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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 90/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 19-9- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 90/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli, via L. Giordano n. 15, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall' , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTO Oggetto: diritto attribuzione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale educatore a tempo indeterminato. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/02/2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato del in qualità di educatore (classe Controparte_1 di concorso PPPP), attualmente in servizio presso il Convitto Nazionale “G. Varnelli” di Cingoli (MC) esponeva: la medesima aveva prestato servizio come educatore a decorrere dall'a. s. 2012/2013; diversamente dai colleghi docenti, la ricorrente non aveva mai potuto usufruire, in quanto educatrice, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, pedissequo D.P.C.M. 23-
9-2015 e successivo D.P.C.M. del 28-11-2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi
1 formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); infatti detta legge era oggetto di un'interpretazione che ne delimitava l'ambito applicativo, nel senso di attribuire il beneficio soltanto al personale docente,
e non a quello educatore, di escludere quest'ultimo dall'accesso a qualsiasi forma di sostegno economico finalizzato a contribuire all'espletamento delle attività di formazione e aggiornamento professionale;
al contrario, la disposizione di cui sopra aveva introdotto una provvidenza di natura non retributiva, ma vincolata allo scopo connesso allo status di docente in quanto avente funzione di finanziare l'aggiornamento e l'auto-formazione, fornendo la possibilità di affrontare i costi delle attività scelte in autonomia dal dipendente;
la somma quindi costituiva strumento idoneo ad assolvere allo scopo di crescita professionale;
come evidenziato dal Ministero con nota prot. n.
35 del 7 gennaio 2016: “Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti, sia come risorse per l'organizzazione delle attività formative”; la Carta Docente da un lato e la formazione obbligatoria dall'altro attenevano alla medesima funzione di qualificazione professionale;
ne derivava che non poteva sussistere valida ragione di esclusione del personale educatore dal percepimento dell'importo di € 500 annui;
l'interpretazione escludente muoveva dalla convinzione che il personale educatore non svolgesse mansioni assimilabili all'insegnamento, o comunque funzionali all'erogazione del servizio di istruzione;
tale lettura doveva ritenersi in contrasto con il principio di equivalenza sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina pattizia, che avevano sempre equiparato il ruolo di docente a quello di educatore;
ciò emergeva: - dall'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974, il quale prevedeva l'applicazione al personale educatore delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari;
- dalla
Circolare Ministeriale n. 111/1989, la quale recepiva il principio di piena riconduzione dei compiti svolti dall'educatore all'attività di insegnamento (“Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativo – didattica deliberata dai collegi docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori”); - dall'art. 398 co. 2, D. Lgs. n. 297/1994, il quale recepiva il medesimo principio di equivalenza dei due ruoli (“Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari”); lo stesso convenuto, all'epoca , con CP_1 Controparte_3
Circolare n. 65 del 9-2-1996, nel riconoscere il periodo di servizio pre-ruolo svolto ai fini della ricostruzione carriera, non aveva lasciato dubbi circa il riconoscimento del presupposto dell'equiparazione dello status di docente a quello di educatore, anche
2 tenuto conto della pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Controllo n. 58/93 la quale, dopo essersi richiamata all'equiparazione di status tra istitutori e insegnanti elementari di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 417/74, avevano sancito l'assimilazione delle due categorie, con riferimento specifico alle questioni inerenti la determinazione del trattamento giuridico - economico;
anche la contrattazione collettiva aveva recepito tale principio: - l'art. 38 co. 2 del CCNL Comparto Scuola 1994 -1997, nonché l'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009, sancivano chiaramente l'assoggettamento all'area contrattuale e alla funzione di docente del personale educativo;
- l'art. 25 del
CCNL Comparto Scuola 2016-2018 ribadiva espressamente la collocazione del personale educativo nell'ambito dell'aera professionale del personale docente;
- gli artt. 127 e 128 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009 delineavano una stretta connessione tra le attività educative e quelle didattiche con riferimento alla definizione sia dei profili professionali sia delle funzioni espletate;
ad ulteriore conferma della totale assimilazione tra le due figure professionali, lo stesso Controparte_1
aveva riconosciuto la possibilità di accomunarle ai fini della progressione
[...] di carriera, accedendo entrambe alle procedure di reclutamento della dirigenza scolastica;
anche la giurisprudenza amministrativa si era espressa a favore del medesimo principio, annullando i provvedimenti ministeriali che precludevano agli educatori l'accesso alle scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento sulla base della non equiparazione delle due figure professionali;
lo stesso giudice amministrativo aveva chiarito che: “In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questa la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa” (TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, 18-7-2018 n. 7721); la discriminazione diveniva ancor più irragionevole considerando che entrambe le figure professionali erano soggette agli obblighi formativi di cui all'art. 129 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009; l'esclusione del personale educatore dall'attribuzione del beneficio della Carta Docente collideva altresì con i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché con i canoni di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., nonché con l'art. 1218
c.c.; mediante un recente sviluppo giurisprudenziale la Suprema Corte di Cassazione si era così pronunciata: «svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge
e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppure impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano
3 della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente … Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo … La circostanza che il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_4 ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 121 – che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” … Se è indubbio, poi, che la carta docente
“dell'importo nominale di Euro 500 annui “costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori» (Cass. Sez. Lav. 31-10-2022 n.
32104).
Tutto quanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio inquadrata nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00, a decorrere dall'a. s. 2016/2017;
“PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità a decorrere dall'a. s. 2016/2017, per complessivi € 3.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo;
“IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.P.C.M. 23 settembre
2015 recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
B) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_4 recante indicazioni operative;
C) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_4
4 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
D) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
E) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.”, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta, la quale, dato atto che la ricorrente, educatrice a tempo indeterminato in servizio presso il Convitto Annesso di
Cingoli dall'01/09/2012, aveva proposto dinanzi al Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis; oltretutto, la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stata interessata ad attività formativa in generale né, tantomeno, all'attività formativa del Convitto presso cui aveva prestato servizio nei singoli anni scolastici di riferimento;
secondo la convenuta gli assunti avversari erano infondati perché: A - 1) in via principale, la ricorrente agiva in qualità di educatore a tempo indeterminato, ma la normativa a tale scopo prevista era chiara nell'attribuire il beneficio de quo al solo personale docente;
infatti l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 aveva previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; in attuazione di detto disposto, ai sensi dell'art. 1 co. 122 della sopra citata legge, erano stati emanati, prima, il DPCM del 23-9-2015 e, successivamente, il DPCM del 28-11-2016; il 1° co. dell'art. 2 del DPCM 23-9-2015, mediante una disposizione poi riproposta anche dall'art. 3 del successivo DPCM del 28-11-2016, precisava: “La carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; ancora, il 4° co. stabiliva: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1°”; dunque la normativa individuava tra i beneficiari del bonus formativo, di cui all'art. 1 co. 121 L. 107, i soli docenti di ruolo;
infatti, con il beneficio di cui alla Carta Docente,
5 il legislatore aveva inteso “… sostenere la formazione continua dei docenti …” in attuazione dell'art. 1 co. 124 L. 107/15 il quale aveva reso obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti;
la Corte d'Appello di Ancona, con la sent. n. 359/2019, aveva evidenziato come la funzione educativa si differenziasse da quella didattica, tenuto conto delle disposizioni contrattuali CCNL del Comparto
Scuola 2006-2009 di cui agli artt. : - 26 e 127, i quali distinguevano la funzione docente da quella educativa, riconducendola a quella docente quale partecipazione al processo formativo ed educativo, ma senza effettuare alcuna equiparazione;
- 128, 129 e 133 in virtù dei quali l'attività educativa doveva considerarsi rivolta “alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”, diversamente dal personale docente, mediante “tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici” nonché, “le attività relative alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa”; inoltre, differenze tra i due profili si potevano riscontrare anche con riferimento all'orario, ove per gli educatori era previsto: - un orario di servizio per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna;
- un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana;
- un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo;
la funzione educativa poteva essere svolta (pur se il D.L. 255/2001 conv. in L. 2-8-2001 aveva unificato i distinti ruoli maschili e femminili) di fatto solo da educatori di sesso maschile nei confronti di convittori maschi e da educatrici di sesso femminile nei confronti di femmine essendo prevista nella funzione anche la vigilanza notturna;
inoltre, in nessun caso, presupponendo l'accoglibilità in una struttura convittuale di portatori di handicap
- specie psicofisici - il personale educativo avrebbe potuto svolgere un'attività di assistenza ed educativa altamente specialistica per la quale non possedeva titolo, non essendo docente;
la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 359/2019, richiamando la Circolare Ministeriale n. 111/1989, ai sensi della quale la funzione del
6 personale educativo: “è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto”, aggiungendo, poi: “il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativo-didattica deliberata dai collegi dei docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori” …” e dunque “… lo stesso CCNL Scuola qualifica e distingue nettamente la funzione docente (art. 26) e quella educativa (art. 128) …”, aveva sostenuto: “… si comprende agevolmente come l'attività del personale educativo rappresenti una mera azione di integrazione a una impostazione didattica e culturale svolta dal docente, nel merito della quale il predetto personale educativo non può e non deve interferire. In buona sostanza, tali disposizioni lasciano intendere che le funzioni del personale docente e del personale educativo del convitto non sono le medesime …(…)…”; era da considerarsi fuorviante fare riferimento alla previsione di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974 al fine di ravvisare la presunta equiparazione in oggetto, essendo l'art. 121 inserito fra le disposizioni finali di detto D.P.R., nell'ambito delle “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”; quindi nel decreto le due figure erano evidentemente ben distinte, sia perché per l'ammissione all'insegnamento era necessario il possesso di requisiti specifici, sia perché a ciascuna si accedeva mediante rispettivo concorso comportante la distinta graduatoria;
la stessa norma di cui al cit. art. 121 era riproposta in modo simile nell'art. 398 co. 2 D. Lgs. n. 297/1994, il quale, pur equiparando il trattamento giuridico e retributivo del personale educativo e dei docenti elementari, rimarcava la distinzione dei rispettivi ruoli, in ragione del fatto che le finalità perseguite dall'amministrazione nei due distinti settori dell'istruzione e dell'educazione fossero diverse e le prestazioni utili per perseguirle fossero di natura completamente differente;
A - 2) nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva altresì il rischio di discriminazione indiretta che si sarebbe determinato nei confronti dei docenti di ruolo come soggetti a precisi limiti temporali di fruibilità dei benefici, ritenendo quindi la richiesta di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio de quo con riguardo agli aa. ss. dal 2016/2017 al 2021/2022 discriminatoria nei confronti dei docenti di ruolo;
infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D.P.C.M. 28-11-2016, i docenti di ruolo non potevano fruire, spirati i termini normativamente previsti, di una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità (ove la prima non fosse stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito); il docente di ruolo doveva dunque attivarsi personalmente per l'attribuzione del beneficio (ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.P.C.M. 2016) e doveva poi spenderne l'importo entro l'anno successivo a quello di
7 erogazione/spettanza; il massimo spendibile ed “accantonabile” per un docente di ruolo era dunque l'importo di € 1.000,00; ebbene, ritenere che nessun limite a tale riguardo dovesse applicarsi ai docenti esclusi dal beneficio formativo, avrebbe significato attribuire condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruivano i dipendenti a tempo indeterminato;
nel caso di specie, parte ricorrente, pur potendo far valere il diritto di ottenere il beneficio della Carta Elettronica, previa disapplicazione del diritto interno in virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., era rimasta inerte sino al deposito del presente ricorso;
sul punto il convenuto contestava quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/23, nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non rilevava per “fatto del creditore”, rammentando, a tal proposito, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE era immediatamente applicabile, siccome incondizionata e sufficientemente precisa, così da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale;
inoltre, secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 20642 del 31-7-2019, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”; d'altro canto, diversamente da quanto deciso dalla Corte di legittimità, l'eccezione qui sollevata non aveva riguardo a pseudo-decadenze, ma alla garanzia ed al rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale;
B) nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente con riguardo agli aa. ss. 2016/17, 2017/18 e
2018/2019, esponendo: il termine di prescrizione a cui sottostava il beneficio di cui qui si discuteva era quello previsto dell'art. 2948 n. 4, c.c., secondo cui si prescriveva in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, mentre il dies a quo di tale termine doveva invece essere fatto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; la stessa Cassazione aveva precisato che si doveva fare (pagg. 40/43) “… applicazione del termine quinquennale …” e che il termine di cui sopra decorreva (pagg. 41/43) “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi fosse stato anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, fosse stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
tanto posto, andava dunque ricordato come l'art. 5, co. 3, del D.P.C.M. del 28-11-2016 prescriveva: “A partire dall'anno scolastico 2017/18, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno”; ebbene, con riferimento
8 alla posizione della ricorrente, risultava che: - nell'a. s. 2016/17, ella aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2016, quindi il diritto de quo doveva essere fatto valere entro l'1-9-2021; - nell'a. s. 2017/18, aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2017, quindi il diritto doveva essere fatto valere entro l'1-9-2022; nell'a. s. 2018/19, aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2018, pertanto il diritto doveva essere fatto valere entro l'1-9-2023; C) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite “accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascuno beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M., “di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo-contabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, il convenuto chiedeva CP_1 ordinarsi alla ricorrente di presentare all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121-124 L. 107/15.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e argomentato, il convenuto CP_1 concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
9 • nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, in via subordinata – accertare e dichiarare che nulla è dovuto per gli AA.SS. 2020/21, 2021/22, … ;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto per gli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, …;
• nel merito, e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma CP_1 specifica, ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia, …;
• nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all'odierno ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa Amministrazione ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121- 124 della legge 107/2015”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso proposto dalla ricorrente risulta meritevole di parziale accoglimento.
Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 32104 del 31-10-2022, secondo cui:
“1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del
[...]
(in seguito avverso la sentenza del Tribunale Controparte_5 CP_4
della stessa città che, in accoglimento delle domande di …, tutti dipendenti CP_4
area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge
n. 107 del 2015.
“2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del d.lgs. n. 297 del
1994 inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'art. 25
c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale
10 docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni;
l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti «retribuzione accessoria né reddito imponibile», come appunto la «carta docente».
“3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sulla base di un CP_4
unico motivo, al quale i lavoratori … hanno resistito con controricorso … .
“4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del
d. l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“1. Con l'unico motivo si denuncia «violazione dell'art. 1 legge n. 107/2015, dell'art.
127 c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r. d. n. 2009/1924, dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il addebita, in sostanza, alla Corte CP_4
territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r. d. n. 2009/1924; né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
“2. Il motivo non è fondato.
“2.1 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
11 per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con Controparte_6
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
“In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
12 “2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede:
«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
“2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti
e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
“2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate
e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
“2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
13 partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
“2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del
c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
“Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
“2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale CP_4
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
14 “2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_4
specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico
e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
“2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. …” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 32104 del 31-10-2022).
Si vedano, nello stesso senso, anche Cass. Sez. Lav. nn. 9895/2024 e 9984/2024.
In particolare, con le sentenze nn. 27872/2024 e 27874/2024, la Corte di legittimità ha enunciato il “seguente principio di diritto:
“La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un'obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro
a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un'utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”.
Conseguentemente le domande della ricorrente devono essere accolte seppur nei limiti di seguito indicati.
15 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta in relazione al diritto vantato dalla ricorrente per gli aa. ss. dal 2016/2017 al 2018/2019 valgano le seguenti considerazioni;
come chiarito dalla Corte di Cassazione - Sez.
Lavoro nella sentenza n. 29961 del 27-10-2023, la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, rispetto alle supplenze ex art. 4 co. 1 e 2, L. n. 124/1999 - trattandosi di incarichi a tempo determinato, quindi, annuali o fino al termine delle attività didattiche - dal momento del conferimento degli incarichi o, qualora questo sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. 23-9-2015 ed al D.P.C.M. 28-11-2016, procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio in questione.
Il D.P.C.M. 28-11-2016 recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.” dispone:
“Art.
5. Attivazione della carta.
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
“2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
“3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
“4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.”. Nel caso di specie la domanda relativa all'attribuzione del beneficio in oggetto è stata formulata dalla ricorrente soltanto nel parziale rispetto della prescrizione quinquennale eccepita dal resistente. CP_1
ha stipulato, con decorrenza dall'a. s. 2012/2013, un contratto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto con il profilo CP_1 di educatore (contratto prot. n. 6270 dell'1-9-2012 con medesima decorrenza).
Il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto dalla mediante la Parte_1 notifica, in data 29-3-2023, da parte della medesima della domanda di riconoscimento del beneficio in questione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
conseguentemente, considerato quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28-11-2016 in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, non essendovi in atti la prova dell'avvenuta consegna di alcuna diffida al destinatario, il beneficio economico in questione può
16 essere riconosciuto alla ricorrente soltanto entro il limite delle somme maturate entro il quinquennio precedente la notifica del ricorso in sede giurisdizionale, avvenuta il 29-
3-2023 e, quindi, limitatamente agli aa. ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Le spese di lite, il cui importo è stato determinato come da richiesta di parte ricorrente contenuta nella nota spese depositata, ritenuta corretta, con esclusione però del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata (essendo stata la causa peraltro decisa nell'udienza di comparizione delle parti), seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 17-2-2023, nel
[...] contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di
€ 2.500,00, in relazione agli aa. ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 19-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 19-9- 2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 90/2023 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli, via L. Giordano n. 15, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall' , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTO Oggetto: diritto attribuzione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale educatore a tempo indeterminato. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/02/2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato del in qualità di educatore (classe Controparte_1 di concorso PPPP), attualmente in servizio presso il Convitto Nazionale “G. Varnelli” di Cingoli (MC) esponeva: la medesima aveva prestato servizio come educatore a decorrere dall'a. s. 2012/2013; diversamente dai colleghi docenti, la ricorrente non aveva mai potuto usufruire, in quanto educatrice, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, pedissequo D.P.C.M. 23-
9-2015 e successivo D.P.C.M. del 28-11-2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi
1 formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); infatti detta legge era oggetto di un'interpretazione che ne delimitava l'ambito applicativo, nel senso di attribuire il beneficio soltanto al personale docente,
e non a quello educatore, di escludere quest'ultimo dall'accesso a qualsiasi forma di sostegno economico finalizzato a contribuire all'espletamento delle attività di formazione e aggiornamento professionale;
al contrario, la disposizione di cui sopra aveva introdotto una provvidenza di natura non retributiva, ma vincolata allo scopo connesso allo status di docente in quanto avente funzione di finanziare l'aggiornamento e l'auto-formazione, fornendo la possibilità di affrontare i costi delle attività scelte in autonomia dal dipendente;
la somma quindi costituiva strumento idoneo ad assolvere allo scopo di crescita professionale;
come evidenziato dal Ministero con nota prot. n.
35 del 7 gennaio 2016: “Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti, sia come risorse per l'organizzazione delle attività formative”; la Carta Docente da un lato e la formazione obbligatoria dall'altro attenevano alla medesima funzione di qualificazione professionale;
ne derivava che non poteva sussistere valida ragione di esclusione del personale educatore dal percepimento dell'importo di € 500 annui;
l'interpretazione escludente muoveva dalla convinzione che il personale educatore non svolgesse mansioni assimilabili all'insegnamento, o comunque funzionali all'erogazione del servizio di istruzione;
tale lettura doveva ritenersi in contrasto con il principio di equivalenza sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina pattizia, che avevano sempre equiparato il ruolo di docente a quello di educatore;
ciò emergeva: - dall'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974, il quale prevedeva l'applicazione al personale educatore delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti elementari;
- dalla
Circolare Ministeriale n. 111/1989, la quale recepiva il principio di piena riconduzione dei compiti svolti dall'educatore all'attività di insegnamento (“Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativo – didattica deliberata dai collegi docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori”); - dall'art. 398 co. 2, D. Lgs. n. 297/1994, il quale recepiva il medesimo principio di equivalenza dei due ruoli (“Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari”); lo stesso convenuto, all'epoca , con CP_1 Controparte_3
Circolare n. 65 del 9-2-1996, nel riconoscere il periodo di servizio pre-ruolo svolto ai fini della ricostruzione carriera, non aveva lasciato dubbi circa il riconoscimento del presupposto dell'equiparazione dello status di docente a quello di educatore, anche
2 tenuto conto della pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Controllo n. 58/93 la quale, dopo essersi richiamata all'equiparazione di status tra istitutori e insegnanti elementari di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 417/74, avevano sancito l'assimilazione delle due categorie, con riferimento specifico alle questioni inerenti la determinazione del trattamento giuridico - economico;
anche la contrattazione collettiva aveva recepito tale principio: - l'art. 38 co. 2 del CCNL Comparto Scuola 1994 -1997, nonché l'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009, sancivano chiaramente l'assoggettamento all'area contrattuale e alla funzione di docente del personale educativo;
- l'art. 25 del
CCNL Comparto Scuola 2016-2018 ribadiva espressamente la collocazione del personale educativo nell'ambito dell'aera professionale del personale docente;
- gli artt. 127 e 128 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009 delineavano una stretta connessione tra le attività educative e quelle didattiche con riferimento alla definizione sia dei profili professionali sia delle funzioni espletate;
ad ulteriore conferma della totale assimilazione tra le due figure professionali, lo stesso Controparte_1
aveva riconosciuto la possibilità di accomunarle ai fini della progressione
[...] di carriera, accedendo entrambe alle procedure di reclutamento della dirigenza scolastica;
anche la giurisprudenza amministrativa si era espressa a favore del medesimo principio, annullando i provvedimenti ministeriali che precludevano agli educatori l'accesso alle scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento sulla base della non equiparazione delle due figure professionali;
lo stesso giudice amministrativo aveva chiarito che: “In sostanza il contratto, sotto un profilo statico, colloca esplicitamente il personale educativo in parola tra quello docente e, per altro verso, nell'ambito dell'area della funzione docente, assegna dinamicamente a questa la funzione educativa partecipativa del processo di formazione e di educazione degli allievi, così facendone un tipo di personale docente che realizza il processo di insegnamento/apprendimento mediante quella peculiare attività educativa” (TAR
Lazio, Roma, Sez. III bis, 18-7-2018 n. 7721); la discriminazione diveniva ancor più irragionevole considerando che entrambe le figure professionali erano soggette agli obblighi formativi di cui all'art. 129 del CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009; l'esclusione del personale educatore dall'attribuzione del beneficio della Carta Docente collideva altresì con i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché con i canoni di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., nonché con l'art. 1218
c.c.; mediante un recente sviluppo giurisprudenziale la Suprema Corte di Cassazione si era così pronunciata: «svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge
e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppure impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano
3 della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente … Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo … La circostanza che il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_4 ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 121 – che al personale educativo “si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari” … Se è indubbio, poi, che la carta docente
“dell'importo nominale di Euro 500 annui “costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori» (Cass. Sez. Lav. 31-10-2022 n.
32104).
Tutto quanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale insegnante in servizio inquadrata nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, commi 121 e ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00, a decorrere dall'a. s. 2016/2017;
“PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità a decorrere dall'a. s. 2016/2017, per complessivi € 3.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati
e maturandi sino all'integrale soddisfo;
“IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) il D.P.C.M. 23 settembre
2015 recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
B) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_4 recante indicazioni operative;
C) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_4
4 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
D) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale docente;
E) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.”, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta, la quale, dato atto che la ricorrente, educatrice a tempo indeterminato in servizio presso il Convitto Annesso di
Cingoli dall'01/09/2012, aveva proposto dinanzi al Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale;
a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta di parte ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis; oltretutto, la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stata interessata ad attività formativa in generale né, tantomeno, all'attività formativa del Convitto presso cui aveva prestato servizio nei singoli anni scolastici di riferimento;
secondo la convenuta gli assunti avversari erano infondati perché: A - 1) in via principale, la ricorrente agiva in qualità di educatore a tempo indeterminato, ma la normativa a tale scopo prevista era chiara nell'attribuire il beneficio de quo al solo personale docente;
infatti l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015 aveva previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; in attuazione di detto disposto, ai sensi dell'art. 1 co. 122 della sopra citata legge, erano stati emanati, prima, il DPCM del 23-9-2015 e, successivamente, il DPCM del 28-11-2016; il 1° co. dell'art. 2 del DPCM 23-9-2015, mediante una disposizione poi riproposta anche dall'art. 3 del successivo DPCM del 28-11-2016, precisava: “La carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; ancora, il 4° co. stabiliva: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1°”; dunque la normativa individuava tra i beneficiari del bonus formativo, di cui all'art. 1 co. 121 L. 107, i soli docenti di ruolo;
infatti, con il beneficio di cui alla Carta Docente,
5 il legislatore aveva inteso “… sostenere la formazione continua dei docenti …” in attuazione dell'art. 1 co. 124 L. 107/15 il quale aveva reso obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti;
la Corte d'Appello di Ancona, con la sent. n. 359/2019, aveva evidenziato come la funzione educativa si differenziasse da quella didattica, tenuto conto delle disposizioni contrattuali CCNL del Comparto
Scuola 2006-2009 di cui agli artt. : - 26 e 127, i quali distinguevano la funzione docente da quella educativa, riconducendola a quella docente quale partecipazione al processo formativo ed educativo, ma senza effettuare alcuna equiparazione;
- 128, 129 e 133 in virtù dei quali l'attività educativa doveva considerarsi rivolta “alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento”, diversamente dal personale docente, mediante “tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici” nonché, “le attività relative alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa”; inoltre, differenze tra i due profili si potevano riscontrare anche con riferimento all'orario, ove per gli educatori era previsto: - un orario di servizio per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna;
- un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana;
- un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all'attività educativa fino a 5 ore settimanali, per il completamento del servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di istituto e dal relativo piano attuativo;
la funzione educativa poteva essere svolta (pur se il D.L. 255/2001 conv. in L. 2-8-2001 aveva unificato i distinti ruoli maschili e femminili) di fatto solo da educatori di sesso maschile nei confronti di convittori maschi e da educatrici di sesso femminile nei confronti di femmine essendo prevista nella funzione anche la vigilanza notturna;
inoltre, in nessun caso, presupponendo l'accoglibilità in una struttura convittuale di portatori di handicap
- specie psicofisici - il personale educativo avrebbe potuto svolgere un'attività di assistenza ed educativa altamente specialistica per la quale non possedeva titolo, non essendo docente;
la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 359/2019, richiamando la Circolare Ministeriale n. 111/1989, ai sensi della quale la funzione del
6 personale educativo: “è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto”, aggiungendo, poi: “il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativo-didattica deliberata dai collegi dei docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori” …” e dunque “… lo stesso CCNL Scuola qualifica e distingue nettamente la funzione docente (art. 26) e quella educativa (art. 128) …”, aveva sostenuto: “… si comprende agevolmente come l'attività del personale educativo rappresenti una mera azione di integrazione a una impostazione didattica e culturale svolta dal docente, nel merito della quale il predetto personale educativo non può e non deve interferire. In buona sostanza, tali disposizioni lasciano intendere che le funzioni del personale docente e del personale educativo del convitto non sono le medesime …(…)…”; era da considerarsi fuorviante fare riferimento alla previsione di cui all'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974 al fine di ravvisare la presunta equiparazione in oggetto, essendo l'art. 121 inserito fra le disposizioni finali di detto D.P.R., nell'ambito delle “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato”; quindi nel decreto le due figure erano evidentemente ben distinte, sia perché per l'ammissione all'insegnamento era necessario il possesso di requisiti specifici, sia perché a ciascuna si accedeva mediante rispettivo concorso comportante la distinta graduatoria;
la stessa norma di cui al cit. art. 121 era riproposta in modo simile nell'art. 398 co. 2 D. Lgs. n. 297/1994, il quale, pur equiparando il trattamento giuridico e retributivo del personale educativo e dei docenti elementari, rimarcava la distinzione dei rispettivi ruoli, in ragione del fatto che le finalità perseguite dall'amministrazione nei due distinti settori dell'istruzione e dell'educazione fossero diverse e le prestazioni utili per perseguirle fossero di natura completamente differente;
A - 2) nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva altresì il rischio di discriminazione indiretta che si sarebbe determinato nei confronti dei docenti di ruolo come soggetti a precisi limiti temporali di fruibilità dei benefici, ritenendo quindi la richiesta di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio de quo con riguardo agli aa. ss. dal 2016/2017 al 2021/2022 discriminatoria nei confronti dei docenti di ruolo;
infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 6, D.P.C.M. 28-11-2016, i docenti di ruolo non potevano fruire, spirati i termini normativamente previsti, di una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità (ove la prima non fosse stata integralmente utilizzata nell'originario anno di accredito); il docente di ruolo doveva dunque attivarsi personalmente per l'attribuzione del beneficio (ai sensi dell'art. 5 co. 1 D.P.C.M. 2016) e doveva poi spenderne l'importo entro l'anno successivo a quello di
7 erogazione/spettanza; il massimo spendibile ed “accantonabile” per un docente di ruolo era dunque l'importo di € 1.000,00; ebbene, ritenere che nessun limite a tale riguardo dovesse applicarsi ai docenti esclusi dal beneficio formativo, avrebbe significato attribuire condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruivano i dipendenti a tempo indeterminato;
nel caso di specie, parte ricorrente, pur potendo far valere il diritto di ottenere il beneficio della Carta Elettronica, previa disapplicazione del diritto interno in virtù del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., era rimasta inerte sino al deposito del presente ricorso;
sul punto il convenuto contestava quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/23, nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio non rilevava per “fatto del creditore”, rammentando, a tal proposito, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE era immediatamente applicabile, siccome incondizionata e sufficientemente precisa, così da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale;
inoltre, secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 20642 del 31-7-2019, “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto”; d'altro canto, diversamente da quanto deciso dalla Corte di legittimità, l'eccezione qui sollevata non aveva riguardo a pseudo-decadenze, ma alla garanzia ed al rispetto di un principio di uguaglianza sostanziale;
B) nel merito, in via subordinata, l'Amministrazione resistente eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente con riguardo agli aa. ss. 2016/17, 2017/18 e
2018/2019, esponendo: il termine di prescrizione a cui sottostava il beneficio di cui qui si discuteva era quello previsto dell'art. 2948 n. 4, c.c., secondo cui si prescriveva in cinque anni “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, mentre il dies a quo di tale termine doveva invece essere fatto decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”; la stessa Cassazione aveva precisato che si doveva fare (pagg. 40/43) “… applicazione del termine quinquennale …” e che il termine di cui sopra decorreva (pagg. 41/43) “dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi fosse stato anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, fosse stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
tanto posto, andava dunque ricordato come l'art. 5, co. 3, del D.P.C.M. del 28-11-2016 prescriveva: “A partire dall'anno scolastico 2017/18, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno”; ebbene, con riferimento
8 alla posizione della ricorrente, risultava che: - nell'a. s. 2016/17, ella aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2016, quindi il diritto de quo doveva essere fatto valere entro l'1-9-2021; - nell'a. s. 2017/18, aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2017, quindi il diritto doveva essere fatto valere entro l'1-9-2022; nell'a. s. 2018/19, aveva prestato servizio a far data dall'1-9-2018, pertanto il diritto doveva essere fatto valere entro l'1-9-2023; C) in via ulteriormente subordinata e, comunque, a valere nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite “accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascuno beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M., “di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs. n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo-contabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero attributari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, il convenuto chiedeva CP_1 ordinarsi alla ricorrente di presentare all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121-124 L. 107/15.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e argomentato, il convenuto CP_1 concludeva chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
9 • nel merito, ed in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, in via subordinata – accertare e dichiarare che nulla è dovuto per gli AA.SS. 2020/21, 2021/22, … ;
• nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto per gli AA.SS. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, …;
• nel merito, e nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma CP_1 specifica, ovverosia mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia, …;
• nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all'odierno ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa Amministrazione ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121- 124 della legge 107/2015”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso proposto dalla ricorrente risulta meritevole di parziale accoglimento.
Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 32104 del 31-10-2022, secondo cui:
“1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame del
[...]
(in seguito avverso la sentenza del Tribunale Controparte_5 CP_4
della stessa città che, in accoglimento delle domande di …, tutti dipendenti CP_4
area professionale personale docente, profilo professionale educativo, in servizio presso l'educandato femminile SS. Annunziata di Firenze, avevano richiesto accertarsi il loro diritto alla c.d. carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge
n. 107 del 2015.
“2. La Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che la disciplina del d.lgs. n. 297 del
1994 inserisce la funzione educativa nell'ambito di quella docente, mentre l'art. 25
c.c.n.l. 2016-2018 del Comparto scuola colloca all'interno dell'area del personale
10 docente sia i docenti in senso stretto sia il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili, pur differenziando le diverse funzioni;
l'equiparazione prevista dalla legge tra gli educatori e i docenti elementari, sia con riferimento allo stato giuridico che il trattamento economico, rendeva quindi evidente la volontà del legislatore di assimilare le due funzioni, anche ai fini di benefici economici non costituenti «retribuzione accessoria né reddito imponibile», come appunto la «carta docente».
“3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sulla base di un CP_4
unico motivo, al quale i lavoratori … hanno resistito con controricorso … .
“4. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del
d. l. n. 137/2020, conv. dalla legge n. 176/2000, e ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“1. Con l'unico motivo si denuncia «violazione dell'art. 1 legge n. 107/2015, dell'art.
127 c.c.n.l. Comparto scuola, dell'art. 145 r. d. n. 2009/1924, dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il addebita, in sostanza, alla Corte CP_4
territoriale di non avere considerato, incorrendo in evidente «forzatura interpretativa», che la «carta docente» è connessa all'attività didattica cui sono istituzionalmente deputati i soli docenti e a cui sono estranei gli educatori che, differenziandosi per le funzioni, possono al più «partecipare» al processo di formazione ed educazione ex art. 145 r. d. n. 2009/1924; né ancora potrebbe estendersi, come erroneamente fatto dalla Corte di merito, il concetto di «trattamento economico» ex art. 121 d.P.R. n. 417/1974 sino a ricomprendervi qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
“2. Il motivo non è fondato.
“2.1 L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
11 per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Il successivo comma 122 prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il con Controparte_6
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
“In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile».
12 “2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede:
«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
“2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti
e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
“2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate
e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive».
“2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro
13 partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa.
La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
“2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del
c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
“Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
“2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del
l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale CP_4
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
14 “2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si CP_4
specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico
e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
“2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. …” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 32104 del 31-10-2022).
Si vedano, nello stesso senso, anche Cass. Sez. Lav. nn. 9895/2024 e 9984/2024.
In particolare, con le sentenze nn. 27872/2024 e 27874/2024, la Corte di legittimità ha enunciato il “seguente principio di diritto:
“La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un'obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro
a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un'utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”.
Conseguentemente le domande della ricorrente devono essere accolte seppur nei limiti di seguito indicati.
15 Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta in relazione al diritto vantato dalla ricorrente per gli aa. ss. dal 2016/2017 al 2018/2019 valgano le seguenti considerazioni;
come chiarito dalla Corte di Cassazione - Sez.
Lavoro nella sentenza n. 29961 del 27-10-2023, la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, rispetto alle supplenze ex art. 4 co. 1 e 2, L. n. 124/1999 - trattandosi di incarichi a tempo determinato, quindi, annuali o fino al termine delle attività didattiche - dal momento del conferimento degli incarichi o, qualora questo sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia stato consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. 23-9-2015 ed al D.P.C.M. 28-11-2016, procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio in questione.
Il D.P.C.M. 28-11-2016 recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.” dispone:
“Art.
5. Attivazione della carta.
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
“2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
“3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
“4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.”. Nel caso di specie la domanda relativa all'attribuzione del beneficio in oggetto è stata formulata dalla ricorrente soltanto nel parziale rispetto della prescrizione quinquennale eccepita dal resistente. CP_1
ha stipulato, con decorrenza dall'a. s. 2012/2013, un contratto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto con il profilo CP_1 di educatore (contratto prot. n. 6270 dell'1-9-2012 con medesima decorrenza).
Il termine prescrizionale è stato utilmente interrotto dalla mediante la Parte_1 notifica, in data 29-3-2023, da parte della medesima della domanda di riconoscimento del beneficio in questione, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
conseguentemente, considerato quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28-11-2016 in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, non essendovi in atti la prova dell'avvenuta consegna di alcuna diffida al destinatario, il beneficio economico in questione può
16 essere riconosciuto alla ricorrente soltanto entro il limite delle somme maturate entro il quinquennio precedente la notifica del ricorso in sede giurisdizionale, avvenuta il 29-
3-2023 e, quindi, limitatamente agli aa. ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo.
Le spese di lite, il cui importo è stato determinato come da richiesta di parte ricorrente contenuta nella nota spese depositata, ritenuta corretta, con esclusione però del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata (essendo stata la causa peraltro decisa nell'udienza di comparizione delle parti), seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 17-2-2023, nel
[...] contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di
€ 2.500,00, in relazione agli aa. ss. dal 2018/2019 al 2022/2023, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 19-9-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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