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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
05/02/2025, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 203/2021 R.G. pendente tra:
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, al viale G. Verdi, 11, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Gargione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CON. (P. IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Guercio, 66, presso lo studio dell'avv. Gennaro Pagano, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art.617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di Con. per il pagamento della CP_1 somma di € 17.814,30 sulla scorta del lodo emesso dal Collegio Arbitrale (nelle persone dell'avv. Nicola Belsito, quale Presidente e degli avv.ti Brunella Gallo e Ennio De Vita, quali Arbitri) in data 13/10/2020 e dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. dal Tribunale di
Salerno in data 17/12/2020. Più specificamente, l'opponente ha contestato l'invalidità del suddetto precetto deducendo l'omessa notifica del titolo ad esso sotteso nonché la mancata spedizione del lodo in forma esecutiva, ritenendo a tale scopo insufficiente la sola indicazione della data di emissione del decreto di esecutorietà (non anche della data di apposizione della formula esecutiva a cura della cancelleria).
Ciò posto, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto opposto con condanna delle spese a carico dell'intimante.
Nella causa così radicata, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità della domanda stante la rinuncia al precetto conseguente alla transazione della lite intervenuta con parte opponente. Nel merito, ha postulato l'infondatezza delle censure sollevate dall'attore sul piano formale, evidenziando – in relazione alla prospettata nullità del precetto per omessa notifica del titolo - l'intervenuta sanatoria della contestata irregolarità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: al riguardo, l'opposta società ha, infatti, evidenziato come una copia del lodo fosse stata trasmessa dal Collegio Arbitrale al procuratore di parte opponente e, in ogni caso, come la proposizione dell'opposizione di per sé presupponga la conoscenza della pretesa azionata con l'opposto atto di precetto, ciò anche a prescindere dalla notifica del titolo.
§ 2. Tanto premesso, dato atto della sopravvenuta rinuncia al precetto ad opera dell'intimante (cfr. allegato n.4 fascicolo di parte opposta), non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo, siffatta circostanza, determinato il venir meno di ogni ragione di conflitto tra le parti quanto all'accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'atto di precetto configura un negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale che non richiede accettazione del soggetto intimato e che, qualora intervenga in pendenza di un giudizio di opposizione non determina l'estinzione del giudizio medesimo, né l'inammissibilità della domanda (come prospettato da parte opposta), ma la cessazione della materia del contendere. (Cass. civ., sez. III, 10.03.1990, n. 1985; Cass. civ., sez. III, 17.10.1992, n.
11407; Cass. civ., sez. lav., 25.05.1998, n. 5207 Tribunale Lucca, 06/09/2011; Trib.
Padova, 16/04/2003.
§ 3. Il punto che resta, dunque, da decidere investe il profilo del regolamento delle spese di lite del presente giudizio, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale;
soccombenza da individuarsi, quindi, in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa.
Nel caso in esame, attesa la prognosi di fondatezza delle doglianze spiegate dall'opponente, la soccombenza andrebbe riconosciuta a carico dell'opposta.
Invero, i rilievi attorei – riconducibili all'alveo dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. (attenendo le contestazioni al piano della regolarità del precetto) – avrebbero condotto ad una pronuncia di accoglimento in ragione della
(assorbente) nullità del precetto non preceduto (ovvero accompagnato) dalla notifica del titolo esecutivo.
In proposito è, infatti, sufficiente osservare come ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa
è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. La stessa
Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in forza del quale la procedura esecutiva, iniziata senza essere il pignoramento preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, è viziata da invalidità formale, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la nullità testuale di cui all'art. 480 c.p.c. “esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano (Cass, ordinanza n.1096 del 15/10/2021; Ordinanza n.
24662 del 31/10/2013; Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).
Né appare condivisibile la tesi della possibile sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Non ignora questo Giudice l'esistenza dell'indirizzo pretorio secondo il quale la denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla allegazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, non potendosi riconoscere un indeclinabile interesse all'astratta regolarità dell'azione esecutiva (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805; Cass. 9 agosto
2017, n. 19759; Cass. 9 settembre 2016, n. 17905).
Noto è pure che la parte che intenda far valere una nullità processuale debba indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità e dedurre che l'irregolarità dell'atto opposto, seppure solo formale, abbia concretamente determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967; Cass. 18 luglio 2018, n. 19105).
Nel caso di specie, tuttavia, la sussistenza di un interesse (specifico ed attuale) a che l'azione esecutiva venga minacciata secondo certe modalità deve ritenersi implicitamente consacrato nella previsione di nullità del precetto non preceduto dalla notificazione del titolo, determinando tale omissione, nella mens legis, una lesione del diritto di difesa del debitore.
Non pare, infatti, fuor luogo ricordare che lo scopo della notificazione del titolo esecutivo consiste proprio nel portare a conoscenza del debitore il documento, in forma esecutiva, nel quale viene cristallizzata la pretesa;
finalità evidentemente non perseguibile attraverso la notificazione del solo atto di precetto il quale, per tali ragioni, deve contenere l'intimazione ad adempiere in base al titolo e l'indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente.
In altri termini, sebbene la mancata notificazione del titolo configuri una invalidità
'formale' del precetto, il diritto del debitore a dedurre l'illegittimità degli atti prodromici all'esecuzione e/o dell'azione esecutiva permane, pur in assenza di una specifica allegazione di pregiudizio. In tale prospettiva anche la circostanza che il lodo fosse stato comunicato ai procuratori delle parti ad istanza del Collegio arbitrale successivamente alla relativa sottoscrizione appare del tutto ininfluente: ai sensi dell'art.479 c.p.c. infatti l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva (ante riforma
Cartabia) e del relativo atto di precetto da eseguirsi nei confronti della parte personalmente ai sensi degli artt.137 e ss, assumendo rilievo, l'eventuale notifica presso il procuratore costituito, unicamente ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
§ 4. Alla luce di quanto rappresentato, le spese di giudizio devono essere poste a carico di parte opposta e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014 (considerato il valore della controversia) con congrua riduzione delle voci per la fase istruttoria e per la fase decisionale tenuto conto della natura strettamente documentale del giudizio e dell'attività difensiva complessivamente svolta dalle parti (segnatamente del deposito delle sole comparse conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • DICHIARA cessata la materia del contendere;
• CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
168,00, a titolo di contributo unificato, e in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso), C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Giancarlo Gargione dichiaratosi antistatario.
Salerno, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
05/02/2025, con la concessione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 203/2021 R.G. pendente tra:
(P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, al viale G. Verdi, 11, presso lo studio dell'avv.
Giancarlo Gargione, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CON. (P. IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Guercio, 66, presso lo studio dell'avv. Gennaro Pagano, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art.617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza di Con. per il pagamento della CP_1 somma di € 17.814,30 sulla scorta del lodo emesso dal Collegio Arbitrale (nelle persone dell'avv. Nicola Belsito, quale Presidente e degli avv.ti Brunella Gallo e Ennio De Vita, quali Arbitri) in data 13/10/2020 e dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c. dal Tribunale di
Salerno in data 17/12/2020. Più specificamente, l'opponente ha contestato l'invalidità del suddetto precetto deducendo l'omessa notifica del titolo ad esso sotteso nonché la mancata spedizione del lodo in forma esecutiva, ritenendo a tale scopo insufficiente la sola indicazione della data di emissione del decreto di esecutorietà (non anche della data di apposizione della formula esecutiva a cura della cancelleria).
Ciò posto, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto opposto con condanna delle spese a carico dell'intimante.
Nella causa così radicata, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità della domanda stante la rinuncia al precetto conseguente alla transazione della lite intervenuta con parte opponente. Nel merito, ha postulato l'infondatezza delle censure sollevate dall'attore sul piano formale, evidenziando – in relazione alla prospettata nullità del precetto per omessa notifica del titolo - l'intervenuta sanatoria della contestata irregolarità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.: al riguardo, l'opposta società ha, infatti, evidenziato come una copia del lodo fosse stata trasmessa dal Collegio Arbitrale al procuratore di parte opponente e, in ogni caso, come la proposizione dell'opposizione di per sé presupponga la conoscenza della pretesa azionata con l'opposto atto di precetto, ciò anche a prescindere dalla notifica del titolo.
§ 2. Tanto premesso, dato atto della sopravvenuta rinuncia al precetto ad opera dell'intimante (cfr. allegato n.4 fascicolo di parte opposta), non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo, siffatta circostanza, determinato il venir meno di ogni ragione di conflitto tra le parti quanto all'accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Invero, per condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'atto di precetto configura un negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale che non richiede accettazione del soggetto intimato e che, qualora intervenga in pendenza di un giudizio di opposizione non determina l'estinzione del giudizio medesimo, né l'inammissibilità della domanda (come prospettato da parte opposta), ma la cessazione della materia del contendere. (Cass. civ., sez. III, 10.03.1990, n. 1985; Cass. civ., sez. III, 17.10.1992, n.
11407; Cass. civ., sez. lav., 25.05.1998, n. 5207 Tribunale Lucca, 06/09/2011; Trib.
Padova, 16/04/2003.
§ 3. Il punto che resta, dunque, da decidere investe il profilo del regolamento delle spese di lite del presente giudizio, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale;
soccombenza da individuarsi, quindi, in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa.
Nel caso in esame, attesa la prognosi di fondatezza delle doglianze spiegate dall'opponente, la soccombenza andrebbe riconosciuta a carico dell'opposta.
Invero, i rilievi attorei – riconducibili all'alveo dei motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. (attenendo le contestazioni al piano della regolarità del precetto) – avrebbero condotto ad una pronuncia di accoglimento in ragione della
(assorbente) nullità del precetto non preceduto (ovvero accompagnato) dalla notifica del titolo esecutivo.
In proposito è, infatti, sufficiente osservare come ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa
è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge”. La stessa
Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in forza del quale la procedura esecutiva, iniziata senza essere il pignoramento preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, è viziata da invalidità formale, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la nullità testuale di cui all'art. 480 c.p.c. “esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano (Cass, ordinanza n.1096 del 15/10/2021; Ordinanza n.
24662 del 31/10/2013; Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).
Né appare condivisibile la tesi della possibile sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Non ignora questo Giudice l'esistenza dell'indirizzo pretorio secondo il quale la denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla allegazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, non potendosi riconoscere un indeclinabile interesse all'astratta regolarità dell'azione esecutiva (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3805; Cass. 9 agosto
2017, n. 19759; Cass. 9 settembre 2016, n. 17905).
Noto è pure che la parte che intenda far valere una nullità processuale debba indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità e dedurre che l'irregolarità dell'atto opposto, seppure solo formale, abbia concretamente determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Cass. 12 febbraio 2019, n. 3967; Cass. 18 luglio 2018, n. 19105).
Nel caso di specie, tuttavia, la sussistenza di un interesse (specifico ed attuale) a che l'azione esecutiva venga minacciata secondo certe modalità deve ritenersi implicitamente consacrato nella previsione di nullità del precetto non preceduto dalla notificazione del titolo, determinando tale omissione, nella mens legis, una lesione del diritto di difesa del debitore.
Non pare, infatti, fuor luogo ricordare che lo scopo della notificazione del titolo esecutivo consiste proprio nel portare a conoscenza del debitore il documento, in forma esecutiva, nel quale viene cristallizzata la pretesa;
finalità evidentemente non perseguibile attraverso la notificazione del solo atto di precetto il quale, per tali ragioni, deve contenere l'intimazione ad adempiere in base al titolo e l'indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente.
In altri termini, sebbene la mancata notificazione del titolo configuri una invalidità
'formale' del precetto, il diritto del debitore a dedurre l'illegittimità degli atti prodromici all'esecuzione e/o dell'azione esecutiva permane, pur in assenza di una specifica allegazione di pregiudizio. In tale prospettiva anche la circostanza che il lodo fosse stato comunicato ai procuratori delle parti ad istanza del Collegio arbitrale successivamente alla relativa sottoscrizione appare del tutto ininfluente: ai sensi dell'art.479 c.p.c. infatti l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva (ante riforma
Cartabia) e del relativo atto di precetto da eseguirsi nei confronti della parte personalmente ai sensi degli artt.137 e ss, assumendo rilievo, l'eventuale notifica presso il procuratore costituito, unicamente ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
§ 4. Alla luce di quanto rappresentato, le spese di giudizio devono essere poste a carico di parte opposta e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.55 del 2014 (considerato il valore della controversia) con congrua riduzione delle voci per la fase istruttoria e per la fase decisionale tenuto conto della natura strettamente documentale del giudizio e dell'attività difensiva complessivamente svolta dalle parti (segnatamente del deposito delle sole comparse conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • DICHIARA cessata la materia del contendere;
• CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
168,00, a titolo di contributo unificato, e in euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso), C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Giancarlo Gargione dichiaratosi antistatario.
Salerno, 20/03/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco