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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa in grado d'appello
DA già società incorporante della Parte_1 CP_1 CP_2
, (C.F./P.IVA: con sede legale in Roma, Via di Vannina n. 88/94, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv. Silvio TERSILLA (C.F.: ) e dell'Avv. Giovanni C.F._1
MASTRANGELO (C.F.: ), presso lo studio dei quali in Milano, Piazza C.F._2
Belgioioso n. 2, è elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio al numero di fax 06 4871101 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Corigliano d'Otranto (LE), SS16 km Controparte_3 P.IVA_2
978, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Controparte_4 pagina 1 di 20 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI
DAMIANI (C.F. ), con elezione di domicilio come da pec di Registri di C.F._3
Giustizia all'indirizzo il quale difensore dichiara di Email_3
voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio al numero di fax 0832 247893 ovvero all'indirizzo pec Email_3
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della Sentenza impugnata:
- rigettare l'appello incidentale autonomo proposto da erché inammissibile e infondato in CP_3
fatto
e in diritto Contr
- in accoglimento del I motivo di appello, condannare a pagare a la somma di Euro CP_3
630.351,67, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, per le causali indicate in narrativa
Contr
- in accoglimento del II motivo di appello, condannare a pagare a la somma di Euro CP_3
77.076,77, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera n.
7500075704 del 21 gennaio 2019, per le causali indicate in narrativa
- in accoglimento del III motivo di appello, disporre in via istruttoria la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 20
1. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei ha svolto l'incarico di
Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
2. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei ha collaborato con il per. Ind.
nello svolgimento dell'incarico di Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e Persona_1 speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà
3. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei è stato distaccato dalla società presso dove ha svolto la mansione di addetto agli impianti Parte_1 CP_2
elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
4. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei è stato distaccato dalla società presso dove ha svolto la mansione di addetto agli impianti elettrici e CP_1 CP_2
speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
5. vero è che, nel mese di giugno 2019, aveva completato i lavori relativi agli impianti CP_5
relativi al sistema di chiamata ospedaliera nei reparti Aree Bianche, oggetto del contratto di fornitura
e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
6. vero è che, alla data del 9 novembre 2020, aveva provveduto a effettuare i ripristini e le CP_5
riparazioni elencate nella nota di prot. n. T206C03-O1-SLW-LE-180-20 del 9 novembre 2020, CP_2
che le viene rammostrata (doc. 9 fascicolo MST);
7. vero è che i seguenti lavori che le vengono elencati rientravano nell'oggetto dei lavori affidati Part all' in virtù del contratto di fornitura e posa in opera n. Parte_3
140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST):
a. completamento impianti elettrici e speciali della sala ibrida;
b. impianti elettrici e speciali SO 1-11;
c. fornitura Gateway;
d. fornitura e posa in opera lampade sistema Gateway;
e. messa in servizio sistema videocitofonico Aree Bianche;
f. programmazione e messa in servizio impianto rivelazione fumi;
g. messa in servizio impianto chiamata ospedaliera Aree Bianche;
h. fornitura hardware e software chiamata gestione chiamata ospedaliera;
pagina 3 di 20 i. messa in servizio Interfono;
j. avviamento, prove e collaudi precedenti impianti;
8. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di ottobre 2019, gli impianti elettrici della sala ibrida oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST) erano stati completati e messi in servizio dall'ATI
[...]
Parte_4
9. vero è che gli impianti elettrici della sala ibrida, di cui al precedente capitolo, sono stati completati
e messi in servizio dalla società , in virtù del contratto di fornitura e posa in opera del 15 Pt_4
novembre 2019, che le viene rammostrato (cfr. doc. 5 fascicolo MST);
10. vero è che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano ancora da completare e da correggere i difetti relativi alle seguenti attività oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018:
a. completamento delle lavorazioni livello -1 e +0;
b. definizione del programma delle verifiche e dei collaudi;
c. ricezione del report delle verifiche già eseguite con evidenza della risoluzione delle anomalie;
d. completamento delle messe a punto segnalate relative ai loop antincendio;
e. completamento delle messe a punto segnalate relative all'impianto diffusione sonora di
f. sicurezza;
g. modifica locale cella Frigo;
h. consegna delle verifiche dell'impianto di terra eseguite dal professionista di CP_5
In relazione a tale capitolo di prova, si rinvia al doc. 49 del fascicolo MST, avente ad oggetto l'email del 5 dicembre 2019 trasmessa da a e con i relativi allegati, nella quale si dà CP_2 Pt_4 CP_5
atto delle omissioni rappresentate nel capitolo di prova che precede.
11. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, rispetto ai seguenti impianti erano stati riscontrati i difetti di seguito indicati per ciascun impianto:
a. n. 15 gateway, oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), non funzionanti
12. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, i difetti di cui al precedente capitolo erano stati ultimati e risolti dall'ATI Parte_3
13. vero è che i difetti di cui al precedente capitolo 30 sono stati, rispettivamente, ultimati e risolti dalla società ABB S.p.A., in virtù del contratto che le viene rammostrato (sub doc. 25 fascicolo MST), e
pagina 4 di 20 dalla società Tecnozenith, in virtù del contratto n. 7500090148, che le viene rammostrato (sub doc. 28 fascicolo MST);
14. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di febbraio 2020, gli impianti elettrici e speciali SO 1-11 oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), erano stati completati e messi in servizio
Part dall' Parte_3
15. vero è che gli impianti elettrici e speciali SO 1-11 oggetto del contratto di fornitura e posa in opera
n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, di cui al precedente capitolo, sono stati completati e messi in servizio dalla società , in virtù del contratto del 18 marzo 2020, che le viene rammostrato (sub Pt_4
doc. 14 fascicolo MST);
16. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di maggio 2020, la messa in servizio del videocitofono del reparto Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c.
C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), era stata completata dall'ATI Parte_3
17. vero è che la messa in servizio del videocitofono del reparto Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata completata dalla società Assistec Torino di
[...]
in virtù del contratto n. 7500088278, che le viene rammostrato (cfr. doc. 30 fascicolo Pt_5
MST);
18. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di agosto 2019, la programmazione e messa in servizio dell'impianto di rilevazione fumi Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), erano state completate dall'ATI Parte_3
19. vero è che la programmazione e messa in servizio dell'impianto di rilevazione fumi Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, sono state completate dalla società
in virtù del contratto n. 7500081317 e dei relativi amendments e del contratto n. Parte_6
7500089521 e del relativo amendment n. 1, che le vengono rammostrati (sub doc. 35 fascicolo MST);
20. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di giugno 2020, la messa in servizio dell'impianto di chiamata ospedaliera delle Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in
pagina 5 di 20 opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), era stata completata dall'ATI Parte_3
21. vero è che la messa in servizio dell'impianto di chiamata ospedaliera delle Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata completata dalla società
Schrack Seconet Ag, in virtù del contratto n. 7500088831, che le viene rammostrato (sub doc. 37 fascicolo MST);
22. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di giugno 2019, l' Parte_7
aveva completato la fornitura degli hardware e dei software per la gestione della
[...]
chiamata ospedaliera oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
23. vero è che la fornitura degli hardware e dei software per la gestione della chiamata ospedaliera oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata eseguita dalla società
Schrack, che le viene rammostrato (sub doc. 40 fascicolo MST);
24. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, l'ATI
[...]
aveva completato la messa in servizio del servizio di interfono oggetto Parte_4
del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
25. vero è che la messa in servizio del servizio di interfono oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata operata dalla società in virtù del contratto n. 7500090429, che Parte_8
le viene rammostrato (doc. 43 fascicolo MST);
Part 26. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di ottobre 2019, l' Parte_9
aveva completato le attività di avviamento, messa in servizio e collaudi degli
[...]
impianti oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
27. vero è le attività di avviamento, messa in servizio e collaudi degli impianti oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, sono state eseguite dalla società MEG Industry s.r.l., in
pagina 6 di 20 virtù del contratto n. 75000836332 e del successivo n. 7500090529, integrativo del precedente, che le vengono rammostrati (sub doc. 47 fascicolo MST);
28. vero è che per l'esecuzione delle attività di cui ai precedenti capitoli da 11 a 27 ha CP_2
sostenuto costi diretti per complessivi Euro 244.251,15;
29. vero è che, relativamente ai lavori di realizzazione dell' , MEG Industry ha Parte_10
eseguito le attività di collaudo e c.d. commissioning degli impianti elencate nel documento denominato
“Documentazione Commissioning e Avviamento (MEG)” che le viene rammostrato (sub doc. 47 fascicolo MST);
30. vero è che, nell'oggetto dello scope of work del contratto n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST), rientrava anche la fornitura e posa in opera delle centraline A2M, necessarie per il funzionamento del sistema di Controllo Sale Operatorie;
31. vero è che, nell'oggetto dello scope of work del contratto n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST), rientrava anche la fornitura e posa in opera del sistema di rilancio dei gas medicinali;
32. vero è che, in data 1 marzo 2019, per mezzo dell'email che le viene rammostrata (sub doc. 55 fascicolo MST), confermava la compatibilità con il controsoffitto che si apprestava a CP_3
realizzare delle lampade modello “CLEAN A-MP LED6200-940 M600Q LDO 2SB”;
33. vero è che, in data 3 ottobre 2019, per mezzo dell'email che le viene rammostrata (sub doc. 56 fascicolo MST), informava che, qualora avesse montato le lampade modello “CLEAN CP_3 CP_2
AMP LED6200-940 M600Q LDO 2SB”, la stessa non sarebbe stata in grado di rilasciare la certificazione di conformità per i controsoffitti oggetto dello scope of work del contratto n.
7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST).
Si indicano come testi:
A. il P.Ind. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...] C.F._4
Umberto, n. 11 – 12050 – Albaretto della Torre (CN), nella sua qualità di Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di
Alba-Brà, da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33;
B. il sig. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...]C.F._5
Strada Profonda, n. 20 – 12051 – Alba (CN), nella sua qualità di collaboratore del Direttore dei
Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà, da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33;
pagina 7 di 20 C. il sig. nato a [...] il [...], c.f. e residente CP_7 C.F._6
in via Braida, n. 32 – 10041 – Carignano (TO), nella sua qualità di dipendente di Parte_1
distaccato presso , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33; CP_2
D. il sig. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...] C.F._7
Visconti Venosta, n. 3p – 12042 – Bra (CN), nella sua qualità di dipendente di distaccato CP_1
presso , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33. CP_2
E. il sig. nato a [...] l'[...], c.f. , e residente in [...] C.F._8
Contessa di Bertinoro, n. 6 – 00162 – Roma, nella sua qualità di supervisore degli impianti meccanici presso il cantiere dell'Ospedale di , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33. Pt_10
Si chiede fin d'ora l'ammissione alla prova contraria rispetto agli eventuali capitoli di prova testimoniale o di interrogatorio formale articolati ex adverso.
Contr Sempre in via istruttoria, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre una CTU tecnica con la quale chiedere al nominando CTU, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e acquisita d'ufficio, delle risultanze delle prove testimoniali, dell'eventuale accesso ai luoghi, di accertare e quantificare
Contr 1. il credito per penali da ritardo maturato in capo a nei confronti dell' in relazione Parte_7 all'esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, concluso con l' Parte_11
Contr 2. il credito maturato in capo a nei confronti dell' con riferimento all'esecuzione del Parte_7
contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, concluso con l'
[...]
in relazione ai costi sostenuti in ragione degli inadempimenti dell' Parte_12 [...]
concernenti: Parte_11
a. il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori;
b. il rifiuto ingiustificato di effettuare lavorazioni ricomprese nello scopo del lavoro;
c. il mancato completamento delle prestazioni oggetto di contratto;
nonché
d. l'omesso ripristino e riparazione delle opere realizzate e affette da vizi e difetti. Contr 3. il credito maturato in capo a nei confronti di con riferimento all'esecuzione del CP_3
contratto di fornitura e posa in opera n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, in relazione ai costi sostenuti in ragione degli inadempimenti di concernenti: CP_3
a. i costi sostenuti “per l'acquisto delle lampade ZU che non è stato possibile installare”;
pagina 8 di 20 b. i costi sostenuti per il completamento del sistema di rilancio dei segnali di allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici;
c. i costi sostenuti per l'acquisto di n. 11 unità A2M Converter;
d. i costi sostenuti per la mancata pulizia delle aree di lavoro da parte di CP_3
In tutti i casi, con rifusione di spese, competenze ed onorari del procedimento e con condanna di controparte alla lite temeraria”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via incidentale:
1) in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a con riferimento alla domanda dalla stessa avanzata in relazione al contratto Controparte_3
n.140/c.c. C272 del 7.2.2018; per l'effetto,
2) condannare (già società incorporante Parte_1 CP_1 della ad emettere il S.A.L. di fine lavori relativo all'ordine N140 ed al pagamento, in CP_2
favore della della somma di euro 45.280,36, oltre IVA, a titolo di saldo del Controparte_3
corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti dalla odierna appellante incidentale in virtù del contratto di fornitura con posa in opera del 07.02.2018, oltre interessi moratori e rivalutazione;
3) condannare (già società incorporante della Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno in favore di e determinato in via equitativa CP_2 Controparte_3 ex art. 1226 c.c., per ritardo nell'adempimento.
Nel merito:
4) rigettare l'appello principale proposto dalla (già Parte_1
società incorporante della perché inammissibile e/o infondato per i motivi CP_1 CP_2
dedotti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura e spese generali come per legge”.
pagina 9 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2848/2024, pubblicata in data 13.03.2024, il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla Controparte_3
domanda dalla stessa avanzata in relazione al contratto n. 140/c.c. C272;
2) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della con riferimento Controparte_3
alla domanda riconvenzionale avanzata dalla in relazione al contratto n. 140/c.c. CP_1
C272;
3) rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla in relazione al contratto CP_1
n. 7500075704;
4) condanna la al rimborso, in favore della delle spese di lite, CP_1 Controparte_3
Contr liquidate, in relazione al solo valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla e respinta nel merito, in € 12.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre accessori per legge dovuti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato, da cui originava la causa civile n. 31080/2022 r.g.,
riassumendo un precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Ivrea che si Controparte_3
era dichiarato territorialmente incompetente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano
[...]
affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la stessa CP_1 venisse condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 45.280,36, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti da in forza del contratto di Controparte_3
fornitura con posa in opera stipulato inter partes in data 07.02.2018, oltre interessi moratori e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno per ritardo nell'inadempimento, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva quanto segue.
In data 07.02.2018, nell'ambito dei più ampi lavori pubblici relativi alla realizzazione dell'ospedale di
OLICAR stipulava con il costituito dalla stessa con le Pt_10 Parte_13 CP_9 Controparte_3
società SCOTTA s.r.l., e Sa.Fi.Re s.r.l., e avente quale mandataria la SCOTTA Controparte_10
s.r.l., un contratto di “fornitura e posa in opera”, distinto con il n. 140/c.c. C272, avente ad oggetto il pagina 10 di 20 completamento dei lavori edili e impiantistici del realizzando ospedale, precisando che la porzione di lavori affidati alla società attrice riguardava la “prefabbricazione e posa delle sale operatorie” per un corrispettivo di € 295.000,00.
Con successivo accordo contrattuale del 26.11.2018, il predetto contratto veniva ceduto, quanto al lato della committenza, da a società che, a sua volta, a seguito di Controparte_11 CP_2 un'operazione di fusione per incorporazione, era divenuta CP_1
Così chiariti i rapporti intercorrenti tra le parti, la società attrice rappresentava dunque che, nonostante la regolare esecuzione delle opere da parte di si rifiutava di emettere il Controparte_3 CP_1
previsto SAL finale, con la conseguenza che sarebbe rimasta creditrice del saldo del Controparte_3 proprio corrispettivo pari a € 45.280,36, oltre IVA, a nulla valendo le ragioni addotte dalla convenuta a giustificazione del proprio parziale inadempimento, poiché estranee alla porzione di lavori di competenza dell'attrice.
- Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione, ovvero CP_1 di titolarità attiva, dell'attrice, stante la rappresentanza esclusiva conferita alla mandataria SCOTTA
s.r.l. nell'ambito dell'atto costitutivo del R.T.I., nonché, nel merito, l'insussistenza del credito invocato dall'attrice ovvero l'inesigibilità dello stesso, ove esistente, in ragione della mancata ottemperanza alle previsioni di cui all'art.
8.1 del “contratto di cessione”, soggiungendo altresì che il R.T.I. di cui faceva parte l'attrice si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto n. 140/c.c.
C272 in ragione del “grave ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori”, del “rifiuto ingiustificato di effettuare lavorazioni ricomprese nello scopo del lavoro”, del “mancato completamento delle prestazioni oggetto di contratto” e dell'“omesso ripristino e riparazione delle opere realizzate ed affette da vizi”, con la conseguenza che la convenuta era creditrice nei confronti dell'attrice, anche in ragione della solidarietà tra le imprese costituenti il R.T.I. prevista nel relativo atto costitutivo, delle pattuite penali da ritardo, da quantificarsi in € 386.100,52, nonché del risarcimento dei danni da essa subiti in relazione alla necessità di affidare a terzi le lavorazioni non eseguite o viziate, da quantificarsi in € 244.251,15.
La società convenuta rappresentava, altresì, che tra e interveniva un CP_1 Controparte_3 ulteriore contratto “di fornitura e posa in opera”, distinto con il n. 7500075704, rispetto al quale l'attrice si sarebbe resa inadempiente, avendo consegnato le opere con ritardo, avendo rifiutato il
“completamento del sistema di rilancio dei segnali d'allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici”, avendo rifiutato “la fornitura” delle “Unità A2M, di controllo e monitoraggio degli
pagina 11 di 20 allarmi Gas Medicali, necessari per il corretto funzionamento del sistema” da essa “fornito” e avendo fornito erronee indicazioni tecniche in ordine alla compatibilità delle “lampade ZU” acquistate da essa attrice rispetto al controsoffitto certificato installato, evidenziando come, in ragione di tale condotta inadempiente, avesse subito danni: i) per € 41.519,25, in relazione all'inutile CP_1 acquisto delle “lampade ZU”; ii) per € 30.719,52, in relazione ai costi sostenuti per il completamento del sistema di rilancio dei segnali d'allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici;
iii) per € 4.838,00, in relazione a costi sostenuti per l'acquisito di 11 “unità A2M
Converter”; iv) per € 1.500,00, in relazione ai costi sostenuti per la mancata pulizia delle aree di lavoro da parte della v) nonché per € 100.000,00 in relazione al ritardo nella consegna dell'opera. CP_12
Conseguentemente, la società convenuta concludeva per il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna della al pagamento del complessivo importo di € Controparte_3
630.351,67, oltre IVA, in relazione al contratto n. 140/c.c. C272 e del complessivo importo di €
178.576,77 “oltre iva, se dovuta”, in relazione al contratto n. 7500075704.
***
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, con riferimento alla domanda proposta da nei confronti di nonché alla domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_3 CP_1 [...]
in relazione al contratto n. 140/cc. C272, dichiarava il difetto di legittimazione attiva e di CP_1 legittimazione passiva in capo a atteso che nell'atto costituivo del R.T.I. veniva Controparte_3
espressamente previsto che le imprese mandanti, tra cui l'attrice, avevano conferito alla mandataria,
SCOTTA s.r.l., il potere di “rappresentare esclusivamente ed anche processualmente le Imprese riunite per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti o comunque connessi o attinenti all'esecuzione del contratto” da stipularsi con la “fino all'estinzione di ogni Controparte_11 rapporto con il Committente e con i terzi” e che la previsione di tale mandato con rappresentanza anche processuale – peraltro da intendersi conferito altresì nell'interesse della committente e perciò irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, c. 2, c.c. – era stata richiamata nelle premesse al contratto n.
140/c.c. C272 e pertanto pattiziamente accettata dalla nella cui posizione Controparte_11
contrattuale era succeduta la CP_1
Quanto, invece, all'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata da in relazione al diverso CP_1
contratto n. 7500075704, pacificamente intercorso unicamente tra le parti del giudizio con conseguente sussistenza della legittimazione passiva di essa veniva rigettata per mancato Controparte_3
pagina 12 di 20 assolvimento, entro i termini decadenziali di rito, dell'onere di allegazione e di prova gravante in capo alla società convenuta.
Da ultimo, ritenuta la prevalente soccombenza di il Tribunale di Milano condannava CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in relazione al Controparte_3
solo valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e respinta nel merito.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1 Parte_1
(già . CP_1
Con il primo motivo, l'appellante principale adduceva l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla domanda riconvenzionale di condanna per inadempimento Controparte_3
avanzata dalla in relazione al contratto n. 140/c.c. C272, quando invece l'art. 3 dell'atto CP_1 costitutivo dell'Associazione temporanea d'impresa SCOTTA, a mezzo del quale le mandanti dell' conferirebbe alla mandataria SCOTTA s.r.l. unicamente una rappresentanza processuale Pt_2
esclusiva attiva, non anche una rappresentanza processuale esclusiva passiva. Al riguardo adduceva che la previsione di una legittimazione processuale esclusiva passiva in capo alla mandataria dell' Pt_2
risulterebbe incompatibile con la previsione di una responsabilità solidale, atteso che la committente sarebbe costretta ad agire in giudizio nei confronti della mandataria dell' per far valere i propri Pt_2
diritti nei confronti di ciascuna delle mandanti che avrebbe potuto altrimenti convenire singolarmente in giudizio in virtù del menzionato vincolo solidaristico.
Inoltre, la sussistenza di una rappresentanza processuale esclusiva dal lato passivo in capo alla mandataria dell' non avrebbe potuto prescindere da un accordo con le controparti processuali di Pt_2 quest'ultima, che avrebbero dovuto accettare di convenire in giudizio unicamente la mandataria
SCOTTA s.r.l. in luogo delle mandanti dell' a tale fine a nulla valendo – contrariamente a Pt_2
quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – quanto disposto, in tema di attribuibilità del valore di patto ai documenti contrattuali intercorsi tra le parti, all'art. 1 del contratto n. 140/c.c. C272, da qualificarsi quale mera clausola di stile, atteso che tra i documenti richiamati dal contratto medesimo non figurerebbe l'atto costitutivo dell' Pt_2
Concludeva rilevando che anche a voler ammettere che l'atto costitutivo dell' avesse assunto Pt_2
valore di patto, ciò non sarebbe sufficiente a trasformare la legittimazione esclusiva attiva ivi conferita dalle mandanti alla mandataria SCOTTA s.r.l. in una legittimazione processuale esclusiva passiva. Per
pagina 13 di 20 la predetta trasformazione sarebbe stata necessaria l'espressa accettazione da parte della committente, attesa la conseguente limitazione dei diritti processuali in capo a quest'ultima.
Su tali basi assumeva che l'organo giudicante di primo grado avrebbe dovuto accertare la sussistenza della legittimazione passiva in capo a condannando quest'ultima al pagamento, in Controparte_3
favore di della somma di € 630.351,67 oltre iva se dovuta, in relazione al contratto di CP_1
fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 07.02.2018.
Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui era rigettata la domanda riconvenzionale proposta da finalizzata a conseguire il risarcimento del danno derivante CP_1 dall'asserito inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto Controparte_3
di fornitura e posa in opera n. 7500075704, poiché generica e comunque non provata. Al riguardo assumeva che sin dal proprio atto costitutivo nel giudizio di prime cure, avrebbe dettagliato CP_1
gli inadempimenti contestati a Controparte_3
Adduceva inoltre che l'organo giudicante di primo grado, nel corso del giudizio e nella relativa fase decisoria, pur avendo rilevato la pretesa nullità delle domande riconvenzionali di per CP_1 asserita genericità dell'oggetto, non ha provveduto a fissare a favore della società convenuta un termine per integrare tali domande ovvero a sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, così precludendo a la possibilità di integrare e meglio precisare la propria domanda CP_1
riconvenzionale, consentendo al Tribunale di deciderla nel merito.
Con il terzo motivo, l'appellante censura altresì l'appellata sentenza per non avere l'organo giudicante di primo grado ammesso le prove testimoniali e la CTU richieste da idonee a convalidare le CP_1
documentate circostanze di fatto fondative delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa
[...]
CP_1
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando la fondatezza del gravame avversario, Controparte_3
di cui chiedeva il rigetto, proponeva contestuale appello incidentale sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda Controparte_3
dalla stessa avanzata nei confronti di in relazione al contratto n. 140 c.c./C 272. CP_1
Sotto tale profilo adduceva che il petitum dell'atto di citazione proposto da aveva ad Controparte_3
oggetto esclusivamente la propria quota di partecipazione ai lavori e quindi il pagamento di una parte del corrispettivo del valore di € 45.280,36. Invero, sebbene non sia l'impresa Controparte_3
capogruppo mandataria, la stessa era comunque pienamente legittimata ad agire autonomamente per pagina 14 di 20 soddisfare il proprio credito, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, sia l'atto costitutivo del R.T.I., sia il regolamento di raggruppamento temporaneo disciplinerebbero esclusivamente i rapporti tra le imprese facenti parte dello stesso e non sarebbero applicabili al caso di specie, in cui l'odierna appellante incidentale ha agito esclusivamente per tutelare le proprie ragioni creditorie.
Conseguentemente, previo accertamento, in riforma della sentenza gravata, della sussistenza della propria legittimazione ad agire, insisteva per l'accoglimento delle domande Controparte_3
formulate nel giudizio di prime cure.
All'udienza, cartolare, del 15.05.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valenza preliminare riveste l'esame delle questioni sollevate, in via principale e in via incidentale, da ambedue le parti appellanti, attinenti alla legittimazione e attiva e passiva di la cui Controparte_3
valutazione si presta evidentemente a essere svolta su base unitaria.
La questione relativa alla sussistenza, o meno, della legittimazione processuale attiva e passiva in capo alle società mandanti non può prescindere dal corretto inquadramento, sotto il profilo della natura giuridica, dell'associazione temporanea d'imprese.
Va premesso che il raggruppamento temporaneo d'imprese (R.T.I.) non dà origine a un soggetto giuridico nuovo e autonomo rispetto alle singole imprese che lo compongono, mantenendo le stesse ciascuna la propria autonomia a fronte di un contratto atipico connotato da effetti obbligatori unicamente inter partes (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I, 29.10.2024, n. 27937; Cons. St. Sez. V,
25.02.2025, n. 941).
Ne consegue che, nell'ambito di tale istituto giuridico, devono essere mantenuti disgiunti il contratto di tipo associativo intercorrente tra la società mandataria c.d. “capogruppo” e le società mandanti – volto a disciplinare, nel rispetto della loro piena autonomia contrattuale, i rapporti interni tra le partecipanti – dal rapporto tra il R.T.I. con la stazione appaltante, il cui fondamento si radica nel mandato con rappresentanza collettivo e irrevocabile e sulla procura.
pagina 15 di 20 Tale distinzione assume rilievo dirimente, atteso che è proprio nel mandato conferito dalle società partecipanti al R.T.I. alla società c.d. “capogruppo” che riposa, con riferimento alla sua estrinsecazione esterna, la ratio qualificante l'istituto giuridico, che consente alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore privilegiato, identificabile con l'impresa mandataria, per tutte le vicende relative al contratto di appalto, pur senza determinare la creazione di un autonomo centro d'imputazione giuridica né l'unificazione dell'attività dell'appalto, cui ciascuna delle mandatarie darà esecuzione nei limiti delle opere di propria competenza.
È in tal senso che deve dunque essere letto l'art. 40 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 68 comma
7 del d.lgs. n. 36/2023) pedissequamente richiamato – a sciogliere ogni dubbio circa la sua rilevanza nei rapporti tra le parti in causa – all'art. 3, lett. F, dell'atto costitutivo del R.T.I. “SCOTTA”, a tenor del quale <<… al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti>>.
Contrariamente a quanto sostenuto in punto di legittimazione attiva dall'appellante incidentale detta disposizione non può essere interpretata nel senso che ciascuna mandataria Controparte_3
conserva la legittimazione ad agire autonomamente nei confronti della committente per la riscossione delle quote dei crediti nascenti dall'appalto a essa imputabili.
Una simile opzione interpretativa è preclusa dal tenore letterale della disposizione in esame, la quale prevede espressamente la sussistenza, in capo alla società c.d. “capogruppo”, di una rappresentanza, anche processuale, di tipo esclusivo “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto”, senza articolare alcuna distinzione tra operazioni e atti “comuni” e operazioni e atti
“propri”; distinzione che si porrebbe in netta antitesi con la già evocata ratio tesa a consentire l'individuazione di unico soggetto interlocutore, il quale, a ben vedere, altri non è, da un punto di vista squisitamente giuridico, che l'unica controparte contrattuale della committenza.
Tale regola processuale, fermo che l'autonomia contrattuale non può avere a oggetto istituti che attengono al processo, non risulta in ogni caso derogata dal contratto n. 140/c.c. C272 intercorso tra le parti, il quale si limita, all'art. 10, a prevedere in capo alle singole società mandanti una mera legittimazione all'incasso, alla quale non corrisponde un'automatica legittimazione, in caso di controversia, a far valere in giudizio gli eventuali crediti delle singole mandanti (cfr., in questo senso,
pagina 16 di 20 Corte d'Appello di Milano, sez. IV, sent. n. 2126/2023, con cui questa stessa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 10199/2021, ha dichiarato, nell'ambito del medesimo R.T.I., il difetto di legittimazione attiva in capo a una delle società mandanti).
Per le medesime ragioni, deve a fortiori escludersi la legittimazione passiva della stessa CP_3
con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da in relazione al contratto n.
[...] CP_1
140/c.c. C272, a nulla valendo il richiamo, operato da parte appellante principale, al regime di responsabilità solidale delle imprese facenti parte del R.T.I. nei confronti della committenza, statuito all'art. 2 dell'atto costitutivo del RTI “SCOTTA”, il quale non importa deroga alcuna alla previsione normativa – integralmente riportata nel medesimo atto costitutivo, a sua volta richiamato nelle premesse del contratto n. 140/c.c. C272, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la stessa deve intendersi pattiziamente accettata anche dalla committente – che attribuisce la rappresentanza, anche processuale, esclusivamente alla società c.d. “capogruppo”, in conformità alla già richiamata ratio dell'istituto giuridico, che vuole assicurare all'appaltante un solo interlocutore, nei confronti del quale, in qualità di unica controparte contrattuale, devono evidentemente essere avanzate tutte le contestazioni che attengono al contratto d'appalto, a prescindere dal riparto interno di responsabilità che le società mandatarie hanno inteso pattuire tra loro.
Alla luce delle ragioni sinora esposte, tanto il primo motivo d'appello principale quanto l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma in parte qua della sentenza gravata anzitutto nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva di con riferimento alle domande formulate in relazione al contratto n. 140/c.c. C272. Controparte_3
***
Parimenti infondato appare il secondo motivo d'appello principale, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da e finalizzata a conseguire il risarcimento del danno derivante CP_1 dall'asserito inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto Controparte_3
di fornitura e posa in opera n. 7500075704, intercorso unicamente tra le parti con conseguente legittimazione passiva dell'odierna appellata, poiché generica e comunque non provata.
Va anzitutto premesso che parte appellante principale ha inteso rideterminare per difetto il quantum della propria pretesa risarcitoria che, in primo grado, ammontava a complessivi € 178.576,77, oltre
IVA se dovuta, mentre nel presente grado di giudizio risulta riquantificata nel minore importo di €
77.076,77, oltre IVA se dovuta.
pagina 17 di 20 Ciò premesso, le argomentazioni articolate in questa sede da Parte_1
a sostegno della propria pretesa risarcitoria non valgono a eludere il fondamento della decisione
[...]
impugnata non avendo la predetta appellante assolto al necessario onere di allegazione, prima ancora che di prova, sulla stessa gravante. In primis va rilevato come Parte_1
non abbia indicato, nel corso dell'intero giudizio, la previsione contrattuale fonte delle
[...]
obbligazioni rispetto alle quali si sarebbe resa inadempiente. Inoltre, con riferimento Controparte_3 all'asserita condotta inadempiente di la convenuta odierna appellante principale si è Controparte_3
limitata a svolgere allegazioni del tutto generiche, omettendo di indicare, con un sufficiente grado di specificità, le circostanze nelle quali si sarebbe estrinsecato il lamentato inadempimento della controparte contrattuale.
Con specifico riferimento alle lampade ZU, pur essenso circostanza incontestata il relativo avvenuto acquisto da parte di è dato acquisito agli atti Parte_1
di causa che, con comunicazione del 01.03.2019 (cfr. doc. 16 fascicolo I grado , Controparte_3 quest'ultima rilevava tempestivamente la loro incompatibilità con i controsoffitti di propria fornitura, sicché, in mancanza di ulteriori elementi, la cui prova incombeva in capo all'odierna appellante principale, l'esborso sostenuto per l'acquisto delle summenzionate lampade non può essere imputato a
Controparte_3
Da ultimo, vale rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, l'organo giudicante di primo grado non ha affatto rilevato la nullità delle domande riconvenzionali per asserita genericità dell'oggetto, essendosi invero correttamente limitato a rilevare la genericità delle deduzioni formulate dalla convenuta in via riconvenzionale a sostegno della propria pretesa risarcitoria, con la conseguenza che non sussisteva alcun obbligo di fissazione di un termine per l'integrazione di tali domande ovvero per sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti.
***
Al difetto di legittimazione processuale passiva di con riferimento alla domanda Controparte_3
riconvenzionale avanzata da in relazione al contratto n. 140/c.c. C272 non può che CP_1
conseguire il rigetto per assorbimento della doglianza con la quale parte appellante principale lamenta la mancata ammissione, da parte del primo Giudice, delle istanze istruttorie relative al medesimo contratto.
Del pari, sono da ritenersi inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati dall'odierna appellante principale con riferimento al contratto n. 7500075704, atteso che gli stessi appaiono pagina 18 di 20 generici, valutativi e irrilevanti, in quanto diretti a fornire la prova di circostanze non strettamente riferibili all'oggetto del presente giudizio, ovvero da provare in via documentale.
Da ultimo, è infondata la doglianza a mezzo della quale l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di non disporre una CTU, la quale, stante il già rilevato mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo a CP_1
assumerebbe carattere meramente esplorativo, risultando perciò la relativa istanza inammissibile, alla luce dell'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nell'affermare che la CTU non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Da ciò discende che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26042).
Ne deriva che anche il terzo motivo d'appello principale deve essere rigettato.
***
Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la conferma integrale della sentenza impugnata.
***
L'esito del presente giudizio di appello, che ha visto la soccombenza reciproca dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, giustifica, a giudizio di questa Corte, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da già e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
pagina 19 di 20 avverso la sentenza n. 2848/2024 del 13.03.2024 del Tribunale Ordinario di Milano Controparte_3
in ordine alle statuizioni relative alla causa civile n. 31080/2022 r.g., ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Controparte_13 incidentale proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 2848/2024 del Controparte_3
Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 13.03.2024;
- integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa in grado d'appello
DA già società incorporante della Parte_1 CP_1 CP_2
, (C.F./P.IVA: con sede legale in Roma, Via di Vannina n. 88/94, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di appello, dall'Avv. Silvio TERSILLA (C.F.: ) e dell'Avv. Giovanni C.F._1
MASTRANGELO (C.F.: ), presso lo studio dei quali in Milano, Piazza C.F._2
Belgioioso n. 2, è elettivamente domiciliata, i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio al numero di fax 06 4871101 ovvero agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), con sede legale in Corigliano d'Otranto (LE), SS16 km Controparte_3 P.IVA_2
978, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e Controparte_4 pagina 1 di 20 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI
DAMIANI (C.F. ), con elezione di domicilio come da pec di Registri di C.F._3
Giustizia all'indirizzo il quale difensore dichiara di Email_3
voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio al numero di fax 0832 247893 ovvero all'indirizzo pec Email_3
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma della Sentenza impugnata:
- rigettare l'appello incidentale autonomo proposto da erché inammissibile e infondato in CP_3
fatto
e in diritto Contr
- in accoglimento del I motivo di appello, condannare a pagare a la somma di Euro CP_3
630.351,67, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, per le causali indicate in narrativa
Contr
- in accoglimento del II motivo di appello, condannare a pagare a la somma di Euro CP_3
77.076,77, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera n.
7500075704 del 21 gennaio 2019, per le causali indicate in narrativa
- in accoglimento del III motivo di appello, disporre in via istruttoria la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
pagina 2 di 20
1. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei ha svolto l'incarico di
Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
2. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei ha collaborato con il per. Ind.
nello svolgimento dell'incarico di Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e Persona_1 speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà
3. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei è stato distaccato dalla società presso dove ha svolto la mansione di addetto agli impianti Parte_1 CP_2
elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
4. vero è che, nel periodo compreso tra dicembre 2018 e giugno 2020 lei è stato distaccato dalla società presso dove ha svolto la mansione di addetto agli impianti elettrici e CP_1 CP_2
speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà;
5. vero è che, nel mese di giugno 2019, aveva completato i lavori relativi agli impianti CP_5
relativi al sistema di chiamata ospedaliera nei reparti Aree Bianche, oggetto del contratto di fornitura
e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
6. vero è che, alla data del 9 novembre 2020, aveva provveduto a effettuare i ripristini e le CP_5
riparazioni elencate nella nota di prot. n. T206C03-O1-SLW-LE-180-20 del 9 novembre 2020, CP_2
che le viene rammostrata (doc. 9 fascicolo MST);
7. vero è che i seguenti lavori che le vengono elencati rientravano nell'oggetto dei lavori affidati Part all' in virtù del contratto di fornitura e posa in opera n. Parte_3
140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST):
a. completamento impianti elettrici e speciali della sala ibrida;
b. impianti elettrici e speciali SO 1-11;
c. fornitura Gateway;
d. fornitura e posa in opera lampade sistema Gateway;
e. messa in servizio sistema videocitofonico Aree Bianche;
f. programmazione e messa in servizio impianto rivelazione fumi;
g. messa in servizio impianto chiamata ospedaliera Aree Bianche;
h. fornitura hardware e software chiamata gestione chiamata ospedaliera;
pagina 3 di 20 i. messa in servizio Interfono;
j. avviamento, prove e collaudi precedenti impianti;
8. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di ottobre 2019, gli impianti elettrici della sala ibrida oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST) erano stati completati e messi in servizio dall'ATI
[...]
Parte_4
9. vero è che gli impianti elettrici della sala ibrida, di cui al precedente capitolo, sono stati completati
e messi in servizio dalla società , in virtù del contratto di fornitura e posa in opera del 15 Pt_4
novembre 2019, che le viene rammostrato (cfr. doc. 5 fascicolo MST);
10. vero è che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano ancora da completare e da correggere i difetti relativi alle seguenti attività oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018:
a. completamento delle lavorazioni livello -1 e +0;
b. definizione del programma delle verifiche e dei collaudi;
c. ricezione del report delle verifiche già eseguite con evidenza della risoluzione delle anomalie;
d. completamento delle messe a punto segnalate relative ai loop antincendio;
e. completamento delle messe a punto segnalate relative all'impianto diffusione sonora di
f. sicurezza;
g. modifica locale cella Frigo;
h. consegna delle verifiche dell'impianto di terra eseguite dal professionista di CP_5
In relazione a tale capitolo di prova, si rinvia al doc. 49 del fascicolo MST, avente ad oggetto l'email del 5 dicembre 2019 trasmessa da a e con i relativi allegati, nella quale si dà CP_2 Pt_4 CP_5
atto delle omissioni rappresentate nel capitolo di prova che precede.
11. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, rispetto ai seguenti impianti erano stati riscontrati i difetti di seguito indicati per ciascun impianto:
a. n. 15 gateway, oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), non funzionanti
12. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, i difetti di cui al precedente capitolo erano stati ultimati e risolti dall'ATI Parte_3
13. vero è che i difetti di cui al precedente capitolo 30 sono stati, rispettivamente, ultimati e risolti dalla società ABB S.p.A., in virtù del contratto che le viene rammostrato (sub doc. 25 fascicolo MST), e
pagina 4 di 20 dalla società Tecnozenith, in virtù del contratto n. 7500090148, che le viene rammostrato (sub doc. 28 fascicolo MST);
14. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di febbraio 2020, gli impianti elettrici e speciali SO 1-11 oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), erano stati completati e messi in servizio
Part dall' Parte_3
15. vero è che gli impianti elettrici e speciali SO 1-11 oggetto del contratto di fornitura e posa in opera
n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, di cui al precedente capitolo, sono stati completati e messi in servizio dalla società , in virtù del contratto del 18 marzo 2020, che le viene rammostrato (sub Pt_4
doc. 14 fascicolo MST);
16. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di maggio 2020, la messa in servizio del videocitofono del reparto Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c.
C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), era stata completata dall'ATI Parte_3
17. vero è che la messa in servizio del videocitofono del reparto Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata completata dalla società Assistec Torino di
[...]
in virtù del contratto n. 7500088278, che le viene rammostrato (cfr. doc. 30 fascicolo Pt_5
MST);
18. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di agosto 2019, la programmazione e messa in servizio dell'impianto di rilevazione fumi Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), erano state completate dall'ATI Parte_3
19. vero è che la programmazione e messa in servizio dell'impianto di rilevazione fumi Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, sono state completate dalla società
in virtù del contratto n. 7500081317 e dei relativi amendments e del contratto n. Parte_6
7500089521 e del relativo amendment n. 1, che le vengono rammostrati (sub doc. 35 fascicolo MST);
20. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di giugno 2020, la messa in servizio dell'impianto di chiamata ospedaliera delle Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in
pagina 5 di 20 opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), era stata completata dall'ATI Parte_3
21. vero è che la messa in servizio dell'impianto di chiamata ospedaliera delle Aree Bianche oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata completata dalla società
Schrack Seconet Ag, in virtù del contratto n. 7500088831, che le viene rammostrato (sub doc. 37 fascicolo MST);
22. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di giugno 2019, l' Parte_7
aveva completato la fornitura degli hardware e dei software per la gestione della
[...]
chiamata ospedaliera oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio
2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
23. vero è che la fornitura degli hardware e dei software per la gestione della chiamata ospedaliera oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata eseguita dalla società
Schrack, che le viene rammostrato (sub doc. 40 fascicolo MST);
24. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di settembre 2020, l'ATI
[...]
aveva completato la messa in servizio del servizio di interfono oggetto Parte_4
del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
25. vero è che la messa in servizio del servizio di interfono oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, è stata operata dalla società in virtù del contratto n. 7500090429, che Parte_8
le viene rammostrato (doc. 43 fascicolo MST);
Part 26. vero è che, nella sua qualità, ha constatato che, nel mese di ottobre 2019, l' Parte_9
aveva completato le attività di avviamento, messa in servizio e collaudi degli
[...]
impianti oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST);
27. vero è le attività di avviamento, messa in servizio e collaudi degli impianti oggetto del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, che le viene rammostrato (doc. 3 fascicolo MST), di cui al precedente capitolo, sono state eseguite dalla società MEG Industry s.r.l., in
pagina 6 di 20 virtù del contratto n. 75000836332 e del successivo n. 7500090529, integrativo del precedente, che le vengono rammostrati (sub doc. 47 fascicolo MST);
28. vero è che per l'esecuzione delle attività di cui ai precedenti capitoli da 11 a 27 ha CP_2
sostenuto costi diretti per complessivi Euro 244.251,15;
29. vero è che, relativamente ai lavori di realizzazione dell' , MEG Industry ha Parte_10
eseguito le attività di collaudo e c.d. commissioning degli impianti elencate nel documento denominato
“Documentazione Commissioning e Avviamento (MEG)” che le viene rammostrato (sub doc. 47 fascicolo MST);
30. vero è che, nell'oggetto dello scope of work del contratto n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST), rientrava anche la fornitura e posa in opera delle centraline A2M, necessarie per il funzionamento del sistema di Controllo Sale Operatorie;
31. vero è che, nell'oggetto dello scope of work del contratto n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST), rientrava anche la fornitura e posa in opera del sistema di rilancio dei gas medicinali;
32. vero è che, in data 1 marzo 2019, per mezzo dell'email che le viene rammostrata (sub doc. 55 fascicolo MST), confermava la compatibilità con il controsoffitto che si apprestava a CP_3
realizzare delle lampade modello “CLEAN A-MP LED6200-940 M600Q LDO 2SB”;
33. vero è che, in data 3 ottobre 2019, per mezzo dell'email che le viene rammostrata (sub doc. 56 fascicolo MST), informava che, qualora avesse montato le lampade modello “CLEAN CP_3 CP_2
AMP LED6200-940 M600Q LDO 2SB”, la stessa non sarebbe stata in grado di rilasciare la certificazione di conformità per i controsoffitti oggetto dello scope of work del contratto n.
7500075704 del 21 gennaio 2019, che le viene rammostrato (sub doc. 4 fascicolo MST).
Si indicano come testi:
A. il P.Ind. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...] C.F._4
Umberto, n. 11 – 12050 – Albaretto della Torre (CN), nella sua qualità di Direttore dei Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di
Alba-Brà, da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33;
B. il sig. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...]C.F._5
Strada Profonda, n. 20 – 12051 – Alba (CN), nella sua qualità di collaboratore del Direttore dei
Lavori operativo degli impianti elettrici e speciali presso il cantiere per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Brà, da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33;
pagina 7 di 20 C. il sig. nato a [...] il [...], c.f. e residente CP_7 C.F._6
in via Braida, n. 32 – 10041 – Carignano (TO), nella sua qualità di dipendente di Parte_1
distaccato presso , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33; CP_2
D. il sig. , nato a [...] il [...], c.f. , e residente in [...] C.F._7
Visconti Venosta, n. 3p – 12042 – Bra (CN), nella sua qualità di dipendente di distaccato CP_1
presso , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33. CP_2
E. il sig. nato a [...] l'[...], c.f. , e residente in [...] C.F._8
Contessa di Bertinoro, n. 6 – 00162 – Roma, nella sua qualità di supervisore degli impianti meccanici presso il cantiere dell'Ospedale di , da interrogarsi sui quesiti sub da 1 a 33. Pt_10
Si chiede fin d'ora l'ammissione alla prova contraria rispetto agli eventuali capitoli di prova testimoniale o di interrogatorio formale articolati ex adverso.
Contr Sempre in via istruttoria, ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre una CTU tecnica con la quale chiedere al nominando CTU, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e acquisita d'ufficio, delle risultanze delle prove testimoniali, dell'eventuale accesso ai luoghi, di accertare e quantificare
Contr 1. il credito per penali da ritardo maturato in capo a nei confronti dell' in relazione Parte_7 all'esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, concluso con l' Parte_11
Contr 2. il credito maturato in capo a nei confronti dell' con riferimento all'esecuzione del Parte_7
contratto di fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, concluso con l'
[...]
in relazione ai costi sostenuti in ragione degli inadempimenti dell' Parte_12 [...]
concernenti: Parte_11
a. il ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori;
b. il rifiuto ingiustificato di effettuare lavorazioni ricomprese nello scopo del lavoro;
c. il mancato completamento delle prestazioni oggetto di contratto;
nonché
d. l'omesso ripristino e riparazione delle opere realizzate e affette da vizi e difetti. Contr 3. il credito maturato in capo a nei confronti di con riferimento all'esecuzione del CP_3
contratto di fornitura e posa in opera n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, in relazione ai costi sostenuti in ragione degli inadempimenti di concernenti: CP_3
a. i costi sostenuti “per l'acquisto delle lampade ZU che non è stato possibile installare”;
pagina 8 di 20 b. i costi sostenuti per il completamento del sistema di rilancio dei segnali di allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici;
c. i costi sostenuti per l'acquisto di n. 11 unità A2M Converter;
d. i costi sostenuti per la mancata pulizia delle aree di lavoro da parte di CP_3
In tutti i casi, con rifusione di spese, competenze ed onorari del procedimento e con condanna di controparte alla lite temeraria”.
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via incidentale:
1) in accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la legittimazione attiva in capo a con riferimento alla domanda dalla stessa avanzata in relazione al contratto Controparte_3
n.140/c.c. C272 del 7.2.2018; per l'effetto,
2) condannare (già società incorporante Parte_1 CP_1 della ad emettere il S.A.L. di fine lavori relativo all'ordine N140 ed al pagamento, in CP_2
favore della della somma di euro 45.280,36, oltre IVA, a titolo di saldo del Controparte_3
corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti dalla odierna appellante incidentale in virtù del contratto di fornitura con posa in opera del 07.02.2018, oltre interessi moratori e rivalutazione;
3) condannare (già società incorporante della Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno in favore di e determinato in via equitativa CP_2 Controparte_3 ex art. 1226 c.c., per ritardo nell'adempimento.
Nel merito:
4) rigettare l'appello principale proposto dalla (già Parte_1
società incorporante della perché inammissibile e/o infondato per i motivi CP_1 CP_2
dedotti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura e spese generali come per legge”.
pagina 9 di 20 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2848/2024, pubblicata in data 13.03.2024, il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvedeva:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla Controparte_3
domanda dalla stessa avanzata in relazione al contratto n. 140/c.c. C272;
2) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della con riferimento Controparte_3
alla domanda riconvenzionale avanzata dalla in relazione al contratto n. 140/c.c. CP_1
C272;
3) rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla in relazione al contratto CP_1
n. 7500075704;
4) condanna la al rimborso, in favore della delle spese di lite, CP_1 Controparte_3
Contr liquidate, in relazione al solo valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla e respinta nel merito, in € 12.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre accessori per legge dovuti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato, da cui originava la causa civile n. 31080/2022 r.g.,
riassumendo un precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Ivrea che si Controparte_3
era dichiarato territorialmente incompetente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano
[...]
affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, la stessa CP_1 venisse condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 45.280,36, oltre IVA, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti da in forza del contratto di Controparte_3
fornitura con posa in opera stipulato inter partes in data 07.02.2018, oltre interessi moratori e rivalutazione, nonché al risarcimento del danno per ritardo nell'inadempimento, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva quanto segue.
In data 07.02.2018, nell'ambito dei più ampi lavori pubblici relativi alla realizzazione dell'ospedale di
OLICAR stipulava con il costituito dalla stessa con le Pt_10 Parte_13 CP_9 Controparte_3
società SCOTTA s.r.l., e Sa.Fi.Re s.r.l., e avente quale mandataria la SCOTTA Controparte_10
s.r.l., un contratto di “fornitura e posa in opera”, distinto con il n. 140/c.c. C272, avente ad oggetto il pagina 10 di 20 completamento dei lavori edili e impiantistici del realizzando ospedale, precisando che la porzione di lavori affidati alla società attrice riguardava la “prefabbricazione e posa delle sale operatorie” per un corrispettivo di € 295.000,00.
Con successivo accordo contrattuale del 26.11.2018, il predetto contratto veniva ceduto, quanto al lato della committenza, da a società che, a sua volta, a seguito di Controparte_11 CP_2 un'operazione di fusione per incorporazione, era divenuta CP_1
Così chiariti i rapporti intercorrenti tra le parti, la società attrice rappresentava dunque che, nonostante la regolare esecuzione delle opere da parte di si rifiutava di emettere il Controparte_3 CP_1
previsto SAL finale, con la conseguenza che sarebbe rimasta creditrice del saldo del Controparte_3 proprio corrispettivo pari a € 45.280,36, oltre IVA, a nulla valendo le ragioni addotte dalla convenuta a giustificazione del proprio parziale inadempimento, poiché estranee alla porzione di lavori di competenza dell'attrice.
- Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione, ovvero CP_1 di titolarità attiva, dell'attrice, stante la rappresentanza esclusiva conferita alla mandataria SCOTTA
s.r.l. nell'ambito dell'atto costitutivo del R.T.I., nonché, nel merito, l'insussistenza del credito invocato dall'attrice ovvero l'inesigibilità dello stesso, ove esistente, in ragione della mancata ottemperanza alle previsioni di cui all'art.
8.1 del “contratto di cessione”, soggiungendo altresì che il R.T.I. di cui faceva parte l'attrice si era reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto n. 140/c.c.
C272 in ragione del “grave ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori”, del “rifiuto ingiustificato di effettuare lavorazioni ricomprese nello scopo del lavoro”, del “mancato completamento delle prestazioni oggetto di contratto” e dell'“omesso ripristino e riparazione delle opere realizzate ed affette da vizi”, con la conseguenza che la convenuta era creditrice nei confronti dell'attrice, anche in ragione della solidarietà tra le imprese costituenti il R.T.I. prevista nel relativo atto costitutivo, delle pattuite penali da ritardo, da quantificarsi in € 386.100,52, nonché del risarcimento dei danni da essa subiti in relazione alla necessità di affidare a terzi le lavorazioni non eseguite o viziate, da quantificarsi in € 244.251,15.
La società convenuta rappresentava, altresì, che tra e interveniva un CP_1 Controparte_3 ulteriore contratto “di fornitura e posa in opera”, distinto con il n. 7500075704, rispetto al quale l'attrice si sarebbe resa inadempiente, avendo consegnato le opere con ritardo, avendo rifiutato il
“completamento del sistema di rilancio dei segnali d'allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici”, avendo rifiutato “la fornitura” delle “Unità A2M, di controllo e monitoraggio degli
pagina 11 di 20 allarmi Gas Medicali, necessari per il corretto funzionamento del sistema” da essa “fornito” e avendo fornito erronee indicazioni tecniche in ordine alla compatibilità delle “lampade ZU” acquistate da essa attrice rispetto al controsoffitto certificato installato, evidenziando come, in ragione di tale condotta inadempiente, avesse subito danni: i) per € 41.519,25, in relazione all'inutile CP_1 acquisto delle “lampade ZU”; ii) per € 30.719,52, in relazione ai costi sostenuti per il completamento del sistema di rilancio dei segnali d'allarme generati nell'impianto di evacuazione dei gas anestetici;
iii) per € 4.838,00, in relazione a costi sostenuti per l'acquisito di 11 “unità A2M
Converter”; iv) per € 1.500,00, in relazione ai costi sostenuti per la mancata pulizia delle aree di lavoro da parte della v) nonché per € 100.000,00 in relazione al ritardo nella consegna dell'opera. CP_12
Conseguentemente, la società convenuta concludeva per il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna della al pagamento del complessivo importo di € Controparte_3
630.351,67, oltre IVA, in relazione al contratto n. 140/c.c. C272 e del complessivo importo di €
178.576,77 “oltre iva, se dovuta”, in relazione al contratto n. 7500075704.
***
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, con riferimento alla domanda proposta da nei confronti di nonché alla domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_3 CP_1 [...]
in relazione al contratto n. 140/cc. C272, dichiarava il difetto di legittimazione attiva e di CP_1 legittimazione passiva in capo a atteso che nell'atto costituivo del R.T.I. veniva Controparte_3
espressamente previsto che le imprese mandanti, tra cui l'attrice, avevano conferito alla mandataria,
SCOTTA s.r.l., il potere di “rappresentare esclusivamente ed anche processualmente le Imprese riunite per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti o comunque connessi o attinenti all'esecuzione del contratto” da stipularsi con la “fino all'estinzione di ogni Controparte_11 rapporto con il Committente e con i terzi” e che la previsione di tale mandato con rappresentanza anche processuale – peraltro da intendersi conferito altresì nell'interesse della committente e perciò irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, c. 2, c.c. – era stata richiamata nelle premesse al contratto n.
140/c.c. C272 e pertanto pattiziamente accettata dalla nella cui posizione Controparte_11
contrattuale era succeduta la CP_1
Quanto, invece, all'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata da in relazione al diverso CP_1
contratto n. 7500075704, pacificamente intercorso unicamente tra le parti del giudizio con conseguente sussistenza della legittimazione passiva di essa veniva rigettata per mancato Controparte_3
pagina 12 di 20 assolvimento, entro i termini decadenziali di rito, dell'onere di allegazione e di prova gravante in capo alla società convenuta.
Da ultimo, ritenuta la prevalente soccombenza di il Tribunale di Milano condannava CP_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in relazione al Controparte_3
solo valore della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta e respinta nel merito.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame Parte_1 Parte_1
(già . CP_1
Con il primo motivo, l'appellante principale adduceva l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva di con riferimento alla domanda riconvenzionale di condanna per inadempimento Controparte_3
avanzata dalla in relazione al contratto n. 140/c.c. C272, quando invece l'art. 3 dell'atto CP_1 costitutivo dell'Associazione temporanea d'impresa SCOTTA, a mezzo del quale le mandanti dell' conferirebbe alla mandataria SCOTTA s.r.l. unicamente una rappresentanza processuale Pt_2
esclusiva attiva, non anche una rappresentanza processuale esclusiva passiva. Al riguardo adduceva che la previsione di una legittimazione processuale esclusiva passiva in capo alla mandataria dell' Pt_2
risulterebbe incompatibile con la previsione di una responsabilità solidale, atteso che la committente sarebbe costretta ad agire in giudizio nei confronti della mandataria dell' per far valere i propri Pt_2
diritti nei confronti di ciascuna delle mandanti che avrebbe potuto altrimenti convenire singolarmente in giudizio in virtù del menzionato vincolo solidaristico.
Inoltre, la sussistenza di una rappresentanza processuale esclusiva dal lato passivo in capo alla mandataria dell' non avrebbe potuto prescindere da un accordo con le controparti processuali di Pt_2 quest'ultima, che avrebbero dovuto accettare di convenire in giudizio unicamente la mandataria
SCOTTA s.r.l. in luogo delle mandanti dell' a tale fine a nulla valendo – contrariamente a Pt_2
quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado – quanto disposto, in tema di attribuibilità del valore di patto ai documenti contrattuali intercorsi tra le parti, all'art. 1 del contratto n. 140/c.c. C272, da qualificarsi quale mera clausola di stile, atteso che tra i documenti richiamati dal contratto medesimo non figurerebbe l'atto costitutivo dell' Pt_2
Concludeva rilevando che anche a voler ammettere che l'atto costitutivo dell' avesse assunto Pt_2
valore di patto, ciò non sarebbe sufficiente a trasformare la legittimazione esclusiva attiva ivi conferita dalle mandanti alla mandataria SCOTTA s.r.l. in una legittimazione processuale esclusiva passiva. Per
pagina 13 di 20 la predetta trasformazione sarebbe stata necessaria l'espressa accettazione da parte della committente, attesa la conseguente limitazione dei diritti processuali in capo a quest'ultima.
Su tali basi assumeva che l'organo giudicante di primo grado avrebbe dovuto accertare la sussistenza della legittimazione passiva in capo a condannando quest'ultima al pagamento, in Controparte_3
favore di della somma di € 630.351,67 oltre iva se dovuta, in relazione al contratto di CP_1
fornitura e posa in opera n. 140/c.c. C272 del 07.02.2018.
Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui era rigettata la domanda riconvenzionale proposta da finalizzata a conseguire il risarcimento del danno derivante CP_1 dall'asserito inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto Controparte_3
di fornitura e posa in opera n. 7500075704, poiché generica e comunque non provata. Al riguardo assumeva che sin dal proprio atto costitutivo nel giudizio di prime cure, avrebbe dettagliato CP_1
gli inadempimenti contestati a Controparte_3
Adduceva inoltre che l'organo giudicante di primo grado, nel corso del giudizio e nella relativa fase decisoria, pur avendo rilevato la pretesa nullità delle domande riconvenzionali di per CP_1 asserita genericità dell'oggetto, non ha provveduto a fissare a favore della società convenuta un termine per integrare tali domande ovvero a sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, così precludendo a la possibilità di integrare e meglio precisare la propria domanda CP_1
riconvenzionale, consentendo al Tribunale di deciderla nel merito.
Con il terzo motivo, l'appellante censura altresì l'appellata sentenza per non avere l'organo giudicante di primo grado ammesso le prove testimoniali e la CTU richieste da idonee a convalidare le CP_1
documentate circostanze di fatto fondative delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa
[...]
CP_1
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando la fondatezza del gravame avversario, Controparte_3
di cui chiedeva il rigetto, proponeva contestuale appello incidentale sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di con riferimento alla domanda Controparte_3
dalla stessa avanzata nei confronti di in relazione al contratto n. 140 c.c./C 272. CP_1
Sotto tale profilo adduceva che il petitum dell'atto di citazione proposto da aveva ad Controparte_3
oggetto esclusivamente la propria quota di partecipazione ai lavori e quindi il pagamento di una parte del corrispettivo del valore di € 45.280,36. Invero, sebbene non sia l'impresa Controparte_3
capogruppo mandataria, la stessa era comunque pienamente legittimata ad agire autonomamente per pagina 14 di 20 soddisfare il proprio credito, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, sia l'atto costitutivo del R.T.I., sia il regolamento di raggruppamento temporaneo disciplinerebbero esclusivamente i rapporti tra le imprese facenti parte dello stesso e non sarebbero applicabili al caso di specie, in cui l'odierna appellante incidentale ha agito esclusivamente per tutelare le proprie ragioni creditorie.
Conseguentemente, previo accertamento, in riforma della sentenza gravata, della sussistenza della propria legittimazione ad agire, insisteva per l'accoglimento delle domande Controparte_3
formulate nel giudizio di prime cure.
All'udienza, cartolare, del 15.05.2025, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valenza preliminare riveste l'esame delle questioni sollevate, in via principale e in via incidentale, da ambedue le parti appellanti, attinenti alla legittimazione e attiva e passiva di la cui Controparte_3
valutazione si presta evidentemente a essere svolta su base unitaria.
La questione relativa alla sussistenza, o meno, della legittimazione processuale attiva e passiva in capo alle società mandanti non può prescindere dal corretto inquadramento, sotto il profilo della natura giuridica, dell'associazione temporanea d'imprese.
Va premesso che il raggruppamento temporaneo d'imprese (R.T.I.) non dà origine a un soggetto giuridico nuovo e autonomo rispetto alle singole imprese che lo compongono, mantenendo le stesse ciascuna la propria autonomia a fronte di un contratto atipico connotato da effetti obbligatori unicamente inter partes (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I, 29.10.2024, n. 27937; Cons. St. Sez. V,
25.02.2025, n. 941).
Ne consegue che, nell'ambito di tale istituto giuridico, devono essere mantenuti disgiunti il contratto di tipo associativo intercorrente tra la società mandataria c.d. “capogruppo” e le società mandanti – volto a disciplinare, nel rispetto della loro piena autonomia contrattuale, i rapporti interni tra le partecipanti – dal rapporto tra il R.T.I. con la stazione appaltante, il cui fondamento si radica nel mandato con rappresentanza collettivo e irrevocabile e sulla procura.
pagina 15 di 20 Tale distinzione assume rilievo dirimente, atteso che è proprio nel mandato conferito dalle società partecipanti al R.T.I. alla società c.d. “capogruppo” che riposa, con riferimento alla sua estrinsecazione esterna, la ratio qualificante l'istituto giuridico, che consente alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore privilegiato, identificabile con l'impresa mandataria, per tutte le vicende relative al contratto di appalto, pur senza determinare la creazione di un autonomo centro d'imputazione giuridica né l'unificazione dell'attività dell'appalto, cui ciascuna delle mandatarie darà esecuzione nei limiti delle opere di propria competenza.
È in tal senso che deve dunque essere letto l'art. 40 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 68 comma
7 del d.lgs. n. 36/2023) pedissequamente richiamato – a sciogliere ogni dubbio circa la sua rilevanza nei rapporti tra le parti in causa – all'art. 3, lett. F, dell'atto costitutivo del R.T.I. “SCOTTA”, a tenor del quale <<… al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti>>.
Contrariamente a quanto sostenuto in punto di legittimazione attiva dall'appellante incidentale detta disposizione non può essere interpretata nel senso che ciascuna mandataria Controparte_3
conserva la legittimazione ad agire autonomamente nei confronti della committente per la riscossione delle quote dei crediti nascenti dall'appalto a essa imputabili.
Una simile opzione interpretativa è preclusa dal tenore letterale della disposizione in esame, la quale prevede espressamente la sussistenza, in capo alla società c.d. “capogruppo”, di una rappresentanza, anche processuale, di tipo esclusivo “per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto”, senza articolare alcuna distinzione tra operazioni e atti “comuni” e operazioni e atti
“propri”; distinzione che si porrebbe in netta antitesi con la già evocata ratio tesa a consentire l'individuazione di unico soggetto interlocutore, il quale, a ben vedere, altri non è, da un punto di vista squisitamente giuridico, che l'unica controparte contrattuale della committenza.
Tale regola processuale, fermo che l'autonomia contrattuale non può avere a oggetto istituti che attengono al processo, non risulta in ogni caso derogata dal contratto n. 140/c.c. C272 intercorso tra le parti, il quale si limita, all'art. 10, a prevedere in capo alle singole società mandanti una mera legittimazione all'incasso, alla quale non corrisponde un'automatica legittimazione, in caso di controversia, a far valere in giudizio gli eventuali crediti delle singole mandanti (cfr., in questo senso,
pagina 16 di 20 Corte d'Appello di Milano, sez. IV, sent. n. 2126/2023, con cui questa stessa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 10199/2021, ha dichiarato, nell'ambito del medesimo R.T.I., il difetto di legittimazione attiva in capo a una delle società mandanti).
Per le medesime ragioni, deve a fortiori escludersi la legittimazione passiva della stessa CP_3
con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da in relazione al contratto n.
[...] CP_1
140/c.c. C272, a nulla valendo il richiamo, operato da parte appellante principale, al regime di responsabilità solidale delle imprese facenti parte del R.T.I. nei confronti della committenza, statuito all'art. 2 dell'atto costitutivo del RTI “SCOTTA”, il quale non importa deroga alcuna alla previsione normativa – integralmente riportata nel medesimo atto costitutivo, a sua volta richiamato nelle premesse del contratto n. 140/c.c. C272, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la stessa deve intendersi pattiziamente accettata anche dalla committente – che attribuisce la rappresentanza, anche processuale, esclusivamente alla società c.d. “capogruppo”, in conformità alla già richiamata ratio dell'istituto giuridico, che vuole assicurare all'appaltante un solo interlocutore, nei confronti del quale, in qualità di unica controparte contrattuale, devono evidentemente essere avanzate tutte le contestazioni che attengono al contratto d'appalto, a prescindere dal riparto interno di responsabilità che le società mandatarie hanno inteso pattuire tra loro.
Alla luce delle ragioni sinora esposte, tanto il primo motivo d'appello principale quanto l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma in parte qua della sentenza gravata anzitutto nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva e passiva di con riferimento alle domande formulate in relazione al contratto n. 140/c.c. C272. Controparte_3
***
Parimenti infondato appare il secondo motivo d'appello principale, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da e finalizzata a conseguire il risarcimento del danno derivante CP_1 dall'asserito inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto Controparte_3
di fornitura e posa in opera n. 7500075704, intercorso unicamente tra le parti con conseguente legittimazione passiva dell'odierna appellata, poiché generica e comunque non provata.
Va anzitutto premesso che parte appellante principale ha inteso rideterminare per difetto il quantum della propria pretesa risarcitoria che, in primo grado, ammontava a complessivi € 178.576,77, oltre
IVA se dovuta, mentre nel presente grado di giudizio risulta riquantificata nel minore importo di €
77.076,77, oltre IVA se dovuta.
pagina 17 di 20 Ciò premesso, le argomentazioni articolate in questa sede da Parte_1
a sostegno della propria pretesa risarcitoria non valgono a eludere il fondamento della decisione
[...]
impugnata non avendo la predetta appellante assolto al necessario onere di allegazione, prima ancora che di prova, sulla stessa gravante. In primis va rilevato come Parte_1
non abbia indicato, nel corso dell'intero giudizio, la previsione contrattuale fonte delle
[...]
obbligazioni rispetto alle quali si sarebbe resa inadempiente. Inoltre, con riferimento Controparte_3 all'asserita condotta inadempiente di la convenuta odierna appellante principale si è Controparte_3
limitata a svolgere allegazioni del tutto generiche, omettendo di indicare, con un sufficiente grado di specificità, le circostanze nelle quali si sarebbe estrinsecato il lamentato inadempimento della controparte contrattuale.
Con specifico riferimento alle lampade ZU, pur essenso circostanza incontestata il relativo avvenuto acquisto da parte di è dato acquisito agli atti Parte_1
di causa che, con comunicazione del 01.03.2019 (cfr. doc. 16 fascicolo I grado , Controparte_3 quest'ultima rilevava tempestivamente la loro incompatibilità con i controsoffitti di propria fornitura, sicché, in mancanza di ulteriori elementi, la cui prova incombeva in capo all'odierna appellante principale, l'esborso sostenuto per l'acquisto delle summenzionate lampade non può essere imputato a
Controparte_3
Da ultimo, vale rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, l'organo giudicante di primo grado non ha affatto rilevato la nullità delle domande riconvenzionali per asserita genericità dell'oggetto, essendosi invero correttamente limitato a rilevare la genericità delle deduzioni formulate dalla convenuta in via riconvenzionale a sostegno della propria pretesa risarcitoria, con la conseguenza che non sussisteva alcun obbligo di fissazione di un termine per l'integrazione di tali domande ovvero per sottoporre la questione al contraddittorio tra le parti.
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Al difetto di legittimazione processuale passiva di con riferimento alla domanda Controparte_3
riconvenzionale avanzata da in relazione al contratto n. 140/c.c. C272 non può che CP_1
conseguire il rigetto per assorbimento della doglianza con la quale parte appellante principale lamenta la mancata ammissione, da parte del primo Giudice, delle istanze istruttorie relative al medesimo contratto.
Del pari, sono da ritenersi inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati dall'odierna appellante principale con riferimento al contratto n. 7500075704, atteso che gli stessi appaiono pagina 18 di 20 generici, valutativi e irrilevanti, in quanto diretti a fornire la prova di circostanze non strettamente riferibili all'oggetto del presente giudizio, ovvero da provare in via documentale.
Da ultimo, è infondata la doglianza a mezzo della quale l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di non disporre una CTU, la quale, stante il già rilevato mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo a CP_1
assumerebbe carattere meramente esplorativo, risultando perciò la relativa istanza inammissibile, alla luce dell'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nell'affermare che la CTU non costituisce mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Da ciò discende che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26042).
Ne deriva che anche il terzo motivo d'appello principale deve essere rigettato.
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Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue la conferma integrale della sentenza impugnata.
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L'esito del presente giudizio di appello, che ha visto la soccombenza reciproca dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, giustifica, a giudizio di questa Corte, la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da già e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
pagina 19 di 20 avverso la sentenza n. 2848/2024 del 13.03.2024 del Tribunale Ordinario di Milano Controparte_3
in ordine alle statuizioni relative alla causa civile n. 31080/2022 r.g., ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Controparte_13 incidentale proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 2848/2024 del Controparte_3
Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 13.03.2024;
- integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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