Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, proposto da
ID OB, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Languasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova, 12 marzo 2024, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor OB ID agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12.3.2024, n. 91, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, oltre accessori di legge.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Con ordinanza 16.1.2025, n. 36 la sezione ha rilevato – ex art. 73 comma 3 c.p.a. - la mancanza di una valida procura speciale.
La difesa del ricorrente ha depositato nuovo mandato speciale e, alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
In considerazione della originaria inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12.3.2024, n. 91, mediante l’emissione della carta del docente intestata al ricorrente con l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO