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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
Presidente 1. dr. Gennaro Iacone
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 21/10/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3179/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Labriola
APPELLANTE
E
- in Controparte 1 rappresentata e difesa dagli avv. D. Sorrentino e A. persona del legale rapp.te pro tempore-
D'ND
APPELLATA
E
- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-
APPELLATA CONTUMACE
La Corte così decide:
dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l' CP_1 appellata;
nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
Presidente 1. dr. Gennaro Iacone
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 21/10/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3179/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. R. Labriola
APPELLANTE
E
- in Controparte 1 rappresentata e difesa dagli avv. D. Sorrentino e A. persona del legale rapp.te pro tempore-
D'ND
APPELLATA
E
- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Controparte_2
-
APPELLATA CONTUMACE
La Corte così decide:
dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l' CP_1 appellata;
nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone