Articolo 6 della Legge 9 maggio 1950, n. 316
Articolo 5
Versione
29 giugno 1950
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge, comprese quelle da apportare agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Entrata in vigore il 29 giugno 1950