventualmente accertata nel corso del presente giudizio;
(c) con vittoria delle spese e gli onorari di causa anche del giudizio di opposizione (oltre IVA, CPA ed accessori come per legge). Salvis juribus.
* * *
pag. 2/9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.07.2023 a mezzo posta elettronica certificata,
(di seguito anche solo “ ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 10850/2023 del Tribunale di Milano, emesso in data 21.6.2023, con cui all'opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 83.310,00 in favore della creditrice istante Mondiale VGL S.p.A. (di seguito anche solo “ ) CP_1 per servizi di trasporto ferroviario di merce e relative operazioni accessorie, al fine di ottenere la dichiarazione di insussistenza del credito azionato per inadempimento della creditrice alle obbligazioni delle quali era onerata.
A seguito della riserva assunta nel corso della prima udienza in data 20.06.2024, con ordinanza dell'1.08.2024 è stata disposta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono state rigettate le istanze probatorie formulate dalle parti.
Quindi, ritenuta la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza del 29 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
2. Il presente giudizio trae origine dall'incarico, affidato congiuntamente da e Pt_1
a di trasportare/spedire via treno 25 containers, dieci dei quali CP_2 CP_1 destinati a dalla Repubblica Popolare Cinese - precisamente da Chongqing – Pt_1 in Italia, precisamente a Gualtieri. La conferma d'ordine è intervenuta in data 24.11.22 e il credito azionato in via monitoria, costituito dal compenso per l'attività svolta per complessivi € 83.310,00, è sorto in relazione alla fattura n. ARI2023005608 del
28.2.2023, scaduta il 31.3.3023, il cui importo è rimasto non pagato.
La debitrice opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 10850/2023, poiché emesso in assenza dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni procurati da per effetto dell'inesatto adempimento, danni quantificati quantomeno in CP_1
€200.000,00 e asseritamente conseguenti alla perdita di affari determinata dal ritardo con cui i macchinari spediti dalla Cina erano stati recapitati a destinazione in Italia.
pag. 3/9 Sia che (quest'ultima ha agito per il trasporto da lei commissionato Pt_1 CP_2 in separato giudizio nei confronti di giudizio conclusosi con la sentenza di CP_1 questo Tribunale, medesima sezione, n. 3204/25 del 29.4.2025 che ha rigettato l'opposizione di – documento prodotto dall'opposta il 30.4.2025) hanno CP_2 allegato che il trasporto/spedizione via terra sarebbe stato eseguito in modo carente, avendo subìto un notevole ritardo nelle consegne (consegne eseguite tra il 20 e il 27 febbraio 2023 a fronte di un termine inizialmente indicato tra il 27 e il 29 gennaio
2023), in assenza di tracciamento del convoglio ferroviario a mezzo del quale sarebbe stato eseguito il trasporto, con rifiuto del vettore di fornire qualsiasi documento a comprova dello stato della spedizione e dello svolgimento della stessa nel corso del tempo.
Da tali negligenti condotte dell'opposta, assume l'opponente che sarebbe derivata la necessità di accordare ulteriori sconti ai clienti destinatari della merce trasportata, per evitare la disdetta degli ordini di acquisto, disdetta peraltro effettuata da taluni clienti.
3. La creditrice opposta si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, eccependo la decadenza di controparte in relazione alla domanda riconvenzionale, comunque infondata e comunque non provata.
In particolare ha allegato la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni CP_1 caso, l'assenza di responsabilità in ordine al lamentato inadempimento, avendo la medesima diligentemente adempiuto a tutti i propri obblighi, derivanti dal contratto di spedizione concluso tra le parti, in assenza di un termine “tassativo” di esecuzione del trasporto e, in ogni caso, in presenza di causa di forza maggiore (condizioni meteorologiche avverse con conseguenti rallentamenti alla circolazione ferroviaria) tale da escludere la colpa di CP_1
4. Ritiene il Tribunale che preliminarmente alla verifica dei profili di inadempimento contestati da occorra qualificare il contratto intercorso tra le parti, accertando Pt_1 se si sia trattato di contratto di trasporto o spedizione, così da poter tracciare il perimetro della responsabilità dello spedizioniere/trasportatore.
Si ritiene a tal proposito condivisibile l'osservazione di parte attrice secondo cui la qualificazione contrattuale non possa dipendere dalla circostanza della qualifica di pag. 4/9 “spedizioniere” di attribuita alla società con i codici ATECO e neppure – nel CP_1 caso in esame - dalla lettura dei documenti di trasporto depositati dall'opposta con la Cont comparsa di costituzione e risposta (doc. n. 4: “ ” – Ricevute di presa in consegna della merce emesse da Boxline;
doc. n. 5: polizze di trasporto ferroviario “Railway
Bills” emesse ai sensi della Convenzione CIM dal vettore Rail Cargo;
doc. n. 5 bis: borderò emessi da Suzhou), in quanto essi indicano gli esecutori materiali della prestazione di trasporto, ma non consentono di discernere se essi abbiano operato come ausiliari dell'incaricata del trasporto oppure quali vettori incaricati da CP_1
E' noto che la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che “il contratto di trasporto, che è un contratto di risultato, è configurabile allorquando il vettore assume da solo, nei confronti del mittente, gli obblighi e la responsabilità dell'adempimento, mentre non rileva che per l'esecuzione della sua prestazione si avvalga dell'opera di altri soggetti, concludendo con costoro contratti di subtrasporto;
ed infatti l'art. 1741
c.c. riconosce allo spedizioniere vettore - e cioè a colui che con mezzi propri o altrui assume in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto - gli stessi obblighi e i diritti del vettore;
nè incide sulla natura del contratto che lo spedizioniere vettore assuma anche
l'obbligo di compiere operazioni accessorie e strumentali all'esecuzione del trasporto, quali pesatura, sdoganamento della merce e pagamento di tributi, purchè la prestazione principale consista nel trasferimento di cose e persone da un luogo ad un altro”.
Relativamente alle differenze del contratto di trasporto con quello di spedizione, la prima che viene in rilievo è la tipologia di compenso, dal momento che ove nel contratto il compenso venga pattuito forfetariamente, la giurisprudenza ritiene che il collegamento tra la pattuizione di un corrispettivo in modo anticipato e globale si sia in presenza di un contratto di trasporto e non di spedizione.
Nel caso in esame, è documentalmente provato che il compenso sia stato determinato a forfait per container (si vedano la richiesta preventivo e la conferma d'ordine prodotte in atti).
Tuttavia, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma non può ritenersi decisivo, richiedendosi la presenza di elementi concorrenti (Cass. 13905/05).
pag. 5/9 Ritiene la giudicante ulteriormente indicativa della qualifica del contratto quale trasporto la circostanza che la stessa abbia qualificato quale corrispettivo di CP_1
“servizi di trasporto ferroviario di merce, e relative operazioni accessorie” l'importo di cui alla fattura azionata in via monitoria.
5. Qualificato il contratto quale contratto di trasporto, può procedersi all'esame del contestato inadempimento sotto i profili del ritardo nell'esecuzione della prestazione pattuita ed omessa informativa sul tracciamento del carico.
E' pacifico e incontestato tra le parti che, nel caso in esame, il termine indicato per l'esecuzione del contratto non avesse natura essenziale.
Ciò premesso, assume che, in ogni caso, il termine doveva ritenersi tassativo Pt_1 alla luce del tenore delle trattative intercorse e delle comunicazioni intercorse tra le parti dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, anche tenuto conto che la scelta di procedere al trasporto per via ferroviaria anziché marittima (scelta meno costosa) sarebbe stata dettata unicamente dalla maggior rapidità del trasporto ferroviario.
Osserva il Tribunale che nel contratto di trasporto il termine di adempimento può ritenersi tassativo in presenza di un interesse del mittente all'adempimento della prestazione di trasporto entro un certo termine, interesse manifestato espressamente alla parte tenuta ad eseguire la prestazione.
Nel caso in esame, non ha mai rappresentato alla controparte che l'arrivo a Pt_1 destinazione dei beni trasportati dovesse avvenire entro un dato termine, a pena di subire i danni lamentati nel presente giudizio e neppure la tassatività del termine poteva dedursi dal comportamento di tenuto conto che il trasporto ha avuto inizio con Pt_1 un ritardo di circa 20 giorni nella partenza dei beni trasportati, a causa del ritardo nella consegna dei beni al vettore da parte della mittente cinese, fornitrice di Pt_1
In tale fase, non ha documentato di aver eseguito alcun sollecito alla società Pt_1 cinese e, nelle comunicazioni intercorse tra e per organizzare il Pt_1 CP_1 trasporto, la mittente non ha mai espresso l'esigenza che tali beni giungessero a destinazione entro un dato termine (si veda, in proposito, la prima richiesta di quotazione del 16.11.2023 doc. 6 ove viene esclusivamente unicamente indicato CP_1 il mezzo prescelto – treno – con precise istruzioni sulle diverse destinazioni dei 25 container, senza riferimento alcuno a un termine di esecuzione della prestazione). pag. 6/9 Dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra le parti, si rileva la costante attenzione posta con diligenza da a far sì che il convoglio potesse partire il prima possibile, CP_1 raccogliendo il maggior carico destinato a Pt_1
L'unico riferimento a una data, peraltro meramente indicativa (ossia il c.d. “transit time”), è nella mail prodotta da sub doc. 3, datata 5.1.2023, giorno di partenza Pt_1 del treno, ove, a distanza di due mesi dalla prima richiesta di preventivo, si segnalava un transit time indicativo di 20/23 giorni.
Orbene, è noto che il “transit time”, come ripetutamente puntualizzato anche dalla giurisprudenza di merito, non costituisce in alcun modo la pattuizione di un termine tassativo di resa della merce a destino, bensì una prospettazione meramente “indicativa” dei possibili tempi di percorrenza.
Il vettore può quindi essere tenuto a rispondere del danno da ritardo solo qualora sia stato concordato fra le parti un termine “tassativo” per l'arrivo della merce a destinazione e comunque sempre entro i limiti della prevedibilità del danno.
D'altro lato ha dimostrato una significativa tolleranza sull'avvio del trasporto Pt_1
(ritardato per colpa del partner cinese) che mal si concilia con una pretesa tassatività della fase materiale del trasporto.
6. Quanto alla condotta successiva, relativa alla fase di esecuzione del trasporto, ritiene il
Tribunale che il vettore abbia dato dimostrazione di aver incaricato per il ritiro della merce e l'esecuzione del trasporto l'operatore multimodale Controparte_4
il quale ha, a sua volta, affidato l'esecuzione materiale del
[...]
trasporto ai vettori ferroviari e RAIL AR Controparte_5
OPERATOR.
Nessuna contestazione è stata mossa da in ordine a eventuali inadeguatezze Pt_1 dei sub-vettori individuati da CP_1
Per quanto riguarda il contestato ritardo nel compimento del trasporto, ha CP_1 allegato che il ritardo nella consegna della merce partita dalla Cina si sia determinato per cause a lei non imputabili (maltempo ai confini tra Cina e Kazakistan, con una ondata di gelo che ha comportato, nella seconda metà di gennaio del 2023, notevoli rallentamenti del traffico ferroviario non solo nel territorio del Kazakistan ma anche pag. 7/9 nelle regioni cinesi adiacenti al confine, avendo inevitabili ripercussioni dirette sulla spedizione de qua.
Successivamente, giunto il convoglio in territorio europeo, si era verificata una ulteriore circostanza eccezionale, ovvero un incidente ferroviario sulle linee austriache e precisamente la collisione di due treni merci, di cui uno contenente carburante, presso la città di Fürnitz (doc. 13).
Nella stampa locale veniva reso noto che “l'inizio della ricostruzione del rilevato ferroviario è previsto per il 20 febbraio 2023", spiega la portavoce delle ÖBB
[...] ed è ottimista sul fatto che il ripristino delle strutture delle ÖBB possa Parte_2 essere completato entro la metà di marzo” (doc. n. 27).
L'incidenza di tali eventi sul trasporto di cui è causa, quantomeno per quanto riguarda il maltempo ai confini kazaki, trova conferma nelle comunicazioni (doc. 16 e 26) trasmesse dai sub-vettori, attestante la prima (mail del 19.1.2023) il blocco di numerosi treni al confine kazako, con impossibilità di riferire sulla nuova schedulazione del viaggio, rimessa alle ferrovie cinesi, anche in relazione alle diverse priorità (tra le quali quella di privilegiare il traffico di passeggeri) e la seconda (missiva del 20.3.2023) attestante che il ritardo verificatori nella spedizione era dovuto al congestionamento del traffico ferroviario causato dal cattivo tempo ai confini tra la Cina e il Kazakistan con dimezzamento del treni in transito per giorno (da 10 a 4-5 per giorno).
Deduce che tali circostanze non sarebbero idonee a liberare l'opposta dalla Pt_1 responsabilità per aver adempiuto con negligenza e in mala fede all'incarico assunto e ciò anche tenuto conto che due containers residui, partiti il 23.1.2023 dalla Cina, sono giunti a destinazione nei tempi preventivati e che, in ogni caso, sarebbe stata CP_1 del tutto carente nel fornire informazioni sul tracciamento della spedizione.
7. Non ritiene il Tribunale che tali censure siano condivisibili, dovendosi ritenere provato, sulla base delle prove documentali prodotte dal vettore, il verificarsi di una circostanza eccezionale concretante causa di forza maggiore, direttamente incidente sui tempi di trasporto, che ha impedito di rispettare il transit time preventivato all'inizio del trasporto.
8. A nulla rileva che il carico partito successivamente dalla Cina sia arrivato prima a destinazione in quanto ciò dimostra che la difficoltà è stata solo temporanea e che, in pag. 8/9 condizioni normali, il vettore avrebbe potuto garantire il rispetto del transit time preventivato.
Quanto alla lamentata carenza di informazioni e all'impossibilità di procedere al tracciamento del convoglio, osserva il Tribunale che appare inutile l'approfondimento di tale aspetto ove si consideri che il danno lamentato (perdita della chance di rivendere i macchinari arrivati in ritardo, scontistica praticata) non appare in alcun modo collegabile quale conseguenza immediata e diretta dell'omesso tracciamento ma piuttosto del ritardo nella consegna, ritardo che però, come si è visto, non è imputatibile a parte opposta.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore di Parte_1
Mondiale VGL S.p.A., liquidate, visto il D.M. 55/14 e tenuto presente il valore della causa (€ 83.310,00) e le attività svolte (in assenza di fase istruttoria), in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, rimborso spese vive e accessori di legge così determinati (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed
€ 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
- rigetta ogni ulteriore domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
MONDIALE VGL S.P.A.;
- condanna l rimborso delle spese relative al presente giudizio Parte_1 in favore di MONDIALE VGL S.P.A., liquidate in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
La giudice
NI LA
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