Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 887 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De Montis ed Anna Maria
De Montis, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 11/07/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per la minore figlia , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) i ricorrenti optano per il regime dell'affido condiviso;
C.F._3 la minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia tra cui le scelte educative e scolastiche;
le cure mediche e le terapie;
l'eventuale indirizzo religioso;
la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche; i viaggi d'istruzione e di svago;
la scelta di attività sportive e ricreative;
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
Pag. 2 di 5 3) La minore resterà collocata presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, curando di prelevarla e riaccompagnarla al domicilio materno, secondo le seguenti modalità:
- una settimana il martedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 20,30 ed il giovedì dall'uscita di scuola al venerdì mattina in cui il padre la riaccompagnerà a scuola (o al domicilio materno entro le ore 10,00 se non c'è scuola), con la previsione che progressivamente e solo se i genitori saranno in accordo la minore pernotterà presso il padre anche nella giornata del martedì;
- la settimana successiva, col regime dell'alternanza, il martedì col pernottamento presso il padre dall'uscita di scuola al mercoledì in cui il padre la riaccompagnerà a scuola (o al domicilio materno entro le ore 10,00 se non c'è scuola) ed il weekend dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina negli stessi orari e con le modalità di cui sopra.
- D'estate la minore trascorrerà una settimana continuativa con ciascun genitore nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, in ogni caso non successive, in particolare la terza settimana di luglio col padre;
la quarta con la madre, la seconda di agosto col padre e la terza di agosto con la madre, salvi diversi accordi fra i genitori.
- Le festività rituali (la vigilia, fino alle 12,00 del 25 dicembre;
il giorno di
Natale; il primo dell'anno; l'Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio) saranno alternate, salvi diversi accordi fra le parti, con la precisazione che per la viglia di Natale del 2024 sarà con la madre, il 25 dicembre con il padre, e così di seguito.
Detto ordine sarà invertito di anno in anno, salvi diversi accodi fra le parti.
- La bambina trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo.
- Ove sia possibile il compleanno di verrà festeggiato con entrambi i Per_1 genitori;
qualora ciò non avvenga la minore festeggerà, alternativamente, di anno in anno, con uno o con l'altro genitore (fermo il diritto del genitore che non avrà la bambina il giorno del compleanno della stessa di trascorrere con la bambina due ore, dalle 15,00 alle 17,00).
Ogni genitore, allorché terrà presso di sé , dovrà garantire all'altro la Per_1 possibilità di comunicare telefonicamente con la figlia.
5) Il domicilio coniugale, sito in Cagliari Via Carrara n. 22, distinto in Catasto al
Foglio 19, n. 3472, sub. 12, sez. A, resta assegnato con arredi e corredi alla signora , quale genitore collocatario della minore, fatta Controparte_1 eccezione per i beni personali del dott. inclusi quelli indicati in Pt_1 ricorso, al punto e), o dallo stesso medio tempore prelevati.
Pag. 3 di 5 Si precisa che la casa coniugale è gravata da un mutuo bancario la cui rata mensile ammonta a circa € 800,00 e che il Dott. sarà tenuto a Parte_1 corrispondere il mutuo sino alla sua completa estinzione.
6) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia e fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, il dott. verserà entro Parte_1 il giorno 5 del mese di riferimento l'importo di € 800,00 bonificandolo sul c/c della sig.ra (IBAN [...]). Controparte_1
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT - costo della vita, a decorrere da un anno dopo il deposito telematico del ricorso.
7) Il dott. , inoltre, si farà integralmente carico delle spese Parte_1 straordinarie (a titolo esemplificativo per i compensi dello psicologo, del logopedista, per visite specialistiche, ecc.) relative alle problematiche psicologiche e comportamentali manifestate da , tenuto conto anche di Per_1 eventuali successive diagnosi.
Egli sosterrà inoltre l'80% di tutte le altre spese straordinarie che saranno necessarie per la minore, come disciplinate dal protocollo del CNF in vigore al momento dell'assunzione delle spese (attualmente quello del 29.11.2017), con l'onere di rimborso delle anticipazioni effettuate unitamente alla corresponsione del primo assegno di mantenimento successivo all'anticipazione della spesa straordinaria (nell'eventualità che l'onere straordinario non fosse direttamente corrisposto dall'onerato, ma anticipato dall'altro).
Le parti danno atto che durante i mesi estivi la minore frequenterà il campus estivo, da scegliere di comune accordo, il cui costo sarà da considerare spesa straordinaria;
ove la bambina non possa frequentare la scuola o il campus estivo
(perché la scuola e/o il campus estivo fossero chiusi per qualunque motivo, per malattia della bambina, etc.), nel solo caso che i genitori fossero impegnati nel lavoro ed i nonni non fossero disponibili, il costo della babysitter necessaria per accudire la minore sarà da considerare spesa straordinaria.
CP_ 8) La signora sarà destinataria in via esclusiva dell'assegno per il nucleo familiare;
la minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
9) Sempre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore il dott.
si impegna a trasferire, libera da pesi, vincoli e gravami, la Parte_1 nuda proprietà del domicilio coniugale, come sopra individuato alla figlia minore . Persona_1
Le parti danno atto che detto trasferimento non è a titolo gratuito, rivestendo funzione parzialmente solutoria di adempimento degli obblighi di mantenimento, ma trova la propria causa giuridica nella composizione della crisi familiare della quale è elemento funzionale ed indispensabile.
Le parti chiedono le agevolazioni fiscali ex art. 19 L. 74/1987.
Pag. 4 di 5 10) Si precisa che il Curatore speciale per la minore è stato nominato con provvedimento del Giudice Tutelare di Cagliari in data 7 febbraio 2025, che si produce, nella persona dell'Ing. , nato a [...], il [...] CP_2
(C.F. ), ivi residente nella Via dei Falconi n. 53 che, C.F._4 nell'interesse della minore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411
c.c., di voler profittare della stipulazione e di richiedere le agevolazioni fiscali.
11) L'atto pubblico di trasferimento immobiliare verrà stipulato non appena i presenti accordi di separazione verranno recepiti dall'emananda sentenza del
Tribunale di Cagliari, da Notaio officiato dal dott. che sosterrà Parte_1 le spese per la stipula.
12) Le parti danno atto e riconoscono che i gioielli di famiglia del dott. Pt_1 che si trovano nella disponibilità della signora - di cui Controparte_1 all'inventario su cui le parti hanno già separatamente concordato - verranno, sempre a titolo di mantenimento, consegnati congiuntamente dai genitori alla minore allorché la stessa diverrà maggiorenne.
13) L'indennità di accompagnamento che percepisce ex L. 104/92 continuerà Per_1 ad essere depositata ed accantonata sul libretto postale n. 000054053596 cointestato ai genitori, a firma congiunta, fino a tanto che non sia Per_1 maggiorenne, allorché ella potrà disporne.
I genitori convengono che dette risorse siano utilizzate per fronteggiare esigenze che esulino dal mantenimento ordinario su accordo degli stessi ovvero, in difetto di un'intesa al riguardo, rimettendo al Giudice la relativa decisione.
14) Non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco, essendo le parti economicamente autosufficienti.
15) Le parti danno atto che non sussistono obbligazioni comuni e di aver definito ogni rapporto di natura economica o patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente, salvo il pagamento delle utenze e della TARI del domicilio coniugale che restano a carico esclusivo del dott. sino alla Pt_1 data del deposito del presente ricorso.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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