Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
394/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Sacchi
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1
con sede in Villongo, via Kennedy 6/C, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , numero REA BG- 442306, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2
nato a [...] il [...]
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bonomi
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
;
[...]
1
ritenuto che l'istanza, successivamente formulata all'udienza del 28 gennaio 2025, di un rinvio “a fine febbraio per presentare domanda di concordato” non può essere accolta, posto che, ai sensi dell'art. 40 comma decimo c.c.i.i., “nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37,
comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41” e la decadenza è ormai maturata a seguito della celebrazione della suddetta udienza;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i.;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dall'entità del credito dell'istante (la società resistente non è stata in grado di onorare un debito di soli tremila euro circa), dalla presenza di debiti nei confronti di Erario ed enti previdenziali nonché di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali,
corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di
Bergamo;
valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121
c.c.i.i., in quanto imprenditore esercente attività di fabbricazione e stampaggio di articoli in gomma,
e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2
comma primo lettera d) c.c.i.i.;
2 rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto c.c.i.i.;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa iscritta all'Albo dei Persona_1
soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 c.c.i.i., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 c.c.i.i., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati,
come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 c.c.i.i.;
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede in Controparte_1
Villongo, via Kennedy 6/C, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva
, numero REA BG- 442306, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
nato a [...] il [...];
nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina Curatore la dott.ssa (c.f. ); Persona_1 C.F._1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 c.c.i.i.;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato il giorno 6 maggio 2025 ore 10,30;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo c.c.i.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande
3 depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208
c.c.i.i.;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto c.c.i.i., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 29 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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