TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951/2024 r.g. avente ad oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio pendente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA C.F._1
ALVINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e nata in [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difeso dall'Avv. ANANIA C.F._2
ANNA, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto
CONCLUSIONI: con ordinanza del 26.5.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 22.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , premettendo Parte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con terminata CP_1 nel settembre 2024 dalla quale era nata la figlia il 29.5.2020, ha Per_1 domandato all'adito Tribunale di disciplinare i rapporti personali e non tra i genitori e la minorenne. Ha esposto che la loro relazione era nata nel 2017
e che, dopo un primo periodo di convivenza presso l'abitazione della sua famiglia di origine, si erano trasferiti, una volta nata la figlia, in un immobile in affitto (sito in Caulonia alla via Niutta); che nell'ultimo periodo la relazione era divenuta intollerabile e vani erano stati i tentativi di riconciliazione e che la resistente, a settembre 2024, aveva lasciato l'immobile in Caulonia per trasferirsi a Monasterace;
che fino al settembre 2024 la lavorava come badante mentre il deducente come tatuatore;
CP_1 che il deducente aveva altri due figli, (nato il [...]) e _2 ER
(nato il [...]) che vivevano unitamente al padre presso i nonni paterni;
che la aveva un altro figlio che viveva in Africa con i genitori CP_1 dell'ex compagno. Ha contestato la decisione – adottata esclusivamente - della di trasferirsi con la figlia a Monasterace poiché, a suo dire, CP_1 avrebbe allontanato la minore da un ambiente familiare e sereno ove era circondata dall'affetto dei suoi familiari.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“voglia disporre che la figlia minore : venga affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, e con esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
in caso di disaccordo si rivolgeranno al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del genitore presso cui vive abitualmente la figlia;
- la casa coniugale sita in Caulonia, Via Vincenzo Niutta, presa in locazione ed ammobiliata dal sig. , verrà abitata, qualora Parte_1 fosse d'accordo, dalla sig.ra per tutto il periodo occorrente CP_1
2 alla stessa con la figlia , con quanto in essa contenuto;
- Persona_4 dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig.
, corrisponderà alla sig.ra e non oltre il Parte_1 Parte_2 cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre a sopportare per intero il costo di affitto della detta casa coniugale (€ 300,00 mensili) e le relative spese (acqua, luce, gas e spazzatura); - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di vita della stessa e previo accordo con la madre;
come condizione minima il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
20.00; i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
per due settimane non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
il tutto subordinato alla volontà della figlia di voler stare e dormire con il padre;
le spese straordinarie (salute, scuola, attività ricreative, etc.) occorrenti per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con riserva di altro aggiungere, provare e concludere all'esito di eventuali comparse avversarie”.
I.
2- Si è costituita in giudizio rappresentando in primis che la CP_1 relazione non era terminata per incompatibilità caratteriale ma perché si era resa conto della circostanza che vi era una situazione di 'convenienza' per il ricorrente nel continuare la relazione more uxorio poiché questi e i suoi figli, nati dal precedente matrimonio, erano - a suo dire - mantenuti dal lavoro della deducente. Ha ritenuto che fosse compito del Tribunale regolamentare l'esercizio del diritto di visita precisando tuttavia che, avuto riguardo alla tenera età della minore, fosse opportuno escludere il pernottamento. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Affidare la minore ad entrambi i genitori congiuntamente con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre sita in Monasterace. Con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 2) Ordinare al Sig. di corrispondere, alla resistente entro giorno Pt_1 cinque di ogni mese, la somma di Euro 400,00 per il mantenimento della minore. 3) Ordinare al Sig. di contribuire al 50% (quindi 100 Euro Pt_1 al mese) per il pagamento del canone di locazione della casa in Monasterace nuova residenza della minore e della madre. 4) Disporre un
3 calendario per le visite e la frequenza del padre con la bimba senza pernottamento. 5) Ordinare al di contribuire al 50% delle spese Pt_1 straordinarie per la piccola oltre al 50% delle spese mensili per le utenze domestiche” (cfr. memoria di costituzione depositata in data 31.12.2024).
I.
3- Sentite le parti alla udienza del 30.1.2025, con ordinanza del 31.1.2025 si è dato atto che – in sede di audizione – le parti hanno manifestato di concordare sia sull'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e sulla regolamentazione dell'esercizio di visita come da piano genitoriale allegato al ricorso fatta eccezione per quanto concerne il pernottamento con il padre. Con la citata ordinanza, tenendo conto della età della minore - che al momento della audizione non aveva ancora compiuto cinque anni -, si è ritenuto di disciplinare gradualmente il pernotto prevendendo dapprima un prolungamento dell'orario degli incontri per poi introdurre il pernottamento presso la casa paterna. In particolare gli incontri padre-figlia sono stati disciplinati come segue: “il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana che si individuano nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 20,00 nonché, a fine settimana alterni, dalla mattina del sabato, dalle ore 10.00 (ovvero dall'uscita da scuola) fine alle ore 21,00 e la giornata della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20,30 (compresa la cena); tale regime potrà essere ampliato nel giro di quattro/cinque mesi nel senso di prevedere dapprima la possibilità per il padre di pernottare con la minore il sabato sera e, ove non dovessero emergere criticità, prevedere entro la fine dell'anno che, a fine settimana alternati, la minore stia con il padre dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19 della domenica, fermi i pomeriggi infrasettimanali (senza pernotto), così da osservare il seguente calendario, salvi diversi e più ampi accordi;
ii) per quanto concerne i periodi festivi, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno secondo le modalità à previste nel piano genitoriale, salve diverse intese fra le parti ed in assenza di criticità in ordine al pernotto rilevate nei primi mesi di attuazione dello stesso, con previsione di pernottare presso il padre per due giorni (anche consecutivi); per gli anni successivi, invece, si prevede sin da ore che durante il periodo estivo la minore pernotterà presso il padre;
iii) allo stesso modo, per quanto concerne le festività, la minore trascorrerà un anno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre e viceversa, con possibilità di pernotto per due o tre giorni consecutivi presso il padre durante le vacanze natalizie sempreché non siano emerse nel frattempo criticità nella
4 gestione del pernotto della minore presso il padre;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo per l'anno in corso (con esclusione del pernotto salvo diverso accordo e in assenza di criticità dimostrate dalla minore); per gli anni successivi, si prevede sin da ora la possibilità di pernotto presso il padre durante le festività pasquali, sempre tenuto conto delle premesse di cui sopra in ordine alla gestione graduale del pernotto presso il padre”. In relazione alla previsione del mantenimento è stato disposto un assegno mensile a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more è stata fissata udienza al 22.5.2025 anche al fine di verificare se ci fossero state criticità in relazione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
I.
4- Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 22.5.2025 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni dei procuratori costituiti.
II.
1- Così riassunte le posizioni delle parti, si passa ad esaminare le questioni controverse evidenziando pertanto che vi è accordo sull'affido congiunto, sul collocamento della minore presso la madre e sulla regolamentazione del diritto di visita infrasettimanale, con la conseguenza che in parte qua va confermata l'ordinanza del 31.5.2025.
II.
2- Quanto alla previsione del pernottamento deve darsi atto che – nonostante la iniziale ferma opposizione in sede di audizione della – CP_1 la difesa in sede di note conclusive ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. Di contro, la difesa del ricorrente ha contestato le previsioni ivi contenute nella misura in cui – per come formulate – costituirebbero una 'non decisione' sul presupposto che la citata ordinanza muoverebbe da dati “erronei, incompleti ed anacronistici con riferimento alla fattispecie considerata”, in specie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (citando, da ultimo,
Cassaz. Civile Sez. I ordinanza del 21 gennaio 2025 num. 1486) e che si espone, pertanto, ad una prossima richiesta di modifica.
Sul punto il Collegio ritiene di confermare integralmente in parte qua il contenuto della ordinanza.
In primo luogo si fa presente che non è stato negato né limitato il pernottamento con il padre ma semplicemente regolamentato gradualmente in considerazione della tenera età della minore e della circostanza che, comunque, quest'ultima non si era mai trovata a dormire da sola con il
5 padre, per come dichiarato in modo concorde da entrambe le parti. Peraltro, si è cercato di prevedere una regolamentazione del pernottamento graduale in quanto ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore – di appena cinque anni ora - e sufficientemente dettagliata nei limiti del possibile non essendo noto né prevedibile l'esito del nuovo regime conseguente alla modifica delle abitudini di vita della minore in età prescolare;
in particolare, si è distinto tra l'anno in corso ed i successivi nonché tra i primi mesi dell'anno e la seconda metà sul presupposto che nel corso dei mesi le parti avrebbero iniziato a darne corso, partendo dal prolungare l'orario serale nel week end.
In secondo luogo – avuto riguardo alla giurisprudenza richiamata in sede di comparsa conclusionale dalla difesa del –, si osserva che la Pt_1 collocazione prevalente della minore presso la madre e la regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario sono il frutto di accordo tra le parti sicché non si pone questione di maternal preference se si tiene conto che è stato previsto il pernottamento della minore lontano dalla madre e disciplinato in modo conforme ai criteri indicati nella medesima sentenza nel senso di sperimentare una relazione intensa con entrambi i genitori, arrivando a tale esito con un percorso sì graduale ma anche breve (se si tiene conto che in meno di un anno viene previsto come regola e con facoltà di ambe le parti di ampliarlo) muovendo dalle circostanze concrete allegate e che lo consentano (ossia la costante e serena frequentazione tra il padre e la minore durante la settimana sebbene non in tarda sera o durante la notte). Ad ogni buon conto, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata che muove dall'esigenza di garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena e a mantenere una significativa relazione con entrambi i genitori.
Aggiungasi che le deduzioni delle parti non hanno consentito di stabilire diversamente atteso che non sono state rappresentate criticità ovvero assenza di problematiche in seguito ad un tentativo di pernotto e, che, in ogni caso, ove l'esito fosse quello sperato, nulla impedisce alle parti di accordarsi diversamente. E' appena il caso di sottolineare, a tal proposito che nulla hanno dedotto sul punto le parti nonostante il regime di cui alla ordinanza del 31.1.2025 fosse in vigore da quasi 4 mesi sicché – allo stato - non è possibile adottare una soluzione di segno diverso, ossia maggiormente ampia o di contro più graduale in ordine alla previsione del pernottamento e/o, comunque, maggiormente dettagliata. Per le ragioni di
6 cui sopra, lungi dal ritenere che l'ordinanza in oggetto presenti i vizi denunciati dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa del ricorrente, deve concludersi per la integrale conferma.
II.
3- In relazione alla previsione del mantenimento in favore della minore il Collegio ritiene di ridurre il quantum attualmente in vigore ad euro 300,00 mensili in considerazione della situazione reddituale di entrambe le parti che hanno dichiarato di avere entrate equipollenti.
Va premesso con riferimento al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, che un genitore, ancorché privo di reddito, non possa sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. Invero, ciascuno dei genitori deve adempiere l'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il riferimento alla capacità lavorativa personale significa come sostenuto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 165519), che ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli il giudice è tenuto a valorizzare, non solo i redditi effettivi del genitore onerato, ma anche “quelli che il genitore ha la capacità di conseguire”.
Solo per completezza, si osserva che non possono essere considerate quali voci in negativo del reddito del resistente quelle relative all'affitto della abitazione familiare – peraltro non abitata da alcuno - atteso che sono integralmente sostenute – per espressa ammissione del ricorrente – mediante beneficio statale (reddito di inclusione); nè può considerarsi meritevole di valutazione la proposta del ricorrente di versare un assegno di mantenimento di euro 200,00 e contestualmente concedere l'immobile sito in Caulonia preso in locazione durante la loro convivenza e destinato a casa familiare stante la libertà di scelta della resistente di decidere ove dimorare, in disparte la circostanza che non sostiene l'esborso con le proprie sostanze.
Tuttavia, il Collegio, in virtù dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e del principio di proporzionalità - che implica sia una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, sia l'esame delle necessità del figlio e del tenore di
7 vita di cui ha beneficiato - reputa congruo fissare la misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 da versarsi dal entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore.
Va infine precisato che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico (istituito con d.lgs. n. 230/2021 ed entrato in vigore dall'1.3.2022), la cui richiesta può essere formulata dai genitori direttamente nei confronti dell'I.N.P.S. per legge è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di specie, non essendo presente un accordo sul punto, deve essere percepito dai genitori in applicazione del criterio legale e dunque al 50% da parte di ciascun genitore.
III.- L'esito complessivo del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitavamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 951/2024 r.g. promosso da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del PM, così provvede:
1) affida la figlia minore della coppia ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e dispone il suo collocamento stabile presso la madre;
2) dispone che, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche della minore, la regolamentazione degli incontri con la figura paterna avvenga come disciplinato come da ordinanza del 31.1.2025, salvo diverso accordo tra le parti;
3) ordina al di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima figlia;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
8 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data 30.5.2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951/2024 r.g. avente ad oggetto: regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio pendente tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA C.F._1
ALVINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e nata in [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difeso dall'Avv. ANANIA C.F._2
ANNA, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto
CONCLUSIONI: con ordinanza del 26.5.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 22.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte per la predetta udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 15.10.2024 , premettendo Parte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con terminata CP_1 nel settembre 2024 dalla quale era nata la figlia il 29.5.2020, ha Per_1 domandato all'adito Tribunale di disciplinare i rapporti personali e non tra i genitori e la minorenne. Ha esposto che la loro relazione era nata nel 2017
e che, dopo un primo periodo di convivenza presso l'abitazione della sua famiglia di origine, si erano trasferiti, una volta nata la figlia, in un immobile in affitto (sito in Caulonia alla via Niutta); che nell'ultimo periodo la relazione era divenuta intollerabile e vani erano stati i tentativi di riconciliazione e che la resistente, a settembre 2024, aveva lasciato l'immobile in Caulonia per trasferirsi a Monasterace;
che fino al settembre 2024 la lavorava come badante mentre il deducente come tatuatore;
CP_1 che il deducente aveva altri due figli, (nato il [...]) e _2 ER
(nato il [...]) che vivevano unitamente al padre presso i nonni paterni;
che la aveva un altro figlio che viveva in Africa con i genitori CP_1 dell'ex compagno. Ha contestato la decisione – adottata esclusivamente - della di trasferirsi con la figlia a Monasterace poiché, a suo dire, CP_1 avrebbe allontanato la minore da un ambiente familiare e sereno ove era circondata dall'affetto dei suoi familiari.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“voglia disporre che la figlia minore : venga affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, e con esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della stessa saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
in caso di disaccordo si rivolgeranno al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del genitore presso cui vive abitualmente la figlia;
- la casa coniugale sita in Caulonia, Via Vincenzo Niutta, presa in locazione ed ammobiliata dal sig. , verrà abitata, qualora Parte_1 fosse d'accordo, dalla sig.ra per tutto il periodo occorrente CP_1
2 alla stessa con la figlia , con quanto in essa contenuto;
- Persona_4 dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, il sig.
, corrisponderà alla sig.ra e non oltre il Parte_1 Parte_2 cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre a sopportare per intero il costo di affitto della detta casa coniugale (€ 300,00 mensili) e le relative spese (acqua, luce, gas e spazzatura); - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di vita della stessa e previo accordo con la madre;
come condizione minima il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
20.00; i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
per due settimane non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
il tutto subordinato alla volontà della figlia di voler stare e dormire con il padre;
le spese straordinarie (salute, scuola, attività ricreative, etc.) occorrenti per la figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Con riserva di altro aggiungere, provare e concludere all'esito di eventuali comparse avversarie”.
I.
2- Si è costituita in giudizio rappresentando in primis che la CP_1 relazione non era terminata per incompatibilità caratteriale ma perché si era resa conto della circostanza che vi era una situazione di 'convenienza' per il ricorrente nel continuare la relazione more uxorio poiché questi e i suoi figli, nati dal precedente matrimonio, erano - a suo dire - mantenuti dal lavoro della deducente. Ha ritenuto che fosse compito del Tribunale regolamentare l'esercizio del diritto di visita precisando tuttavia che, avuto riguardo alla tenera età della minore, fosse opportuno escludere il pernottamento. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) Affidare la minore ad entrambi i genitori congiuntamente con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre sita in Monasterace. Con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 2) Ordinare al Sig. di corrispondere, alla resistente entro giorno Pt_1 cinque di ogni mese, la somma di Euro 400,00 per il mantenimento della minore. 3) Ordinare al Sig. di contribuire al 50% (quindi 100 Euro Pt_1 al mese) per il pagamento del canone di locazione della casa in Monasterace nuova residenza della minore e della madre. 4) Disporre un
3 calendario per le visite e la frequenza del padre con la bimba senza pernottamento. 5) Ordinare al di contribuire al 50% delle spese Pt_1 straordinarie per la piccola oltre al 50% delle spese mensili per le utenze domestiche” (cfr. memoria di costituzione depositata in data 31.12.2024).
I.
3- Sentite le parti alla udienza del 30.1.2025, con ordinanza del 31.1.2025 si è dato atto che – in sede di audizione – le parti hanno manifestato di concordare sia sull'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e sulla regolamentazione dell'esercizio di visita come da piano genitoriale allegato al ricorso fatta eccezione per quanto concerne il pernottamento con il padre. Con la citata ordinanza, tenendo conto della età della minore - che al momento della audizione non aveva ancora compiuto cinque anni -, si è ritenuto di disciplinare gradualmente il pernotto prevendendo dapprima un prolungamento dell'orario degli incontri per poi introdurre il pernottamento presso la casa paterna. In particolare gli incontri padre-figlia sono stati disciplinati come segue: “il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana che si individuano nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 20,00 nonché, a fine settimana alterni, dalla mattina del sabato, dalle ore 10.00 (ovvero dall'uscita da scuola) fine alle ore 21,00 e la giornata della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20,30 (compresa la cena); tale regime potrà essere ampliato nel giro di quattro/cinque mesi nel senso di prevedere dapprima la possibilità per il padre di pernottare con la minore il sabato sera e, ove non dovessero emergere criticità, prevedere entro la fine dell'anno che, a fine settimana alternati, la minore stia con il padre dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19 della domenica, fermi i pomeriggi infrasettimanali (senza pernotto), così da osservare il seguente calendario, salvi diversi e più ampi accordi;
ii) per quanto concerne i periodi festivi, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno secondo le modalità à previste nel piano genitoriale, salve diverse intese fra le parti ed in assenza di criticità in ordine al pernotto rilevate nei primi mesi di attuazione dello stesso, con previsione di pernottare presso il padre per due giorni (anche consecutivi); per gli anni successivi, invece, si prevede sin da ore che durante il periodo estivo la minore pernotterà presso il padre;
iii) allo stesso modo, per quanto concerne le festività, la minore trascorrerà un anno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Capodanno con il padre e viceversa, con possibilità di pernotto per due o tre giorni consecutivi presso il padre durante le vacanze natalizie sempreché non siano emerse nel frattempo criticità nella
4 gestione del pernotto della minore presso il padre;
c) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo per l'anno in corso (con esclusione del pernotto salvo diverso accordo e in assenza di criticità dimostrate dalla minore); per gli anni successivi, si prevede sin da ora la possibilità di pernotto presso il padre durante le festività pasquali, sempre tenuto conto delle premesse di cui sopra in ordine alla gestione graduale del pernotto presso il padre”. In relazione alla previsione del mantenimento è stato disposto un assegno mensile a carico del padre pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nelle more è stata fissata udienza al 22.5.2025 anche al fine di verificare se ci fossero state criticità in relazione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
I.
4- Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 22.5.2025 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni dei procuratori costituiti.
II.
1- Così riassunte le posizioni delle parti, si passa ad esaminare le questioni controverse evidenziando pertanto che vi è accordo sull'affido congiunto, sul collocamento della minore presso la madre e sulla regolamentazione del diritto di visita infrasettimanale, con la conseguenza che in parte qua va confermata l'ordinanza del 31.5.2025.
II.
2- Quanto alla previsione del pernottamento deve darsi atto che – nonostante la iniziale ferma opposizione in sede di audizione della – CP_1 la difesa in sede di note conclusive ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. Di contro, la difesa del ricorrente ha contestato le previsioni ivi contenute nella misura in cui – per come formulate – costituirebbero una 'non decisione' sul presupposto che la citata ordinanza muoverebbe da dati “erronei, incompleti ed anacronistici con riferimento alla fattispecie considerata”, in specie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (citando, da ultimo,
Cassaz. Civile Sez. I ordinanza del 21 gennaio 2025 num. 1486) e che si espone, pertanto, ad una prossima richiesta di modifica.
Sul punto il Collegio ritiene di confermare integralmente in parte qua il contenuto della ordinanza.
In primo luogo si fa presente che non è stato negato né limitato il pernottamento con il padre ma semplicemente regolamentato gradualmente in considerazione della tenera età della minore e della circostanza che, comunque, quest'ultima non si era mai trovata a dormire da sola con il
5 padre, per come dichiarato in modo concorde da entrambe le parti. Peraltro, si è cercato di prevedere una regolamentazione del pernottamento graduale in quanto ritenuta maggiormente rispondente all'interesse della minore – di appena cinque anni ora - e sufficientemente dettagliata nei limiti del possibile non essendo noto né prevedibile l'esito del nuovo regime conseguente alla modifica delle abitudini di vita della minore in età prescolare;
in particolare, si è distinto tra l'anno in corso ed i successivi nonché tra i primi mesi dell'anno e la seconda metà sul presupposto che nel corso dei mesi le parti avrebbero iniziato a darne corso, partendo dal prolungare l'orario serale nel week end.
In secondo luogo – avuto riguardo alla giurisprudenza richiamata in sede di comparsa conclusionale dalla difesa del –, si osserva che la Pt_1 collocazione prevalente della minore presso la madre e la regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario sono il frutto di accordo tra le parti sicché non si pone questione di maternal preference se si tiene conto che è stato previsto il pernottamento della minore lontano dalla madre e disciplinato in modo conforme ai criteri indicati nella medesima sentenza nel senso di sperimentare una relazione intensa con entrambi i genitori, arrivando a tale esito con un percorso sì graduale ma anche breve (se si tiene conto che in meno di un anno viene previsto come regola e con facoltà di ambe le parti di ampliarlo) muovendo dalle circostanze concrete allegate e che lo consentano (ossia la costante e serena frequentazione tra il padre e la minore durante la settimana sebbene non in tarda sera o durante la notte). Ad ogni buon conto, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata che muove dall'esigenza di garantire alla minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena e a mantenere una significativa relazione con entrambi i genitori.
Aggiungasi che le deduzioni delle parti non hanno consentito di stabilire diversamente atteso che non sono state rappresentate criticità ovvero assenza di problematiche in seguito ad un tentativo di pernotto e, che, in ogni caso, ove l'esito fosse quello sperato, nulla impedisce alle parti di accordarsi diversamente. E' appena il caso di sottolineare, a tal proposito che nulla hanno dedotto sul punto le parti nonostante il regime di cui alla ordinanza del 31.1.2025 fosse in vigore da quasi 4 mesi sicché – allo stato - non è possibile adottare una soluzione di segno diverso, ossia maggiormente ampia o di contro più graduale in ordine alla previsione del pernottamento e/o, comunque, maggiormente dettagliata. Per le ragioni di
6 cui sopra, lungi dal ritenere che l'ordinanza in oggetto presenti i vizi denunciati dalla giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa del ricorrente, deve concludersi per la integrale conferma.
II.
3- In relazione alla previsione del mantenimento in favore della minore il Collegio ritiene di ridurre il quantum attualmente in vigore ad euro 300,00 mensili in considerazione della situazione reddituale di entrambe le parti che hanno dichiarato di avere entrate equipollenti.
Va premesso con riferimento al contributo del genitore non collocatario al mantenimento dei figli, che un genitore, ancorché privo di reddito, non possa sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino. Invero, ciascuno dei genitori deve adempiere l'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Il riferimento alla capacità lavorativa personale significa come sostenuto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., 14 luglio 2010, n. 165519), che ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per i figli il giudice è tenuto a valorizzare, non solo i redditi effettivi del genitore onerato, ma anche “quelli che il genitore ha la capacità di conseguire”.
Solo per completezza, si osserva che non possono essere considerate quali voci in negativo del reddito del resistente quelle relative all'affitto della abitazione familiare – peraltro non abitata da alcuno - atteso che sono integralmente sostenute – per espressa ammissione del ricorrente – mediante beneficio statale (reddito di inclusione); nè può considerarsi meritevole di valutazione la proposta del ricorrente di versare un assegno di mantenimento di euro 200,00 e contestualmente concedere l'immobile sito in Caulonia preso in locazione durante la loro convivenza e destinato a casa familiare stante la libertà di scelta della resistente di decidere ove dimorare, in disparte la circostanza che non sostiene l'esborso con le proprie sostanze.
Tuttavia, il Collegio, in virtù dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e del principio di proporzionalità - che implica sia una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, sia l'esame delle necessità del figlio e del tenore di
7 vita di cui ha beneficiato - reputa congruo fissare la misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 da versarsi dal entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore.
Va infine precisato che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico (istituito con d.lgs. n. 230/2021 ed entrato in vigore dall'1.3.2022), la cui richiesta può essere formulata dai genitori direttamente nei confronti dell'I.N.P.S. per legge è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli”, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di specie, non essendo presente un accordo sul punto, deve essere percepito dai genitori in applicazione del criterio legale e dunque al 50% da parte di ciascun genitore.
III.- L'esito complessivo del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitavamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 951/2024 r.g. promosso da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1 del PM, così provvede:
1) affida la figlia minore della coppia ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e dispone il suo collocamento stabile presso la madre;
2) dispone che, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, scolastiche ed extrascolastiche della minore, la regolamentazione degli incontri con la figura paterna avvenga come disciplinato come da ordinanza del 31.1.2025, salvo diverso accordo tra le parti;
3) ordina al di corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la medesima figlia;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
8 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile effettuata in data 30.5.2025 mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
9