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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2042/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2042/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
20.11.2024, da
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Via Marche n. 5,
e
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Foligno (PG), in Via Marche 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Tomassoni ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.01.1982 in Cutro (KR) (atto n. 21, parte II, Serie A, anno 1982) in regime di comunione dei beni con i figli: e tutti maggiorenni ed economicamente Parte_3 Parte_4 Parte_5
autosufficienti pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II – La casa familiare di Via Marche 5, di proprietà della , viene assegnata alla stessa;
Pt_2
III - I coniugi danno atto che la moglie, percependo un reddito notevolmente inferiore rispetto a quello del marito, potrebbe vantare il diritto ad un contributo di mantenimento mensile a carico del marito.
Inoltre la ha recentemente subito un delicato intervento chirurgico a seguito del quale le è Pt_2
stato riconosciuto lo stato di malattia per la durata di un anno, e in ordine al quale è in atto la pratica per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile. E' intenzione dei coniugi sostituire al versamento periodico di un assegno da parte del marito in favore della moglie, il trasferimento in favore della
del fabbricato sito in Cutro in Via Andrè Marie Ampere n. 15 di proprietà dell'Arcuri, Pt_2
meglio descritto al punto 8) delle premesse. Il trasferimento in favore della della proprietà Pt_2 del fabbricato di Via Andrè Marie Ampere costituirà adempimento da parte del marito all'obbligo di mantenimento, e pertanto la rinuncia a richiedere la corresponsione dell'assegno mensile a Pt_2
tale titolo.
IV - In attuazione di quanto al punto III) cede a , che accetta, la Parte_1 Parte_2
proprietà esclusiva del fabbricato di civile abitazione sito in Cutro in Via Andrè Marie Ampere n. 15, identificato al Catasto fabbricati al foglio 10, particella 764, cat. A/3 classe 2 della consistenza di 6,5 vani. Detto bene è stato edificato dall' su terreno di sua esclusiva proprietà, come da atto che si Pt_1
riserva di produrre.
V - Il marito dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non vantare pertanto il diritto al contributo di mantenimento.”.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, specificando, in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di accordo di separazione, l'intenzione delle parti di perfezionare l'operazione in sede notarile.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO pagina 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_6
hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.01.1982 in Cutro (KR) (atto n. 21, parte II,
Serie A, anno 1982);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2042/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
20.11.2024, da
(C.F. , nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
Foligno (PG), Via Marche n. 5,
e
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Foligno (PG), in Via Marche 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Tomassoni ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.01.1982 in Cutro (KR) (atto n. 21, parte II, Serie A, anno 1982) in regime di comunione dei beni con i figli: e tutti maggiorenni ed economicamente Parte_3 Parte_4 Parte_5
autosufficienti pagina 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“I - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II – La casa familiare di Via Marche 5, di proprietà della , viene assegnata alla stessa;
Pt_2
III - I coniugi danno atto che la moglie, percependo un reddito notevolmente inferiore rispetto a quello del marito, potrebbe vantare il diritto ad un contributo di mantenimento mensile a carico del marito.
Inoltre la ha recentemente subito un delicato intervento chirurgico a seguito del quale le è Pt_2
stato riconosciuto lo stato di malattia per la durata di un anno, e in ordine al quale è in atto la pratica per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile. E' intenzione dei coniugi sostituire al versamento periodico di un assegno da parte del marito in favore della moglie, il trasferimento in favore della
del fabbricato sito in Cutro in Via Andrè Marie Ampere n. 15 di proprietà dell'Arcuri, Pt_2
meglio descritto al punto 8) delle premesse. Il trasferimento in favore della della proprietà Pt_2 del fabbricato di Via Andrè Marie Ampere costituirà adempimento da parte del marito all'obbligo di mantenimento, e pertanto la rinuncia a richiedere la corresponsione dell'assegno mensile a Pt_2
tale titolo.
IV - In attuazione di quanto al punto III) cede a , che accetta, la Parte_1 Parte_2
proprietà esclusiva del fabbricato di civile abitazione sito in Cutro in Via Andrè Marie Ampere n. 15, identificato al Catasto fabbricati al foglio 10, particella 764, cat. A/3 classe 2 della consistenza di 6,5 vani. Detto bene è stato edificato dall' su terreno di sua esclusiva proprietà, come da atto che si Pt_1
riserva di produrre.
V - Il marito dichiara di essere economicamente autosufficiente e di non vantare pertanto il diritto al contributo di mantenimento.”.
All'udienza del 12.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, specificando, in ordine al trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di accordo di separazione, l'intenzione delle parti di perfezionare l'operazione in sede notarile.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO pagina 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alle parti e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_6
hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.01.1982 in Cutro (KR) (atto n. 21, parte II,
Serie A, anno 1982);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cutro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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