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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1418/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. , Parte_9 C.F._9
(c.f. , Parte_10 C.F._10
quest'ultimi quali eredi di (c.f. Persona_1
deceduto il 27.7.2020), con gli avv.ti Enrico C.F._11
Cornelio, Claudia Cornelio e Livia Cornelio contro Controparte_1
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., con
[...] P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
oggetto: responsabilità extra-contrattuale; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1779/2024, emessa il 03/06/2024, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti , , Parte_2 Parte_4
, , , Parte_1 Parte_8 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Parte_3 Parte_9 Parte_10
: in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo
[...]
grado, di cui per il resto si chiede la conferma,
- liquidarsi il danno da perdita parentale secondo i conteggi di cui in narrativa del presente atto o in subordine secondo le note conclusive depositate in primo grado;
- in entrambi i casi con rivalutazione dal fatto al saldo previa devalutazione e interessi sul capitale via via rivalutato, con applicazione del quarto comma dell'art. 1284 cc con decorrenza dalla domanda di primo grado (Cass. 61/2023);
- riformarsi la sentenza nel capo in cui stabilisce la detrazione dal danno parentale di quanto eventualmente ricevuto dagli attori da
Inail, Inps e Fondo Vittime Amianto;
- nella denegata ipotesi in cui non venga accolto il ricorso per correzione di errore materiale, liquidarsi il danno patrimoniale per spese funebri documentate in € 3.360,00 a favore di Parte_1
(cfr. doc. 12 di primo grado) con gli interessi dal 19.6.16 al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui non venga accolto il ricorso per correzione di errore materiale riformarsi la sentenza con condanna a favore degli eredi già costituiti di;
Persona_1
pag. 2/17 - riformarsi la sentenza in punto condanna alle spese a carico di controparte nella parte in cui non ha applicato l'aumento percentuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 5/14:
Vittoria di spese di primo grado, riliquidate come da 5° motivo, e del presente grado di giudizio con, per quest'ultimo, l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del DM 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018; conclusioni per l'appellata Autorità Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1779/2024, ha parzialmente accolto la domanda proposta da , Parte_2
, , , Parte_4 Parte_1 Parte_8 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_3 Parte_9
e per ottenere il risarcimento dei danni
[...] Parte_10
patrimoniali e non subiti a seguito del decesso (il 24.5.2019) del congiunto per mesotelioma pleurico, causato Persona_2
dalle polveri di amianto inalate durante l'attività lavorativa presso la
Compagnia Lavoratori Portuali.
pag. 3/17 2. Non essendo contestata la dinamica dell'evento infausto (come accertato con la sentenza n. 252/2020 del GL Tribunale di Venezia, passata in giudicato, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale determinante la morte del
, doc. 14 e 15 di parte attrice), il giudizio di prime cure si è Parte_2
svolto per la determinazione del quantum che il Giudice a quo, a seguito delle emergenze istruttorie (escussione testimoniale e prova documentale), ha liquidato – applicando le Tabelle di Milano all'epoca della decisione in vigore – stabilendo in «favore dei figli
e € 154.790,00 ciascuno, per Parte_2 Parte_3
, coniuge convivente, € 185.075,00, per i nipoti Parte_1
, , e la somma di € Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
70.137,60 ciascuno, per i fratelli e Parte_8 Per_1
€ 46.758,00 ciascuno, somme tutte calcolate all'attualità, le
[...]
quali andranno maggiorate degli interessi legali dalla decisione al saldo” (p. 7 della sentenza).
3. Il Tribunale ha disposto inoltre che dalle somme riconosciute siano detratti «gli importi eventualmente percepiti o da percepire dagli attori da INAIL, INPS, Fondo Vittime Amianto in conseguenza del decesso del congiunto anche quali superstiti ai sensi del DPR
1124/1965», e che nulla può essere corrisposto «a titolo di danno patrimoniale patito dal coniuge, essendo tale posta di danno coperta dall'assicurazione sociale INAIL e dall'INPS tramite la corresponsione della pensione ai superstiti» (sempre p. 7 della sentenza).
4. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, chiedendone la riforma parziale con sei motivi, ovvero: 1. mancata motivazione sulla liquidazione del danno da perdita parentale e sua erronea
pag. 4/17 quantificazione; 2. mancata liquidazione del danno patrimoniale di cui alle spese funebri; 3. ingiustificata detrazione dal danno parentale dovuto ai prossimi congiunti degli importi eventualmente percepiti o da percepire dagli attori da INAIL, INPS, Fondo Vittime Amianto in conseguenza del decesso del congiunto anche quali superstiti ai sensi del D.p.r. n. 1124/65; 4. mancata liquidazione degli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo; 5. errata statuizione di condanna a favore di , deceduto nel corso del primo grado, Persona_1
anziché a favore degli eredi costituiti in data 23.09.21; 6. errata liquidazione delle spese non conforme a nota di spese depositata.
5. Si è costituita in giudizio l Controparte_1
, contestando gli argomenti del gravame e insistendo
[...]
per la conferma della sentenza.
6. Nel corso della presente fase gli appellanti hanno, altresì, prodotto due decreti di correzione di errore materiale di sentenza resi dal Tribunale di Venezia, rispettivamente in data 5.9.2024 (che integra le clausole di condanna a favore del de cuius con Persona_1
l'asserto «e per lui a favore degli eredi costituiti e Parte_9
nella quota di legge») e in data 16.12.2024 Parte_10
(recante in dispositivo «l'inserimento nelle clausole di condanna del pagamento delle spese di € 3.360,00 in favore di con Parte_1
interessi dalla data di pagamento al saldo»).
7. La causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni come sopra rassegnate.
8. Rileva preliminarmente la Corte che la correzione di errore materiale della sentenza di primo grado (vd. note di deposito del
6.9.2024 e del 18.12.2024 con gli acclusi decreti) ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi secondo pag. 5/17 (con riferimento alla rifusione spese funebri) e quinto motivo del gravame (integrazione della condanna a favore degli eredi costituiti di
), osservandosi inoltre che gli appellanti hanno Persona_3
prestato acquiescenza al capo della pronuncia che ha respinto la domanda risarcitoria a titolo di danno patrimoniale patito dalla sig.ra
, quale coniuge del defunto Pt_1 Persona_2
9. Quanto al merito degli altri motivi di impugnazione, gli appellanti contestano con il primo motivo (pagg. 10 – 12) l'errata liquidazione del danno non patrimoniale secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano, avanzando la richiesta subordinata di rivalutare gli importi liquidati rispetto al giugno 2022, e quindi rideterminare gli importi secondo il diverso criterio tabellare.
10. Va considerato che la decisione del tribunale è stata depositata il 3.6.2024, mentre l'aggiornamento delle tabelle è avvenuto il
5.6.2024: secondo la giurisprudenza, se tra il primo e il secondo grado interviene una variazione dei criteri per la liquidazione, il risarcimento del danno non patrimoniale va effettuato con le tabelle in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. 19506/2024, Cass. 33770/2019), sicché si devono applicare le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2024 – la TUN in vigore dal 5.3.2025 si applica agli eventi verificatisi dopo tale data.
11. Non essendo stato proposto appello incidentale sull'an debeatur, e ritenuta astrattamente corretta l'individuazione del parametro della quantificazione del danno secondo le tabelle milanesi vigenti come lamentato dagli appellanti, un tanto va approfondito in concreto in relazione alle risultanze istruttorie e agli importi risarcitori che gli appellanti reputano di loro spettanza e sulla base dei quali si richiede la riforma della sentenza, fermo restando che il Tribunale di pag. 6/17 Venezia ha comunque correttamente evidenziato tutti i presupposti per risarcire il danno da perdita del rapporto parentale (vd. sent. pagg.
6s).
12. Il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche con presunzioni semplici, atteso che l'esistenza stessa del rapporto di parentela porta a presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la parte che ne contesta l'esistenza, di dedurre e dimostrare l'assenza del legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria: nel caso de quo
l'appellata Autorità Portuale non ha confutato l'esistenza giuridica del vincolo del legame parentale, semmai contestando «l'applicazione del parametro relativo all'intensità della relazione nella misura massima
e, quindi, alla liquidazione auspicata dalle controparti nel proprio atto introduttivo» (pag. 3 comparsa di risposta).
13. L'escussione testimoniale svolta all'udienza del 17.11.2022
(testi e ha confermato comunque Testimone_1 Testimone_2
la circostanza capitolata dagli attori – sub cap. 9 della memoria istruttoria di secondo termine del 19.4.2021 – per cui «la famiglia del signor è una famiglia in cui i figli avevano l'abitudine di Parte_2
frequentare i genitori settimanalmente e che i coniugi Per_4
si erano occupati di vicariare i due figli nell'accudimento dei
[...]
nipoti, allorché i figli erano impegnati per lavoro, onde i nipoti sono stati particolarmente colpiti e rattristati dalla morte e dalla malattia del nonno».
14. In via presuntiva può ritenersi che la morte del sig. Parte_2
abbia provocato agli attori un dolore interiore dovuto alla perdita della possibilità di vivere accanto al loro congiunto o, comunque, di pag. 7/17 frequentarlo assiduamente. La quantificazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto dell'età del de cuius e degli attori, considerati il rapporto di convivenza che legava la consorte sig.ra , nonché i rapporti personali esistenti tra il de Pt_1
cuius e i figli, i nipoti e i fratelli, tenuto altresì conto che i reciproci legami affettivi sono stati definitivamente recisi a causa della scomparsa del sig. per inalazioni di polveri di amianto Parte_2
avvenuta durante l'espletamento dell'attività lavorativa e considerando l'accertato «mancato adempimento da parte della convenuta dell'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: va quindi collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento», (p. 6 sent, doc. 14, 15 di parte attrice, ossia copia della sentenza n.
252/2020 del GL di Venezia che ha accertato alla p. 8 la responsabilità dell Portuale per il Controparte_1 CP_1 Controparte_1
«nella causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di ). Persona_2
15. In presenza di un'offesa di gravità così elevata (come la morte del congiunto per responsabilità del convenuto datore di lavoro),
l'onere dei danneggiati di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto, deve ritenersi affievolito benché comunque provato per tabulas e a mezzo di escussione testimoniale e la riparazione deve essere onnicomprensiva, dovendo tener conto di pag. 8/17 tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso con il concorrente limite di evitare duplicazioni.
16. Per l'intensità della relazione affettiva la tabella del Tribunale di
Milano consente di attribuire quale requisito di cui al parametro E fino a 30 punti;
in questo caso, trattandosi di relazione affettiva intensa ma comunque connotata dall'età già adulta del defunto e dei parenti, si ritiene di poter attribuire 24 punti per il rapporto intercorso con la consorte, i figli e i nipoti del de cuius, nonché un punteggio medio di
15 punti in afferenza al rapporto con i fratelli tenuto conto per questi che la prova testimoniale ha condotto a un mero riscontro fotografico
(peraltro generico e privo di data certa) di momenti di convivialità con gli stessi.
17. Venendo quindi alla quantificazione del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, la liquidazione dà i seguenti importi:
• per (78 anni al momento del decesso, Parte_1
convivente del de cuius che aveva 79 anni al momento della morte) il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 12 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
16 punti per la convivenza con la vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
297.236,00;
• per (56 anni al momento del decesso) il Parte_2
valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per:
18 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti pag. 9/17 per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
258.126,00;
• per (51 anni al momento del decesso) il valore Parte_3
del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
258.126,00;
• per (27 anni al momento del decesso) il Parte_4
valore del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per:
18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (24 anni al momento del decesso) il valore Parte_5
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (21 anni al momento del decesso) il valore Parte_6
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (18 anni al momento del decesso) il Parte_7
valore del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per:
20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età
pag. 10/17 della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 88.296,00;
• per (77 anni al momento del decesso) il valore Parte_8
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 8 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
14 punti per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 76.410,00;
• per (83 anni al momento del decesso e per Persona_1
esso ai suoi eredi ed ) il valore del Pt_9 Parte_10
punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 4 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
14 punti per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 69.618,00.
18. La rinnovata liquidazione per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è più alta rispetto alle somme liquidate dal tribunale e pertanto la domanda degli appellanti va accolta in relazione alle singole posizioni dei congiunti, con interessi di legge ex art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo, somme tutte da cui detrarre i minori importi eventualmente già versati in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno.
19. Col secondo motivo (pagg. 13 - 14) il coniuge superstite lamenta la mancata liquidazione del danno Parte_1
patrimoniale delle spese funebri – doglianza sulla quale è cessata, come detto, la materia del contendere a seguito della correzione di errore materiale della sentenza, nonché la carenza della liquidazione del danno patrimoniale derivato dalla perdita della convivenza col marito.
pag. 11/17 20. Sul punto si osserva che tale voce specifica di danno, pur menzionata nella narrativa del motivo, non ha poi trovato specifica formulazione nelle conclusioni rassegnate, laddove viene fatto riferimento al solo danno da perdita parentale di cui al primo motivo d'impugnazione, evidenza che di per sé rende la doglianza infondata.
21. In ogni caso, è mancato l'assolvimento dell'onus probandi del pregiudizio asseritamente subito dall'attrice, essendo carenti gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'inadempimento e all'illecito (nesso causale) e il quantum debeatur, tenuto conto che l'appellante nulla ha provato in ordine al trattamento pensionistico del de cuius, e non potendo tale mancanza di elementi oggettivi essere superata dal richiamo all'art. 1226 cc. Il motivo non è pertanto accoglibile.
22. Gli appellanti lamentano con il terzo motivo (pagg. 14 – 16)
l'errore del Tribunale per aver detratto le somme eventualmente percepite da INAIL, INPS e Fondo Vittime Amianto dalla somma riconosciuta a titolo di danno parentale, e chiedono di riformare la sentenza dove ha disposto lo scomputo delle predette indennità. Il motivo è sviluppato limitatamente alla posizione dell'INAIL, nulla in concreto esponendo relativamente all'Inps e al Fondo Vittime
Amianto.
23. In argomento, si rammenta che per la giurisprudenza (Cass. SU
12565/2018, App. Venezia 997/2022) va operata la compensatio lucri cum damno con detrazione dal risarcimento dell'importo ricevuto dall'assicurazione sociale. La rendita indennitaria percepita dagli enti erogatori è un trattamento economico che soddisfa la medesima perdita al cui ristoro è volta la disciplina del danno civilistico, sicché
l'erogazione dell'assicurazione sociale e il risarcimento del danno da pag. 12/17 parte della convenuta coprono lo stesso pregiudizio subito dalla vittima, atteso il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
24. Pertanto, il danneggiato non può cumulare, per lo stesso danno, la rendita assicurativa con l'intero risarcimento del danno dovutogli dal terzo: diversamente, verrebbe corrisposto un importo superiore a quello dovuto per il danno patito (l'erogazione dell'assicurazione sociale ha natura meramente anticipatoria, rispetto al risarcimento) da parte del responsabile, nei confronti del quale viene mantenuta la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota non coperta dalle prestazioni assicurative/previdenziali. Nel dettaglio, le prestazioni erogate alla sig.ra , quale coniuge superstite di Pt_1 Per_2
(doc. 22), attengono evidentemente a prestazioni afferenti
[...]
all'infortunio occorso al de cuius e pertanto in collegamento con l'obbligazione risarcitoria conseguita alla decisione di prime cure. Il motivo, per come è formulato, non può perciò essere accolto.
25. Col quarto motivo (pagg. 16 – 18) si contesta che il Tribunale non avrebbe liquidato gli «interessi e il danno da rivalutazione dal fatto al saldo come indicati nelle conclusioni dell'atto di citazione», censura peraltro limitata al mancato riconoscimento degli interessi moratori.
26. L'accoglimento del primo motivo assorbe la domanda sulla rivalutazione delle somme risarcitorie: nondimeno, il motivo è infondato, ove si consideri che il tribunale ha applicato per il risarcimento del danno da perdita parentale i valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione
(pag. 7 della sentenza). Un tanto valga anche nel richiamo agli arresti giurisprudenziali (Cass. 61/2023) sugli interessi ex art. 1284, 4°
pag. 13/17 comma cc – domanda neppure formulata in primo grado – ossia gli unici interessi espressamente richiesti con il motivo d'impugnazione dagli appellanti, con un saggio che però è applicabile non alle obbligazioni da fatto illecito, ma agli inadempimenti di natura contrattuale, e altresì tenuto conto che nel debito di valore – qual è
l'obbligazione di risarcire il danno – la determinazione degli interessi compensativi non è automatica, né presumibile iuris et de iure, occorrendo fornire sostegno probatorio al preteso mancato guadagno derivato dal ritardato pagamento (cfr. Cass. 19063/2023; Cass.
28409/2018; App. Venezia 322/2025 e 232/2023).
27. Gli appellanti non hanno fornito prova di un pregiudizio patito,
e manca la prova di un eventuale danno da svalutazione, dovendo così trovare applicazione il saggio degli interessi legali ex art. 1284, 1° comma cc come riconosciuto dal Tribunale in sentenza (pagg. 7 e 8) con decorrenza dalla pronuncia che ha liquidato le varie somme agli aventi diritto, applicando i valori tabellari espressi all'attualità, sino al saldo. Il motivo va dunque disatteso.
28. La correzione dell'errore materiale con l'inserimento nelle clausole di condanna a favore di della locuzione «e Persona_1
per lui a favore degli eredi costituiti e Parte_9 Parte_10
nella quota di legge», ha determinato la cessazione della
[...]
materia del contendere sul quinto motivo.
29. Col sesto motivo (pagg. 19s) gli appellanti lamentano l'errore del tribunale nella liquidazione delle spese di soccombenza, non essendo stata applicata la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite: in particolare, secondo la tesi d'appello, il giudice di primo grado ha ignorato la nota spese depositata con le note conclusive, che richiama la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 e pag. 14/17 non ha motivato nulla riguardo la liquidazione delle spese. Da giurisprudenza costante il giudice è vincolato alla nota spese, potendone discostarsene motivando adeguatamente l'eliminazione o riduzione di ciascuna voce.
30. Il motivo deve dichiararsi assorbito, atteso che, stante la parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà procedersi a nuova liquidazione delle spese di lite di primo grado.
31. L'accoglimento dell'appello nei termini suindicati impone di regolare le spese secondo soccombenza applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa caratterizzata dalla presenza di dieci parti aventi analoga situazione sostanziale, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022). Va precisato che, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale dell'art. 4, 2° comma, d. m. 55/2014, la maggiorazione è rimessa alla discrezionalità del giudice: «quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti …». Nel caso di specie ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per procedere alla suddetta maggiorazione, non sussistendo la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
32. Per il primo grado il compenso è liquidato in € 26.000,00 (con valori compresi fra i minimi e i medi per ciascuna delle quattro fasi), mentre per il grado di appello la liquidazione va operata sul decisum, ovvero sulla differenza rispetto a quanto liquidato dal tribunale per il pag. 15/17 risarcimento finale, con valori compresi fra i minimi e i medi per le tre fasi (studio, introduttiva, decisionale): quindi, su € 434.000,00 (€
868.000,00 liquidati dal tribunale, € 1.302.000,00 liquidati dalla
Corte), per un totale di € 10.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata materia del contendere sulla domanda di liquidazione del danno patrimoniale per le spese funebri a favore di e sulla domanda di condanna a favore di Parte_1 Parte_9
e quali eredi di;
[...] Parte_10 Persona_1
2. accoglie l'appello nei limiti di cui sopra e, in parziale riforma della sentenza 1779/2024 del Tribunale di Venezia che conferma per il resto, condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale a pagare a € 297.236,00; a Parte_1 Parte_2
e € 258.126,00 ciascuno;
a
[...] Parte_3 Parte_4
, e € 84.900,00 ciascuno;
a
[...] Parte_5 Parte_6
€ 88.296,00; a € 76.410,00; a Parte_7 Parte_8
e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Per_1
, la somma complessiva di € 69.618,00, oltre interessi ex art.
[...]
1284, 1° comma cc dalla decisione al saldo, somme tutte da cui detrarre quanto eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno;
3. condanna l Controparte_1
a rifondere le spese di lite, liquidate per il primo grado
[...]
in € 26.000,00 per compensi e in € 638,91 per anticipazioni, e per l'appello in € 10.500,00 per compensi oltre accessori di legge, importi pag. 16/17 dai quali vanno detratti i compensi eventualmente già corrisposti in forza della sentenza di primo grado;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 21.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1418/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. , Parte_9 C.F._9
(c.f. , Parte_10 C.F._10
quest'ultimi quali eredi di (c.f. Persona_1
deceduto il 27.7.2020), con gli avv.ti Enrico C.F._11
Cornelio, Claudia Cornelio e Livia Cornelio contro Controparte_1
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., con
[...] P.IVA_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
oggetto: responsabilità extra-contrattuale; appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1779/2024, emessa il 03/06/2024, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti , , Parte_2 Parte_4
, , , Parte_1 Parte_8 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Parte_3 Parte_9 Parte_10
: in parziale riforma dell'impugnata sentenza di primo
[...]
grado, di cui per il resto si chiede la conferma,
- liquidarsi il danno da perdita parentale secondo i conteggi di cui in narrativa del presente atto o in subordine secondo le note conclusive depositate in primo grado;
- in entrambi i casi con rivalutazione dal fatto al saldo previa devalutazione e interessi sul capitale via via rivalutato, con applicazione del quarto comma dell'art. 1284 cc con decorrenza dalla domanda di primo grado (Cass. 61/2023);
- riformarsi la sentenza nel capo in cui stabilisce la detrazione dal danno parentale di quanto eventualmente ricevuto dagli attori da
Inail, Inps e Fondo Vittime Amianto;
- nella denegata ipotesi in cui non venga accolto il ricorso per correzione di errore materiale, liquidarsi il danno patrimoniale per spese funebri documentate in € 3.360,00 a favore di Parte_1
(cfr. doc. 12 di primo grado) con gli interessi dal 19.6.16 al saldo;
- nella denegata ipotesi in cui non venga accolto il ricorso per correzione di errore materiale riformarsi la sentenza con condanna a favore degli eredi già costituiti di;
Persona_1
pag. 2/17 - riformarsi la sentenza in punto condanna alle spese a carico di controparte nella parte in cui non ha applicato l'aumento percentuale ai sensi dell'art. 4 comma 2 D.M. 5/14:
Vittoria di spese di primo grado, riliquidate come da 5° motivo, e del presente grado di giudizio con, per quest'ultimo, l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del DM 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018; conclusioni per l'appellata Autorità Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1779/2024, ha parzialmente accolto la domanda proposta da , Parte_2
, , , Parte_4 Parte_1 Parte_8 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_3 Parte_9
e per ottenere il risarcimento dei danni
[...] Parte_10
patrimoniali e non subiti a seguito del decesso (il 24.5.2019) del congiunto per mesotelioma pleurico, causato Persona_2
dalle polveri di amianto inalate durante l'attività lavorativa presso la
Compagnia Lavoratori Portuali.
pag. 3/17 2. Non essendo contestata la dinamica dell'evento infausto (come accertato con la sentenza n. 252/2020 del GL Tribunale di Venezia, passata in giudicato, che ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale determinante la morte del
, doc. 14 e 15 di parte attrice), il giudizio di prime cure si è Parte_2
svolto per la determinazione del quantum che il Giudice a quo, a seguito delle emergenze istruttorie (escussione testimoniale e prova documentale), ha liquidato – applicando le Tabelle di Milano all'epoca della decisione in vigore – stabilendo in «favore dei figli
e € 154.790,00 ciascuno, per Parte_2 Parte_3
, coniuge convivente, € 185.075,00, per i nipoti Parte_1
, , e la somma di € Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
70.137,60 ciascuno, per i fratelli e Parte_8 Per_1
€ 46.758,00 ciascuno, somme tutte calcolate all'attualità, le
[...]
quali andranno maggiorate degli interessi legali dalla decisione al saldo” (p. 7 della sentenza).
3. Il Tribunale ha disposto inoltre che dalle somme riconosciute siano detratti «gli importi eventualmente percepiti o da percepire dagli attori da INAIL, INPS, Fondo Vittime Amianto in conseguenza del decesso del congiunto anche quali superstiti ai sensi del DPR
1124/1965», e che nulla può essere corrisposto «a titolo di danno patrimoniale patito dal coniuge, essendo tale posta di danno coperta dall'assicurazione sociale INAIL e dall'INPS tramite la corresponsione della pensione ai superstiti» (sempre p. 7 della sentenza).
4. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, chiedendone la riforma parziale con sei motivi, ovvero: 1. mancata motivazione sulla liquidazione del danno da perdita parentale e sua erronea
pag. 4/17 quantificazione; 2. mancata liquidazione del danno patrimoniale di cui alle spese funebri; 3. ingiustificata detrazione dal danno parentale dovuto ai prossimi congiunti degli importi eventualmente percepiti o da percepire dagli attori da INAIL, INPS, Fondo Vittime Amianto in conseguenza del decesso del congiunto anche quali superstiti ai sensi del D.p.r. n. 1124/65; 4. mancata liquidazione degli interessi e rivalutazione dal fatto al saldo; 5. errata statuizione di condanna a favore di , deceduto nel corso del primo grado, Persona_1
anziché a favore degli eredi costituiti in data 23.09.21; 6. errata liquidazione delle spese non conforme a nota di spese depositata.
5. Si è costituita in giudizio l Controparte_1
, contestando gli argomenti del gravame e insistendo
[...]
per la conferma della sentenza.
6. Nel corso della presente fase gli appellanti hanno, altresì, prodotto due decreti di correzione di errore materiale di sentenza resi dal Tribunale di Venezia, rispettivamente in data 5.9.2024 (che integra le clausole di condanna a favore del de cuius con Persona_1
l'asserto «e per lui a favore degli eredi costituiti e Parte_9
nella quota di legge») e in data 16.12.2024 Parte_10
(recante in dispositivo «l'inserimento nelle clausole di condanna del pagamento delle spese di € 3.360,00 in favore di con Parte_1
interessi dalla data di pagamento al saldo»).
7. La causa è stata rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni come sopra rassegnate.
8. Rileva preliminarmente la Corte che la correzione di errore materiale della sentenza di primo grado (vd. note di deposito del
6.9.2024 e del 18.12.2024 con gli acclusi decreti) ha determinato la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi secondo pag. 5/17 (con riferimento alla rifusione spese funebri) e quinto motivo del gravame (integrazione della condanna a favore degli eredi costituiti di
), osservandosi inoltre che gli appellanti hanno Persona_3
prestato acquiescenza al capo della pronuncia che ha respinto la domanda risarcitoria a titolo di danno patrimoniale patito dalla sig.ra
, quale coniuge del defunto Pt_1 Persona_2
9. Quanto al merito degli altri motivi di impugnazione, gli appellanti contestano con il primo motivo (pagg. 10 – 12) l'errata liquidazione del danno non patrimoniale secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano, avanzando la richiesta subordinata di rivalutare gli importi liquidati rispetto al giugno 2022, e quindi rideterminare gli importi secondo il diverso criterio tabellare.
10. Va considerato che la decisione del tribunale è stata depositata il 3.6.2024, mentre l'aggiornamento delle tabelle è avvenuto il
5.6.2024: secondo la giurisprudenza, se tra il primo e il secondo grado interviene una variazione dei criteri per la liquidazione, il risarcimento del danno non patrimoniale va effettuato con le tabelle in vigore al momento della decisione (cfr. Cass. 19506/2024, Cass. 33770/2019), sicché si devono applicare le tabelle del tribunale di Milano aggiornate al 2024 – la TUN in vigore dal 5.3.2025 si applica agli eventi verificatisi dopo tale data.
11. Non essendo stato proposto appello incidentale sull'an debeatur, e ritenuta astrattamente corretta l'individuazione del parametro della quantificazione del danno secondo le tabelle milanesi vigenti come lamentato dagli appellanti, un tanto va approfondito in concreto in relazione alle risultanze istruttorie e agli importi risarcitori che gli appellanti reputano di loro spettanza e sulla base dei quali si richiede la riforma della sentenza, fermo restando che il Tribunale di pag. 6/17 Venezia ha comunque correttamente evidenziato tutti i presupposti per risarcire il danno da perdita del rapporto parentale (vd. sent. pagg.
6s).
12. Il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato anche con presunzioni semplici, atteso che l'esistenza stessa del rapporto di parentela porta a presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la parte che ne contesta l'esistenza, di dedurre e dimostrare l'assenza del legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria: nel caso de quo
l'appellata Autorità Portuale non ha confutato l'esistenza giuridica del vincolo del legame parentale, semmai contestando «l'applicazione del parametro relativo all'intensità della relazione nella misura massima
e, quindi, alla liquidazione auspicata dalle controparti nel proprio atto introduttivo» (pag. 3 comparsa di risposta).
13. L'escussione testimoniale svolta all'udienza del 17.11.2022
(testi e ha confermato comunque Testimone_1 Testimone_2
la circostanza capitolata dagli attori – sub cap. 9 della memoria istruttoria di secondo termine del 19.4.2021 – per cui «la famiglia del signor è una famiglia in cui i figli avevano l'abitudine di Parte_2
frequentare i genitori settimanalmente e che i coniugi Per_4
si erano occupati di vicariare i due figli nell'accudimento dei
[...]
nipoti, allorché i figli erano impegnati per lavoro, onde i nipoti sono stati particolarmente colpiti e rattristati dalla morte e dalla malattia del nonno».
14. In via presuntiva può ritenersi che la morte del sig. Parte_2
abbia provocato agli attori un dolore interiore dovuto alla perdita della possibilità di vivere accanto al loro congiunto o, comunque, di pag. 7/17 frequentarlo assiduamente. La quantificazione di tale danno non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto dell'età del de cuius e degli attori, considerati il rapporto di convivenza che legava la consorte sig.ra , nonché i rapporti personali esistenti tra il de Pt_1
cuius e i figli, i nipoti e i fratelli, tenuto altresì conto che i reciproci legami affettivi sono stati definitivamente recisi a causa della scomparsa del sig. per inalazioni di polveri di amianto Parte_2
avvenuta durante l'espletamento dell'attività lavorativa e considerando l'accertato «mancato adempimento da parte della convenuta dell'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: va quindi collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento», (p. 6 sent, doc. 14, 15 di parte attrice, ossia copia della sentenza n.
252/2020 del GL di Venezia che ha accertato alla p. 8 la responsabilità dell Portuale per il Controparte_1 CP_1 Controparte_1
«nella causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di ). Persona_2
15. In presenza di un'offesa di gravità così elevata (come la morte del congiunto per responsabilità del convenuto datore di lavoro),
l'onere dei danneggiati di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto, deve ritenersi affievolito benché comunque provato per tabulas e a mezzo di escussione testimoniale e la riparazione deve essere onnicomprensiva, dovendo tener conto di pag. 8/17 tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso con il concorrente limite di evitare duplicazioni.
16. Per l'intensità della relazione affettiva la tabella del Tribunale di
Milano consente di attribuire quale requisito di cui al parametro E fino a 30 punti;
in questo caso, trattandosi di relazione affettiva intensa ma comunque connotata dall'età già adulta del defunto e dei parenti, si ritiene di poter attribuire 24 punti per il rapporto intercorso con la consorte, i figli e i nipoti del de cuius, nonché un punteggio medio di
15 punti in afferenza al rapporto con i fratelli tenuto conto per questi che la prova testimoniale ha condotto a un mero riscontro fotografico
(peraltro generico e privo di data certa) di momenti di convivialità con gli stessi.
17. Venendo quindi alla quantificazione del danno secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, la liquidazione dà i seguenti importi:
• per (78 anni al momento del decesso, Parte_1
convivente del de cuius che aveva 79 anni al momento della morte) il valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 12 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
16 punti per la convivenza con la vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
297.236,00;
• per (56 anni al momento del decesso) il Parte_2
valore del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per:
18 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti pag. 9/17 per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
258.126,00;
• per (51 anni al momento del decesso) il valore Parte_3
del punto base di € 3.911,00 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
12 punti in base all'età della vittima;
12 punti per la presenza di altri familiari;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi €
258.126,00;
• per (27 anni al momento del decesso) il Parte_4
valore del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per:
18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (24 anni al momento del decesso) il valore Parte_5
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (21 anni al momento del decesso) il valore Parte_6
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 18 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 84.900,00;
• per (18 anni al momento del decesso) il Parte_7
valore del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per:
20 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età
pag. 10/17 della vittima;
24 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 88.296,00;
• per (77 anni al momento del decesso) il valore Parte_8
del punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 8 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
14 punti per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 76.410,00;
• per (83 anni al momento del decesso e per Persona_1
esso ai suoi eredi ed ) il valore del Pt_9 Parte_10
punto base di € 1.698,20 deve essere moltiplicato per: 4 punti in base all'età del congiunto;
8 punti in base all'età della vittima;
14 punti per la presenza di altri familiari;
15 punti per la qualità/intensità della relazione, per complessivi € 69.618,00.
18. La rinnovata liquidazione per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è più alta rispetto alle somme liquidate dal tribunale e pertanto la domanda degli appellanti va accolta in relazione alle singole posizioni dei congiunti, con interessi di legge ex art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo, somme tutte da cui detrarre i minori importi eventualmente già versati in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno.
19. Col secondo motivo (pagg. 13 - 14) il coniuge superstite lamenta la mancata liquidazione del danno Parte_1
patrimoniale delle spese funebri – doglianza sulla quale è cessata, come detto, la materia del contendere a seguito della correzione di errore materiale della sentenza, nonché la carenza della liquidazione del danno patrimoniale derivato dalla perdita della convivenza col marito.
pag. 11/17 20. Sul punto si osserva che tale voce specifica di danno, pur menzionata nella narrativa del motivo, non ha poi trovato specifica formulazione nelle conclusioni rassegnate, laddove viene fatto riferimento al solo danno da perdita parentale di cui al primo motivo d'impugnazione, evidenza che di per sé rende la doglianza infondata.
21. In ogni caso, è mancato l'assolvimento dell'onus probandi del pregiudizio asseritamente subito dall'attrice, essendo carenti gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'inadempimento e all'illecito (nesso causale) e il quantum debeatur, tenuto conto che l'appellante nulla ha provato in ordine al trattamento pensionistico del de cuius, e non potendo tale mancanza di elementi oggettivi essere superata dal richiamo all'art. 1226 cc. Il motivo non è pertanto accoglibile.
22. Gli appellanti lamentano con il terzo motivo (pagg. 14 – 16)
l'errore del Tribunale per aver detratto le somme eventualmente percepite da INAIL, INPS e Fondo Vittime Amianto dalla somma riconosciuta a titolo di danno parentale, e chiedono di riformare la sentenza dove ha disposto lo scomputo delle predette indennità. Il motivo è sviluppato limitatamente alla posizione dell'INAIL, nulla in concreto esponendo relativamente all'Inps e al Fondo Vittime
Amianto.
23. In argomento, si rammenta che per la giurisprudenza (Cass. SU
12565/2018, App. Venezia 997/2022) va operata la compensatio lucri cum damno con detrazione dal risarcimento dell'importo ricevuto dall'assicurazione sociale. La rendita indennitaria percepita dagli enti erogatori è un trattamento economico che soddisfa la medesima perdita al cui ristoro è volta la disciplina del danno civilistico, sicché
l'erogazione dell'assicurazione sociale e il risarcimento del danno da pag. 12/17 parte della convenuta coprono lo stesso pregiudizio subito dalla vittima, atteso il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
24. Pertanto, il danneggiato non può cumulare, per lo stesso danno, la rendita assicurativa con l'intero risarcimento del danno dovutogli dal terzo: diversamente, verrebbe corrisposto un importo superiore a quello dovuto per il danno patito (l'erogazione dell'assicurazione sociale ha natura meramente anticipatoria, rispetto al risarcimento) da parte del responsabile, nei confronti del quale viene mantenuta la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota non coperta dalle prestazioni assicurative/previdenziali. Nel dettaglio, le prestazioni erogate alla sig.ra , quale coniuge superstite di Pt_1 Per_2
(doc. 22), attengono evidentemente a prestazioni afferenti
[...]
all'infortunio occorso al de cuius e pertanto in collegamento con l'obbligazione risarcitoria conseguita alla decisione di prime cure. Il motivo, per come è formulato, non può perciò essere accolto.
25. Col quarto motivo (pagg. 16 – 18) si contesta che il Tribunale non avrebbe liquidato gli «interessi e il danno da rivalutazione dal fatto al saldo come indicati nelle conclusioni dell'atto di citazione», censura peraltro limitata al mancato riconoscimento degli interessi moratori.
26. L'accoglimento del primo motivo assorbe la domanda sulla rivalutazione delle somme risarcitorie: nondimeno, il motivo è infondato, ove si consideri che il tribunale ha applicato per il risarcimento del danno da perdita parentale i valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano in vigore al momento della decisione
(pag. 7 della sentenza). Un tanto valga anche nel richiamo agli arresti giurisprudenziali (Cass. 61/2023) sugli interessi ex art. 1284, 4°
pag. 13/17 comma cc – domanda neppure formulata in primo grado – ossia gli unici interessi espressamente richiesti con il motivo d'impugnazione dagli appellanti, con un saggio che però è applicabile non alle obbligazioni da fatto illecito, ma agli inadempimenti di natura contrattuale, e altresì tenuto conto che nel debito di valore – qual è
l'obbligazione di risarcire il danno – la determinazione degli interessi compensativi non è automatica, né presumibile iuris et de iure, occorrendo fornire sostegno probatorio al preteso mancato guadagno derivato dal ritardato pagamento (cfr. Cass. 19063/2023; Cass.
28409/2018; App. Venezia 322/2025 e 232/2023).
27. Gli appellanti non hanno fornito prova di un pregiudizio patito,
e manca la prova di un eventuale danno da svalutazione, dovendo così trovare applicazione il saggio degli interessi legali ex art. 1284, 1° comma cc come riconosciuto dal Tribunale in sentenza (pagg. 7 e 8) con decorrenza dalla pronuncia che ha liquidato le varie somme agli aventi diritto, applicando i valori tabellari espressi all'attualità, sino al saldo. Il motivo va dunque disatteso.
28. La correzione dell'errore materiale con l'inserimento nelle clausole di condanna a favore di della locuzione «e Persona_1
per lui a favore degli eredi costituiti e Parte_9 Parte_10
nella quota di legge», ha determinato la cessazione della
[...]
materia del contendere sul quinto motivo.
29. Col sesto motivo (pagg. 19s) gli appellanti lamentano l'errore del tribunale nella liquidazione delle spese di soccombenza, non essendo stata applicata la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite: in particolare, secondo la tesi d'appello, il giudice di primo grado ha ignorato la nota spese depositata con le note conclusive, che richiama la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 DM n. 55/2014 e pag. 14/17 non ha motivato nulla riguardo la liquidazione delle spese. Da giurisprudenza costante il giudice è vincolato alla nota spese, potendone discostarsene motivando adeguatamente l'eliminazione o riduzione di ciascuna voce.
30. Il motivo deve dichiararsi assorbito, atteso che, stante la parziale riforma della sentenza impugnata, dovrà procedersi a nuova liquidazione delle spese di lite di primo grado.
31. L'accoglimento dell'appello nei termini suindicati impone di regolare le spese secondo soccombenza applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa caratterizzata dalla presenza di dieci parti aventi analoga situazione sostanziale, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022). Va precisato che, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale dell'art. 4, 2° comma, d. m. 55/2014, la maggiorazione è rimessa alla discrezionalità del giudice: «quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti …». Nel caso di specie ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per procedere alla suddetta maggiorazione, non sussistendo la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati.
32. Per il primo grado il compenso è liquidato in € 26.000,00 (con valori compresi fra i minimi e i medi per ciascuna delle quattro fasi), mentre per il grado di appello la liquidazione va operata sul decisum, ovvero sulla differenza rispetto a quanto liquidato dal tribunale per il pag. 15/17 risarcimento finale, con valori compresi fra i minimi e i medi per le tre fasi (studio, introduttiva, decisionale): quindi, su € 434.000,00 (€
868.000,00 liquidati dal tribunale, € 1.302.000,00 liquidati dalla
Corte), per un totale di € 10.500,00.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessata materia del contendere sulla domanda di liquidazione del danno patrimoniale per le spese funebri a favore di e sulla domanda di condanna a favore di Parte_1 Parte_9
e quali eredi di;
[...] Parte_10 Persona_1
2. accoglie l'appello nei limiti di cui sopra e, in parziale riforma della sentenza 1779/2024 del Tribunale di Venezia che conferma per il resto, condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale a pagare a € 297.236,00; a Parte_1 Parte_2
e € 258.126,00 ciascuno;
a
[...] Parte_3 Parte_4
, e € 84.900,00 ciascuno;
a
[...] Parte_5 Parte_6
€ 88.296,00; a € 76.410,00; a Parte_7 Parte_8
e , quali eredi di Parte_9 Parte_10 Per_1
, la somma complessiva di € 69.618,00, oltre interessi ex art.
[...]
1284, 1° comma cc dalla decisione al saldo, somme tutte da cui detrarre quanto eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno;
3. condanna l Controparte_1
a rifondere le spese di lite, liquidate per il primo grado
[...]
in € 26.000,00 per compensi e in € 638,91 per anticipazioni, e per l'appello in € 10.500,00 per compensi oltre accessori di legge, importi pag. 16/17 dai quali vanno detratti i compensi eventualmente già corrisposti in forza della sentenza di primo grado;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 21.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 17/17