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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7418/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c. come in atti fissato
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MICUNCO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. OCCHIOGROSSO ISABELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine ex articolo 127 ter c.p.c. le parti hanno
1 concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari CP_1
in data 05/09/1990, unione dalla quale sono nati due figli, oggi eco- nomicamente indipendenti. Con sentenza n. 974/2010, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, poi consensualizzata.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al paga- mento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i
2 coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nel loro interesse, confermando le disposizioni che regolavano lo stato di separazione, e si è disposta la prosecuzione del giudizio.
Nella fase istruttoria sono stati assunti gli interrogatori formali delle parti, nel corso dei quali il resistente ha ammesso solo che la ricorrente aveva intrapreso attività lavorativa presso la NUMBE-
RONE s.r.l., e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO PER L'ALTRO CONIUGE” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei co- niugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla for- mazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
4 procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative
5 professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario
6 indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventual- mente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comun- que, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Ciò posto, e tronando all'esame della fattispecie posta all'esame del collegio, dagli atti emerge che:
a) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimo- niali dei coniugi, il marito nell'anno 2022 ha goduto di redditi de- rivanti da lavoro dipendente per complessivi € 27.716,00, che nel
2024 si sono considerevolmente ridotti, atteso che dalle buste paga di settembre/ottobre si evince che la sua retribuzione, fondata su cassa integrazione guadagni, è stata pari ad € 750,00/mese in media, per un totale annuo di circa € 9.750,00 e che allo stesso è stata ri- conosciuta un'invalidità del 67%, mentre la moglie nel 2020 e 2021 ha goduto di un reddito di € 3.433,00, ridottosi nel 2022 a circa €
400,00 (imputabile alla rendita catastale della casa ove abita), e ne- gli anni successivi ha ricevuto emolumenti da vari enti pubblici, tra cui il Comune di Adelfia, che nell'anno 2023 le ha erogato la com- plessiva somma di € 1.183,00;
b) quanto all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o, comunque, all'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni obiettive, accertamento da eseguire rigorosamente, emerge che la moglie, sessantaquattrenne, non è in grado di trovare una stabile occupazione lavorativa e che nel corso della vita coniugale si è de- dicata alla cura dei figli;
c) per la quantificazione dell'assegno, che non dev'essere rappor- tato al pregresso tenore di vita familiare o al parametro dell'auto- sufficienza economica, ma determinato in misura tale da garantire al coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo
7 da lui dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno dei coniugi, ritiene il Collegio di determinarla in € 150,00/mese, tenuto conto degli elementi sopra considerati e, soprattutto, dei redditi percepiti dal marito.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti, atteso che il resistente ha chiesto in subordine una riduzione dell'assegno, senza specifi- care il relativo importo e, quindi, di fatto impedendo alla
contro
- parte di valutare la congruità della sua richiesta.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 13/06/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 05/09/1990 tra Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 1384, parte II, serie A, anno 1990;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
8 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE a carico del resistente, a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare a favore della ricorrente, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 150,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI, pagamento che dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5. COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7418/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c. come in atti fissato
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MICUNCO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. OCCHIOGROSSO ISABELLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine ex articolo 127 ter c.p.c. le parti hanno
1 concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari CP_1
in data 05/09/1990, unione dalla quale sono nati due figli, oggi eco- nomicamente indipendenti. Con sentenza n. 974/2010, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione dei coniugi, poi consensualizzata.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le anno- tazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al paga- mento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, oltre la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i
2 coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati oppor- tuni nel loro interesse, confermando le disposizioni che regolavano lo stato di separazione, e si è disposta la prosecuzione del giudizio.
Nella fase istruttoria sono stati assunti gli interrogatori formali delle parti, nel corso dei quali il resistente ha ammesso solo che la ricorrente aveva intrapreso attività lavorativa presso la NUMBE-
RONE s.r.l., e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di
3 cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO PER L'ALTRO CONIUGE” – Il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei co- niugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla for- mazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
4 procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative
5 professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario
6 indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventual- mente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comun- que, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Ciò posto, e tronando all'esame della fattispecie posta all'esame del collegio, dagli atti emerge che:
a) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimo- niali dei coniugi, il marito nell'anno 2022 ha goduto di redditi de- rivanti da lavoro dipendente per complessivi € 27.716,00, che nel
2024 si sono considerevolmente ridotti, atteso che dalle buste paga di settembre/ottobre si evince che la sua retribuzione, fondata su cassa integrazione guadagni, è stata pari ad € 750,00/mese in media, per un totale annuo di circa € 9.750,00 e che allo stesso è stata ri- conosciuta un'invalidità del 67%, mentre la moglie nel 2020 e 2021 ha goduto di un reddito di € 3.433,00, ridottosi nel 2022 a circa €
400,00 (imputabile alla rendita catastale della casa ove abita), e ne- gli anni successivi ha ricevuto emolumenti da vari enti pubblici, tra cui il Comune di Adelfia, che nell'anno 2023 le ha erogato la com- plessiva somma di € 1.183,00;
b) quanto all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o, comunque, all'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni obiettive, accertamento da eseguire rigorosamente, emerge che la moglie, sessantaquattrenne, non è in grado di trovare una stabile occupazione lavorativa e che nel corso della vita coniugale si è de- dicata alla cura dei figli;
c) per la quantificazione dell'assegno, che non dev'essere rappor- tato al pregresso tenore di vita familiare o al parametro dell'auto- sufficienza economica, ma determinato in misura tale da garantire al coniuge richiedente un livello reddituale adeguato al contributo
7 da lui dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno dei coniugi, ritiene il Collegio di determinarla in € 150,00/mese, tenuto conto degli elementi sopra considerati e, soprattutto, dei redditi percepiti dal marito.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti, atteso che il resistente ha chiesto in subordine una riduzione dell'assegno, senza specifi- care il relativo importo e, quindi, di fatto impedendo alla
contro
- parte di valutare la congruità della sua richiesta.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 13/06/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 05/09/1990 tra Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] in data [...], trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 1384, parte II, serie A, anno 1990;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
8 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE a carico del resistente, a partire dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare a favore della ricorrente, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 150,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI, pagamento che dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5. COMPENSA le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
9