Articolo 1513 del Codice civile
Articolo 1469 sexiesArticolo 1514
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19 aprile 1942
Art. 1513.

(Accertamento dei difetti).

In caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall' art. 696 del codice di procedura civile . Il giudice, su istanza della parte interessata, puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche' la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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