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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/07/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 79-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSTO composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. 79-1/2023 P.U. nel quale è confluita l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal P.M nei confronti della società Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sostituto Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale, dott.
Carmine Nuzzo, ha chiesto la liquidazione giudiziale della società
[...]
CP_1
A fondamento del ricorso il PM ha dedotto la natura commerciale della società, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 lett d)
C.C.I., nonché lo stato di insolvenza della stessa.
Ha evidenziato, infatti, che all'esito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza nell'ambito procedimento penale per reati di falso in bilancio, appropriazione indebita e reati tributari, è emerso l'ingentissimo indebitamento della società (di oltre otto milioni di euro), oltre a plurimi fatti distrattivi e dissipatori del patrimonio sociale.
pagina1 di 16 Ed in particolare è risultato che, oltre ai debiti verso fornitori, l'erario, il e banca Siena NPL s.r.l., ha un Controparte_2 Controparte_1
elevatissimo debito (di oltre sei milioni di euro), nei confronti della società per il mancato pagamento dei canoni Parte_1
di locazione del contratto di affitto di azienda inter-partes, debito non registrato e contabilizzato nelle scritture contabili della società.
All'esito di un più generale controllo delle scritture contabili sono emerse poi altre numerose irregolarità e omesse contabilizzazioni di crediti ed entrate di cassa, nonché operazioni di rimborso o di restituzione finanziamenti soci in violazione del divieto di postergazione di cui all'articolo 2467 c.c. e, infine, numerose condotte distrattive consistenti nel versamento di rilevantissime somme di denaro in favore dell'amministratore -prive di giustificazione- per un importo complessivo di oltre novecentomila euro.
Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti sono stati quindi regolarmente notificati all'indirizzo PEC della società, come da attestazione di cancelleria in atti.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_1
rappresentate pro- tempore, si è opposta alla richiesta di liquidazione giudiziale evidenziando, in particolare, l'inesistenza dei debiti indicati da
P.M e dello stato di insolvenza e producendo a tale scopo documentazione che dimostrerebbe l'avvenuto pagamento dei debiti ai fornitori privati, al
, a Siena Npl e all'erario. Controparte_2
pagina2 di 16 Quanto poi, alla posizione debitoria nei confronti di Parte_1
per il mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda (debito,
[...]
giova ribadire, di oltre sei milioni di euro per quanto emerso dalle indagini), la resistente ha dedotto e documentato di aver stipulato, nel corso del rapporto, scritture private con le quali i contraenti si sarebbero via via accordati per una progressiva diminuzione del canone di affitto a causa della crisi del settore delle corse e della diminuzione delle sovvenzioni ministeriali fino ad arrivare poi, nel 2023, a definire i rapporti con un accordo transattivo mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di seicentomila euro ad estinzione dell'intera esposizione debitoria pregressa della stessa . Controparte_1
Gli altri debiti indicati in bilancio sarebbero invece perfettamente sostenibili nella prospettiva della continuità dell'esercizio di impresa.
A seguito della copiosa documentazione depositata dalla resistente il
Giudice delegato ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare il riscontro, nei bilanci e nella scritture contabili della società, dei pagamenti che la stessa ha assunto di avere eseguito rispetto alla situazione di indebitamento complessivo evidenziata dalla Procura della
Repubblica e, più in generale, l'attendibilità delle scritture contabili e la loro corrispondenza alla realtà economica ed operativa della società, alla luce dei plurimi indici di inattendibilità delle scritture contabili e delle condotte distrattive del patrimonio sociale evidenziate dalla parte ricorrente.
pagina3 di 16 All'esito del deposito della consulenza ha chiesto che Controparte_1
l'ausiliario del magistrato venisse chiamato a chiarimenti, ribadendo in particolare l'inesistenza di un debito attuale nei confronti di
[...]
in forza degli accordi transattivi inter-partes e producendo Parte_1
ulteriore documentazione a dimostrazione della contrazione del debito nei confronti dei fornitori (che all'attualità sarebbe pari a circa centocinquantamila euro) e, infine, evidenziando la compensazione del debito erariale con il proprio credito IVA, residuando così nei confronti dell'erario un debito di circa novantamila euro.
Respinta la richiesta di supplemento istruttorio, all'udienza del 8.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa discussione delle parti ed anche in questa sede la resistente ha depositato ulteriore documentazione comprovante, questa volta, lo stanziamento di consistenti sovvenzioni ministeriali per l'anno 2025 a dimostrazione della capacità reddituale della società.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Il Tribunale è territorialmente competente, poiché la sede legale dell'impresa si trova in Follonica (GR).
Venendo al merito della decisione, si deve in primo luogo osservare che la società debitrice è un imprenditore commerciale come risulta, oltre che dagli accertamenti svolti, dalle stesse allegazioni della ricorrente in ordine all'attività di organizzazione e gestione di corse ippiche al galoppo presso gli impianti di Livorno e di . CP_2
Sussistono altresì i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 2 lett. d)
C.C.I. per la declaratoria di liquidazione giudiziale, non essendo emersa la sussistenza delle esclusioni legate ai limiti di “fallibilità” previsti ex lege, della cui prova è onerato il debitore.
pagina4 di 16 Ed in particolare, tale onere probatorio va osservato rispetto al possesso congiunto e non alternativo dei suddetti limiti, riguardanti: l'attivo patrimoniale (non superiore a trecentomila euro) e i ricavi lordi (non superiori a duecento mila euro), per ciascuno dei tre esercizi commerciali precedenti al deposito dell'istanza (nel senso che è sufficiente il superamento dei predetti limiti in uno qualsiasi degli esercizi in esame a comportare il venir meno dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale), nonché l'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti (non superiore a cinquecentomila euro al momento della decisione).
Ed in ogni caso, nella specie la prova del superamento dei suddetti limiti emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti (cfr. informative della Guardia di Finanza allegate al ricorso per liquidazione giudiziale del
PM).
Lo stato di insolvenza è conclamato.
pagina5 di 16 Ed in particolare, dall'analisi compiuta dal consulente tecnico è emersa, in primo luogo (ed a conferma degli accertamenti della Guardia di Finanza), la totale inattendibilità delle scritture contabili della società CP_1
, avendo infatti il consulente evidenziato: “ l'esistenza di Bilanci
[...]
depositati che non forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica patrimoniale aziendale;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dell'omissione della registrazione del contratto di affitto di azienda con FCC sin dalla sottoscrizione per importo annualmente rilevante;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dei rilevanti errori contabili relativi alla registrazione dei contributi ministeriali per gli anni 2021-2022, imputando ricavi con competenza errata e per l'anno 2023 la presenza di importi contabilizzati come contributi in conto impianti che non trovano alcun giustificativo;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dell'errore di contabilizzazione dei saldi fornitori, che risulterebbero non aggiornati e con un elevato scostamento contabile;
l'evidenza di bilanci effettivi ricostruiti con esercizi sociali chiusi sempre in perdita per importi rilevanti;
l'esistenza di patrimonio netto negativo sin dal 2013 verosimilmente anche da anni precedenti, almeno dal 2010; l'esistenza di
Ingenti debiti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate” (cfr. ctu pag. 21).
pagina6 di 16 In un tale contesto di generale inattendibilità delle scritture contabili merita particolare attenzione l'analisi svolta dal ctu in ordine alla mancata contabilizzazione dei canoni del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con per la gestione dell'ippodromo di Parte_1
Follonica. Ed in particolare, il consulente ha evidenziato un debito complessivo della società pari ad euro 16.846.600,00, ipotizzando come dovuto l'originario canone pattuito nel contratto del 2010 in ragione del mancato adempimento alle scritture di riduzione del canone intervenute durante lo svolgimento del rapporto e, dunque, sul presupposto della loro sopravvenuta inefficacia. Come vedremo tale conclusione ha costituito oggetto di osservazione alla consulenza da parte della resistente.
Il ctu ha inoltre accertato rilevanti discrepanze tra i contributi ministeriali erogati e quelli contabilizzati nel triennio 2021-2023, evidenziando elevate percentuali di scostamento rispetto ai dati di bilancio, con conseguente ulteriore conferma della totale inattendibilità degli stessi. Di particolare rilievo, poi, la segnalazione dell'ausiliario in ordine all'acquisto, da parte della società, di un appartamento a Milano dell'ingente valore €1.950.000, la cui indicazione come bene strumentale nella nota integrativa del bilancio non risulta corrispondere alla destinazione effettiva dello stesso quale civile abitazione (cfr. n. 12 b allegato alla ctu).
Ne consegue che “la situazione patrimoniale della società risulta essere compromessa con un patrimonio netto negativo che nel 2023 con le corrette contabilizzazioni sarebbe stato pari a € – 14.188.522” (cfr. ctu pag. 11).
pagina7 di 16 Quanto, poi, ai debiti nei confronti dei fornitori (analizzati alla luce della documentazione prodotta dalla resistente anche in corso di operazioni peritali), il consulente ha accertato che oltre la metà degli stessi (ed esclusa la società , risulta non correttamente Parte_1
contabilizzata. Quanto, infine, al debito nei confronti dell'erario, il consulente ha rilevato una posizione debitoria complessiva della società di oltre seicentomila euro alla data del 15.11.2024, come si evince dalla certificazione dei carichi pendenti di Agenzia delle Entrate (cfr. doc. n. 17 allegato alla ctu). A conclusione delle verifiche compiute il ctu ha dunque evidenziato che: “la società sin dal 2013, anno di inizio delle comparazioni dei bilanci del sottoscritto, risulta aver fatturato ricavi quasi esclusivamente in base ai contributi ministeriali ricevuti, tali contributi sarebbero stati finalizzati alla gestione degli impianti, in realtà questi venivano utilizzati per coprire tutte le spese societarie compresi i compensi amministratori, i pagamenti di benefit a familiari e da ultimo nel 2022 addirittura all'acquisto un immobile civile in centro a Milano di cui non è stata fornita alcuna spiegazione in nota integrativa. L'immobile risulta poi venduto a maggio 2023 senza alcuna menzione in nota integrativa del relativo bilancio. La remunerazione del capitale investito, in base ai prospetti di bilancio riclassificati e rettificati evidenziati nell'allegato 13 a e b risulta inesistente, i conti economici risultano tutti evidenziare perdite rilevanti. La società risultava avere più oneri di quanto riusciva a coprire con i ricavi, una gestione dell'impresa poco oculata e volutamente non corretta ha portato a omissioni ed errori contabili tali da rendere la contabilità inattendibile. La società, a seguito della riclassificazione dei bilanci presenta un patrimonio netto negativo tale da evidenziare uno squilibrio economico patrimoniale sintomo dello stato di insolvenza della stessa. Pur non essendo stato possibile fare una approfondita revisione contabile tale da evidenziare tutte le anomalie
pagina8 di 16 contabili, è stato comunque possibile con i documenti in atti trovare errori rilevanti che evidenziano una contabilità inattendibile”. Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle deduzioni difensive della resistente e del proprio consulente di parte, sulle quali il ctu ha preso puntuale posizione. Ed in particolare, quanto all'ingentissimo debito nei confronti della società è sufficiente rilevare che Parte_1
non vi è alcuna prova, nelle scritture contabili analizzate dal ctu, dei pagamenti dei canoni pregressi e neppure, in ipotesi, di quelli ridotti in forza degli accordi inter-partes. Quanto, poi, all'accordo dell'agosto 2023 con cui le parti avrebbero transatto definitivamente tutto il debito pregresso con il pagamento -in favore di della somma di Parte_1
seicentomila euro (ed anch'esso non contabilizzato), la resistente ha affidato la relativa prova a mere copie di contabili di pagamenti transitati sul conto personale dell'amministratore di Parte_1 CP_3
anziché direttamente sul conto della società, come correttamente avrebbe dovuto essere, con conseguente inattendibilità, anche in questo caso, del relativo pagamento e della sua corretta imputazione. Ed in particolare al ctu è stata esibita la “copia di un estratto conto intestato all'Avv. Andrea
Pantani (all. 6) da cui si rileva un bonifico effettuato da FCC di €
600.000. Il conto intestato al legale, su cui sono confluiti anche altri bonifici, risulta essere stato stornato con un bonifico verso Siena NPL
2018 S.r.l. (all. 7) con causale “Saldo posizione NDG 3269512 FCC e
Garanti /Siena NPL 2018 S.r.l.”, pertanto sembrerebbe che i fondi versati ad siano poi confluiti su un conto FCC e poi su quello del CP_3
legale, rimane la perplessità sul perché non è stato fatto inizialmente direttamente il bonifico sul conto FCC”. Deve infine essere menzionata la scrittura che i due legali rappresentati delle società e Controparte_1
hanno stipulato a febbraio 2025, durante lo Parte_1
svolgimento delle operazioni peritali. Ed in particolare, con tale ultimo pagina9 di 16 accordo, dichiara addirittura di rinunciare completamente Parte_1
al proprio credito per mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda a fronte dell'impegno di ad acquistare -entro il Controparte_1
31.12.2025- tutte le aziende condotte da e le imprese ad Parte_1
essa collegate per la cifra di € 3.000.000 (o di € 200.000 in caso di revoca della concessione).Sul punto il Collegio si limita ad osservare, ai limitati fini della decisione che è chiamato ad assumere in ordine alla verifica dello stato di insolvenza ( e riservando ogni ulteriore verifica agli organi fallimentari in ordine ai rapporti intercorrenti tra le due società, alla natura e all'efficacia degli intercorsi accordi), che anche quest'ultimo accordo
(intervenuto, giova ribadire, durante lo svolgimento delle ctu), deve essere valutato nel contesto complessivo delle condotte tenute da CP_1
e nella gestione del rapporto contrattuale
[...] Parte_1
inter-partes. A tal proposito il Collegio non può che evidenziare l'anomalia della rinuncia ad un credito milionario della società
[...]
da parte del suo legale rappresentante, il quale si espone Parte_1
così a gravi responsabilità verso la società per averne determinando, o comunque aggravato, lo stato di insolvenza, tanto da dover essa stessa ricorrere a strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legislazione concorsuale vigente. Ed infatti, gli effetti della scrittura privata inter- partes del febbraio 2025 sono stati subordinati, per espressa volontà delle parti “alla condizione del buon esito di uno degli strumenti previsti dal
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), in ipotesi, la composizione negoziata della crisi (più semplicemente CNC), disciplinata nel CAPO II del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, a cui le società FCC, e Controparte_4 Controparte_5
potranno accedere, e, quindi, all'autorizzazione da parte
[...]
dell'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. d)
CCII, al trasferimento delle aziende stesse, in deroga all'art. 2560, co. 2,
pagina10 di 16 c.c., nell'ambito del contratto, con uno o più creditori, con gli effetti di cui all'art. 25-bis, co. 1, CCII, a norma dell'art. 23 co. 1 lett. a) CCII ovvero di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, come previsto dall'art. 23 co. 1 lett. c) CCII ovvero, in subordine ancora, nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi alternativi, previsti dall'art. 23 comma 2 CCII;
in tutti quest'ultimi casi il procedimento intrapreso si dovrà concludere con un provvedimento di omologazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, divenuto definitivo” (cfr. allegato n. 8 alla ctu). Sulle ulteriori osservazioni alla ctu è sufficiente ribadire, quanto al debito nei confronti dei fornitori, la totale inattendibilità della contabilità, avendo in particolare il ctu evidenziato, in ordine alla documentazione esibitagli in corso di causa, che la “ricostruzione dei dati effettuata sul foglio Excel da parte del CTP è priva di alcun documento giustificativo, quindi, non dimostra quanto asserito, per altro come evidenziato nell'apposito paragrafo i dati del foglio Excel, risultano incoerenti con i dati contabili depositati” (cfr. ctu pag. 19). Quanto, infine al debito nei confronti dell'erario, la compensazione parziale con il credito iva documentata dalla resistente dovrà essere verificata all'esito delle indagini in corso - tra gli altri- anche per il reato di fatturazione per operazioni inesistenti, in conseguenza del quale l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario potrebbe verosimilmente risultare molto più elevata di quella registrata all'attualità. In ogni caso emerge dalle certificazioni aggiornate depositate dalla stessa resistente un debito erariale di oltre novantamila euro (cfr. doc. n. 67 e doc. n 68 prodotto con nota di deposito del 12.5.2025.
Dunque, le conclusioni del ctu possono senz'altro essere recepite, avendo l'ausiliario condotto verifiche approfondite sulle scritture contabili della società facendo buon governo dei principi regolatori della materia e risposto compiutamente alle osservazioni, non rendendosi dunque pagina11 di 16 necessari ulteriori approfondimenti istruttori o chiarimenti sul punto.
Un'ultima considerazione deve essere svolta in ordine al documento prodotto dalla resistente in occasione dell'udienza di discussione del giorno 8.7.2025 (produzione poi regolarizzata con successivo deposito telematico). Si tratta, in particolare, di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo stipulato tra la società e il Controparte_1
Ministero nell'ambito della legislazione di settore;
Controparte_6
accordo che prevede lo stanziamento di una sovvenzione per l'anno 2025 in corso per contribuire alla gestione degli impianti dell'ippodromo e alla organizzazione delle corse nei due ippodromi (di e di Livorno), CP_2
gestiti da . Orbene, ritiene il Collegio che lo stanziamento Controparte_1
di tali somme (indicate in un importo complessivo di euro 1.946.158,63, la cui erogazione è comunque subordinata alla prestazione di idonea fideiussione pari al 15% dell'intera sovvenzione), non è tale da inficiare il convincimento raggiunto in ordine al conclamato stato di insolvenza in cui versa la società resistente alla luce dei gravi fatti emersi e, soprattutto, del pregresso utilizzo indebito dei fondi ministeriali già erogati i quali, anziché essere destinati alla gestione degli impianti secondo il vincolo di destinazione imposto ex lege, risultano essere stati invece utilizzati “ per coprire tutte le spese societarie compresi i compensi amministratori, i pagamenti di benefit a familiari e da ultimo nel 2022 addirittura all'acquisto di un immobile civile in centro a Milano di cui non è stata fornita alcuna spiegazione in nota integrativa. L'immobile risulta poi venduto a maggio 2023 senza alcuna menzione in nota integrativa del relativo bilancio” (cfr. ctu cit). Ciò non può che condurre ad una prognosi negativa circa il futuro utilizzo dei fondi. Tutto ciò denota inevitabilmente che la società non è più in grado (anche alla luce dei gravi fatti distrattivi emersi), di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare così ad operare proficuamente sul mercato. Ne consegue pagina12 di 16 l'accoglimento del ricorso del P.M, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'articolo 211 comma 2 C.C.I. per preservarne nell'immediato la continuità aziendale e il relativo avviamento funzionale ad una valorizzazione dei beni aziendali. Nulla sulle spese in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.
PQM
IL TRIBUNALE dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società
[...]
C.F.), con sede legale in Follonica CP_1 P.IVA_1
(GR); via Sarzanese Valdera n. 750. nomina la dott.ssa Claudia Frosini Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina13 di 16 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.12.2025 ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina14 di 16 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
l'esercizio provvisorio dell'impresa con obbligo del curatore di rendicontare al comitato dei creditori (o al giudice delegato ove non costituito), ogni tre mesi sull'andamento dell'esercizio provvisorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
pagina15 di 16 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini
pagina16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSTO composto dai magistrati
Dott. Claudia Frosini Presidente
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. 79-1/2023 P.U. nel quale è confluita l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dal P.M nei confronti della società Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sostituto Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale, dott.
Carmine Nuzzo, ha chiesto la liquidazione giudiziale della società
[...]
CP_1
A fondamento del ricorso il PM ha dedotto la natura commerciale della società, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 lett d)
C.C.I., nonché lo stato di insolvenza della stessa.
Ha evidenziato, infatti, che all'esito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di Finanza nell'ambito procedimento penale per reati di falso in bilancio, appropriazione indebita e reati tributari, è emerso l'ingentissimo indebitamento della società (di oltre otto milioni di euro), oltre a plurimi fatti distrattivi e dissipatori del patrimonio sociale.
pagina1 di 16 Ed in particolare è risultato che, oltre ai debiti verso fornitori, l'erario, il e banca Siena NPL s.r.l., ha un Controparte_2 Controparte_1
elevatissimo debito (di oltre sei milioni di euro), nei confronti della società per il mancato pagamento dei canoni Parte_1
di locazione del contratto di affitto di azienda inter-partes, debito non registrato e contabilizzato nelle scritture contabili della società.
All'esito di un più generale controllo delle scritture contabili sono emerse poi altre numerose irregolarità e omesse contabilizzazioni di crediti ed entrate di cassa, nonché operazioni di rimborso o di restituzione finanziamenti soci in violazione del divieto di postergazione di cui all'articolo 2467 c.c. e, infine, numerose condotte distrattive consistenti nel versamento di rilevantissime somme di denaro in favore dell'amministratore -prive di giustificazione- per un importo complessivo di oltre novecentomila euro.
Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti sono stati quindi regolarmente notificati all'indirizzo PEC della società, come da attestazione di cancelleria in atti.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_1
rappresentate pro- tempore, si è opposta alla richiesta di liquidazione giudiziale evidenziando, in particolare, l'inesistenza dei debiti indicati da
P.M e dello stato di insolvenza e producendo a tale scopo documentazione che dimostrerebbe l'avvenuto pagamento dei debiti ai fornitori privati, al
, a Siena Npl e all'erario. Controparte_2
pagina2 di 16 Quanto poi, alla posizione debitoria nei confronti di Parte_1
per il mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda (debito,
[...]
giova ribadire, di oltre sei milioni di euro per quanto emerso dalle indagini), la resistente ha dedotto e documentato di aver stipulato, nel corso del rapporto, scritture private con le quali i contraenti si sarebbero via via accordati per una progressiva diminuzione del canone di affitto a causa della crisi del settore delle corse e della diminuzione delle sovvenzioni ministeriali fino ad arrivare poi, nel 2023, a definire i rapporti con un accordo transattivo mediante il pagamento della somma omnicomprensiva di seicentomila euro ad estinzione dell'intera esposizione debitoria pregressa della stessa . Controparte_1
Gli altri debiti indicati in bilancio sarebbero invece perfettamente sostenibili nella prospettiva della continuità dell'esercizio di impresa.
A seguito della copiosa documentazione depositata dalla resistente il
Giudice delegato ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare il riscontro, nei bilanci e nella scritture contabili della società, dei pagamenti che la stessa ha assunto di avere eseguito rispetto alla situazione di indebitamento complessivo evidenziata dalla Procura della
Repubblica e, più in generale, l'attendibilità delle scritture contabili e la loro corrispondenza alla realtà economica ed operativa della società, alla luce dei plurimi indici di inattendibilità delle scritture contabili e delle condotte distrattive del patrimonio sociale evidenziate dalla parte ricorrente.
pagina3 di 16 All'esito del deposito della consulenza ha chiesto che Controparte_1
l'ausiliario del magistrato venisse chiamato a chiarimenti, ribadendo in particolare l'inesistenza di un debito attuale nei confronti di
[...]
in forza degli accordi transattivi inter-partes e producendo Parte_1
ulteriore documentazione a dimostrazione della contrazione del debito nei confronti dei fornitori (che all'attualità sarebbe pari a circa centocinquantamila euro) e, infine, evidenziando la compensazione del debito erariale con il proprio credito IVA, residuando così nei confronti dell'erario un debito di circa novantamila euro.
Respinta la richiesta di supplemento istruttorio, all'udienza del 8.7.2025 la causa è stata posta in decisione previa discussione delle parti ed anche in questa sede la resistente ha depositato ulteriore documentazione comprovante, questa volta, lo stanziamento di consistenti sovvenzioni ministeriali per l'anno 2025 a dimostrazione della capacità reddituale della società.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
Il Tribunale è territorialmente competente, poiché la sede legale dell'impresa si trova in Follonica (GR).
Venendo al merito della decisione, si deve in primo luogo osservare che la società debitrice è un imprenditore commerciale come risulta, oltre che dagli accertamenti svolti, dalle stesse allegazioni della ricorrente in ordine all'attività di organizzazione e gestione di corse ippiche al galoppo presso gli impianti di Livorno e di . CP_2
Sussistono altresì i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 2 lett. d)
C.C.I. per la declaratoria di liquidazione giudiziale, non essendo emersa la sussistenza delle esclusioni legate ai limiti di “fallibilità” previsti ex lege, della cui prova è onerato il debitore.
pagina4 di 16 Ed in particolare, tale onere probatorio va osservato rispetto al possesso congiunto e non alternativo dei suddetti limiti, riguardanti: l'attivo patrimoniale (non superiore a trecentomila euro) e i ricavi lordi (non superiori a duecento mila euro), per ciascuno dei tre esercizi commerciali precedenti al deposito dell'istanza (nel senso che è sufficiente il superamento dei predetti limiti in uno qualsiasi degli esercizi in esame a comportare il venir meno dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale), nonché l'ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti (non superiore a cinquecentomila euro al momento della decisione).
Ed in ogni caso, nella specie la prova del superamento dei suddetti limiti emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti (cfr. informative della Guardia di Finanza allegate al ricorso per liquidazione giudiziale del
PM).
Lo stato di insolvenza è conclamato.
pagina5 di 16 Ed in particolare, dall'analisi compiuta dal consulente tecnico è emersa, in primo luogo (ed a conferma degli accertamenti della Guardia di Finanza), la totale inattendibilità delle scritture contabili della società CP_1
, avendo infatti il consulente evidenziato: “ l'esistenza di Bilanci
[...]
depositati che non forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica patrimoniale aziendale;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dell'omissione della registrazione del contratto di affitto di azienda con FCC sin dalla sottoscrizione per importo annualmente rilevante;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dei rilevanti errori contabili relativi alla registrazione dei contributi ministeriali per gli anni 2021-2022, imputando ricavi con competenza errata e per l'anno 2023 la presenza di importi contabilizzati come contributi in conto impianti che non trovano alcun giustificativo;
l'esistenza di contabilità inattendibile a causa dell'errore di contabilizzazione dei saldi fornitori, che risulterebbero non aggiornati e con un elevato scostamento contabile;
l'evidenza di bilanci effettivi ricostruiti con esercizi sociali chiusi sempre in perdita per importi rilevanti;
l'esistenza di patrimonio netto negativo sin dal 2013 verosimilmente anche da anni precedenti, almeno dal 2010; l'esistenza di
Ingenti debiti tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate” (cfr. ctu pag. 21).
pagina6 di 16 In un tale contesto di generale inattendibilità delle scritture contabili merita particolare attenzione l'analisi svolta dal ctu in ordine alla mancata contabilizzazione dei canoni del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con per la gestione dell'ippodromo di Parte_1
Follonica. Ed in particolare, il consulente ha evidenziato un debito complessivo della società pari ad euro 16.846.600,00, ipotizzando come dovuto l'originario canone pattuito nel contratto del 2010 in ragione del mancato adempimento alle scritture di riduzione del canone intervenute durante lo svolgimento del rapporto e, dunque, sul presupposto della loro sopravvenuta inefficacia. Come vedremo tale conclusione ha costituito oggetto di osservazione alla consulenza da parte della resistente.
Il ctu ha inoltre accertato rilevanti discrepanze tra i contributi ministeriali erogati e quelli contabilizzati nel triennio 2021-2023, evidenziando elevate percentuali di scostamento rispetto ai dati di bilancio, con conseguente ulteriore conferma della totale inattendibilità degli stessi. Di particolare rilievo, poi, la segnalazione dell'ausiliario in ordine all'acquisto, da parte della società, di un appartamento a Milano dell'ingente valore €1.950.000, la cui indicazione come bene strumentale nella nota integrativa del bilancio non risulta corrispondere alla destinazione effettiva dello stesso quale civile abitazione (cfr. n. 12 b allegato alla ctu).
Ne consegue che “la situazione patrimoniale della società risulta essere compromessa con un patrimonio netto negativo che nel 2023 con le corrette contabilizzazioni sarebbe stato pari a € – 14.188.522” (cfr. ctu pag. 11).
pagina7 di 16 Quanto, poi, ai debiti nei confronti dei fornitori (analizzati alla luce della documentazione prodotta dalla resistente anche in corso di operazioni peritali), il consulente ha accertato che oltre la metà degli stessi (ed esclusa la società , risulta non correttamente Parte_1
contabilizzata. Quanto, infine, al debito nei confronti dell'erario, il consulente ha rilevato una posizione debitoria complessiva della società di oltre seicentomila euro alla data del 15.11.2024, come si evince dalla certificazione dei carichi pendenti di Agenzia delle Entrate (cfr. doc. n. 17 allegato alla ctu). A conclusione delle verifiche compiute il ctu ha dunque evidenziato che: “la società sin dal 2013, anno di inizio delle comparazioni dei bilanci del sottoscritto, risulta aver fatturato ricavi quasi esclusivamente in base ai contributi ministeriali ricevuti, tali contributi sarebbero stati finalizzati alla gestione degli impianti, in realtà questi venivano utilizzati per coprire tutte le spese societarie compresi i compensi amministratori, i pagamenti di benefit a familiari e da ultimo nel 2022 addirittura all'acquisto un immobile civile in centro a Milano di cui non è stata fornita alcuna spiegazione in nota integrativa. L'immobile risulta poi venduto a maggio 2023 senza alcuna menzione in nota integrativa del relativo bilancio. La remunerazione del capitale investito, in base ai prospetti di bilancio riclassificati e rettificati evidenziati nell'allegato 13 a e b risulta inesistente, i conti economici risultano tutti evidenziare perdite rilevanti. La società risultava avere più oneri di quanto riusciva a coprire con i ricavi, una gestione dell'impresa poco oculata e volutamente non corretta ha portato a omissioni ed errori contabili tali da rendere la contabilità inattendibile. La società, a seguito della riclassificazione dei bilanci presenta un patrimonio netto negativo tale da evidenziare uno squilibrio economico patrimoniale sintomo dello stato di insolvenza della stessa. Pur non essendo stato possibile fare una approfondita revisione contabile tale da evidenziare tutte le anomalie
pagina8 di 16 contabili, è stato comunque possibile con i documenti in atti trovare errori rilevanti che evidenziano una contabilità inattendibile”. Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle deduzioni difensive della resistente e del proprio consulente di parte, sulle quali il ctu ha preso puntuale posizione. Ed in particolare, quanto all'ingentissimo debito nei confronti della società è sufficiente rilevare che Parte_1
non vi è alcuna prova, nelle scritture contabili analizzate dal ctu, dei pagamenti dei canoni pregressi e neppure, in ipotesi, di quelli ridotti in forza degli accordi inter-partes. Quanto, poi, all'accordo dell'agosto 2023 con cui le parti avrebbero transatto definitivamente tutto il debito pregresso con il pagamento -in favore di della somma di Parte_1
seicentomila euro (ed anch'esso non contabilizzato), la resistente ha affidato la relativa prova a mere copie di contabili di pagamenti transitati sul conto personale dell'amministratore di Parte_1 CP_3
anziché direttamente sul conto della società, come correttamente avrebbe dovuto essere, con conseguente inattendibilità, anche in questo caso, del relativo pagamento e della sua corretta imputazione. Ed in particolare al ctu è stata esibita la “copia di un estratto conto intestato all'Avv. Andrea
Pantani (all. 6) da cui si rileva un bonifico effettuato da FCC di €
600.000. Il conto intestato al legale, su cui sono confluiti anche altri bonifici, risulta essere stato stornato con un bonifico verso Siena NPL
2018 S.r.l. (all. 7) con causale “Saldo posizione NDG 3269512 FCC e
Garanti /Siena NPL 2018 S.r.l.”, pertanto sembrerebbe che i fondi versati ad siano poi confluiti su un conto FCC e poi su quello del CP_3
legale, rimane la perplessità sul perché non è stato fatto inizialmente direttamente il bonifico sul conto FCC”. Deve infine essere menzionata la scrittura che i due legali rappresentati delle società e Controparte_1
hanno stipulato a febbraio 2025, durante lo Parte_1
svolgimento delle operazioni peritali. Ed in particolare, con tale ultimo pagina9 di 16 accordo, dichiara addirittura di rinunciare completamente Parte_1
al proprio credito per mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda a fronte dell'impegno di ad acquistare -entro il Controparte_1
31.12.2025- tutte le aziende condotte da e le imprese ad Parte_1
essa collegate per la cifra di € 3.000.000 (o di € 200.000 in caso di revoca della concessione).Sul punto il Collegio si limita ad osservare, ai limitati fini della decisione che è chiamato ad assumere in ordine alla verifica dello stato di insolvenza ( e riservando ogni ulteriore verifica agli organi fallimentari in ordine ai rapporti intercorrenti tra le due società, alla natura e all'efficacia degli intercorsi accordi), che anche quest'ultimo accordo
(intervenuto, giova ribadire, durante lo svolgimento delle ctu), deve essere valutato nel contesto complessivo delle condotte tenute da CP_1
e nella gestione del rapporto contrattuale
[...] Parte_1
inter-partes. A tal proposito il Collegio non può che evidenziare l'anomalia della rinuncia ad un credito milionario della società
[...]
da parte del suo legale rappresentante, il quale si espone Parte_1
così a gravi responsabilità verso la società per averne determinando, o comunque aggravato, lo stato di insolvenza, tanto da dover essa stessa ricorrere a strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legislazione concorsuale vigente. Ed infatti, gli effetti della scrittura privata inter- partes del febbraio 2025 sono stati subordinati, per espressa volontà delle parti “alla condizione del buon esito di uno degli strumenti previsti dal
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), in ipotesi, la composizione negoziata della crisi (più semplicemente CNC), disciplinata nel CAPO II del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, a cui le società FCC, e Controparte_4 Controparte_5
potranno accedere, e, quindi, all'autorizzazione da parte
[...]
dell'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. d)
CCII, al trasferimento delle aziende stesse, in deroga all'art. 2560, co. 2,
pagina10 di 16 c.c., nell'ambito del contratto, con uno o più creditori, con gli effetti di cui all'art. 25-bis, co. 1, CCII, a norma dell'art. 23 co. 1 lett. a) CCII ovvero di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, come previsto dall'art. 23 co. 1 lett. c) CCII ovvero, in subordine ancora, nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi alternativi, previsti dall'art. 23 comma 2 CCII;
in tutti quest'ultimi casi il procedimento intrapreso si dovrà concludere con un provvedimento di omologazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, divenuto definitivo” (cfr. allegato n. 8 alla ctu). Sulle ulteriori osservazioni alla ctu è sufficiente ribadire, quanto al debito nei confronti dei fornitori, la totale inattendibilità della contabilità, avendo in particolare il ctu evidenziato, in ordine alla documentazione esibitagli in corso di causa, che la “ricostruzione dei dati effettuata sul foglio Excel da parte del CTP è priva di alcun documento giustificativo, quindi, non dimostra quanto asserito, per altro come evidenziato nell'apposito paragrafo i dati del foglio Excel, risultano incoerenti con i dati contabili depositati” (cfr. ctu pag. 19). Quanto, infine al debito nei confronti dell'erario, la compensazione parziale con il credito iva documentata dalla resistente dovrà essere verificata all'esito delle indagini in corso - tra gli altri- anche per il reato di fatturazione per operazioni inesistenti, in conseguenza del quale l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario potrebbe verosimilmente risultare molto più elevata di quella registrata all'attualità. In ogni caso emerge dalle certificazioni aggiornate depositate dalla stessa resistente un debito erariale di oltre novantamila euro (cfr. doc. n. 67 e doc. n 68 prodotto con nota di deposito del 12.5.2025.
Dunque, le conclusioni del ctu possono senz'altro essere recepite, avendo l'ausiliario condotto verifiche approfondite sulle scritture contabili della società facendo buon governo dei principi regolatori della materia e risposto compiutamente alle osservazioni, non rendendosi dunque pagina11 di 16 necessari ulteriori approfondimenti istruttori o chiarimenti sul punto.
Un'ultima considerazione deve essere svolta in ordine al documento prodotto dalla resistente in occasione dell'udienza di discussione del giorno 8.7.2025 (produzione poi regolarizzata con successivo deposito telematico). Si tratta, in particolare, di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo stipulato tra la società e il Controparte_1
Ministero nell'ambito della legislazione di settore;
Controparte_6
accordo che prevede lo stanziamento di una sovvenzione per l'anno 2025 in corso per contribuire alla gestione degli impianti dell'ippodromo e alla organizzazione delle corse nei due ippodromi (di e di Livorno), CP_2
gestiti da . Orbene, ritiene il Collegio che lo stanziamento Controparte_1
di tali somme (indicate in un importo complessivo di euro 1.946.158,63, la cui erogazione è comunque subordinata alla prestazione di idonea fideiussione pari al 15% dell'intera sovvenzione), non è tale da inficiare il convincimento raggiunto in ordine al conclamato stato di insolvenza in cui versa la società resistente alla luce dei gravi fatti emersi e, soprattutto, del pregresso utilizzo indebito dei fondi ministeriali già erogati i quali, anziché essere destinati alla gestione degli impianti secondo il vincolo di destinazione imposto ex lege, risultano essere stati invece utilizzati “ per coprire tutte le spese societarie compresi i compensi amministratori, i pagamenti di benefit a familiari e da ultimo nel 2022 addirittura all'acquisto di un immobile civile in centro a Milano di cui non è stata fornita alcuna spiegazione in nota integrativa. L'immobile risulta poi venduto a maggio 2023 senza alcuna menzione in nota integrativa del relativo bilancio” (cfr. ctu cit). Ciò non può che condurre ad una prognosi negativa circa il futuro utilizzo dei fondi. Tutto ciò denota inevitabilmente che la società non è più in grado (anche alla luce dei gravi fatti distrattivi emersi), di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni e di continuare così ad operare proficuamente sul mercato. Ne consegue pagina12 di 16 l'accoglimento del ricorso del P.M, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'articolo 211 comma 2 C.C.I. per preservarne nell'immediato la continuità aziendale e il relativo avviamento funzionale ad una valorizzazione dei beni aziendali. Nulla sulle spese in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.
PQM
IL TRIBUNALE dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società
[...]
C.F.), con sede legale in Follonica CP_1 P.IVA_1
(GR); via Sarzanese Valdera n. 750. nomina la dott.ssa Claudia Frosini Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pagina13 di 16 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.12.2025 ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina14 di 16 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
l'esercizio provvisorio dell'impresa con obbligo del curatore di rendicontare al comitato dei creditori (o al giudice delegato ove non costituito), ogni tre mesi sull'andamento dell'esercizio provvisorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
pagina15 di 16 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini
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