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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 993/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Gianluigi Moiso ( , Email_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Patria, in forza di procura allegata alla busta telematica contenete l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con sede in Milano, in persona del suo AR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Asti, Galleria Argenta n. Controparte_2
2, presso lo studio dell'avv. Stefano Igor Curallo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Infortunio - pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria: previa eventuale revoca e/o modifica dell'ordinanza del 7 aprile 2022 (1), disporre la
pagina 1 di 16 sostituzione del consulente tecnico, ovvero disporre la rinnovazione delle indagini;
• vista la riserva di valutazione delle istanze istruttorie unitamente al merito contenuta nel provvedimento del 10 maggio 2024, ordinare alle parti ( , assicurazione o agente di Pt_1 assicurazione ) l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a “ ” CP_3 AR
l'11 febbraio 2015, ore 18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015; nel merito: in riforma della sentenza appellata,
1. dichiarare tenuta e condannare “ ” a corrispondere l'indennizzo a AR
, nell'importo di euro 21.060,00, oltre interessi legali dal giorno della mora al Parte_1
momento in cui è proposta domanda giudiziale, e gli interessi legali al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo;
2. condannare “ ” al rimborso delle spese del primo grado di giudizio, AR liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa (2) e, conseguentemente, revocare la condanna di al rimborso delle spese del primo grado di giudizio;
Parte_1
3. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di al rimborso delle spese Parte_1
maggiorate del 25% del primo grado di giudizio;
4. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di al pagamento della somma Parte_1
equitativamente calcolata in misura pari al 30% delle spese del primo grado di giudizio, oltre rimborso 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%; in via conseguenziale:
5. condannare “ ” alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione AR
della sentenza di primo grado, pari a euro 11.682,33, oltre interessi dal giorno del pagamento;
in via accessoria:
6. condannare “ ” al rimborso delle spese del presente grado di giudizio e AR liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa.”
Per parte appellata:
“Reiectis adversis.
Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello ex adverso proposto.
In ogni caso: dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande avversarie.
In via di stretto subordine: ridurre - nella misura di almeno 2/3 salvo veriore da accertarsi in causa o da valutarsi in corso di causa a mezzo di CTU eligenda o in via equitativa dal Giudice adito -
l'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
pagina 2 di 16 applicato da se avesse conosciuto il vero stato delle cose o comunque in considerazione Controparte_4
del grado di incidenza dello stato patologico pregresso sul sinistro e sulla dedotta invalidità.
Con il favore delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15/07/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Asti, la per sentirla condannare al pagamento AR dell'indennizzo a lui dovuto, in forza della polizza stipulata in data 20/05/2016, ed in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 07/04/2018, indennizzo che veniva quantificato nell'importo di €
21.060,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno della mora, ed interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale.
A fondamento della pretesa l'attore deduceva di essere titolare di polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata in data 20/05/2016; che in data 07/04/2018, mentre trasportava del materiale nel giardino di casa, si infortunava, cadendo e restando con il ginocchio sinistro bloccato in torsione sotto il peso del corpo;
che l'infortunio causava la rottura del legamento crociato anteriore;
che, a seguito di visita in data 03/08/2018, il dott. accertava che la rottura completa, non operata, Persona_1
del legamento crociato anteriore aveva comportato un'invalidità pari al 12%, secondo le tabelle;
CP_5
che presentava quindi domanda di mediazione, ma la non partecipava AR all'incontro; che l'indennizzo doveva essere quantificato in base alle previsioni di cui agli artt.
4.2 e 4.3 del contratto di assicurazione.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni AR
avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
Parte convenuta rilevava come la descrizione della dinamica del sinistro presentasse lacune e profili di contraddittorietà, visto che la descrizione dell'evento contenuta in atto di citazione era difforme da quella indicata nella denuncia, tardivamente inviata;
che, a seguito degli accertamenti medico-legali disposti dalla compagnia assicuratrice, era emerso un quadro patologico pregresso significativo, con importanti manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro-rotulee e più in generale una grave compromissione del ginocchio sinistro;
che l' , all'atto della sottoscrizione del contratto di Pt_1
assicurazione, aveva omesso di comunicare alla compagnia assicuratrice di aver subito un trauma pregresso e di esser stato sottoposto a due diversi interventi al ginocchio sinistro, e precisamente nel
1999 un intervento di meniscectomia mediale e nel 2001 un intervento di artroscopia con alarotomia;
che le inesattezze e le reticenze sulle condizioni patologiche pregresse, o comunque sulla pregressa compromissione degli arti e sui precedenti interventi chirurgici, rilevavano, in sede di stipula della polizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.; che tale omessa comunicazione pagina 3 di 16 configurava, pertanto, un comportamento contrario alla buona fede, dovendosi ravvisare il dolo o la colpa grave dell'attore, data la natura delle circostanze taciute e la non veridicità della dichiarazione resa in ordine alla assenza di menomazioni/patologie pregresse;
che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il suo consenso, o comunque non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il reale stato patologico pregresso dell'attore; che pertanto era legittimata a rifiutare il pagamento, ai sensi dell'art. 1892 c.c., o, quanto meno, a procedere ad una decurtazione delle somme dovute a titolo di indennizzo, nella misura dei 2/3, ai sensi dell'art. 1893 c.c.
La contestava, in ogni caso, la richiesta di un indennizzo commisurato ad AR
una IP del 12%, poiché il grado d'invalidità avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle tabelle
, secondo quanto previsto dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione, e comunque CP_5
l'indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto, tenuto conto dei limiti e delle franchigie di polizza;
che, peraltro, l'indennizzo avrebbe dovuto essere escluso, o quantomeno significativamente ridotto, per effetto della sussistenza di uno stato patologico pregresso, che aveva pesantemente influito, sul piano del nesso causale, nel determinare la lamentata rottura del legamento crociato anteriore.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, aventi ad oggetto le modalità di accadimento dell'infortunio, e CTU medico legale.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 25/04/2023, il Tribunale di Asti respingeva la domanda proposta da e lo condannava a rifondere le spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
spese che venivano maggiorate del 25% per il rifiuto, ritenuto ingiustificato, di AR
aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., nonché di un ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'infondatezza e la natura pretestuosa delle argomentazioni dell'attore, oltre che per la condotta processuale tenuta, volta a procrastinare la definizione del giudizio.
Il Tribunale, respinta la richiesta dell'attore di procedere alla rinnovazione della CTU, ha ritenuto la domanda infondata, poiché era risultato che, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione,
non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice né di avere già subito una grave Parte_1
lesione alla gamba sinistra, né di essere stato sottoposto a due diversi interventi medico - chirurgici al ginocchio infortunato, sicché la condotta omissiva da lui tenuta, considerata la natura degli interventi subiti e l'impossibilità che l'assicurato non fosse consapevole della loro rilevanza, configurava un comportamento doloso, idoneo ad attribuire alla compagnia assicuratrice il diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi indennizzo, facendo valere tale rifiuto in giudizio in via d'eccezione
(richiamando sul punto Cass. civ. sez. III del 19/06/2020, n. 11905 e Cass. civ. sez. III del 21/01/2020,
n. 1166).
pagina 4 di 16 Ha osservato al riguardo il Tribunale come la abbia avuto conoscenza AR della dichiarazione omissiva dell'attore successivamente al verificarsi del sinistro, nel corso delle operazioni finalizzate alla liquidazione dell'indennizzo, per cui l'eccezione, ex art. 1892 c.c., risultava, tempestiva, ammissibile e fondata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
21/07/2023, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, la condanna della a corrispondergli AR
l'indennizzo nell'importo di € 21.060,00, oltre interessi, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine ha, comunque, chiesto la revoca della sua condanna al pagamento delle maggiorazioni delle spese di primo grado, con conseguenziale condanna alla restituzione dell'importo, pari a € 11.682,33, oltre interessi, versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la chiedendo che l'appello sia dichiarato AR
inammissibile o sia comunque rigettato. In via di stretto subordine, la compagnia assicuratrice appellata ha chiesto che, in caso di accoglimento del gravame, l'indennizzo sia ridotto nella misura di almeno
2/3, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se fossero state note le reali condizioni dell' , o comunque tenuto conto del grado di incidenza del Pt_1
pregresso stato patologico sulla dedotta invalidità.
Nel corso della prima udienza di trattazione il Consigliere Istruttore formulava una proposta per la definizione del giudizio, cui entrambe le parti dichiaravano di non aderire, pertanto, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 06/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello - che si articola sulla base di diciannove formali motivi d'impugnazione - asserendo che sia connotato, da un lato, da lacunosità in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle vicende processuali, così che non è possibile comprendere la strumentalità del motivo d'impugnazione rispetto alla pretesa formulata;
dall'altro lato, che risulti farraginoso e privo di sinteticità, oltre a proporre i vari argomenti in modo frammentario, ripetitivo, ridondante e poco chiaro.
La formulazione dell'atto d'appello non risulta certo del tutto coerente con le prescrizioni contenute nell'art. 342, co. 1, c.p.c., le quali indicano che debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico, tuttavia l'atto non può essere ritenuto nella sua integralità inammissibile, atteso che - pur con la necessità di operare alcune precisazioni riguardo a quali possano essere considerati effettivi motivi di censura e all'opportunità di esaminare congiuntamente, per la loro intrinseca unitarietà, doglianze pagina 5 di 16 frazionate attraverso plurimi motivi - è tuttavia possibile apprezzare le critiche, che vengono rivolte a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e le violazioni di legge denunciate, sicché sono ravvisabili, quanto meno per alcuni dei motivi esposti, i requisiti stabiliti, a pena d'inammissibilità, dal comma 2 dell'art. 342 c.p.c.
Sulla scorta delle premesse operate, deve anzitutto escludersi che possano essere qualificati come motivi d'impugnazione, quelli indicati con i numeri 8 e 9 dell'atto d'appello di , che Parte_1
riguardano il tema degli interessi legali da riconoscere per il caso di accoglimento della domanda, atteso che con tutta evidenza si tratta di questioni su cui la sentenza di primo grado, avendo respinto la domanda, non ha in alcun modo pronunciato, sicché si tratta della mera riproposizione di argomentazioni difensive svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale, in quanto assorbite dalla reiezione della domanda sull'an. È dunque del tutto erroneo l'assunto dell'atto d'appello, secondo cui il
Giudice avrebbe respinto la domanda di corresponsione degli interessi dal giorno della mora e quelli per il ritardo, ex art. 1284, co., 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, non essendovi stata pronuncia su quei punti.
Analoghe considerazioni valgono per il motivo indicato con il numero 10, poiché l'appellante si limita a chiedere il riconoscimento in suo favore delle spese legali del giudizio di primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, asserendo che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la domanda. La modifica della statuizione in punto spese dovrebbe dunque essere dipendente, ex art. 336 c.p.c., dalla riforma del capo della sentenza, che ha pronunciato sul merito della domanda, e non conseguire alla correzione di un errore compiuto nell'applicazione delle norme, che regolano le spese di giudizio.
Ancora con il motivo 14 viene contestata l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., ma esclusivamente sul presupposto che “se il giudice non avesse violato la legge non sarebbe stato Parte_1 soccombente” (v. pag. 22 atto d'appello), per cui anche in questo caso la modifica richiesta è conseguenza dell'invocato accoglimento della domanda.
Ciò posto, con il primo motivo d'impugnazione, volto ad ottenere “la sostituzione del CTU e/o la rinnovazione delle indagini”, sostiene l'appellante che il CTU abbia omesso di rispondere al quesito, non quantificando i danni secondo i criteri contrattuali. La valutazione avrebbe infatti dovuto essere operata al netto delle preesistenze, “come se l'infortunio avesse colpito una persona sana”, mentre il
CTU non avrebbe risposto per ben due volte al quesito modificato ed integrato. Aggiunge inoltre parte appellante che il primo Giudice si è contraddetto, laddove ha affermato che per il CTU era impossibile una valutazione che prescindesse da eventuali danni pregressi, poiché in tal modo non ha considerato che il CTU stesso nelle sue conclusioni ha riconosciuto che le lesioni sofferte avevano determinato pagina 6 di 16 postumi valutabili, al netto delle preesistenze, in una percentuale d'invalidità permanente pari al 6%, secondo le tabelle . CP_5
Osserva parte appellata come il primo motivo difetti di specificità e sia meramente assertivo, in quanto, nella sostanza, riproduce le istanze già formulate nel giudizio di primo grado e rigettate dal Tribunale con le ordinanze rese in corso di causa, oltre che con le argomentazioni svolte in sentenza.
Precisa, comunque, che la disposizione contrattuale invocata dall'appellante non va intesa nel senso che le condizioni patologiche pregresse siano irrilevanti, bensì che sianoindennizzabili soltanto le conseguenze in alcun modo correlate allo stato patologico pregresso, e cioè quelle che si sarebbero verificate in una “persona fisicamente integra e sana”. Evidenzia, al riguardo, che il CTU ha svolto un'indagine completa ed esaustiva, in quanto ha tenuto conto dei fatti (infortuni, sinistri, interventi, ecc.) avvenuti precedentemente al 2018, che avevano certamente inciso sulla funzionalità del ginocchio dell' , si oppone quindi all'istanza di rinnovo della CTU e deduce l'irrilevanza del motivo di Pt_1
appello.
L'ordine logico dei motivi impone di posporre l'esame di tale motivo, all'esito della disamina dei motivi d'impugnazione, attinenti alle ragioni, che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'indennizzo, dal momento che si tratta di argomentazioni destinate a venire in rilievo solo nel caso in cui la ragione, fondante la pronuncia impugnata, venga riformata e quindi debba procedersi alla quantificazione della percentuale d'invalidità residuata in capo all'assicurato.
Occorre pertanto, in quest'ottica, procedere all'esame del secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo d'impugnazione, che, per ragioni di stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
Parte appellante censura quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla reticenza, che sarebbe stata serbata da con le dichiarazioni rese al momento della stipula della polizza, sostenendo che le Parte_1 informazioni richieste non richiedessero di dichiarare l'esistenza di lesioni e pregressi interventi chirurgici subiti, per cui l' non avrebbe tenuto una condotta omissiva dolosa, e comunque Pt_1
l'asserita reticenza non rileverebbe, essendo stato provato che la funzionalità del ginocchio è venuta meno a seguito dell'infortunio del 07/04/2018, non avendo la provato il contrario. Controparte_4
Inoltre, in base alle condizioni generali di polizza, “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
Nell'ambito del sesto e settimo motivo d'impugnazione sostiene, in particolare, l'appellante che non vi fosse consapevolezza da parte dell'assicurato dell'importanza delle informazioni omesse, precisando come, al fine di ravvisare l'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato, occorre che questi sia a pagina 7 di 16 conoscenza della rilevanza di quanto omesso, sussistendo l'obbligo della compagnia assicuratrice di indicare specificamente le circostanze di cui vuole avere contezza.
Al riguardo parte appellata ribadisce che l'assicurato, all'atto della stipula della polizza, non solo aveva omesso di informare l'assicuratore in ordine alle condizioni fisiche preesistenti, ma aveva addirittura negato tali preesistenze, aggiungendo che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il proprio consenso se avesse conosciuto il vero stato patologico pregresso dell'attore.
Precisa la come sull'assicurato incomba un obbligo di cooperazione e informazione, Controparte_4 consistente nel fornire all'assicuratore una completa ed esatta conoscenza in ordine a circostanze determinanti del consenso. Il fatto di aver subito pregressi traumi ed interventi alle ginocchia, ed in particolare al ginocchio sinistro, e di essere affetto da importanti menomazioni e compromissioni agli arti inferiori era rilevante ai fini della stipula della polizza infortuni. Osserva parte appellata che a pag.
8 della polizza nel campo “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE”, si precisava che le dichiarazioni erano rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., determinanti ai fini dell'accettazione del rischio.
Inoltre, aggiunge l'appellata come parte appellante non potesse non avere contezza della rilevanza delle pregresse patologie e dei pregressi infortuni ed interventi, trattandosi di stipulare una polizza infortuni e considerando le conoscenze professionali dell'attore, per gli studi svolti (medico farmacista), e l'attività sportiva in passato praticata (pallacanestro), che aveva implicato forti sollecitazioni agli arti inferiori.
Ribadisce ancora come dalla CTU fosse emerso che i precedenti infortuni, sinistri, malattie ed interventi avevano avuto rilevanza sui postumi dell'asserito infortunio, avendo certamente influito sulla funzionalità del ginocchio. Il CTU aveva infatti evidenziato, nella propria relazione, che “la patologia preesistente è intervenuta negativamente nel processo di guarigione delle lesioni riportate, aggravandone i deficit anatomo-funzionali”.
Così riassunte le posizioni delle parti, giova premettere in diritto come l'equilibrio causale del contratto possa, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggano in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto tra questo e l'ammontare del premio, con la conseguenza che, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave,
l'assicuratore può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, se il sinistro si verifica prima della scoperta della inesattezza o della dichiarazione reticente, che gli consentirebbe, ex art. 1892, co. 1, c.c., di chiedere l'annullamento del contratto (v. Cass. 11/12/2024 n. 32017).
Tale situazione ricorre, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (v. ex multis Cass.
30/11/2011 n. 25582; Cass. 10/06/2015 n. 12086; Cass. 04/08/2017 n. 19520), quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la dichiarazione sia pagina 8 di 16 stata resa con dolo o colpa grave, che la reticenza sia stata determinante, secondo un apprezzamento di fatto, che deve necessariamente tenere conto della natura e dell'oggetto del contratto.
Sulla base di quanto sopra riassunto, l'appellante nega nella sostanza la sussistenza delle prime due condizioni sopra enunciate, poiché esclude che vi sia stata una reticenza, dal momento che non era tenuto a dichiarare di avere subito dei precedenti interventi chirurgici, e così pure esclude la ravvisabilità di una reticenza dolosa, o gravemente colposa, sostenendo che non avrebbe avuto consapevolezza dell'importanza delle informazioni omesse, poiché queste non gli sarebbero state richieste dalla compagnia assicuratrice.
Inoltre, assume, con riferimento alla terza delle condizioni indicate, che il primo Giudice non avrebbe argomentato sulla rilevanza delle asserite reticenze.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Nella polizza stipulata tra le parti veniva richiesto all'assicurato di indicare, nella parte relativa alle
“DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE”, se fosse portatore - per quanto rileva nella presente fattispecie - “di menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di malattie gravi e permanenti…”, e a tale richiesta dava risposta negativa (v. pag. 2 del contratto). Parte_1
Le informazioni richieste in sede di stipula del contratto, a cui non è allegato un questionario contenente delle analitiche domande sulle condizioni fisiche e di salute dell'assicurato, sono indubbiamente espresse in termini sintetici e riguardo ad esse parte appellante focalizza la propria attenzione sul fatto che non fosse richiesto all'assicurato di indicare se avesse subito dei pregressi interventi, oltre ad aggiungere che non rileverebbe lo stato patologico preesistente, sia perché la non ha provato l'incidenza di fatti pregressi sulla funzionalità del ginocchio, sia AR
perché le previsioni contenute nelle condizioni generali di polizza prevedevano comunque la indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto sano.
Dato per assodato che non fosse richiesto, in sede di stipula, di comunicare alla compagnia assicuratrice di avere subito dei pregressi interventi chirurgici, parte appellante tuttavia omette completamente di confrontarsi con la richiesta di informazioni riguardo alla preesistenza di menomazioni.
Il termine menomazione, anche al di là della definizione in ambito medico fornita dall'O.M.S., e riportata da parte appellata (“qualsiasi perdita o anomalia di una struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico o psicologico. La menomazione è caratterizzata dall'esistenza o occorrenza di anomalia, difetto o perdita…di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo…”), nel significato comune sta comunque ad indicare una lesione o diminuzione della funzionalità di una parte del corpo;
ovvero una perdita che incide più o meno gravemente sul piano dell'integrità, della solidità,
pagina 9 di 16 dell'efficienza; o ancora, una diminuzione, riduzione delle piene facoltà del corpo o della mente (cfr. vocabolario Treccani).
Del resto, che l'espressione “menomazione” indicata in contratto non fosse riferibile –interpretazione che invero non sostiene neppure l'appellante - ad una perdita anatomica era chiaramente evincibile dal fatto che nella stessa richiesta di informazioni vi era anche il riferimento all'esistenza di mutilazioni.
Pertanto, una riduzione o un deficit, che compromettesse la normale funzionalità di un arto o di un apparato, rientrava nel concetto di menomazione.
Orbene, la condizione relativa all'articolazione, poi interessata dal sinistro dell'aprile 2018, al momento della sottoscrizione della polizza (20/05/2016) era la seguente: nel 1971 frattura tibia e perone gamba sinistra;
il 03/10/1998 una RM al ginocchio sinistro rilevava “lesione di II grado del corno posteriore del menisco mediale, il LCA filiforme di piccole dimensioni”; l'esame clinico mostrava segni di lesione del menisco mediale, il ginocchio appariva stabile con lievi limitazioni alla flessione”; il 19/01/1999 ricovero presso la Casa di Cura Città di Milano per trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale, danno condrale di III grado del condilo femorale mediale e di
III grado del piatto tibiale esterno;
sottoposto ad artroscopia chirurgica, che evidenziava lesione meniscale, condropatia grave del condilo femorale mediale, rammollimento del piatto tibiale esterno e
LCA deteso, ma vitale;
in quella occasione veniva eseguita meniscectomia parziale mediale e condroplastica femorale mediale;
il 15/10/2001 visita specialistica (dott. ), che riscontra meniscopatia esterna in esiti di recente Per_2
trauma distorsivo-contusivo, effettua artrocentesi, evacuando 25 cc di liquido siero -ematico, consigliando ghiaccio e ginocchiera.
Questo quadro patologico risulta confermato dalla consulenza medico specialistica del 15/05/2018, quindi un mese circa dopo l'infortunio, che evidenzia marcate manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro rotuleee, esiti della meniscectomia mediale, rottura completa del LCA e rottura parziale LCP.
In quella consulenza la rottura del LCA – difformemente da quanto ritenuto dal CTU – viene addirittura fatta risalire ad epoca precedente all'evento del 07/04/2018, mentre la lesione del LCP viene ritenuta cronologicamente compatibile con l'infortunio. La RM del 15/05/2018 conferma “grave gonartrosi tricompartimentale, LCP e collaterali regolari e LCA non visualizzabile nella sua sede per lesione di alto grado”.
Già prima dell'ultimo evento del 07/04/2018 vi era dunque un quadro stabilizzato di alterazioni incidenti sull'efficienza e funzionalità delle articolazioni del ginocchio, peraltro non solo a carico del ginocchio sinistro, poi interessato dall'infortunio oggetto di causa, ma anche del ginocchio destro,
pagina 10 di 16 interessato da analogo infortunio di “lussazione – distorsione – distrazione” nel 2008, secondo quanto risultante dal casellario centrale infortuni (v. doc. 5 , allorché era Controparte_6 Parte_1
assicurato presso Controparte_7
Quelle condizioni integravano certamente una “menomazione”, di cui la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere informata in sede di stipula della polizza infortuni.
Nel valutare la buona fede, nel rendere le informazioni rilevanti in sede di sottoscrizione del contratto, deve certamente considerarsi come l'assicurato fosse, anche per la sua formazione personale (medico farmacista), sicuramente in grado di valutare le gravi compromissioni funzionali e le patologie degenerative, che interessavano le ginocchia, ed in particolare il sinistro, già interessato da precedenti traumi distorsivi, in occasione dei quali aveva avuto contezza attraverso esami diagnostici delle compromesse condizioni dell'articolazione nel suo complesso.
Deve quindi ritenersi sussistente, quanto meno, la colpa grave, in quanto l'omessa informazione è stata frutto di una grave negligenza, che presuppone la coscienza della inesattezza o reticenza della dichiarazione.
Risulta poi evidente la rilevanza di tali reticenze nella formazione del consenso da parte dell'assicuratore, atteso che il preesistente quadro patologico, che comportava una condizione di peculiare fragilità ed instabilità dell'articolazione, è sicuramente circostanza rilevante nella stipula di un contratto diretto ad assicurare contro il rischio di infortuni, e cioè di eventi accidentali e violenti, che, per loro natura, statisticamente, interessano in maniera prevalente proprio quei distretti anatomici.
Né tanto meno è condivisibile l'ulteriore tesi dell'appellante, il quale, nell'affermare l'irrilevanza delle preesistenze, sostiene che in ogni caso il contratto prevedeva l'indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto fisicamente sano.
Le condizioni generali di polizza, anzitutto, non prevedevano questo, bensì che “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”, e dunque, all'opposto, che non sarebbero stati indennizzati i postumi più gravi, che fossero conseguenza di una pregressa condizione patologica. Del resto,
l'interpretazione proposta da parte appellante è incoerente rispetto allo stesso oggetto del contratto, visto che quello non assicurerebbe nei confronti di un rischio futuro, ma assicurerebbe anche gli esiti di menomazioni già consolidate al momento della conclusione del contratto.
I sopra esaminati motivi d'impugnazione debbono pertanto essere respinti.
Con il quinto motivo d'appello sostiene che comunque la fosse Parte_1 AR
a conoscenza delle sue condizioni di salute già prima della sottoscrizione del contratto, avendole egli pagina 11 di 16 indicate nelle notizie sanitarie comunicate a l'11 febbraio 2015 alle ore AR
18,23 e nel questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015.
Tali circostanze, indicate a verbale alla prima udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Asti, in data
19/12/2019, sostiene l'appellante non sarebbero state specificamente contestate dalla e Controparte_4 quindi il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che le allegazioni anche di fatti, che siano volti a contrastare, come nel caso di specie, le eccezioni avversarie, debbono essere contenute negli atti processuali e non essere indicate nel verbale d'udienza (diverso è il caso della proposizione di una domanda od eccezione, che sia conseguenza dell'eccezione proposta dal convenuto), in ogni caso, a quell'udienza il difensore della contestava quella circostanza, ovviamente in termini generici, visto che è la parte – e Controparte_4
non il suo difensore – ad essere a conoscenza dei fatti storici relativi alla vicenda oggetto di causa.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ribadiva quella contestazione, AR
peraltro relativa a fatti che, pur indicati con riferimento al giorno in cui si sarebbero verificati, non venivano in alcun modo contestualizzati, sottolineando come l'onere probatorio, in ordine al fatto di aver reso quelle informazioni, fosse in capo alla controparte.
con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate non trattava più tale questione, né Parte_1
deduceva prove sul punto, né chiariva in quale contesto e a quale fine sarebbero state rese quelle informazioni e a quale agente della compagnia.
Non è pertanto accoglibile la tesi, secondo cui quelle circostanze avrebbero dovuto ritenersi provate, in quanto non contestate, spettando invece ad fornire la prova di quanto dedotto. Parte_1
A questo motivo d'impugnazione si ricollega l'istanza istruttoria formulata in grado d'appello, solo in sede di precisazione delle conclusioni, a mezzo della quale viene chiesto di “ordinare alle parti
l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a l'11 febbraio 2015, ore AR
18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015”.
Negli scritti conclusionali la parte ha precisato come si tratti della sollecitazione all'esercizio del potere officioso, di cui all'art. 118 c.p.c., e ciò al fine di superare l'eccezione d'inammissibilità per tardività dell'istanza.
La richiesta risulta inammissibile sotto plurimi profili.
L'esercizio di un potere officioso non può essere invocato per ovviare alla mancata deduzione di idonee prove ad opera della parte, che ciò avrebbe potuto e dovuto fare nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini fissati per il maturare delle preclusioni istruttorie.
pagina 12 di 16 In ogni caso, l'istanza si pone fuori dall'ambito della norma invocata, visto che si tratterebbe di
“ricercare” un documento, di cui la esclude l'esistenza, e non di AR
esaminare una cosa, che sia indispensabile per conoscere i fatti della causa.
L'ispezione di cui all'art. 118 c.p.c. è infatti una prova diretta, mediante la quale il giudice prende immediata conoscenza delle caratteristiche di un luogo, di una persona o di una cosa, la cui esistenza sia acquisita al processo in termini non controversi. Pertanto, consistendo nell'osservazione diretta da parte del giudice, non costituisce uno strumento per acquisire materialmente prove, né tanto meno per andarle a ricercare.
Per effetto dell'esame dei motivi sin qui condotto, deve quindi essere confermata la sentenza impugnata, relativamente al capo con cui è stata respinta la domanda di indennizzo proposta da
. Parte_1
Con i motivi undici, dodici e tredici l'appellante censura invece la condanna all'incremento del 25% delle spese processuali per il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, che prevedeva la corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 4.800,00 in favore dell' , con Pt_1
le spese di CTU poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sostiene parte appellante che il Giudice non avrebbe potuto, vista la natura del giudizio, il valore della controversia e il fatto che non vi fossero questioni di facile e pronta soluzione di diritto, formulare una proposta conciliativa;
in ogni caso non avrebbe dovuto condannarlo alle spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione, poiché quelle sono dovute solo nel caso in cui la domanda venga accolta per un importo non superiore alla proposta formulata, per cui le spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione erano già ricomprese nelle spese processuali complessive.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il primo Giudice poteva certamente, nell'esercizio dei suoi poteri, formulare alle parti una proposta transattiva, non essendo tale facoltà circoscritta a specifiche tipologie di contenzioso, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dell'unica disposizione, che regola le conseguenze, che possono derivare alla parte dalla mancata accettazione di una proposta conciliativa, e cioè la seconda parte del comma 1 dell'art. 91 c.p.c.
La disposizione in oggetto, che costituisce applicazione del principio di causalità delle spese di lite, semplicemente dispone che la parte che rifiuti, senza giusto motivo, la proposta conciliativa, qualora la sua domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta, è tenuta a rifondere alla controparte le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, in quanto spese a cui essa ha dato ingiustificatamente causa.
pagina 13 di 16 In quel caso, in assenza della menzionata previsione normativa, la parte che ha rifiutato la proposta, ma che risulterebbe comunque vittoriosa, dovrebbe, in base al principio della soccombenza, vedersi rifondere tutte le spese.
Ben diverso è il caso in cui, all'esito del giudizio, la parte che ha rifiutato la proposta risulti – come nel caso di specie – soccombente e quindi sia comunque tenuta, in base all'art. 91, co. 1, prima parte,
c.p.c., a rifondere alla controparte le spese di lite per tutte le fasi in cui il giudizio si è articolato.
La condanna disposta in sentenza ad una maggiorazione del 25% delle spese di lite liquidate risulta pertanto sfornita di qualsivoglia fondamento normativo, sicché, in riforma della pronuncia impugnata, quella maggiorazione deve essere revocata
Sempre afferenti alla condanna alle spese sono il quindicesimo e sedicesimo motivo d'impugnazione, che debbono essere esaminati congiuntamente, e a mezzo dei quali l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto che l'azione è stata promossa con mala fede o con colpa grave, condannandolo al rimborso delle spese maggiorate del 30%.
Osserva l'appellante come presupposto necessario per la condanna ad un incremento delle spese processuali, ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia l'accertamento quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente, accertamento che la sentenza non ha esplicitato, mentre ha fatto riferimento ad un comportamento finalizzato a protrarre i tempi della lite, che si sarebbe sostanziato in critiche mosse alla
CTU, prive di fondamento e che avrebbero addirittura cercato di compromettere la credibilità del consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Non è infatti possibile sovrapporre la valutazione operata relativamente alla condotta tenuta dalla parte in sede di stipula del contratto, allorché con colpa grave ha taciuto circostanza rilevanti per l'assicuratore, con la condotta processuale e le tesi difensive sostenute in giudizio, per cui, difformemente da quanto indicato nella sentenza impugnata, non è possibile concludere che Parte_1 abbia agito in giudizio “in modo temerario”, promuovendo una lite “palesemente infondata,
[...] coltivata con pervicacia”, poiché la modalità di raccolta delle informazioni da parte dell'assicuratore poteva lasciare aperti margini di opinabilità alla controversia, tali da escludere la ricorrenza del presupposto dell'aver agito con colpa grave.
Né le richieste di integrazioni o chiarimenti al c.t.u., di per sé possono configurare un abuso del processo, trattandosi di istanze, che rientrano nella fisiologica dialettica processuale, e rispetto alla quale il Giudice dispone degli strumenti per dirigere il processo, qualora ritenga trattarsi di iniziative meramente defatigatorie.
pagina 14 di 16 Del resto nel caso di specie è difficile ipotizzare un intento meramente dilatorio in capo alla parte attrice in primo grado, visto che dal protrarsi del giudizio non avrebbe ricavato alcun beneficio né immediato, né futuro, sicché le istanze insistite, fondate o meno che fossero, non rispondevano allo scopo, che è stato loro attribuito dal primo Giudice.
Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi di gravame deve essere revocata anche la maggiorazione del 30% disposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con i motivi diciassette, diciotto e diciannove l'appellante censura, infine, la sentenza per averlo condannato a corrispondere sull'importo dovuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, maggiorazione che non ha alcuna correlazione con i danni, oltre ad avere computato anche gli oneri accessori, e cioè la CPA ed IVA.
Tali motivi possono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei motivi quindicesimo e sedicesimo, venendo integralmente riformata la condanna pronunciata ai sensi del comma 3 dell'art. 96
c.p.c., condanna che, in ogni caso, come correttamente osservato dall'appellante, avrebbe dovuto consistere in una somma da determinarsi equitativamente e da corrispondere direttamente alla parte e non tradursi in una percentuale, in incremento, delle spese processuali, con conseguente computo su di essa del rimborso spese forfettario e degli oneri accessori.
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado debbono essere limitate all'importo liquidato dal Tribunale, al netto delle maggiorazioni applicate, e quindi in €
5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Le spese del presente giudizio, considerata comunque la prevalente soccombenza dell'appellante, debbono essere poste interamente a suo carico, con liquidazione, avuto riguardo alla nota spese depositata, in base ai valori medi dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA.
Tenuto conto della condanna di alla rifusione delle spese di lite del presente grado, non Parte_1
deve essere emessa alcuna condanna alla restituzione, in favore dell'odierno appellante, delle spese versate per il giudizio di primo grado in misura superiore a quella dovuta, dovendosi procedere tra le parti ad una compensazione di quegli importi con le spese di lite liquidate per il presente grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
45/2023 pronunciata dal Tribunale di Asti in data 25/01/2023,
pagina 15 di 16 in parziale accoglimento dell'appello riduce le spese di lite del primo grado, che è Parte_1 stato condannato a rifondere in favore della a € 5.077,00 per AR
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 AR presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. ed IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/03/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Anna BONFILIO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott.ssa Paola FERRARI BRAVO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 993/2023 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Gianluigi Moiso ( , Email_1
che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Patria, in forza di procura allegata alla busta telematica contenete l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con sede in Milano, in persona del suo AR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Asti, Galleria Argenta n. Controparte_2
2, presso lo studio dell'avv. Stefano Igor Curallo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Infortunio - pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria: previa eventuale revoca e/o modifica dell'ordinanza del 7 aprile 2022 (1), disporre la
pagina 1 di 16 sostituzione del consulente tecnico, ovvero disporre la rinnovazione delle indagini;
• vista la riserva di valutazione delle istanze istruttorie unitamente al merito contenuta nel provvedimento del 10 maggio 2024, ordinare alle parti ( , assicurazione o agente di Pt_1 assicurazione ) l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a “ ” CP_3 AR
l'11 febbraio 2015, ore 18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015; nel merito: in riforma della sentenza appellata,
1. dichiarare tenuta e condannare “ ” a corrispondere l'indennizzo a AR
, nell'importo di euro 21.060,00, oltre interessi legali dal giorno della mora al Parte_1
momento in cui è proposta domanda giudiziale, e gli interessi legali al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo;
2. condannare “ ” al rimborso delle spese del primo grado di giudizio, AR liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa (2) e, conseguentemente, revocare la condanna di al rimborso delle spese del primo grado di giudizio;
Parte_1
3. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di al rimborso delle spese Parte_1
maggiorate del 25% del primo grado di giudizio;
4. revocare e/o respingere e/o annullare la condanna di al pagamento della somma Parte_1
equitativamente calcolata in misura pari al 30% delle spese del primo grado di giudizio, oltre rimborso 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%; in via conseguenziale:
5. condannare “ ” alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione AR
della sentenza di primo grado, pari a euro 11.682,33, oltre interessi dal giorno del pagamento;
in via accessoria:
6. condannare “ ” al rimborso delle spese del presente grado di giudizio e AR liquidare l'ammontare delle medesime insieme con gli onorari di difesa.”
Per parte appellata:
“Reiectis adversis.
Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello ex adverso proposto.
In ogni caso: dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande avversarie.
In via di stretto subordine: ridurre - nella misura di almeno 2/3 salvo veriore da accertarsi in causa o da valutarsi in corso di causa a mezzo di CTU eligenda o in via equitativa dal Giudice adito -
l'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
pagina 2 di 16 applicato da se avesse conosciuto il vero stato delle cose o comunque in considerazione Controparte_4
del grado di incidenza dello stato patologico pregresso sul sinistro e sulla dedotta invalidità.
Con il favore delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15/07/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Asti, la per sentirla condannare al pagamento AR dell'indennizzo a lui dovuto, in forza della polizza stipulata in data 20/05/2016, ed in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 07/04/2018, indennizzo che veniva quantificato nell'importo di €
21.060,00, oltre interessi legali, ex art. 1284, co. 1, c.c., dal giorno della mora, ed interessi, ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale.
A fondamento della pretesa l'attore deduceva di essere titolare di polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata in data 20/05/2016; che in data 07/04/2018, mentre trasportava del materiale nel giardino di casa, si infortunava, cadendo e restando con il ginocchio sinistro bloccato in torsione sotto il peso del corpo;
che l'infortunio causava la rottura del legamento crociato anteriore;
che, a seguito di visita in data 03/08/2018, il dott. accertava che la rottura completa, non operata, Persona_1
del legamento crociato anteriore aveva comportato un'invalidità pari al 12%, secondo le tabelle;
CP_5
che presentava quindi domanda di mediazione, ma la non partecipava AR all'incontro; che l'indennizzo doveva essere quantificato in base alle previsioni di cui agli artt.
4.2 e 4.3 del contratto di assicurazione.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni AR
avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.
Parte convenuta rilevava come la descrizione della dinamica del sinistro presentasse lacune e profili di contraddittorietà, visto che la descrizione dell'evento contenuta in atto di citazione era difforme da quella indicata nella denuncia, tardivamente inviata;
che, a seguito degli accertamenti medico-legali disposti dalla compagnia assicuratrice, era emerso un quadro patologico pregresso significativo, con importanti manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro-rotulee e più in generale una grave compromissione del ginocchio sinistro;
che l' , all'atto della sottoscrizione del contratto di Pt_1
assicurazione, aveva omesso di comunicare alla compagnia assicuratrice di aver subito un trauma pregresso e di esser stato sottoposto a due diversi interventi al ginocchio sinistro, e precisamente nel
1999 un intervento di meniscectomia mediale e nel 2001 un intervento di artroscopia con alarotomia;
che le inesattezze e le reticenze sulle condizioni patologiche pregresse, o comunque sulla pregressa compromissione degli arti e sui precedenti interventi chirurgici, rilevavano, in sede di stipula della polizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.; che tale omessa comunicazione pagina 3 di 16 configurava, pertanto, un comportamento contrario alla buona fede, dovendosi ravvisare il dolo o la colpa grave dell'attore, data la natura delle circostanze taciute e la non veridicità della dichiarazione resa in ordine alla assenza di menomazioni/patologie pregresse;
che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il suo consenso, o comunque non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il reale stato patologico pregresso dell'attore; che pertanto era legittimata a rifiutare il pagamento, ai sensi dell'art. 1892 c.c., o, quanto meno, a procedere ad una decurtazione delle somme dovute a titolo di indennizzo, nella misura dei 2/3, ai sensi dell'art. 1893 c.c.
La contestava, in ogni caso, la richiesta di un indennizzo commisurato ad AR
una IP del 12%, poiché il grado d'invalidità avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle tabelle
, secondo quanto previsto dalla polizza e dalle condizioni generali di assicurazione, e comunque CP_5
l'indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto, tenuto conto dei limiti e delle franchigie di polizza;
che, peraltro, l'indennizzo avrebbe dovuto essere escluso, o quantomeno significativamente ridotto, per effetto della sussistenza di uno stato patologico pregresso, che aveva pesantemente influito, sul piano del nesso causale, nel determinare la lamentata rottura del legamento crociato anteriore.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali, aventi ad oggetto le modalità di accadimento dell'infortunio, e CTU medico legale.
Quindi, con sentenza pronunciata in data 25/04/2023, il Tribunale di Asti respingeva la domanda proposta da e lo condannava a rifondere le spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
spese che venivano maggiorate del 25% per il rifiuto, ritenuto ingiustificato, di AR
aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., nonché di un ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., attesa l'infondatezza e la natura pretestuosa delle argomentazioni dell'attore, oltre che per la condotta processuale tenuta, volta a procrastinare la definizione del giudizio.
Il Tribunale, respinta la richiesta dell'attore di procedere alla rinnovazione della CTU, ha ritenuto la domanda infondata, poiché era risultato che, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione,
non aveva comunicato alla compagnia assicuratrice né di avere già subito una grave Parte_1
lesione alla gamba sinistra, né di essere stato sottoposto a due diversi interventi medico - chirurgici al ginocchio infortunato, sicché la condotta omissiva da lui tenuta, considerata la natura degli interventi subiti e l'impossibilità che l'assicurato non fosse consapevole della loro rilevanza, configurava un comportamento doloso, idoneo ad attribuire alla compagnia assicuratrice il diritto di rifiutare il pagamento di qualsiasi indennizzo, facendo valere tale rifiuto in giudizio in via d'eccezione
(richiamando sul punto Cass. civ. sez. III del 19/06/2020, n. 11905 e Cass. civ. sez. III del 21/01/2020,
n. 1166).
pagina 4 di 16 Ha osservato al riguardo il Tribunale come la abbia avuto conoscenza AR della dichiarazione omissiva dell'attore successivamente al verificarsi del sinistro, nel corso delle operazioni finalizzate alla liquidazione dell'indennizzo, per cui l'eccezione, ex art. 1892 c.c., risultava, tempestiva, ammissibile e fondata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
21/07/2023, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate, la condanna della a corrispondergli AR
l'indennizzo nell'importo di € 21.060,00, oltre interessi, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine ha, comunque, chiesto la revoca della sua condanna al pagamento delle maggiorazioni delle spese di primo grado, con conseguenziale condanna alla restituzione dell'importo, pari a € 11.682,33, oltre interessi, versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio la chiedendo che l'appello sia dichiarato AR
inammissibile o sia comunque rigettato. In via di stretto subordine, la compagnia assicuratrice appellata ha chiesto che, in caso di accoglimento del gravame, l'indennizzo sia ridotto nella misura di almeno
2/3, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se fossero state note le reali condizioni dell' , o comunque tenuto conto del grado di incidenza del Pt_1
pregresso stato patologico sulla dedotta invalidità.
Nel corso della prima udienza di trattazione il Consigliere Istruttore formulava una proposta per la definizione del giudizio, cui entrambe le parti dichiaravano di non aderire, pertanto, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 06/02/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellata eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello - che si articola sulla base di diciannove formali motivi d'impugnazione - asserendo che sia connotato, da un lato, da lacunosità in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle vicende processuali, così che non è possibile comprendere la strumentalità del motivo d'impugnazione rispetto alla pretesa formulata;
dall'altro lato, che risulti farraginoso e privo di sinteticità, oltre a proporre i vari argomenti in modo frammentario, ripetitivo, ridondante e poco chiaro.
La formulazione dell'atto d'appello non risulta certo del tutto coerente con le prescrizioni contenute nell'art. 342, co. 1, c.p.c., le quali indicano che debba essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico, tuttavia l'atto non può essere ritenuto nella sua integralità inammissibile, atteso che - pur con la necessità di operare alcune precisazioni riguardo a quali possano essere considerati effettivi motivi di censura e all'opportunità di esaminare congiuntamente, per la loro intrinseca unitarietà, doglianze pagina 5 di 16 frazionate attraverso plurimi motivi - è tuttavia possibile apprezzare le critiche, che vengono rivolte a specifici passaggi motivazionali della decisione di primo grado e le violazioni di legge denunciate, sicché sono ravvisabili, quanto meno per alcuni dei motivi esposti, i requisiti stabiliti, a pena d'inammissibilità, dal comma 2 dell'art. 342 c.p.c.
Sulla scorta delle premesse operate, deve anzitutto escludersi che possano essere qualificati come motivi d'impugnazione, quelli indicati con i numeri 8 e 9 dell'atto d'appello di , che Parte_1
riguardano il tema degli interessi legali da riconoscere per il caso di accoglimento della domanda, atteso che con tutta evidenza si tratta di questioni su cui la sentenza di primo grado, avendo respinto la domanda, non ha in alcun modo pronunciato, sicché si tratta della mera riproposizione di argomentazioni difensive svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale, in quanto assorbite dalla reiezione della domanda sull'an. È dunque del tutto erroneo l'assunto dell'atto d'appello, secondo cui il
Giudice avrebbe respinto la domanda di corresponsione degli interessi dal giorno della mora e quelli per il ritardo, ex art. 1284, co., 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, non essendovi stata pronuncia su quei punti.
Analoghe considerazioni valgono per il motivo indicato con il numero 10, poiché l'appellante si limita a chiedere il riconoscimento in suo favore delle spese legali del giudizio di primo grado, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, asserendo che il primo Giudice avrebbe errato nel respingere la domanda. La modifica della statuizione in punto spese dovrebbe dunque essere dipendente, ex art. 336 c.p.c., dalla riforma del capo della sentenza, che ha pronunciato sul merito della domanda, e non conseguire alla correzione di un errore compiuto nell'applicazione delle norme, che regolano le spese di giudizio.
Ancora con il motivo 14 viene contestata l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., ma esclusivamente sul presupposto che “se il giudice non avesse violato la legge non sarebbe stato Parte_1 soccombente” (v. pag. 22 atto d'appello), per cui anche in questo caso la modifica richiesta è conseguenza dell'invocato accoglimento della domanda.
Ciò posto, con il primo motivo d'impugnazione, volto ad ottenere “la sostituzione del CTU e/o la rinnovazione delle indagini”, sostiene l'appellante che il CTU abbia omesso di rispondere al quesito, non quantificando i danni secondo i criteri contrattuali. La valutazione avrebbe infatti dovuto essere operata al netto delle preesistenze, “come se l'infortunio avesse colpito una persona sana”, mentre il
CTU non avrebbe risposto per ben due volte al quesito modificato ed integrato. Aggiunge inoltre parte appellante che il primo Giudice si è contraddetto, laddove ha affermato che per il CTU era impossibile una valutazione che prescindesse da eventuali danni pregressi, poiché in tal modo non ha considerato che il CTU stesso nelle sue conclusioni ha riconosciuto che le lesioni sofferte avevano determinato pagina 6 di 16 postumi valutabili, al netto delle preesistenze, in una percentuale d'invalidità permanente pari al 6%, secondo le tabelle . CP_5
Osserva parte appellata come il primo motivo difetti di specificità e sia meramente assertivo, in quanto, nella sostanza, riproduce le istanze già formulate nel giudizio di primo grado e rigettate dal Tribunale con le ordinanze rese in corso di causa, oltre che con le argomentazioni svolte in sentenza.
Precisa, comunque, che la disposizione contrattuale invocata dall'appellante non va intesa nel senso che le condizioni patologiche pregresse siano irrilevanti, bensì che sianoindennizzabili soltanto le conseguenze in alcun modo correlate allo stato patologico pregresso, e cioè quelle che si sarebbero verificate in una “persona fisicamente integra e sana”. Evidenzia, al riguardo, che il CTU ha svolto un'indagine completa ed esaustiva, in quanto ha tenuto conto dei fatti (infortuni, sinistri, interventi, ecc.) avvenuti precedentemente al 2018, che avevano certamente inciso sulla funzionalità del ginocchio dell' , si oppone quindi all'istanza di rinnovo della CTU e deduce l'irrilevanza del motivo di Pt_1
appello.
L'ordine logico dei motivi impone di posporre l'esame di tale motivo, all'esito della disamina dei motivi d'impugnazione, attinenti alle ragioni, che hanno condotto il Tribunale ad escludere l'indennizzo, dal momento che si tratta di argomentazioni destinate a venire in rilievo solo nel caso in cui la ragione, fondante la pronuncia impugnata, venga riformata e quindi debba procedersi alla quantificazione della percentuale d'invalidità residuata in capo all'assicurato.
Occorre pertanto, in quest'ottica, procedere all'esame del secondo, terzo, quarto, sesto e settimo motivo d'impugnazione, che, per ragioni di stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
Parte appellante censura quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla reticenza, che sarebbe stata serbata da con le dichiarazioni rese al momento della stipula della polizza, sostenendo che le Parte_1 informazioni richieste non richiedessero di dichiarare l'esistenza di lesioni e pregressi interventi chirurgici subiti, per cui l' non avrebbe tenuto una condotta omissiva dolosa, e comunque Pt_1
l'asserita reticenza non rileverebbe, essendo stato provato che la funzionalità del ginocchio è venuta meno a seguito dell'infortunio del 07/04/2018, non avendo la provato il contrario. Controparte_4
Inoltre, in base alle condizioni generali di polizza, “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”.
Nell'ambito del sesto e settimo motivo d'impugnazione sostiene, in particolare, l'appellante che non vi fosse consapevolezza da parte dell'assicurato dell'importanza delle informazioni omesse, precisando come, al fine di ravvisare l'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato, occorre che questi sia a pagina 7 di 16 conoscenza della rilevanza di quanto omesso, sussistendo l'obbligo della compagnia assicuratrice di indicare specificamente le circostanze di cui vuole avere contezza.
Al riguardo parte appellata ribadisce che l'assicurato, all'atto della stipula della polizza, non solo aveva omesso di informare l'assicuratore in ordine alle condizioni fisiche preesistenti, ma aveva addirittura negato tali preesistenze, aggiungendo che la compagnia assicuratrice non avrebbe mai dato il proprio consenso se avesse conosciuto il vero stato patologico pregresso dell'attore.
Precisa la come sull'assicurato incomba un obbligo di cooperazione e informazione, Controparte_4 consistente nel fornire all'assicuratore una completa ed esatta conoscenza in ordine a circostanze determinanti del consenso. Il fatto di aver subito pregressi traumi ed interventi alle ginocchia, ed in particolare al ginocchio sinistro, e di essere affetto da importanti menomazioni e compromissioni agli arti inferiori era rilevante ai fini della stipula della polizza infortuni. Osserva parte appellata che a pag.
8 della polizza nel campo “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE”, si precisava che le dichiarazioni erano rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., determinanti ai fini dell'accettazione del rischio.
Inoltre, aggiunge l'appellata come parte appellante non potesse non avere contezza della rilevanza delle pregresse patologie e dei pregressi infortuni ed interventi, trattandosi di stipulare una polizza infortuni e considerando le conoscenze professionali dell'attore, per gli studi svolti (medico farmacista), e l'attività sportiva in passato praticata (pallacanestro), che aveva implicato forti sollecitazioni agli arti inferiori.
Ribadisce ancora come dalla CTU fosse emerso che i precedenti infortuni, sinistri, malattie ed interventi avevano avuto rilevanza sui postumi dell'asserito infortunio, avendo certamente influito sulla funzionalità del ginocchio. Il CTU aveva infatti evidenziato, nella propria relazione, che “la patologia preesistente è intervenuta negativamente nel processo di guarigione delle lesioni riportate, aggravandone i deficit anatomo-funzionali”.
Così riassunte le posizioni delle parti, giova premettere in diritto come l'equilibrio causale del contratto possa, fin dall'origine, essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggano in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto tra questo e l'ammontare del premio, con la conseguenza che, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave,
l'assicuratore può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, se il sinistro si verifica prima della scoperta della inesattezza o della dichiarazione reticente, che gli consentirebbe, ex art. 1892, co. 1, c.c., di chiedere l'annullamento del contratto (v. Cass. 11/12/2024 n. 32017).
Tale situazione ricorre, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (v. ex multis Cass.
30/11/2011 n. 25582; Cass. 10/06/2015 n. 12086; Cass. 04/08/2017 n. 19520), quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la dichiarazione sia pagina 8 di 16 stata resa con dolo o colpa grave, che la reticenza sia stata determinante, secondo un apprezzamento di fatto, che deve necessariamente tenere conto della natura e dell'oggetto del contratto.
Sulla base di quanto sopra riassunto, l'appellante nega nella sostanza la sussistenza delle prime due condizioni sopra enunciate, poiché esclude che vi sia stata una reticenza, dal momento che non era tenuto a dichiarare di avere subito dei precedenti interventi chirurgici, e così pure esclude la ravvisabilità di una reticenza dolosa, o gravemente colposa, sostenendo che non avrebbe avuto consapevolezza dell'importanza delle informazioni omesse, poiché queste non gli sarebbero state richieste dalla compagnia assicuratrice.
Inoltre, assume, con riferimento alla terza delle condizioni indicate, che il primo Giudice non avrebbe argomentato sulla rilevanza delle asserite reticenze.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Nella polizza stipulata tra le parti veniva richiesto all'assicurato di indicare, nella parte relativa alle
“DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE”, se fosse portatore - per quanto rileva nella presente fattispecie - “di menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di malattie gravi e permanenti…”, e a tale richiesta dava risposta negativa (v. pag. 2 del contratto). Parte_1
Le informazioni richieste in sede di stipula del contratto, a cui non è allegato un questionario contenente delle analitiche domande sulle condizioni fisiche e di salute dell'assicurato, sono indubbiamente espresse in termini sintetici e riguardo ad esse parte appellante focalizza la propria attenzione sul fatto che non fosse richiesto all'assicurato di indicare se avesse subito dei pregressi interventi, oltre ad aggiungere che non rileverebbe lo stato patologico preesistente, sia perché la non ha provato l'incidenza di fatti pregressi sulla funzionalità del ginocchio, sia AR
perché le previsioni contenute nelle condizioni generali di polizza prevedevano comunque la indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto sano.
Dato per assodato che non fosse richiesto, in sede di stipula, di comunicare alla compagnia assicuratrice di avere subito dei pregressi interventi chirurgici, parte appellante tuttavia omette completamente di confrontarsi con la richiesta di informazioni riguardo alla preesistenza di menomazioni.
Il termine menomazione, anche al di là della definizione in ambito medico fornita dall'O.M.S., e riportata da parte appellata (“qualsiasi perdita o anomalia di una struttura o di una funzione sul piano anatomico, fisiologico o psicologico. La menomazione è caratterizzata dall'esistenza o occorrenza di anomalia, difetto o perdita…di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo…”), nel significato comune sta comunque ad indicare una lesione o diminuzione della funzionalità di una parte del corpo;
ovvero una perdita che incide più o meno gravemente sul piano dell'integrità, della solidità,
pagina 9 di 16 dell'efficienza; o ancora, una diminuzione, riduzione delle piene facoltà del corpo o della mente (cfr. vocabolario Treccani).
Del resto, che l'espressione “menomazione” indicata in contratto non fosse riferibile –interpretazione che invero non sostiene neppure l'appellante - ad una perdita anatomica era chiaramente evincibile dal fatto che nella stessa richiesta di informazioni vi era anche il riferimento all'esistenza di mutilazioni.
Pertanto, una riduzione o un deficit, che compromettesse la normale funzionalità di un arto o di un apparato, rientrava nel concetto di menomazione.
Orbene, la condizione relativa all'articolazione, poi interessata dal sinistro dell'aprile 2018, al momento della sottoscrizione della polizza (20/05/2016) era la seguente: nel 1971 frattura tibia e perone gamba sinistra;
il 03/10/1998 una RM al ginocchio sinistro rilevava “lesione di II grado del corno posteriore del menisco mediale, il LCA filiforme di piccole dimensioni”; l'esame clinico mostrava segni di lesione del menisco mediale, il ginocchio appariva stabile con lievi limitazioni alla flessione”; il 19/01/1999 ricovero presso la Casa di Cura Città di Milano per trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale, danno condrale di III grado del condilo femorale mediale e di
III grado del piatto tibiale esterno;
sottoposto ad artroscopia chirurgica, che evidenziava lesione meniscale, condropatia grave del condilo femorale mediale, rammollimento del piatto tibiale esterno e
LCA deteso, ma vitale;
in quella occasione veniva eseguita meniscectomia parziale mediale e condroplastica femorale mediale;
il 15/10/2001 visita specialistica (dott. ), che riscontra meniscopatia esterna in esiti di recente Per_2
trauma distorsivo-contusivo, effettua artrocentesi, evacuando 25 cc di liquido siero -ematico, consigliando ghiaccio e ginocchiera.
Questo quadro patologico risulta confermato dalla consulenza medico specialistica del 15/05/2018, quindi un mese circa dopo l'infortunio, che evidenzia marcate manifestazioni artrosiche femoro-tibiali e femoro rotuleee, esiti della meniscectomia mediale, rottura completa del LCA e rottura parziale LCP.
In quella consulenza la rottura del LCA – difformemente da quanto ritenuto dal CTU – viene addirittura fatta risalire ad epoca precedente all'evento del 07/04/2018, mentre la lesione del LCP viene ritenuta cronologicamente compatibile con l'infortunio. La RM del 15/05/2018 conferma “grave gonartrosi tricompartimentale, LCP e collaterali regolari e LCA non visualizzabile nella sua sede per lesione di alto grado”.
Già prima dell'ultimo evento del 07/04/2018 vi era dunque un quadro stabilizzato di alterazioni incidenti sull'efficienza e funzionalità delle articolazioni del ginocchio, peraltro non solo a carico del ginocchio sinistro, poi interessato dall'infortunio oggetto di causa, ma anche del ginocchio destro,
pagina 10 di 16 interessato da analogo infortunio di “lussazione – distorsione – distrazione” nel 2008, secondo quanto risultante dal casellario centrale infortuni (v. doc. 5 , allorché era Controparte_6 Parte_1
assicurato presso Controparte_7
Quelle condizioni integravano certamente una “menomazione”, di cui la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto essere informata in sede di stipula della polizza infortuni.
Nel valutare la buona fede, nel rendere le informazioni rilevanti in sede di sottoscrizione del contratto, deve certamente considerarsi come l'assicurato fosse, anche per la sua formazione personale (medico farmacista), sicuramente in grado di valutare le gravi compromissioni funzionali e le patologie degenerative, che interessavano le ginocchia, ed in particolare il sinistro, già interessato da precedenti traumi distorsivi, in occasione dei quali aveva avuto contezza attraverso esami diagnostici delle compromesse condizioni dell'articolazione nel suo complesso.
Deve quindi ritenersi sussistente, quanto meno, la colpa grave, in quanto l'omessa informazione è stata frutto di una grave negligenza, che presuppone la coscienza della inesattezza o reticenza della dichiarazione.
Risulta poi evidente la rilevanza di tali reticenze nella formazione del consenso da parte dell'assicuratore, atteso che il preesistente quadro patologico, che comportava una condizione di peculiare fragilità ed instabilità dell'articolazione, è sicuramente circostanza rilevante nella stipula di un contratto diretto ad assicurare contro il rischio di infortuni, e cioè di eventi accidentali e violenti, che, per loro natura, statisticamente, interessano in maniera prevalente proprio quei distretti anatomici.
Né tanto meno è condivisibile l'ulteriore tesi dell'appellante, il quale, nell'affermare l'irrilevanza delle preesistenze, sostiene che in ogni caso il contratto prevedeva l'indennizzabilità delle conseguenze, che si sarebbero verificate in un soggetto fisicamente sano.
Le condizioni generali di polizza, anzitutto, non prevedevano questo, bensì che “sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana”, e dunque, all'opposto, che non sarebbero stati indennizzati i postumi più gravi, che fossero conseguenza di una pregressa condizione patologica. Del resto,
l'interpretazione proposta da parte appellante è incoerente rispetto allo stesso oggetto del contratto, visto che quello non assicurerebbe nei confronti di un rischio futuro, ma assicurerebbe anche gli esiti di menomazioni già consolidate al momento della conclusione del contratto.
I sopra esaminati motivi d'impugnazione debbono pertanto essere respinti.
Con il quinto motivo d'appello sostiene che comunque la fosse Parte_1 AR
a conoscenza delle sue condizioni di salute già prima della sottoscrizione del contratto, avendole egli pagina 11 di 16 indicate nelle notizie sanitarie comunicate a l'11 febbraio 2015 alle ore AR
18,23 e nel questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015.
Tali circostanze, indicate a verbale alla prima udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Asti, in data
19/12/2019, sostiene l'appellante non sarebbero state specificamente contestate dalla e Controparte_4 quindi il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Il motivo è infondato.
A prescindere dal fatto che le allegazioni anche di fatti, che siano volti a contrastare, come nel caso di specie, le eccezioni avversarie, debbono essere contenute negli atti processuali e non essere indicate nel verbale d'udienza (diverso è il caso della proposizione di una domanda od eccezione, che sia conseguenza dell'eccezione proposta dal convenuto), in ogni caso, a quell'udienza il difensore della contestava quella circostanza, ovviamente in termini generici, visto che è la parte – e Controparte_4
non il suo difensore – ad essere a conoscenza dei fatti storici relativi alla vicenda oggetto di causa.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. la ribadiva quella contestazione, AR
peraltro relativa a fatti che, pur indicati con riferimento al giorno in cui si sarebbero verificati, non venivano in alcun modo contestualizzati, sottolineando come l'onere probatorio, in ordine al fatto di aver reso quelle informazioni, fosse in capo alla controparte.
con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. depositate non trattava più tale questione, né Parte_1
deduceva prove sul punto, né chiariva in quale contesto e a quale fine sarebbero state rese quelle informazioni e a quale agente della compagnia.
Non è pertanto accoglibile la tesi, secondo cui quelle circostanze avrebbero dovuto ritenersi provate, in quanto non contestate, spettando invece ad fornire la prova di quanto dedotto. Parte_1
A questo motivo d'impugnazione si ricollega l'istanza istruttoria formulata in grado d'appello, solo in sede di precisazione delle conclusioni, a mezzo della quale viene chiesto di “ordinare alle parti
l'ispezione delle notizie sanitarie comunicate a l'11 febbraio 2015, ore AR
18,23, e del questionario sanitario sottoscritto in data 12 febbraio 2015”.
Negli scritti conclusionali la parte ha precisato come si tratti della sollecitazione all'esercizio del potere officioso, di cui all'art. 118 c.p.c., e ciò al fine di superare l'eccezione d'inammissibilità per tardività dell'istanza.
La richiesta risulta inammissibile sotto plurimi profili.
L'esercizio di un potere officioso non può essere invocato per ovviare alla mancata deduzione di idonee prove ad opera della parte, che ciò avrebbe potuto e dovuto fare nel giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini fissati per il maturare delle preclusioni istruttorie.
pagina 12 di 16 In ogni caso, l'istanza si pone fuori dall'ambito della norma invocata, visto che si tratterebbe di
“ricercare” un documento, di cui la esclude l'esistenza, e non di AR
esaminare una cosa, che sia indispensabile per conoscere i fatti della causa.
L'ispezione di cui all'art. 118 c.p.c. è infatti una prova diretta, mediante la quale il giudice prende immediata conoscenza delle caratteristiche di un luogo, di una persona o di una cosa, la cui esistenza sia acquisita al processo in termini non controversi. Pertanto, consistendo nell'osservazione diretta da parte del giudice, non costituisce uno strumento per acquisire materialmente prove, né tanto meno per andarle a ricercare.
Per effetto dell'esame dei motivi sin qui condotto, deve quindi essere confermata la sentenza impugnata, relativamente al capo con cui è stata respinta la domanda di indennizzo proposta da
. Parte_1
Con i motivi undici, dodici e tredici l'appellante censura invece la condanna all'incremento del 25% delle spese processuali per il rifiuto della proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, che prevedeva la corresponsione dell'importo omnicomprensivo di € 4.800,00 in favore dell' , con Pt_1
le spese di CTU poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Sostiene parte appellante che il Giudice non avrebbe potuto, vista la natura del giudizio, il valore della controversia e il fatto che non vi fossero questioni di facile e pronta soluzione di diritto, formulare una proposta conciliativa;
in ogni caso non avrebbe dovuto condannarlo alle spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione, poiché quelle sono dovute solo nel caso in cui la domanda venga accolta per un importo non superiore alla proposta formulata, per cui le spese maturate dopo la formulazione della proposta di conciliazione erano già ricomprese nelle spese processuali complessive.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Il primo Giudice poteva certamente, nell'esercizio dei suoi poteri, formulare alle parti una proposta transattiva, non essendo tale facoltà circoscritta a specifiche tipologie di contenzioso, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dell'unica disposizione, che regola le conseguenze, che possono derivare alla parte dalla mancata accettazione di una proposta conciliativa, e cioè la seconda parte del comma 1 dell'art. 91 c.p.c.
La disposizione in oggetto, che costituisce applicazione del principio di causalità delle spese di lite, semplicemente dispone che la parte che rifiuti, senza giusto motivo, la proposta conciliativa, qualora la sua domanda venga accolta in misura non superiore alla proposta, è tenuta a rifondere alla controparte le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, in quanto spese a cui essa ha dato ingiustificatamente causa.
pagina 13 di 16 In quel caso, in assenza della menzionata previsione normativa, la parte che ha rifiutato la proposta, ma che risulterebbe comunque vittoriosa, dovrebbe, in base al principio della soccombenza, vedersi rifondere tutte le spese.
Ben diverso è il caso in cui, all'esito del giudizio, la parte che ha rifiutato la proposta risulti – come nel caso di specie – soccombente e quindi sia comunque tenuta, in base all'art. 91, co. 1, prima parte,
c.p.c., a rifondere alla controparte le spese di lite per tutte le fasi in cui il giudizio si è articolato.
La condanna disposta in sentenza ad una maggiorazione del 25% delle spese di lite liquidate risulta pertanto sfornita di qualsivoglia fondamento normativo, sicché, in riforma della pronuncia impugnata, quella maggiorazione deve essere revocata
Sempre afferenti alla condanna alle spese sono il quindicesimo e sedicesimo motivo d'impugnazione, che debbono essere esaminati congiuntamente, e a mezzo dei quali l'appellante si duole che il
Tribunale abbia ritenuto che l'azione è stata promossa con mala fede o con colpa grave, condannandolo al rimborso delle spese maggiorate del 30%.
Osserva l'appellante come presupposto necessario per la condanna ad un incremento delle spese processuali, ex art. 96, comma 3, c.p.c., sia l'accertamento quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente, accertamento che la sentenza non ha esplicitato, mentre ha fatto riferimento ad un comportamento finalizzato a protrarre i tempi della lite, che si sarebbe sostanziato in critiche mosse alla
CTU, prive di fondamento e che avrebbero addirittura cercato di compromettere la credibilità del consulente tecnico d'ufficio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Non è infatti possibile sovrapporre la valutazione operata relativamente alla condotta tenuta dalla parte in sede di stipula del contratto, allorché con colpa grave ha taciuto circostanza rilevanti per l'assicuratore, con la condotta processuale e le tesi difensive sostenute in giudizio, per cui, difformemente da quanto indicato nella sentenza impugnata, non è possibile concludere che Parte_1 abbia agito in giudizio “in modo temerario”, promuovendo una lite “palesemente infondata,
[...] coltivata con pervicacia”, poiché la modalità di raccolta delle informazioni da parte dell'assicuratore poteva lasciare aperti margini di opinabilità alla controversia, tali da escludere la ricorrenza del presupposto dell'aver agito con colpa grave.
Né le richieste di integrazioni o chiarimenti al c.t.u., di per sé possono configurare un abuso del processo, trattandosi di istanze, che rientrano nella fisiologica dialettica processuale, e rispetto alla quale il Giudice dispone degli strumenti per dirigere il processo, qualora ritenga trattarsi di iniziative meramente defatigatorie.
pagina 14 di 16 Del resto nel caso di specie è difficile ipotizzare un intento meramente dilatorio in capo alla parte attrice in primo grado, visto che dal protrarsi del giudizio non avrebbe ricavato alcun beneficio né immediato, né futuro, sicché le istanze insistite, fondate o meno che fossero, non rispondevano allo scopo, che è stato loro attribuito dal primo Giudice.
Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi di gravame deve essere revocata anche la maggiorazione del 30% disposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Con i motivi diciassette, diciotto e diciannove l'appellante censura, infine, la sentenza per averlo condannato a corrispondere sull'importo dovuto ex art. 96, co. 3, c.p.c. la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, maggiorazione che non ha alcuna correlazione con i danni, oltre ad avere computato anche gli oneri accessori, e cioè la CPA ed IVA.
Tali motivi possono ritenersi assorbiti per effetto dell'accoglimento dei motivi quindicesimo e sedicesimo, venendo integralmente riformata la condanna pronunciata ai sensi del comma 3 dell'art. 96
c.p.c., condanna che, in ogni caso, come correttamente osservato dall'appellante, avrebbe dovuto consistere in una somma da determinarsi equitativamente e da corrispondere direttamente alla parte e non tradursi in una percentuale, in incremento, delle spese processuali, con conseguente computo su di essa del rimborso spese forfettario e degli oneri accessori.
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado debbono essere limitate all'importo liquidato dal Tribunale, al netto delle maggiorazioni applicate, e quindi in €
5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Le spese del presente giudizio, considerata comunque la prevalente soccombenza dell'appellante, debbono essere poste interamente a suo carico, con liquidazione, avuto riguardo alla nota spese depositata, in base ai valori medi dello scaglione di valore di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e così € 3.966,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA.
Tenuto conto della condanna di alla rifusione delle spese di lite del presente grado, non Parte_1
deve essere emessa alcuna condanna alla restituzione, in favore dell'odierno appellante, delle spese versate per il giudizio di primo grado in misura superiore a quella dovuta, dovendosi procedere tra le parti ad una compensazione di quegli importi con le spese di lite liquidate per il presente grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
45/2023 pronunciata dal Tribunale di Asti in data 25/01/2023,
pagina 15 di 16 in parziale accoglimento dell'appello riduce le spese di lite del primo grado, che è Parte_1 stato condannato a rifondere in favore della a € 5.077,00 per AR
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 AR presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A. ed IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/03/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio
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