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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1472/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- VERBALE n. 21804839 VERBALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso del 13.2.2019, adiva la Commissione Tributaria Prov.le di Lecce, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego opposto dal Comune di Gallipoli alla sua istanza di annullamento in autotutela del verbale di contravvenzione al CdS della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli n. 21804839 del 23.7.2018.
Il Comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso.
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 1299/2019 depositata il 5.11.2019, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, esulando la controversia dalla materia tributaria.
|| Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 28.5.2020, impugnava la sentenza, deducendo che il primo giudice aveva confuso la richiesta di annullamento di un verbale contravvenzionale di competenza del giudice ordinario con il ricorso avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela di competenza della Commissione Tributaria.
Il Comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisdizione tributaria ha ad oggetto la materia dei tributi e siccome nel caso in esame la controversia ha ad oggetto la sanzione irrogata dal Comune di Gallipoli per una violazione al codice della strada, è evidente che si è al di fuori della sfera di operatività della giurisdizione tributaria, a nulla rilevando che il ricorso del Ricorrente_1 sia stato proposto invece che direttamente avverso il verbale di accertamento della contravvenzione contro il provvedimento di rigetto della istanza di annullamento del medesimo verbale in sede di autotutela.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno del suo singolare punto di vista non ha nulla a che vedere con il caso in esame, riguardando in particolare la sentenza della Cassazione n. 14263 del 2015 la materia delle spese processuali.
L'appello va quindi rigettato, perché manifestamente destituito di fondamento e addirittura temerario;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1472/2020 depositato il 28/05/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- VERBALE n. 21804839 VERBALI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso del 13.2.2019, adiva la Commissione Tributaria Prov.le di Lecce, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego opposto dal Comune di Gallipoli alla sua istanza di annullamento in autotutela del verbale di contravvenzione al CdS della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli n. 21804839 del 23.7.2018.
Il Comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso.
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 1299/2019 depositata il 5.11.2019, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, esulando la controversia dalla materia tributaria.
|| Ricorrente_1, con ricorso pervenuto il 28.5.2020, impugnava la sentenza, deducendo che il primo giudice aveva confuso la richiesta di annullamento di un verbale contravvenzionale di competenza del giudice ordinario con il ricorso avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela di competenza della Commissione Tributaria.
Il Comune di Gallipoli, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisdizione tributaria ha ad oggetto la materia dei tributi e siccome nel caso in esame la controversia ha ad oggetto la sanzione irrogata dal Comune di Gallipoli per una violazione al codice della strada, è evidente che si è al di fuori della sfera di operatività della giurisdizione tributaria, a nulla rilevando che il ricorso del Ricorrente_1 sia stato proposto invece che direttamente avverso il verbale di accertamento della contravvenzione contro il provvedimento di rigetto della istanza di annullamento del medesimo verbale in sede di autotutela.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno del suo singolare punto di vista non ha nulla a che vedere con il caso in esame, riguardando in particolare la sentenza della Cassazione n. 14263 del 2015 la materia delle spese processuali.
L'appello va quindi rigettato, perché manifestamente destituito di fondamento e addirittura temerario;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.