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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64870/22 promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] (38068-TN) Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], in qualità di figlia e legittima erede di Per_1 nato a [...] l'[...] e deceduto a Mori (TN) il 27.3.2017, rappresentata e
[...]
difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ; FAX: 0422- C.F._2
024809; PEC: , del Foro di Treviso, e Marco Seppi Email_1
(C.F.: ; FAX: 041-8042056; PEC: , del C.F._3 Email_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso i loro Indirizzi Telematici -
ATTRICE
Contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2 accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della in Italia con sede Controparte_2 CP_2
in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché
Pagina 1 Controparte_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la
[...]
stessa domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12 –
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
figlia ed erede di ha citato in giudizio la Controparte_1 Persona_1 [...]
, notificando il proprio atto introduttivo anche all'Avvocatura dello Stato per Controparte_2
litis denuntiatio, chiedendo la condanna della al risarcimento per i Controparte_2
danni patiti dal proprio padre, a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la Seconda
Guerra Mondiale rassegnando le seguenti conclusioni: “i) accertare e dichiarare la civile responsabilità della quale soggetto di diritto internazionale in Controparte_2
continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il Persona_1
diritto di in qualità di legittima erede di ad ottenere il Controparte_1 Persona_1 risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
ii) per l'effetto, Persona_1
condannare la al pagamento in favore di in Controparte_2 Controparte_1
qualità di unica erede di dei seguenti importi: o Euro 21.062,90 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale;
o Euro 155.877,02 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 176.939,92, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Con comparsa depositata in data sono intervenuti e si sono costituiti in giudizio il Controparte_3
e la rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] Controparte_3
codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_3
particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare Controparte_3
le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in
Pagina 2 ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della regolarmente Controparte_2
citata per via diplomatica ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata, infine, rinviata per le definitive conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del
11-7-2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20gg.) decorrenti dalla data di ultima comunicazione dell'ordinanza del 11-7-2024, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della legittimazione attiva la difesa di parte attrice ha allegato i docc. 10 e Controparte_1
11, certificato di morte nell'anno 2017 di e certificato di stato di famiglia Persona_1
storico di In riferimento alle domande dell'attrice figlia ed erede di un Persona_1
Internato Militare Italiano (IMI), catturato dalla truppe tedesche e fatto prigioniero in data 9-9-1943, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio di Cassibile in data 8-9-1943 nel corpo del quale, da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. In tale contesto storico risulta evidente l'intervenuto mutato scenario di guerra per cui i militari italiani, che prima dell'armistizio del 1943 erano alleati dei tedeschi, dopo l'armistizio sono stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri in quanto non hanno più potuto combattere a fianco delle truppe tedesche e, pertanto, rotta l'alleanza italo-tedesca, sono stati considerati come veri e propri nemici di guerra dalla Occorre quindi chiarire quale CP_2 fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto di prigionieri militari nemici di guerra a lavoro coatto erano evenienze previste dalla suddette
Convenzioni. In particolare, in base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del
Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché
Pagina 3 potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura, la deportazione o il trasferimento di militari italiani in e il lavoro coatto degli stessi non possono essere considerati di per sé indici CP_2
sintomatici di crimini di guerra né indici di crimini contro l'umanità, rientrando per le Convenzioni sopra citate nel trattamento riservato ai militari fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sia stata o meno fornita dall'attrice la prova del trattamento in concreto subito da Per_1
sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e
[...]
disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano padre dell'attrice. Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto al lavoro coatto del militare italiano considerato nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati addotti testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, durante la prigionia di Persona_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed
Pagina 4 inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a CP_2
rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione di militari, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani in
La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici CP_2
sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv.
ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito
Pagina 5 civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i civili italiani deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano CP_2
sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del Part danno, mentre per gli (prigionieri nemici di guerra internati militari italiani catturati dalle truppe tedesche dopo l'armistizio del 1943) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi ai danni del militare prigioniero italiano esorbitanti rispetto al Persona_1
trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento preteso dall'attrice, figlia di per i soli fatti di Persona_1
deportazione, internamento e lavoro coatto. La domanda dell'attrice va, pertanto, respinta.
Considerata la novità della materia trattata e la sua oggettiva complessità, essendo già stata esposta a pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché essendo tuttora esposta all'esegesi diversificata ed in evoluzione della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, stante anche la recente legislazione (D.L. 36/2022), si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Controparte_1
Roma, 3-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64870/22 promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...] (38068-TN) Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], in qualità di figlia e legittima erede di Per_1 nato a [...] l'[...] e deceduto a Mori (TN) il 27.3.2017, rappresentata e
[...]
difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ; FAX: 0422- C.F._2
024809; PEC: , del Foro di Treviso, e Marco Seppi Email_1
(C.F.: ; FAX: 041-8042056; PEC: , del C.F._3 Email_2
Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso i loro Indirizzi Telematici -
ATTRICE
Contro
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2 accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della in Italia con sede Controparte_2 CP_2
in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché
Pagina 1 Controparte_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la
[...]
stessa domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12 –
INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
figlia ed erede di ha citato in giudizio la Controparte_1 Persona_1 [...]
, notificando il proprio atto introduttivo anche all'Avvocatura dello Stato per Controparte_2
litis denuntiatio, chiedendo la condanna della al risarcimento per i Controparte_2
danni patiti dal proprio padre, a causa della deportazione di cui fu oggetto durante la Seconda
Guerra Mondiale rassegnando le seguenti conclusioni: “i) accertare e dichiarare la civile responsabilità della quale soggetto di diritto internazionale in Controparte_2
continuità giuridica con il Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il Persona_1
diritto di in qualità di legittima erede di ad ottenere il Controparte_1 Persona_1 risarcimento integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
ii) per l'effetto, Persona_1
condannare la al pagamento in favore di in Controparte_2 Controparte_1
qualità di unica erede di dei seguenti importi: o Euro 21.062,90 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno patrimoniale;
o Euro 155.877,02 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi Euro 176.939,92, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Con comparsa depositata in data sono intervenuti e si sono costituiti in giudizio il Controparte_3
e la rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] Controparte_3
codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché succeduto a titolo Controparte_3
particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) in ogni caso, dichiarare Controparte_3
le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in
Pagina 2 ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte”. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della regolarmente Controparte_2
citata per via diplomatica ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata, infine, rinviata per le definitive conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del
11-7-2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20gg.) decorrenti dalla data di ultima comunicazione dell'ordinanza del 11-7-2024, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai fini della legittimazione attiva la difesa di parte attrice ha allegato i docc. 10 e Controparte_1
11, certificato di morte nell'anno 2017 di e certificato di stato di famiglia Persona_1
storico di In riferimento alle domande dell'attrice figlia ed erede di un Persona_1
Internato Militare Italiano (IMI), catturato dalla truppe tedesche e fatto prigioniero in data 9-9-1943, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio di Cassibile in data 8-9-1943 nel corpo del quale, da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. In tale contesto storico risulta evidente l'intervenuto mutato scenario di guerra per cui i militari italiani, che prima dell'armistizio del 1943 erano alleati dei tedeschi, dopo l'armistizio sono stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri in quanto non hanno più potuto combattere a fianco delle truppe tedesche e, pertanto, rotta l'alleanza italo-tedesca, sono stati considerati come veri e propri nemici di guerra dalla Occorre quindi chiarire quale CP_2 fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto di prigionieri militari nemici di guerra a lavoro coatto erano evenienze previste dalla suddette
Convenzioni. In particolare, in base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del
Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché
Pagina 3 potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura, la deportazione o il trasferimento di militari italiani in e il lavoro coatto degli stessi non possono essere considerati di per sé indici CP_2
sintomatici di crimini di guerra né indici di crimini contro l'umanità, rientrando per le Convenzioni sopra citate nel trattamento riservato ai militari fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sia stata o meno fornita dall'attrice la prova del trattamento in concreto subito da Per_1
sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e
[...]
disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano padre dell'attrice. Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto al lavoro coatto del militare italiano considerato nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati addotti testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, durante la prigionia di Persona_1
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed
Pagina 4 inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3 Legge 2013 n.
5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di
Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è stata condannata a CP_2
rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica
Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione di militari, per quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani in
La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici CP_2
sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv.
ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito
Pagina 5 civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i civili italiani deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano CP_2
sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del Part danno, mentre per gli (prigionieri nemici di guerra internati militari italiani catturati dalle truppe tedesche dopo l'armistizio del 1943) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi ai danni del militare prigioniero italiano esorbitanti rispetto al Persona_1
trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento preteso dall'attrice, figlia di per i soli fatti di Persona_1
deportazione, internamento e lavoro coatto. La domanda dell'attrice va, pertanto, respinta.
Considerata la novità della materia trattata e la sua oggettiva complessità, essendo già stata esposta a pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché essendo tuttora esposta all'esegesi diversificata ed in evoluzione della giurisprudenza di merito e della giurisprudenza di legittimità, stante anche la recente legislazione (D.L. 36/2022), si reputano sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Controparte_1
Roma, 3-4-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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