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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2108/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita di bene mobile
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Antonio Parte_1
Cosenza, come da procura in atti;
ATTORE
E NT
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Picone e NTroparte_2
Pietro Marzano, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/04/2017 Parte_1 Con conveniva in giudizio la sse chiedendo al giudice di accertare CP_2 il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito e sentir condannare la società convenuta alla sostituzione in favore dell'attore, della cucina modello n. 170116 c/cassa nobilitato Parte_2 con una nuova cucina;
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. da valutarsi in via equitativa ed in Parte_1 misura non inferiore ad euro 5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, condannare la convenuta alla ripetizione dell'importo di euro 1.300,00 oltre interessi ed accessori versato a titolo di onorari spettanti al ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Nocera Inferiore, oltre spese di lite relative al procedimento di ATP da liquidarsi in euro 2.225,00 oltre Iva e cpa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 principale, accertato il difetto di conformità, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra esso attore e la società convenuta, con contestuale restituzione del prezzo pari ad euro 6.000,00 oltre interessi legali, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta alla restituzione di euro 2.300,00 per il deprezzamento del 45% calcolato dal ctu nel giudizio ATP. Con Costituitasi in giudizio, la eccepiva la decadenza e la NTroparte_2 prescrizione dell'attore all'esercizio della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo rispettato il termine di 8 giorni dalla consegna, atteso che i presunti vizi furono contestati per la prima volta solo con missiva
Pec del 13.11.2015, laddove la consegna era avvenuta, per esplicita ammissione attorea, in data 16.10.2015 e che lo stesso attore aveva dichiarato in citazione di aver individuato i presunti vizi sin dalla data di consegna.
Deduceva che l'attore era incorso anche nella prescrizione annuale dell'azione, posto che la consegna è stata effettuata il 16.10.2015 e la citazione era stata notificata solo in data 21.04.2017. Evidenziava che l'eccezione di prescrizione e/o decadenza riguardava anche le domande di risoluzione del contratto e domanda di riduzione del prezzo, in quanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva, ma in via concorrente con l'azione di risoluzione, è inammissibile la domanda di riduzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 c.c., che stabilisce una disciplina della materia completa e non integrale con le regole dell'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento, restando esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra (cfr. Cass.
Civ. n. 17138/2015). Rilevava che, pertanto, in capo al compratore è irrevocabile la scelta tra azione di risoluzione del contratto ed azione di riduzione del prezzo, restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione tra le predette azioni. Anche riguardo alle azioni edilizie, così come previste dall'art. 1492, comma 2 c.c., la convenuta eccepiva che il compratore era soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizioni, in quanto l'art. 1497 c.c. prevede in modo chiaro che quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione del contratto è soggetto alla decadenza e alle prescrizioni stabilite dall'art.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 1495 c.c. Pertanto l'azione per far valere la garanzia, di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, si prescrive se il compratore non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta o comunque in un anno dalla consegna. In via subordinata e nel merito la convenuta allegava che durante il montaggio della cucina l'attore ebbe a lamentare delle difformità tra le mensole e le ante richieste e quelle consegnate, impedendo alla parte convenuta di accedere presso la sua abitazione per completare il montaggio della cucina. Deduceva che i presunti vizi non erano imperfezioni del prodotto, trattandosi piuttosto di normali adattamenti che vengono sempre risolti in fase di montaggio e che in questo caso, invece, erano stati impediti dall'atteggiamento speculativo dell'attore, il quale aveva materialmente reso impossibile il completamento del montaggio solo per tentare di ricevere per via giudiziaria una indebita riduzione del prezzo (già ridottissimo) convenuto per la cucina. NTestava di aver riconosciuto i vizi della messa in opera e di essersi impegnata a correggere gli errori, essendosi limitata a rendersi disponibile a completare il montaggio della cucina, al quale l'attore si è era sempre opposto. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domande attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Riguardo alle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla convenuta, giova rilevare che nel caso in esame, essendo l'attore un consumatore e la convenuta una professionista, non si applica la disciplina codicistica applicabile al contratto di compravendita di cose mobili in generale, né quella delle azioni edilizie. La normativa applicabile è quella dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che prevede una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua debolezza contrattuale. I termini decadenziali e di prescrizione applicabili sono, dunque, quelli di cui all'art. 132 Codice del Consumo, che prevede un termine decadenziale di due mesi dalla scoperta, se il vizio non viene denunciato al venditore, e uno prescrizionale di ventisei mesi dalla consegna se non si è agito in giudizio. Nella fattispecie in esame l'attore denunciò sin da subito, già in fase di montaggio della cucina, i vizi della cucina, mentre di altri vizi ne ebbe conoscenza in data 12.11.2015 a seguito della relazione tecnica del ctp di fiducia, ing. prodotta in atti, che ebbe Persona_1 ad evidenziare la sussistenza di ulteriori vizi non percepibili con l'ordinaria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 diligenza di una persona non specializzata. L'attore, il giorno dopo detta relazione, con pec datata 13.11.2015 contestò ogni singolo difetto riscontrato chiedendo espressamente che la cucina fosse sostituita. Risulta, quindi, rispettato il termine decadenziale prescritto dalla normativa.
D'altra parte, la convenuta ebbe a riconoscere i vizi emersi sin da subito nel corso del montaggio della cucina, in quanto, come confermato dalla prova testimoniale e come si desume dal contenuto della pec inviata al in Parte_1 data 20.11.2015, si rese disponibile a rimediare ai vizi segnalati dall'attore, intervenendo varie volte in casa dell'attore, fino a quando lo stesso, stanco del Con comportamento non concludente della decise di NTroparte_2 impedire alla predetta ogni altro accesso all'abitazione, di fatto non consentendo la fine del montaggio della cucina.
Con la presentazione e notifica del ricorso per ATP, risulta, inoltre, interrotto anche il termine prescrizionale di ventisei mesi, anche considerato che tra le clausole del contratto di compravendita, ve ne era una – peraltro nulla in quanto vessatoria ed in deroga alle norme del Codice del
Consumatore – che all'art. 6 prevedeva che “ per avvalersi della garanzia per i vizi del prodotto l'acquirente ha altresì l'onere di richiedere un accertamento tecnico preventivo entro 30 gg dalla presa in consegna ai sensi dell'art 1513
c.c. e dell'art 696 c.p.c.”. Orbene l'attore provvide già in data 16.11.2015 a depositare ricorso per ATP n. R.G. 5805/2015, conclusosi in data 18.07.2016 con il deposito della relazione del ctu , e poi a notificare l'atto di Per_2 citazione del giudizio di merito in data 21.04.2017.
Ciò posto, i vizi denunciati dall'attore, come confermati dalla ctu dell'arch. resa in ATP, risultano essere tutti di lieve entità, ma Per_2 comunque rendevano il bene non perfettamente conforme al risultato atteso dall'acquirente della cucina. A tali vizi di lieve entità, la convenuta avrebbe potuto agevolmente rimediare, in fase di conclusione di montaggio, anche sostituendo singoli componenti o pezzi accessori della cucina. Ciò non fece entro un congruo termine e senza arrecare troppo disturbo all'attore, il quale, con reazione comprensibile ma probabilmente eccessiva, impedì altri accessi al personale della convenuta, decidendo di agire in giudizio.
Trattandosi di difetti di conformità di lieve entità, non sussistono i presupposti per la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, mentre può trovare accoglimento la domanda subordinata di riduzione del prezzo per un importo di euro 2.300,00 al cui pagamento in favore dell'attore va condannata la convenuta, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
2.300,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio di merito e di ATP, che liquida in complessivi euro 6.828,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributi unificati e marche da bollo, rimborso spese di ctu di ATP, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 16/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2108/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di vendita di bene mobile
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Antonio Parte_1
Cosenza, come da procura in atti;
ATTORE
E NT
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Picone e NTroparte_2
Pietro Marzano, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21/04/2017 Parte_1 Con conveniva in giudizio la sse chiedendo al giudice di accertare CP_2 il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito e sentir condannare la società convenuta alla sostituzione in favore dell'attore, della cucina modello n. 170116 c/cassa nobilitato Parte_2 con una nuova cucina;
condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. da valutarsi in via equitativa ed in Parte_1 misura non inferiore ad euro 5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, condannare la convenuta alla ripetizione dell'importo di euro 1.300,00 oltre interessi ed accessori versato a titolo di onorari spettanti al ctu nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Nocera Inferiore, oltre spese di lite relative al procedimento di ATP da liquidarsi in euro 2.225,00 oltre Iva e cpa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 principale, accertato il difetto di conformità, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra esso attore e la società convenuta, con contestuale restituzione del prezzo pari ad euro 6.000,00 oltre interessi legali, dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta alla restituzione di euro 2.300,00 per il deprezzamento del 45% calcolato dal ctu nel giudizio ATP. Con Costituitasi in giudizio, la eccepiva la decadenza e la NTroparte_2 prescrizione dell'attore all'esercizio della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., non avendo rispettato il termine di 8 giorni dalla consegna, atteso che i presunti vizi furono contestati per la prima volta solo con missiva
Pec del 13.11.2015, laddove la consegna era avvenuta, per esplicita ammissione attorea, in data 16.10.2015 e che lo stesso attore aveva dichiarato in citazione di aver individuato i presunti vizi sin dalla data di consegna.
Deduceva che l'attore era incorso anche nella prescrizione annuale dell'azione, posto che la consegna è stata effettuata il 16.10.2015 e la citazione era stata notificata solo in data 21.04.2017. Evidenziava che l'eccezione di prescrizione e/o decadenza riguardava anche le domande di risoluzione del contratto e domanda di riduzione del prezzo, in quanto in tema di garanzia per vizi della cosa venduta e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva, ma in via concorrente con l'azione di risoluzione, è inammissibile la domanda di riduzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 c.c., che stabilisce una disciplina della materia completa e non integrale con le regole dell'art. 1455 c.c. sull'importanza dell'inadempimento, restando esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra (cfr. Cass.
Civ. n. 17138/2015). Rilevava che, pertanto, in capo al compratore è irrevocabile la scelta tra azione di risoluzione del contratto ed azione di riduzione del prezzo, restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione tra le predette azioni. Anche riguardo alle azioni edilizie, così come previste dall'art. 1492, comma 2 c.c., la convenuta eccepiva che il compratore era soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizioni, in quanto l'art. 1497 c.c. prevede in modo chiaro che quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione del contratto è soggetto alla decadenza e alle prescrizioni stabilite dall'art.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 1495 c.c. Pertanto l'azione per far valere la garanzia, di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, si prescrive se il compratore non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta o comunque in un anno dalla consegna. In via subordinata e nel merito la convenuta allegava che durante il montaggio della cucina l'attore ebbe a lamentare delle difformità tra le mensole e le ante richieste e quelle consegnate, impedendo alla parte convenuta di accedere presso la sua abitazione per completare il montaggio della cucina. Deduceva che i presunti vizi non erano imperfezioni del prodotto, trattandosi piuttosto di normali adattamenti che vengono sempre risolti in fase di montaggio e che in questo caso, invece, erano stati impediti dall'atteggiamento speculativo dell'attore, il quale aveva materialmente reso impossibile il completamento del montaggio solo per tentare di ricevere per via giudiziaria una indebita riduzione del prezzo (già ridottissimo) convenuto per la cucina. NTestava di aver riconosciuto i vizi della messa in opera e di essersi impegnata a correggere gli errori, essendosi limitata a rendersi disponibile a completare il montaggio della cucina, al quale l'attore si è era sempre opposto. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domande attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c.., assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Riguardo alle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla convenuta, giova rilevare che nel caso in esame, essendo l'attore un consumatore e la convenuta una professionista, non si applica la disciplina codicistica applicabile al contratto di compravendita di cose mobili in generale, né quella delle azioni edilizie. La normativa applicabile è quella dettata dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che prevede una disciplina di favore nei confronti del consumatore, in ragione della sua debolezza contrattuale. I termini decadenziali e di prescrizione applicabili sono, dunque, quelli di cui all'art. 132 Codice del Consumo, che prevede un termine decadenziale di due mesi dalla scoperta, se il vizio non viene denunciato al venditore, e uno prescrizionale di ventisei mesi dalla consegna se non si è agito in giudizio. Nella fattispecie in esame l'attore denunciò sin da subito, già in fase di montaggio della cucina, i vizi della cucina, mentre di altri vizi ne ebbe conoscenza in data 12.11.2015 a seguito della relazione tecnica del ctp di fiducia, ing. prodotta in atti, che ebbe Persona_1 ad evidenziare la sussistenza di ulteriori vizi non percepibili con l'ordinaria
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 diligenza di una persona non specializzata. L'attore, il giorno dopo detta relazione, con pec datata 13.11.2015 contestò ogni singolo difetto riscontrato chiedendo espressamente che la cucina fosse sostituita. Risulta, quindi, rispettato il termine decadenziale prescritto dalla normativa.
D'altra parte, la convenuta ebbe a riconoscere i vizi emersi sin da subito nel corso del montaggio della cucina, in quanto, come confermato dalla prova testimoniale e come si desume dal contenuto della pec inviata al in Parte_1 data 20.11.2015, si rese disponibile a rimediare ai vizi segnalati dall'attore, intervenendo varie volte in casa dell'attore, fino a quando lo stesso, stanco del Con comportamento non concludente della decise di NTroparte_2 impedire alla predetta ogni altro accesso all'abitazione, di fatto non consentendo la fine del montaggio della cucina.
Con la presentazione e notifica del ricorso per ATP, risulta, inoltre, interrotto anche il termine prescrizionale di ventisei mesi, anche considerato che tra le clausole del contratto di compravendita, ve ne era una – peraltro nulla in quanto vessatoria ed in deroga alle norme del Codice del
Consumatore – che all'art. 6 prevedeva che “ per avvalersi della garanzia per i vizi del prodotto l'acquirente ha altresì l'onere di richiedere un accertamento tecnico preventivo entro 30 gg dalla presa in consegna ai sensi dell'art 1513
c.c. e dell'art 696 c.p.c.”. Orbene l'attore provvide già in data 16.11.2015 a depositare ricorso per ATP n. R.G. 5805/2015, conclusosi in data 18.07.2016 con il deposito della relazione del ctu , e poi a notificare l'atto di Per_2 citazione del giudizio di merito in data 21.04.2017.
Ciò posto, i vizi denunciati dall'attore, come confermati dalla ctu dell'arch. resa in ATP, risultano essere tutti di lieve entità, ma Per_2 comunque rendevano il bene non perfettamente conforme al risultato atteso dall'acquirente della cucina. A tali vizi di lieve entità, la convenuta avrebbe potuto agevolmente rimediare, in fase di conclusione di montaggio, anche sostituendo singoli componenti o pezzi accessori della cucina. Ciò non fece entro un congruo termine e senza arrecare troppo disturbo all'attore, il quale, con reazione comprensibile ma probabilmente eccessiva, impedì altri accessi al personale della convenuta, decidendo di agire in giudizio.
Trattandosi di difetti di conformità di lieve entità, non sussistono i presupposti per la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, mentre può trovare accoglimento la domanda subordinata di riduzione del prezzo per un importo di euro 2.300,00 al cui pagamento in favore dell'attore va condannata la convenuta, oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
2.300,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio di merito e di ATP, che liquida in complessivi euro 6.828,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributi unificati e marche da bollo, rimborso spese di ctu di ATP, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 16/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5