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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3062/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3062/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Kety Pini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Kety Pini;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Scandicci (FI) il 04.09.1993 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 10.08.1998, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. Con provvedimento in data 29/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Scandicci
[...] CP_1
(FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Scandicci (FI) il 04.09.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 152 P. 2 Serie A anno 1993.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, che era di proprietà al 50% tra i coniugi, è stata acquistata giusto atto Notaio Rep. 120.114 Racc. n. 50.318 dalla Sig.ra che ne Persona_2 CP_1 disporrà in modo esclusivo mentre il Sig. ha già provveduto ad acquistare Parte_1 altro immobile in Campiglia Marittima Frazione Venturina Terme via della Repubblica n. 312 dove ha già trasferito la propria residenza.
3) I coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3062/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Kety Pini;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Kety Pini;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Scandicci (FI) il 04.09.1993 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 10.08.1998, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. Con provvedimento in data 29/09/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 20.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Scandicci
[...] CP_1
(FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Scandicci (FI) il 04.09.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 152 P. 2 Serie A anno 1993.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, che era di proprietà al 50% tra i coniugi, è stata acquistata giusto atto Notaio Rep. 120.114 Racc. n. 50.318 dalla Sig.ra che ne Persona_2 CP_1 disporrà in modo esclusivo mentre il Sig. ha già provveduto ad acquistare Parte_1 altro immobile in Campiglia Marittima Frazione Venturina Terme via della Repubblica n. 312 dove ha già trasferito la propria residenza.
3) I coniugi dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale fra loro pendente e di non avere pertanto più nulla reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra