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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera”, e vertenteTRA
C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Vallo della Lucania (SA) al Corso G. Murat n. 20, presso lo studio dell'avv. Germano Nicoletti, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t. (C.F. ), con sede in Roma, P.le CP_1 P.IVA_1 delle Nazioni – EUR - ;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 13.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.01.2018, la ricorrente chiedeva Parte_1 al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la maggiorazione sociale e l'integrazione al trattamento minimo su CP_ pensione di vecchiaia cat. VO/S n. 45000269; b) condannare l' al pagamento di tali benefici e/o prestazioni a far data dal mese di gennaio 2016; c) il sottoscritto procuratore chiede che il CP_ signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, diritti, ed onorario di causa con attribuzione all'avv. Nicoletti per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%…” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, occorre dichiarar la contumacia dell' attesa la regolarità della CP_1 notifica in suo favore e la sua mancata costituzione. La domanda deve essere accolta. Il ricorrente infatti ha dimostrato che il reddito estero consistente nella pensione versato dallo stato del Venezuela, non è stato oggetto di sospensione ma di revoca a tempo indeterminato, così come si evince dal certificato rilasciato dal Consolato del Venezuela allegato dal ricorrente al proprio ricorso. Ciò comporta che le somme non possono essere considerate nel calcolo del reddito della ricorrente, che al momento percepisce la somma di euro 50,00 per pensione VO/S dallo Stato Italiano. Conseguente, sussistono i requisiti per la ricostituzione della pensione VO/S per maggiorazione sociale ed integrazione al minimo su base reddituale. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 31.01.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. ad erogare alla ricorrente la maggiorazione Parte_1 sociale nonché l'integrazione al trattamento minimo su pensione di vecchiaia dal mese di gennaio 2016;
- nulla sulle spese di lite. Manda la cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Vallo della Lucania 13 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento integrale servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera”, e vertenteTRA
C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Vallo della Lucania (SA) al Corso G. Murat n. 20, presso lo studio dell'avv. Germano Nicoletti, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t. (C.F. ), con sede in Roma, P.le CP_1 P.IVA_1 delle Nazioni – EUR - ;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 13.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.01.2018, la ricorrente chiedeva Parte_1 al Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la maggiorazione sociale e l'integrazione al trattamento minimo su CP_ pensione di vecchiaia cat. VO/S n. 45000269; b) condannare l' al pagamento di tali benefici e/o prestazioni a far data dal mese di gennaio 2016; c) il sottoscritto procuratore chiede che il CP_ signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, diritti, ed onorario di causa con attribuzione all'avv. Nicoletti per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%…” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, occorre dichiarar la contumacia dell' attesa la regolarità della CP_1 notifica in suo favore e la sua mancata costituzione. La domanda deve essere accolta. Il ricorrente infatti ha dimostrato che il reddito estero consistente nella pensione versato dallo stato del Venezuela, non è stato oggetto di sospensione ma di revoca a tempo indeterminato, così come si evince dal certificato rilasciato dal Consolato del Venezuela allegato dal ricorrente al proprio ricorso. Ciò comporta che le somme non possono essere considerate nel calcolo del reddito della ricorrente, che al momento percepisce la somma di euro 50,00 per pensione VO/S dallo Stato Italiano. Conseguente, sussistono i requisiti per la ricostituzione della pensione VO/S per maggiorazione sociale ed integrazione al minimo su base reddituale. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 31.01.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. ad erogare alla ricorrente la maggiorazione Parte_1 sociale nonché l'integrazione al trattamento minimo su pensione di vecchiaia dal mese di gennaio 2016;
- nulla sulle spese di lite. Manda la cancelleria per le comunicazioni. Così deciso in Vallo della Lucania 13 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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