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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11910 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Marco Moscatiello, del Foro di Lodi, C.F.; , con studio in Milano C.F._2
(MI), Via Donizetti n. 2, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], Corso Garibaldi n.67 con l'Avv. Stefania Mugnai (C.F.: , del Foro di Milano, con studio in Rho C.F._4
(MI), Corso Garibaldi n.67 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ) - Cittadino Italiano Parte_3 C.F._5
– Minore di età - anni ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Monzoro n. 38/A, non economicamente autosufficiente
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Parte_3 collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita a Cornaredo (MI), Via Monzoro n. 38; tale abitazione costituirà la residenza anagrafica del minore.
2. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3. Il padre potrà/dovrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
-un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalle ore 16:30 (o comunque dal termine dell'orario scolastico), al giovedì con accompagnamento a scuola a cura del padre. Nel caso in cui il giovedì sia un giorno festivo o di vacanza scolastica, il figlio verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna alle ore 10:00.
-a weekend alternati, dal venerdì al termine dell'orario scolastico fino al lunedì allorquando il padre riaccompagnerà il figlio a scuola ovvero sino alle ore 10.00 -nei periodi di sospensione scolastica- con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
4. Durante le vacanze estive: tre settimane non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con il figlio le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno di essi il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2026, tale privilegio spetterà al padre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con il figlio entro il giorno sopra stabilito (31 maggio) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie. Nell'ipotesi di villeggiatura con ciascun Pt_3 genitore, prima della partenza, avrà l'obbligo di comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed i relativi recapiti.
5. Durante le vacanze natalizie: trascorrerà le festività natalizie con ognuno dei genitori con Pt_3 le seguenti modalità: il 24/12 dalle ore 10.00 sino alle ore 11.00 del 25/12 sempre con la mamma;
il 25/12 dalle ore 11.00 sino alle ore 11.00 del 26/12 sempre con il papà; ad anni alterni: sei giorni consecutivi dal 26/12 dalle ore 11.00 fino all'01/01 alle ore 11.00 e sei giorni consecutivi dall'01/01 dalle ore 11.00 fino al 06/01 alle ore 18.00, dopodichè riprenderà la normale turnazione settimanale. Il tutto salvo diverso accordo tra le parti.
6. Durante le festività pasquali: trascorrerà con ognuno dei genitori dal giovedì alla domenica Pt_3
(Pasqua) sino alle ore 18.00 con un genitore e, con l'altro genitore, dalla domenica (Pasqua) alle ore 18.00 sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola. 7. Gli ulteriori ponti, le festività civili e religiose durante l'anno seguiranno il principio dell'alternanza. 8. In base all'art. 337 ter c. 4 c.c., il padre si impegna a versare alla madre, entro il giorno 3 di ogni mese, un assegno di mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre IBAN: LT353250007624791915. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio di ogni anno.
9. L'assegno unico e ogni forma di sussidio, bonus, rimborso, detrazione saranno integralmente percepiti dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. , che si Pt_1 Pt_2 dichiara comunque sin da ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto;
10. Ciascun genitore continuerà a contribuire, altresì, nella misura del 50%, alle spese “extra- mantenimento” sostenute nell'interesse del minore secondo le più recenti “Linee Guida spese Pt_3 extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, qui di seguito riportate, con l'unica eccezione riguardo alla spesa extra “mensa scolastica”, spesa che la signora si impegna a sostenere integralmente: Parte_1
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet)” 11. I genitori si impegnano a:
-mantenersi reciprocamente informati su questioni di rilievo riguardanti il figlio
-comunicare tempestivamente eventuali problemi di salute
-condividere le comunicazioni scolastiche ed in particolare quelle inerenti colloqui ed assemblee, in modo che l'altro possa parteciparvi.
-condividere tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche riguardanti il figlio e laddove un genitore programmi un appuntamento per il minore - informare l'altro genitore almeno 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare.
-favorire i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore
-favorire i rapporti di con entrambi i rami parentali, nonché con quanti abbiano costruito con Pt_3 esso legami significativi.
-conservare presso l'abitazione materna i documenti del minore (carta d'identità, tessera sanitaria, libretto delle vaccinazioni, che dovranno tuttavia essere consegnati all'altro genitore (padre) nei giorni di permanenza del minore presso costui.
-concordare preventivamente eventuali viaggi all'estero del minore, provvedendo alla firma congiunta della necessaria documentazione
-autorizzare il rilascio e il rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio e del passaporto del minore Pt_3
12. Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro/familiari improrogabili ed improvvisi il genitore che dovrebbe prendere in custodia il figlio non possa prendersene cura il compito passerà prioritariamente all'altro, ovvero nel caso di impossibilità di entrambi, ai nonni materni o paterni nonché a persone di comune fiducia.
13. I genitori concorderanno ed organizzeranno delle giornate da trascorrere insieme con il figlio minore, ad esempio il compleanno di le occasioni scolastiche estese ai genitori, il giorno Pt_3 della festa della mamma o del papà etc. nella prospettiva di consolidare l'equilibrio emotivo e la serenità psicologica del minore.
14. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro genitore in altre località quando quest'ultimo ha con sé il figlio minore
15. i genitori concordano che ogni giorno il minore potrà sentire telefonicamente il genitore non presente dalle ore 19,00 alle ore 20,00.
16. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti. In caso di disaccordo, le parti potranno rivolgersi al Tribunale competente.
17. Eventuali cambiamenti di residenza o domicilio da parte di ciascun genitore dovranno essere comunicati all'altro con un preavviso di almeno 60 giorni, salvo casi di forza maggiore. In caso di trasferimento del minore, questo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori.
18. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
19. Le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunziano con reciproca accettazione, all'impugnazione dell'emananda sentenza e di voler compensare integralmente tra di loro le spese di lite. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai