Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1513.
(Accertamento dei difetti).
In caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall' art. 696 del codice di procedura civile . Il giudice, su istanza della parte interessata, puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche' la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.
(Accertamento dei difetti).
In caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall' art. 696 del codice di procedura civile . Il giudice, su istanza della parte interessata, puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche' la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.
Commentari • 9
- 1. Cassazione civile n. 9425/1987https://www.brocardi.it/ · 252.75708
(massima n. 1) In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 c.c. (che dispone che «la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato») la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudizio un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.
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Giurisprudenza • 218
- 1. Trib. Macerata, sentenza 03/06/2025, n. 411Provvedimento: […] Ciò posto, si consideri che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., quando si sollevano contestazioni sulle qualità o condizioni della merce acquistata il compratore, per dimostrare lo stato della merce asseritamente viziata, deve ricorrere all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; nel caso di mancato ricorso a tale strumento, la dimostrazione dell'identità e dello stato della cosa asseritamente viziata deve essere rigorosa (art. 1513 comma 2 c.c.). Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 1513 cod. civ. e 696Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- mediazione obbligatoria·
- decadenza denuncia vizi·
- art. 1513 c.c.·
- competenza territoriale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- onere della prova·
- vizi della cosa venduta·
- compravendita