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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9094 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , vertente tra
T R A
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio D'Addio presso Parte_1
il cui studio elett.te domicilia in Macerata C. (CE) alla Via
Mazzini, n°91, giusta mandato in atti;
opponente
E
nata a [...] ed ivi residente a[...]
Vittorio Emanuele n.3, ( , rapp.ta e difesa CodiceFiscale_1
giusta procura in calce al presente atto dall'avv.Salvatore Lista;
opposta
CONCLUSIONI
come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente Parte_1
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1833\2016 col quale
[...] era stata ingiunta del pagamento dell'importo di euro 76844,00 in favore di controparte. proponeva nel corso del Parte_1
giudizio di opposizione querela di falso avverso i documenti posti a fondamento del provvedimento monitorio datati 25 settembre 2009 e settembre 2009, evidenziando la falsità di entrambi frutto di un'operazione di taglia e incolla effettuata dall' opposta. Negava
di aver ricevuto alcuna somma in prestito da controparte , alcun rapporto avendo intrattenuto con controparte. Concludeva per la revoca dell'opposto decreto monitorio, vinte le spese.
Si costituiva che concludeva per il rigetto CP_1
dell'opposizione monitoria , sostenendo altresì l'infondatezza della proposta querela di falso. Sospeso il procedimento principale e istruita la querela proposta in via incidentale, all'udienza del 20
settembre del 2024, il giudice rimetteva la causa in decisione con termine di giorni 30 per note conclusionali e 20 per eventuali repliche. Con sentenza n. 93\2025 dell'intestato Tribunale , si procedeva ad accogliere la querela di falso in relazione ai documenti datati 25 settembre del 2009 e settembre del 2009 perché frutto di fotocomposizione e costituenti falso . All'udienza del 21 febbraio del 2025, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di 20 + 20 giorni per comparse conclusionali e eventuali repliche . L'opposizione è fondata e va accolta con conseguente revoca dell'opposto decreto monitorio. Deve in primo luogo prendersi atto dell'accoglimento della proposta querela di falso con conseguente venir meno della scrittura in ragione della quale era stato richiesto e concesso il decreto monitorio. Va sul punto osservato che parte opposta ha agito in ragione della ricognizione di debito datata 25 settembre del 2009 in relazione alla quale l'opponente avrebbe dichiarato “ho ricevuto dalla signora la somma di euro 95.000,00 , tre assegni da euro Parte_2
25.000,00 , più euro 20.000,00 in contanti, come prestito personale che devo restituire” : tale ricognizione è stata dichiarata falsa con sentenza essendo stata frutto di fotocomposizione, allo stesso modo del documento, posteriormente prodotto da parte opposta, datato settembre del 2009 ( cfr. , amplius, in sentenza di querela di falso). A fronte di ciò, occorre altresì rilevare che parte opposta,
su cui incombeva il relativo onere probatorio in ragione del venir meno della ricognizione di debito per la conclamata falsità , non ha prodotto due dei tre assegni corrisposti a controparte ( due dei quali asseritamente emessi da soggetti differenti dall'opposta ), né
provato la corresponsione dell'importo in contanti di euro 20.000,00
neppure riconosciuto da parte opponente. La contraddittorietà
dell'assunto dei testi già evidenziata in sede di querela di falso in ordine alla ricognizione di debito e alla sua redazione non consente di ritenere neppure provato che l'unico assegno circolare emesso da parte opposta in favore di parte opponente sia stato erogato a titolo di prestito , nulla apportando sul punto i testi di parte opposta, escussi esclusivamente in ordine alla sussistenza delle ricognizioni di debito asseritamente false e per ciò solo palesemente inattendibili, risultando al contrario confermato dal teste di parte opponente che gli importi fossero stati corrisposti per questioni ereditarie inerenti il marito deceduto di parte opponente e che nella specie non fossero stati oggetto di prestito
( cfr. le contraddittorie dichiarazioni rese da Testimone_1
coniuge della opposta e figlia di Controparte_2
quest'ultima e quanto riferito da . Non resta che Tes_2
revocare l'opposto decreto monitorio, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , prima sezione civile,
definitivamente pronunziando sull'opposizione avanzata da Parte_1
nei confronti di così provvede :
[...] CP_1
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1833\2016;
b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4000,00 di cui euro 300,00 per spese , oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv.
D'Addio antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 6\4\2025
Il Giudice