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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3086/2022 promossa da:
(CF: ) e (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Fantini e dall'avv. Laura Fanini
ATTORI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, società a responsabilità Controparte_1
limitata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in MA (RM-
00187) Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca P.IVA_1
d'Italia al. n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con la procuratrice rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Donvito CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 21 novembre 2024, hanno concluso, quanto agli attori, come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. , insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse e, quanto alla convenuta, come da foglio di precisazione conclusioni depositato tramite pct..
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori indicati in epigrafe, debitori esecutati nella procedura al RGE n. 19/2021 instaurata sulla base del contratto di mutuo fondiario (rep. 3391 – racc. n. 202) dagli stessi stipulato con Controparte_3
in data 14 luglio 2025, hanno proposto opposizione all'esecuzione lamentando:
[...]
- che il precetto, notificato da senza allegazione del precetto, mancava anche CP_1
dell'allegazione del Contratto di Cessione 20.12.2017, completo dell'Elenco dei crediti ceduti, da produrre avrebbe dovuto produrre, al momento della iscrizione a ruolo del pignoramento, il Contratto di
Cessione 20.12.2017, completo dell'Elenco dei crediti ceduti, con conseguente carenza di prova della legittimazione attiva della società qualificatasi come cessionaria;
che il contratto, il quale condizionava l'erogazione del danaro ad una serie di adempimenti ulteriori, prevedendo che fosse rilasciato un mandato da esibire alla Banca per far erogare la somma cui far seguire il rilascio di altra quietanza e poi costituire il tutto in deposito cauzionale, era inidoneo a costituire titolo esecutivo;
che il contratto di mutuo fondiario fosse nullo per violazione del limite di finanziabilità in quanto stipulato in violazione del combinato disposto art. 38 co. 2 T.U.B. e deliberazione CICR 22.04.1995 – Nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c. c.;
che fosse comunque indeterminato il tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario, con conseguente ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, eliminando l'effetto occulto della indebita capitalizzazione composta;
che fosse comunque indeterminato il tasso di interesse in quanto tasso di interesse variabile ancorato al parametro Euribor.
Senza aver ottenuto la sospensione dell'esecuzione dal parte del F.E., hanno quindi introdotto il giudizio di merito per accertate – secondo le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. - che: “
In via preliminare:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della Controparte_1 esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità assoluta del titolo esecutivo per violazione dell'art. 474 co. 2 n. 3 cpc e per l'effetto la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la inesistenza/nullità assoluta del titolo esecutivo per violazione del combinato disposto art. 38 co. 2 T.U.B. e deliberazione CICR 22.04.1995 e pagina 2 di 7 per l'effetto la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
4- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) la indeterminatezza del tasso di interesse per difetto di pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento fatte le dovute compensazioni, la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
5- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) la indeterminatezza del tasso di interesse indicato per relationem e per violazione art. 2 L. 287/1990, art. 1346 e 1348 c.c. e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento fatte le dovute compensazioni, la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione.
Con ogni riserva istruttoria, si chiede sin da ora in via istruttoria che sia disposta CTU volta a quantificare il valore cauzionale dell'immobile pignorato al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo ai fini della verifica del superamento del limite di finanziabilità.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Si è costituita la parte convenuta la quale, prodotti documenti e contestata nel merito la fondatezza dell'opposizione, ha concluso per il suo rigetto.
Rimessa la causa in decisione sulla base delle produzione documentali rispettivamente allegata, occorre rilevare quanto segue.
***
1. Quanto al motivo di opposizione relativo alla carenza di prova della titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria “in blocco”, lo stesso risulta infondato. Posto che l'opponente ha contestato la
“vaghezza” delle categorie dei crediti ceduti per come indicate nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, con consequenziale incertezza “in ordine alla perimetrazione” dell'operazione di cessione, occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, da un lato, che è necessario distinguere – anche nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. (la quale rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove - e solo se - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, con onere della prova gravante sul creditore cessionario.
Sotto altro aspetto, è stato affermato che, qualora, invece, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione – come nel caso pagina 3 di 7 in esame quando si contesta la “perimetrazione” dell'operazione di cessione rispetto al credito vantato verso gli opponenti - , le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre ove tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v.
Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)[5].
Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'opponente abbia sostenuto – tramite il richiamo a passi motivazionali estrapolati da altre sentenze – che il deposito del contratto di cessione fosse tassativo al fine della prova della cessione ma non abbia specificamente contestato la sussistenza del contratto di cessione: l'opponente, difatti, non ha espressamente e specificamente contestato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, fosse effettivamente corrispondente all'acquisto di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Monte dei Paschi S.p.A., avendo piuttosto contestato che nella cessione rientrasse anche il credito precettato.
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. che la cessione “in blocco” era stata comunicata dalla cessionaria e dalle banca cedente (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti anche di quello verso Controparte_4
risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti e dall'identificativo del inserendo il codice FG 1357716 , ma è soprattutto direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente (vds. all. n. 10 produzione di parte convenuta-opposta), la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U. del 5.5.2018 dava pubblicità.
2. Quanto al motivo di opposizione relativo all'idoneità del titolo posto a base del precetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., occorre considerare che l'isolato arresto giurisprudenziale ricordato dagli atti negli scritti difensivi – invero non seguito dalla Sezione del tribunale in intestazione la quale aveva motivatamente espresso un orientamento dissenziente – è da ritenere definitivamente abbandonato a seguito della pronunzia n. 5968 del 6 marzo 2025, con la quale le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, oggetto di successivo che costituisce mero pagina 4 di 7 adempimento contabile il quale non necessità della forma dell'atto pubblico né della consacrazione in un titolo giudiziale (e ciò in quanto il mutuo notarile già contiene la quietanza della somma mutuata, messa a disposizione del mutuatario ancorché momentaneamente segregata nel comune interesse delle parti all'iscrizione di una ipoteca di primo grado).
3. Quanto al motivo di opposizione relativo alle asserite conseguenze del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, occorre considerare che detto limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto;
la giurisprudenza di legittimità ha difatti affermato – a Sezioni Unite (n. 33719 del 16/11/2022) che non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Tale orientamento, al quale aderisce l'Ufficio giudiziario, è stato anche di recente ribadito (cfr. Cass. n. 3462 del 07/02/2024) ed è assolutamente condivisibile, sì da rendere infondata la prospettazione, peraltro allegata in modo generico, dell'attore.
4. Quanto alle censure relative all'indeterminatezza del tasso di interesse, va rilevato che al contratto era allegate la tabella B che ricostruiva il piano di ammortamento in conformità alle dettagliate pattuizioni dell'art. 4 del contratto – del quale l'atto di citazione estrapola solo alcune righe e non quelle che danno conto del sistema di conteggio utilizzato a seconda dell'opzione del mutuatario per il tasso fisso ovvero per il variabile - il quale, ancorché costruito secondo il sistema “alla francese”, non determina un effetto anatocistico né arreca un “vulnus” alla trasparenza in quanto - cfr Cass. 19 marzo 2025, n. 7382, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
pagina 5 di 7 mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.”
- Quanto al motivo di opposizione relativo al parametro Euribor, va rilevato – benché la questione sia ancora pendente dinanzi alle Sezioni Unite – che non si ravvisano le condizioni per ravvisare un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con
Euribor manipolato, giacché gli istituti “a valle ” (anche ad ammettere che l'istituto di credito mutuante avesse partecipato all'intesa) allorquando avevano accordato i mutui a tasso variabile operavano in un mercato diverso da quello dei derivati rispetto al quale i soggetti “a monte” perseguivano lo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza;
il tutto senza considerare che allorquando il contratto rinvia all'Euribor, il termine di riferimento della relazione è il risultato della complessa formula di elaborazione di quel valore (potremmo dire il valore numerico che è espresso dalla formula in modo che è in sé oggettivamente determinato) e non già il complesso processo di rilevazione calcolo che ne è alla base e che potrebbe essere stato influenzato dall'intesa anticoncorrenziale, sicché la censura del mutuatario non viene a riguardare la determinatezza del regolamento contrattuale quanto il fatto che, sotto un profilo non genetico ma funzionale, il contratto prevedesse un tasso di interesse che non rifletteva il “vero” prezzo del denaro sul mercato interbancario. (in senso contrario alla ravvisabilità di una ipotesi di nullità, conclude del resto anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione).
Dato atto che l'intervento di un amministrazione di sostegno con funzione non sostituiva ma di mera agevolazione nella gestione di alcuni rapporti non determina alcuna fattispecie di interruzione del processo (la quale interverrebbe ove l'istituto fosse modulato sulla falsariga di un provvedimento interamente sostitutivo delle facoltà giuridiche del beneficiario e, del resto, la stessa procura alle lite era rilasciata in proprio dalla stessa parte che beneficiava dell'amministratore di sostegno sostituito in quanto a sua volta beneficiario di analoga procedura), devono essere regolate le spese di lite le quali – applicandosi valori prossimi ai minimi del d.m.55/2014 ( e quindi con decurtazione del 70% della fase istruttoria solo documentale) – sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
condanna altresì la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % del compenso per spese generali ex art. pagina 6 di 7 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge, oltre alle spese già liquidate nella fase cautelare.
Perugia, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3086/2022 promossa da:
(CF: ) e (CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Fantini e dall'avv. Laura Fanini
ATTORI contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, società a responsabilità Controparte_1
limitata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, con sede in MA (RM-
00187) Via Piemonte n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA
, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca P.IVA_1
d'Italia al. n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con la procuratrice rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Donvito CP_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti, all'udienza del 21 novembre 2024, hanno concluso, quanto agli attori, come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. , insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate e non ammesse e, quanto alla convenuta, come da foglio di precisazione conclusioni depositato tramite pct..
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori indicati in epigrafe, debitori esecutati nella procedura al RGE n. 19/2021 instaurata sulla base del contratto di mutuo fondiario (rep. 3391 – racc. n. 202) dagli stessi stipulato con Controparte_3
in data 14 luglio 2025, hanno proposto opposizione all'esecuzione lamentando:
[...]
- che il precetto, notificato da senza allegazione del precetto, mancava anche CP_1
dell'allegazione del Contratto di Cessione 20.12.2017, completo dell'Elenco dei crediti ceduti, da produrre avrebbe dovuto produrre, al momento della iscrizione a ruolo del pignoramento, il Contratto di
Cessione 20.12.2017, completo dell'Elenco dei crediti ceduti, con conseguente carenza di prova della legittimazione attiva della società qualificatasi come cessionaria;
che il contratto, il quale condizionava l'erogazione del danaro ad una serie di adempimenti ulteriori, prevedendo che fosse rilasciato un mandato da esibire alla Banca per far erogare la somma cui far seguire il rilascio di altra quietanza e poi costituire il tutto in deposito cauzionale, era inidoneo a costituire titolo esecutivo;
che il contratto di mutuo fondiario fosse nullo per violazione del limite di finanziabilità in quanto stipulato in violazione del combinato disposto art. 38 co. 2 T.U.B. e deliberazione CICR 22.04.1995 – Nullità del contratto di mutuo ex art. 1418 c. c.;
che fosse comunque indeterminato il tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario, con conseguente ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, eliminando l'effetto occulto della indebita capitalizzazione composta;
che fosse comunque indeterminato il tasso di interesse in quanto tasso di interesse variabile ancorato al parametro Euribor.
Senza aver ottenuto la sospensione dell'esecuzione dal parte del F.E., hanno quindi introdotto il giudizio di merito per accertate – secondo le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. - che: “
In via preliminare:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della Controparte_1 esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la nullità assoluta del titolo esecutivo per violazione dell'art. 474 co. 2 n. 3 cpc e per l'effetto la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la inesistenza/nullità assoluta del titolo esecutivo per violazione del combinato disposto art. 38 co. 2 T.U.B. e deliberazione CICR 22.04.1995 e pagina 2 di 7 per l'effetto la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
4- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) la indeterminatezza del tasso di interesse per difetto di pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento fatte le dovute compensazioni, la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione;
5- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) la indeterminatezza del tasso di interesse indicato per relationem e per violazione art. 2 L. 287/1990, art. 1346 e 1348 c.c. e per l'effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento fatte le dovute compensazioni, la improcedibilità della esecuzione immobiliare RGE n. 19/2021 con ogni conseguente statuizione.
Con ogni riserva istruttoria, si chiede sin da ora in via istruttoria che sia disposta CTU volta a quantificare il valore cauzionale dell'immobile pignorato al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo ai fini della verifica del superamento del limite di finanziabilità.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Si è costituita la parte convenuta la quale, prodotti documenti e contestata nel merito la fondatezza dell'opposizione, ha concluso per il suo rigetto.
Rimessa la causa in decisione sulla base delle produzione documentali rispettivamente allegata, occorre rilevare quanto segue.
***
1. Quanto al motivo di opposizione relativo alla carenza di prova della titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria “in blocco”, lo stesso risulta infondato. Posto che l'opponente ha contestato la
“vaghezza” delle categorie dei crediti ceduti per come indicate nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, con consequenziale incertezza “in ordine alla perimetrazione” dell'operazione di cessione, occorre considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, da un lato, che è necessario distinguere – anche nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. (la quale rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove - e solo se - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, con onere della prova gravante sul creditore cessionario.
Sotto altro aspetto, è stato affermato che, qualora, invece, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione – come nel caso pagina 3 di 7 in esame quando si contesta la “perimetrazione” dell'operazione di cessione rispetto al credito vantato verso gli opponenti - , le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre ove tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v.
Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024)[5].
Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'opponente abbia sostenuto – tramite il richiamo a passi motivazionali estrapolati da altre sentenze – che il deposito del contratto di cessione fosse tassativo al fine della prova della cessione ma non abbia specificamente contestato la sussistenza del contratto di cessione: l'opponente, difatti, non ha espressamente e specificamente contestato che la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, fosse effettivamente corrispondente all'acquisto di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Monte dei Paschi S.p.A., avendo piuttosto contestato che nella cessione rientrasse anche il credito precettato.
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. che la cessione “in blocco” era stata comunicata dalla cessionaria e dalle banca cedente (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti anche di quello verso Controparte_4
risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti e dall'identificativo del inserendo il codice FG 1357716 , ma è soprattutto direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente (vds. all. n. 10 produzione di parte convenuta-opposta), la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U. del 5.5.2018 dava pubblicità.
2. Quanto al motivo di opposizione relativo all'idoneità del titolo posto a base del precetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., occorre considerare che l'isolato arresto giurisprudenziale ricordato dagli atti negli scritti difensivi – invero non seguito dalla Sezione del tribunale in intestazione la quale aveva motivatamente espresso un orientamento dissenziente – è da ritenere definitivamente abbandonato a seguito della pronunzia n. 5968 del 6 marzo 2025, con la quale le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, oggetto di successivo che costituisce mero pagina 4 di 7 adempimento contabile il quale non necessità della forma dell'atto pubblico né della consacrazione in un titolo giudiziale (e ciò in quanto il mutuo notarile già contiene la quietanza della somma mutuata, messa a disposizione del mutuatario ancorché momentaneamente segregata nel comune interesse delle parti all'iscrizione di una ipoteca di primo grado).
3. Quanto al motivo di opposizione relativo alle asserite conseguenze del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, occorre considerare che detto limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto;
la giurisprudenza di legittimità ha difatti affermato – a Sezioni Unite (n. 33719 del 16/11/2022) che non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Tale orientamento, al quale aderisce l'Ufficio giudiziario, è stato anche di recente ribadito (cfr. Cass. n. 3462 del 07/02/2024) ed è assolutamente condivisibile, sì da rendere infondata la prospettazione, peraltro allegata in modo generico, dell'attore.
4. Quanto alle censure relative all'indeterminatezza del tasso di interesse, va rilevato che al contratto era allegate la tabella B che ricostruiva il piano di ammortamento in conformità alle dettagliate pattuizioni dell'art. 4 del contratto – del quale l'atto di citazione estrapola solo alcune righe e non quelle che danno conto del sistema di conteggio utilizzato a seconda dell'opzione del mutuatario per il tasso fisso ovvero per il variabile - il quale, ancorché costruito secondo il sistema “alla francese”, non determina un effetto anatocistico né arreca un “vulnus” alla trasparenza in quanto - cfr Cass. 19 marzo 2025, n. 7382, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il
pagina 5 di 7 mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.”
- Quanto al motivo di opposizione relativo al parametro Euribor, va rilevato – benché la questione sia ancora pendente dinanzi alle Sezioni Unite – che non si ravvisano le condizioni per ravvisare un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale sui contratti derivati e i finanziamenti con
Euribor manipolato, giacché gli istituti “a valle ” (anche ad ammettere che l'istituto di credito mutuante avesse partecipato all'intesa) allorquando avevano accordato i mutui a tasso variabile operavano in un mercato diverso da quello dei derivati rispetto al quale i soggetti “a monte” perseguivano lo scopo di ottenere un risultato economico tramite la distorsione della concorrenza;
il tutto senza considerare che allorquando il contratto rinvia all'Euribor, il termine di riferimento della relazione è il risultato della complessa formula di elaborazione di quel valore (potremmo dire il valore numerico che è espresso dalla formula in modo che è in sé oggettivamente determinato) e non già il complesso processo di rilevazione calcolo che ne è alla base e che potrebbe essere stato influenzato dall'intesa anticoncorrenziale, sicché la censura del mutuatario non viene a riguardare la determinatezza del regolamento contrattuale quanto il fatto che, sotto un profilo non genetico ma funzionale, il contratto prevedesse un tasso di interesse che non rifletteva il “vero” prezzo del denaro sul mercato interbancario. (in senso contrario alla ravvisabilità di una ipotesi di nullità, conclude del resto anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione).
Dato atto che l'intervento di un amministrazione di sostegno con funzione non sostituiva ma di mera agevolazione nella gestione di alcuni rapporti non determina alcuna fattispecie di interruzione del processo (la quale interverrebbe ove l'istituto fosse modulato sulla falsariga di un provvedimento interamente sostitutivo delle facoltà giuridiche del beneficiario e, del resto, la stessa procura alle lite era rilasciata in proprio dalla stessa parte che beneficiava dell'amministratore di sostegno sostituito in quanto a sua volta beneficiario di analoga procedura), devono essere regolate le spese di lite le quali – applicandosi valori prossimi ai minimi del d.m.55/2014 ( e quindi con decurtazione del 70% della fase istruttoria solo documentale) – sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
condanna altresì la parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % del compenso per spese generali ex art. pagina 6 di 7 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa come per legge, oltre alle spese già liquidate nella fase cautelare.
Perugia, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
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