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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dott.ssa Concetta Alacqua Presidente
dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice est.
dott. Carmelo Proiti Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 630 COMMA 3 C.P.C.
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 1012/2023 R.G.;
Letto il reclamo proposto in data 9-08-2023 da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. ) con sede in Brolo (ME), C/da Sirò – Zona C.F._1
industriale – (P.I. ) e in P.IVA_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), con sede in P.IVA_2
Brolo (ME), piazza Stazione - Zona industriale, entrambi elettivamente domiciliati in Brolo (ME), via Meucci n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosa
Saturno che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
Reclamanti;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
1 Torrenova (ME), via Nazionale n. 112, (P.IVA ), elettivamente P.IVA_3
domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Reclamata;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_3
e P.IVA ), con sede in ST (RE), via Leonardo P.IVA_4 P.IVA_5
Da Vinci n. 4, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia (RE), piazza
Vallisneri n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Zacchino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamata;
E NEI CONFRONTI DI
residente in [...]; Controparte_4
residente in [...]; Controparte_5
residente in [...]
n. 27;
(C.F. ) Controparte_7 C.F._2 Email_1
AVV. nella qualità di custode e professionista delegato Parte_2
della procedura esecutiva immobiliare n. 37/2007 R.G.E.
( ; Email_2
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore (C.F. ) indirizzo di posta elettronica P.IVA_6
certificata: Email_3
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 Email_4
2 (C.F. ), ; Parte_5 C.F._4 Email_5
con sede in Roma, via G. Parte_6
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_7
pro-tempore, subentrata a titolo universale a Controparte_8
(SIC.procedure.cautelari.immob. genziariscossione.gov.it); Em_6
Reclamati non costituiti;
Avverso l'ordinanza del 19/07/2023 emessa dal G.E. nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 37/2007 R.G.E., comunicata via pec in data
21/07/2023, nella parte in cui e Parte_1 Controparte_1
sono stati condannati in solido al pagamento delle spese/compensi del professionista delegato Avv. come liquidati in atti;
Parte_2
Rilevato che, all'esito dell'udienza del 21-11-2023 svoltasi, giusta decreto del
22-10-2023, con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, con ordinanza del 29-11-2023, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di una memoria conclusionale;
Lette le memorie depositate dalle parti:
OSSERVA
1. hanno impugnato Parte_7
l'ordinanza del 19/07/2023 emessa nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 37/2007 R.G.E., comunicata via pec in data 21/07/2023, nella parte in cui sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese/compensi del professionista delegato, avv. , cosi come Parte_2
liquidati dal G.E. che, al contempo, ha dichiarato estinta la procedura stessa per rinuncia di tutti i creditori.
Sulla scorta dei motivi esplicitati nel reclamo depositato in data 9 agosto 2023,
3 così compendiati sotto la rubrica “errata e/o inesatta applicazione dell'art. 629 cpc
in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo
anche ai sensi dell'art.111 cost. – violazione e/o errata applicazione del c.d. principio
di “onere delle spese” - ingiustizia manifesta”, i reclamanti hanno chiesto all'intestato Tribunale di “1) In via preliminare gli odierni reclamanti chiedono la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto sussistono i
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come evidenziato nella
esposizione dei fatti fin qui esposta. 2) Conseguentemente, gli odierni reclamanti
chiedono, in accoglimento del presente reclamo, l'annullamento e/o la revoca
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, ingiustamente, le spese ed in compensi
del professionista delegato sono state poste solidalmente a carico di CP_1
e della . 3) In accoglimento del presente
[...] Parte_1
reclamo ed in riforma della succitata ordinanza si chiede che le spese e i compensi
liquidati al professionista Delegato siano posti a carico del debitore Parte_2
e/o comunque a carico di tutti i creditori procedenti e/o in via solo gradata a carico di
tutti i creditori in solido rinunciatari e non solo a carico degli odierni reclamanti. Con
vittoria di spese e compensi..”.
Con comparsa del 7-11-2023, si costituiva chiedendo che Controparte_2
“voglia ritenere e dichiarare che la non ha mai dato impulso alla CP_2
procedura esecutiva e dunque nessun onere - spese e compensi liquidati al
professionista delegato - potrà essere posto a carico della stessa” e, con comparsa del 9-11-2023, si costituiva anche chiedendo, in via principale, il CP_3
rigetto del reclamo e, in subordine, “ai sensi dell'art. 8 del D.P.R, 115/2002
potranno essere posti a carico di i soli compensi direttamente riferiti ad attività CP_3
correlate alla custodia ed alle operazioni di vendita del solo che costituisce Pt_8
4 solo la quinta parte dell'intero compendio assoggettato alla procedura esecutiva n.
37/07 R.G.E.” mentre, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano gli altri reclamati sopra menzionati.
Quindi, come accennato, all'esito dell'udienza del 21-11-2023 svoltasi, giusta decreto del 22-10-2023, con le modalità della trattazione scritta, il Collegio,
con ordinanza del 29-11-2023, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di una memoria conclusionale.
2. Tanto premesso, atteso il contenuto del dispositivo dell'ordinanza reclamata ovvero “DICHIARA estinto il processo esecutivo indicato in epigrafe;
PONE le spese a carico di Controparte_1 CP_9
, in solido tra loro”, giova osservare che gli odierni reclamanti si
[...]
dolgono esclusivamente della determinazione con la quale il G.E. ha posto, a loro carico, i compensi del custode e del professionista delegato.
Invero, in ipotesi del tipo di quella in esame, la S.C. ha ribadito che “In
applicazione (e adattamento) dei suddetti principi (enunciati in tema di processo di
cognizione) al processo di esecuzione, deve affermarsi che, laddove non si intenda
contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni
pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il
quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente
indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti
diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda
contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione
dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del
processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti
oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo. Più precisamente: a) va proposto
5 il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di
estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o
successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese
del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
16711 del 17/07/2009, Rv. 609145 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22509 del 28/10/2011,
Rv. 619576 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del
18/09/2014, Rv. 633073 - 01); b) va proposta l'opposizione agli atti esecutivi di
cui all'art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di
chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
del giudice dell'esecuzione, consequenziali sia all'estinzione per causa tipica che alla
dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi
(contestualmente o successivamente) ai sensi dell'art. 632 c.p.c., diversi dalla
regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo
definito con provvedimento di estinzione cd. tipica (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 01, in cui è espressamente precisato, in
motivazione, che i provvedimenti consequenziali all'estinzione, anche per
causa tipica, pronunciati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano
certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti
ad impugnazione con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui
all'art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.; conf.:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055 - 01)” (Cassazione civile sez. III, 30/07/2021,
n.21874)
Nella medesima pronuncia, è stato, altresì, richiamato il caso concreto da cui
6 è scaturita la controversia che presenta evidenti attinenze con la vicenda in esame ossia che “E' opportuno aggiungere (benché non vi sia alcuna specifica
censura in proposito) che, nella specie, emerge dagli atti che l'opposizione dell' Pt_9
avanzata formalmente ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -
[...]
T.U.S.G. (e che risulta notificata anche al custode, titolare del diritto al pagamento
degli importi liquidati) non avrebbe potuto essere convertita ed esaminata
quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto essa
non risultava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento di liquidazione (oltre a non essere stata proposta nella forma del
ricorso al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della
insopprimibile fase sommaria; cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170
del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv.
651505 - 01)”.
Di talché, atteso che lo strumento predisposto per la contestazione dell'individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti alla corresponsione dei compensi all'ausiliario, all'esito dell'estinzione della procedura esecutiva, è
quello dell'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.E. e non il rimedio del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto da , non potendosi, Parte_7
peraltro, procedere alla riqualificazione del presente reclamo quale opposizione agli atti esecutivi, atteso che, ex art. 617 comma 2 c.p.c., “le
opposizioni … ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione”, mentre, nella specie, gli istanti hanno attivato lo strumento del reclamo dinanzi al Collegio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dei reclamanti.
7 Tuttavia, se è noto che “la valutazione dell'ammissibilità di un mezzo di
impugnazione, nella logica sottesa alla qualificazione di un requisito come condizione
di ammissibilità, è valutazione la cui necessità non sorge in forza di un rilievo del
giudice, ma è imposta come condizione per l'esame dell'impugnazione dalle regole,
che disciplinano l'esercizio del potere di impugnazione, il controllo del cui rispetto è
doveroso per il giudice. Poichè chi introduce un'impugnazione è tenuto al rispetto
delle dette regole ed il giudice ha il dovere di controllare se esse siano state rispettate,
è palese che la questione della loro osservanza non si può considerare come una
questione che è introdotta dal giudice nel dibattito processuale come questione
rilevante per la decisione. Essa è già necessariamente parte del dovere decisorio del
giudice per effetto dell'esercizio del diritto di impugnazione e la parte che esercita tale
diritto, introducendo l'impugnazione è ben consapevole che, nell'esercitare tale
diritto deve osservare le condizioni di ammissibilità e, quindi le forme ed i tempi in tal
senso previste, e che esse debbono essere controllate dal giudice” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2015, n.16060), l'evenienza in base alla quale la questione dell'inammissibilità dello strumento impugnatorio non ha costituito eccezione delle parti costituite induce all'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 37/2018, come aggiornati dal D.M. 147/2022, (procedimenti cautelari), tenendo conto della natura e del valore della causa (€ 4.242,05),
nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dai resistenti reclamati che si sono costituiti e con esclusione della fase istruttoria che non s'è svolta,
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
8 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 284,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 176,00
Fase decisionale, valore minimo: € 195,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 655,00
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_10
per le causali di cui in motivazione;
[...]
2. Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite, in favore di CP_2
che si liquidano in € 655,00 per compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 655,00 per compensi professionali, oltre al CP_3
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Manda alla Cancelleria perché valuti la ricorrenza di presupposti previsti dall'art.13,
comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste
l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4-01-2024.
9 Il Giudice est.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Alacqua
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dott.ssa Concetta Alacqua Presidente
dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice est.
dott. Carmelo Proiti Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 630 COMMA 3 C.P.C.
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 1012/2023 R.G.;
Letto il reclamo proposto in data 9-08-2023 da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (C.F. ) con sede in Brolo (ME), C/da Sirò – Zona C.F._1
industriale – (P.I. ) e in P.IVA_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), con sede in P.IVA_2
Brolo (ME), piazza Stazione - Zona industriale, entrambi elettivamente domiciliati in Brolo (ME), via Meucci n. 6, presso lo studio dell'avv. Rosa
Saturno che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
Reclamanti;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_2
1 Torrenova (ME), via Nazionale n. 112, (P.IVA ), elettivamente P.IVA_3
domiciliata in Capo d'Orlando (ME), via Vittorio Veneto n. 85, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mazzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Reclamata;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_3
e P.IVA ), con sede in ST (RE), via Leonardo P.IVA_4 P.IVA_5
Da Vinci n. 4, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia (RE), piazza
Vallisneri n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Zacchino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Reclamata;
E NEI CONFRONTI DI
residente in [...]; Controparte_4
residente in [...]; Controparte_5
residente in [...]
n. 27;
(C.F. ) Controparte_7 C.F._2 Email_1
AVV. nella qualità di custode e professionista delegato Parte_2
della procedura esecutiva immobiliare n. 37/2007 R.G.E.
( ; Email_2
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore (C.F. ) indirizzo di posta elettronica P.IVA_6
certificata: Email_3
(C.F. ), Parte_4 C.F._3 Email_4
2 (C.F. ), ; Parte_5 C.F._4 Email_5
con sede in Roma, via G. Parte_6
Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_7
pro-tempore, subentrata a titolo universale a Controparte_8
(SIC.procedure.cautelari.immob. genziariscossione.gov.it); Em_6
Reclamati non costituiti;
Avverso l'ordinanza del 19/07/2023 emessa dal G.E. nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 37/2007 R.G.E., comunicata via pec in data
21/07/2023, nella parte in cui e Parte_1 Controparte_1
sono stati condannati in solido al pagamento delle spese/compensi del professionista delegato Avv. come liquidati in atti;
Parte_2
Rilevato che, all'esito dell'udienza del 21-11-2023 svoltasi, giusta decreto del
22-10-2023, con le modalità della trattazione scritta, il Collegio, con ordinanza del 29-11-2023, ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di una memoria conclusionale;
Lette le memorie depositate dalle parti:
OSSERVA
1. hanno impugnato Parte_7
l'ordinanza del 19/07/2023 emessa nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 37/2007 R.G.E., comunicata via pec in data 21/07/2023, nella parte in cui sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese/compensi del professionista delegato, avv. , cosi come Parte_2
liquidati dal G.E. che, al contempo, ha dichiarato estinta la procedura stessa per rinuncia di tutti i creditori.
Sulla scorta dei motivi esplicitati nel reclamo depositato in data 9 agosto 2023,
3 così compendiati sotto la rubrica “errata e/o inesatta applicazione dell'art. 629 cpc
in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo
anche ai sensi dell'art.111 cost. – violazione e/o errata applicazione del c.d. principio
di “onere delle spese” - ingiustizia manifesta”, i reclamanti hanno chiesto all'intestato Tribunale di “1) In via preliminare gli odierni reclamanti chiedono la
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto sussistono i
requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come evidenziato nella
esposizione dei fatti fin qui esposta. 2) Conseguentemente, gli odierni reclamanti
chiedono, in accoglimento del presente reclamo, l'annullamento e/o la revoca
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, ingiustamente, le spese ed in compensi
del professionista delegato sono state poste solidalmente a carico di CP_1
e della . 3) In accoglimento del presente
[...] Parte_1
reclamo ed in riforma della succitata ordinanza si chiede che le spese e i compensi
liquidati al professionista Delegato siano posti a carico del debitore Parte_2
e/o comunque a carico di tutti i creditori procedenti e/o in via solo gradata a carico di
tutti i creditori in solido rinunciatari e non solo a carico degli odierni reclamanti. Con
vittoria di spese e compensi..”.
Con comparsa del 7-11-2023, si costituiva chiedendo che Controparte_2
“voglia ritenere e dichiarare che la non ha mai dato impulso alla CP_2
procedura esecutiva e dunque nessun onere - spese e compensi liquidati al
professionista delegato - potrà essere posto a carico della stessa” e, con comparsa del 9-11-2023, si costituiva anche chiedendo, in via principale, il CP_3
rigetto del reclamo e, in subordine, “ai sensi dell'art. 8 del D.P.R, 115/2002
potranno essere posti a carico di i soli compensi direttamente riferiti ad attività CP_3
correlate alla custodia ed alle operazioni di vendita del solo che costituisce Pt_8
4 solo la quinta parte dell'intero compendio assoggettato alla procedura esecutiva n.
37/07 R.G.E.” mentre, ancorché ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano gli altri reclamati sopra menzionati.
Quindi, come accennato, all'esito dell'udienza del 21-11-2023 svoltasi, giusta decreto del 22-10-2023, con le modalità della trattazione scritta, il Collegio,
con ordinanza del 29-11-2023, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di una memoria conclusionale.
2. Tanto premesso, atteso il contenuto del dispositivo dell'ordinanza reclamata ovvero “DICHIARA estinto il processo esecutivo indicato in epigrafe;
PONE le spese a carico di Controparte_1 CP_9
, in solido tra loro”, giova osservare che gli odierni reclamanti si
[...]
dolgono esclusivamente della determinazione con la quale il G.E. ha posto, a loro carico, i compensi del custode e del professionista delegato.
Invero, in ipotesi del tipo di quella in esame, la S.C. ha ribadito che “In
applicazione (e adattamento) dei suddetti principi (enunciati in tema di processo di
cognizione) al processo di esecuzione, deve affermarsi che, laddove non si intenda
contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni
pignorati emesso dal giudice dell'esecuzione nella parte in cui viene determinato il
quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente
indicata la parte tenuta al, pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti
diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda
contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione
dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all'esito del
processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti
oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo. Più precisamente: a) va proposto
5 il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di
estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o
successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese
del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
16711 del 17/07/2009, Rv. 609145 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22509 del 28/10/2011,
Rv. 619576 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del
18/09/2014, Rv. 633073 - 01); b) va proposta l'opposizione agli atti esecutivi di
cui all'art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di
chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
del giudice dell'esecuzione, consequenziali sia all'estinzione per causa tipica che alla
dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi
(contestualmente o successivamente) ai sensi dell'art. 632 c.p.c., diversi dalla
regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo
definito con provvedimento di estinzione cd. tipica (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 01, in cui è espressamente precisato, in
motivazione, che i provvedimenti consequenziali all'estinzione, anche per
causa tipica, pronunciati ai sensi dell'art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano
certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti
ad impugnazione con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui
all'art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c.; conf.:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055 - 01)” (Cassazione civile sez. III, 30/07/2021,
n.21874)
Nella medesima pronuncia, è stato, altresì, richiamato il caso concreto da cui
6 è scaturita la controversia che presenta evidenti attinenze con la vicenda in esame ossia che “E' opportuno aggiungere (benché non vi sia alcuna specifica
censura in proposito) che, nella specie, emerge dagli atti che l'opposizione dell' Pt_9
avanzata formalmente ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -
[...]
T.U.S.G. (e che risulta notificata anche al custode, titolare del diritto al pagamento
degli importi liquidati) non avrebbe potuto essere convertita ed esaminata
quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto essa
non risultava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento di liquidazione (oltre a non essere stata proposta nella forma del
ricorso al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della
insopprimibile fase sommaria; cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170
del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv.
651505 - 01)”.
Di talché, atteso che lo strumento predisposto per la contestazione dell'individuazione del soggetto o dei soggetti tenuti alla corresponsione dei compensi all'ausiliario, all'esito dell'estinzione della procedura esecutiva, è
quello dell'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.E. e non il rimedio del reclamo ex art. 630 comma 3 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto da , non potendosi, Parte_7
peraltro, procedere alla riqualificazione del presente reclamo quale opposizione agli atti esecutivi, atteso che, ex art. 617 comma 2 c.p.c., “le
opposizioni … ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione”, mentre, nella specie, gli istanti hanno attivato lo strumento del reclamo dinanzi al Collegio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dei reclamanti.
7 Tuttavia, se è noto che “la valutazione dell'ammissibilità di un mezzo di
impugnazione, nella logica sottesa alla qualificazione di un requisito come condizione
di ammissibilità, è valutazione la cui necessità non sorge in forza di un rilievo del
giudice, ma è imposta come condizione per l'esame dell'impugnazione dalle regole,
che disciplinano l'esercizio del potere di impugnazione, il controllo del cui rispetto è
doveroso per il giudice. Poichè chi introduce un'impugnazione è tenuto al rispetto
delle dette regole ed il giudice ha il dovere di controllare se esse siano state rispettate,
è palese che la questione della loro osservanza non si può considerare come una
questione che è introdotta dal giudice nel dibattito processuale come questione
rilevante per la decisione. Essa è già necessariamente parte del dovere decisorio del
giudice per effetto dell'esercizio del diritto di impugnazione e la parte che esercita tale
diritto, introducendo l'impugnazione è ben consapevole che, nell'esercitare tale
diritto deve osservare le condizioni di ammissibilità e, quindi le forme ed i tempi in tal
senso previste, e che esse debbono essere controllate dal giudice” (Cassazione civile sez. III, 29/07/2015, n.16060), l'evenienza in base alla quale la questione dell'inammissibilità dello strumento impugnatorio non ha costituito eccezione delle parti costituite induce all'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 37/2018, come aggiornati dal D.M. 147/2022, (procedimenti cautelari), tenendo conto della natura e del valore della causa (€ 4.242,05),
nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dai resistenti reclamati che si sono costituiti e con esclusione della fase istruttoria che non s'è svolta,
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
8 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 284,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 176,00
Fase decisionale, valore minimo: € 195,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 655,00
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_10
per le causali di cui in motivazione;
[...]
2. Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite, in favore di CP_2
che si liquidano in € 655,00 per compensi professionali, oltre al rimborso
[...]
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in solido delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 655,00 per compensi professionali, oltre al CP_3
rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Manda alla Cancelleria perché valuti la ricorrenza di presupposti previsti dall'art.13,
comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste
l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4-01-2024.
9 Il Giudice est.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Alacqua
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