TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816 / 2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. LORENZA ZANATA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. EMANUELE COMPAGNO convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta del 14/11/2024, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 20/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Palermo il 28/05/2012 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli
(01/10/2012), (28/10/2015) e (02/11/2017), ad oggi tutti minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa n. 3962/2019 del Tribunale di Palermo e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi all'udienza del 16 maggio 2023, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori in conformità alle condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione provvisoria dei rapporti tra genitori e figli in punto di affidamento, collocazione e diritto di visita e mantenimento dei figli minori, incaricando - per l'effetto – i servizi sociali del
Comune di Palermo della presa in carico del nucleo familiare per le visite padre-figli; veniva quindi nominato il GI e disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative e di costituzione.
Depositate le memorie istruttorie nonché le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali, i difensori rappresentavano la possibilità di addivenire ad una definizione congiunta della procedura e, con note di trattazione scritta depositate il 13/11/2025, confermavano l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio e precisavano le seguenti conclusioni:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
nata il [...] a [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1
in Via San Felice e Piteccio 168 Pistoia e nato il [...] a [...]_1
cf residente in [...] int 5, C.F._2
matrimonio celebrato in Palermo in data 28.5.2012 - matrimonio trascritto al volume 2555 atto 24 2°anno 2012 degli atti di matrimonio del Comune di Palermo e ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto suddetto;
2) confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_2
e alla madre con collocazione e residenza presso la stessa, la quale assumerà Per_1 Per_3
da sola tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute e istruzione,
2 come già concordato dalle parti innanzi al Tribunale di Venezia in data 16.5.2023; 3) le telefonate tra padre e figli verranno gestite autonomamente dai genitori, come avvenuto ultimamente;
4) richiamato il contenuto delle relazioni dei servizi sociali di Palermo che avevano in carico il nucleo familiare disporsi che le visite paterne dovranno essere organizzate dal servizio sociale di Pistoia, al quale si chiede venga dato incarico a tal fine, con una proposta da formulare anche per il periodo successivo all'eventuale cessazione della presa in carico dei servizi;
5) disporre che il padre versi € 400,00 mensili rivalutabili sulla base degli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli da corrispondere entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario;
e ciò sino al saldo della somma oggetto del pignoramento presso terzi RG 1726/22 EM Tribunale di Venezia, saldato tale debito disporre che il versi la somma mensile di € 600,00 ( € 200,00 per figlio) CP_1
oltre a rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ciò entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario;
6) disporre che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
7) disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla anche in considerazione dell'affido esclusivo a lei Parte_1 dei figli;
8) spese di lite compensate”
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. intervenuto non formulava le proprie conclusioni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meriti accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo (01/10/2019) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
3 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Con incarico ai Servizi Sociali di Pistoia, attuale località di residenza dei minori, di prendere in carico il nucleo per organizzare le visite padre – figli, ove il primo ne faccia richiesta, ascoltati i minori e sentita la madre e relazione annuale al GT presso il Tribunale di Pistoia ex art. 337 c.c.
È invece manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo il 28/05/2012 tra e Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
Palermo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012, Parte 2, Serie A, n. 24.
Sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione, in conformità agli accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta depositate congiuntamente il 13/11/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Incarica i Servizi Sociali di Pistoia, attuale località di residenza dei minori, di organizzare le visite padre – figli, ove il primo ne faccia richiesta, ascoltati i minori e sentita la madre e relazione annuale al GT presso il Tribunale di Pistoia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 816 / 2023
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. LORENZA ZANATA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. EMANUELE COMPAGNO convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta del 14/11/2024, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 20/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione effetti civili del matrimonio
1 celebrato in Palermo il 28/05/2012 con la controparte;
matrimonio dal quale sono nati i figli
(01/10/2012), (28/10/2015) e (02/11/2017), ad oggi tutti minorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa n. 3962/2019 del Tribunale di Palermo e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Comparsi all'udienza del 16 maggio 2023, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori in conformità alle condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione provvisoria dei rapporti tra genitori e figli in punto di affidamento, collocazione e diritto di visita e mantenimento dei figli minori, incaricando - per l'effetto – i servizi sociali del
Comune di Palermo della presa in carico del nucleo familiare per le visite padre-figli; veniva quindi nominato il GI e disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito delle memorie integrative e di costituzione.
Depositate le memorie istruttorie nonché le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali, i difensori rappresentavano la possibilità di addivenire ad una definizione congiunta della procedura e, con note di trattazione scritta depositate il 13/11/2025, confermavano l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio e precisavano le seguenti conclusioni:
“1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
nata il [...] a [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1
in Via San Felice e Piteccio 168 Pistoia e nato il [...] a [...]_1
cf residente in [...] int 5, C.F._2
matrimonio celebrato in Palermo in data 28.5.2012 - matrimonio trascritto al volume 2555 atto 24 2°anno 2012 degli atti di matrimonio del Comune di Palermo e ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto suddetto;
2) confermare l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_2
e alla madre con collocazione e residenza presso la stessa, la quale assumerà Per_1 Per_3
da sola tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli in materia di salute e istruzione,
2 come già concordato dalle parti innanzi al Tribunale di Venezia in data 16.5.2023; 3) le telefonate tra padre e figli verranno gestite autonomamente dai genitori, come avvenuto ultimamente;
4) richiamato il contenuto delle relazioni dei servizi sociali di Palermo che avevano in carico il nucleo familiare disporsi che le visite paterne dovranno essere organizzate dal servizio sociale di Pistoia, al quale si chiede venga dato incarico a tal fine, con una proposta da formulare anche per il periodo successivo all'eventuale cessazione della presa in carico dei servizi;
5) disporre che il padre versi € 400,00 mensili rivalutabili sulla base degli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli da corrispondere entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario;
e ciò sino al saldo della somma oggetto del pignoramento presso terzi RG 1726/22 EM Tribunale di Venezia, saldato tale debito disporre che il versi la somma mensile di € 600,00 ( € 200,00 per figlio) CP_1
oltre a rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli e ciò entro il giorno 15 del mese a mezzo bonifico bancario;
6) disporre che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
7) disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla anche in considerazione dell'affido esclusivo a lei Parte_1 dei figli;
8) spese di lite compensate”
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. intervenuto non formulava le proprie conclusioni.
Ciò posto, ritiene in primo luogo il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meriti accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo (01/10/2019) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
3 Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole agli interessi morali e materiali di quest'ultima.
Con incarico ai Servizi Sociali di Pistoia, attuale località di residenza dei minori, di prendere in carico il nucleo per organizzare le visite padre – figli, ove il primo ne faccia richiesta, ascoltati i minori e sentita la madre e relazione annuale al GT presso il Tribunale di Pistoia ex art. 337 c.c.
È invece manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, reciprocamente autonome sul piano economico.
Le spese legali vanno compensate, stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerato l'esito della controversia.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palermo il 28/05/2012 tra e Controparte_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
Palermo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012, Parte 2, Serie A, n. 24.
Sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione, in conformità agli accordi dei coniugi, di cui alle note di trattazione scritta depositate congiuntamente il 13/11/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Incarica i Servizi Sociali di Pistoia, attuale località di residenza dei minori, di organizzare le visite padre – figli, ove il primo ne faccia richiesta, ascoltati i minori e sentita la madre e relazione annuale al GT presso il Tribunale di Pistoia.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4