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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1402/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1402/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Giffoni Sei Casali presso lo studio dell'avv. Orsola Mele che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, con sentenza n. 1436 del 20.05.1996, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi disponendo l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma mensile di £. 700.000 per il suo mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la modifica dell'importo concordato per il mantenimento della moglie.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volonta di voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, legittimano la modifica di quanto in precedenza disposto e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica delle della sentenza n.1436 del 20.05.1996, ratifica l'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni si richiamano integralmente e sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Il sig. verserà alla sig.ra in contanti dietro Parte_1 Parte_2 rilasci ntro e non oltre il mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di separazione n.1436 del 20.05.1996 emessa dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1402/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Giffoni Sei Casali presso lo studio dell'avv. Orsola Mele che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, con sentenza n. 1436 del 20.05.1996, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi disponendo l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie la somma mensile di £. 700.000 per il suo mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la modifica dell'importo concordato per il mantenimento della moglie.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la mutata situazione economica dei coniugi, così come attestato da entrambe le parti, e la concorde volonta di voler modificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie, legittimano la modifica di quanto in precedenza disposto e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica delle della sentenza n.1436 del 20.05.1996, ratifica l'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni si richiamano integralmente e sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: Il sig. verserà alla sig.ra in contanti dietro Parte_1 Parte_2 rilasci ntro e non oltre il mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 100,00 (cento/00) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di separazione n.1436 del 20.05.1996 emessa dal Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti, depositato in atti e richiamato in parte motiva;
-nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi