Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei IGg: dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2144/2024 R.G. promossa da:
, n. a Romano Di Lombardia (Bg) il 27/07/1982 (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall' avv. Patane' Letizia, presso il cui studio legale C.F._1
in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente e
, n. a Catania (CT) il 01/07/1979 (C.F.: ), rappr. e dif. Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Sidoti Rossella Maria, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 14/04/2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.02.2024, chiedeva la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio da di cui alla sentenza n. 5153/2021 emessa Controparte_1
da questo Tribunale il 23/12/2021.
Si costituiva , aderendo alla domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio, alle condizioni cristallizzate nell'accordo depositato al fascicolo telematico.
Quindi, all'udienza del 14.04.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo sottoscritto e chiedendo la decisione della causa.
Il G.D. rimetteva la causa al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5153/2021 emessa da questo
Tribunale il 23.12.2021.
Le parti, all'udienza del 14.04.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, chiedendo che la causa venga decisa alle condizioni di seguito trascritte:
<< - l'affido condiviso dei figli minori e viene attribuito ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa dei figli presso la madre, la quale, giusto consenso già prestato al padre, trasferirà la propria residenza e quella dei figli a Carpenedolo (BS), In via Gramsci n. 15;
1) il padre, genitore non collocatario, potrà tenere con sé i figli minori secondo la seguente calendarizzazione, tenuto in debito conto gli impegni scolastici e di vita degli stessi: per 6 (sei) giorni anche non consecutivi al mese, con pernottamento;
per 5 (cinque ) giorni durante il periodo natalizio da far coincidere ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
per 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo; per 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
2) gli odierni istanti, al fine di garantire i rapporti padre/figli, prestano sin d'ora l'autorizzazione al viaggio aereo dei minori non accompagnati con il servizio di assistenza offerto dalle compagnie e si obbligano a sostenere le spese dei relativi biglietti aerei dei figli nella misura del 50% ciascuno.
3) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , come contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei due figli minori, la somma di euro 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Si obbliga, altresì, a concorrere alle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF, nella misura del 50%.
4) I coniugi dichiarano che la casa coniugale sita a Belpasso, in via Bellini 37/F, terzo piano, in comproprietà fra i medesimi, a seguito del trasferimento della madre e dei figli, è stata posta in vendita come da incarico allegato e di aver già definito la ripartizione di arredi e suppellettili;
5) Il IG. si obbliga – fino al rogito definitivo di compravendita – al Pt_1
versamento dell'intera rata di mutuo acceso sulla casa coniugale;
6) Le parti convengono che il prezzo della vendita della casa coniugale sarà ripartito tra le stesse nella misura del 50% ciascuno;
che – dalla quota spettante IG. – verranno detratte le rate di mutuo scadute e non pagate sino al Pt_1
rogito definitivo, le spese straordinarie non versate, le somme dovute a titolo di contributo di mantenimento non corrisposte. L'estinzione del mutuo residuo – dalla data del rogito in poi – sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) I Il IG. si obbliga ad adempiere a quanto indicato al punto 7), Pt_1
autorizzando la parte acquirente a versare direttamente le somme dovute all'istituto di credito ed alla IG. , alla stipula del rogito definitivo. Resta CP_1
ferma la facoltà della IG.ra di procedere comunque in via esecutiva per il CP_1
recupero coattivo delle somme dovute dal IG. ; Pt_1
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento. • che, con il presente accordo, le parti, fermo restando ogni altra statuizione, modificano i punti 2) e 3) come segue:
2) il padre, genitore non collocatario, potrà tenere con sé i figli minori secondo la seguente calendarizzazione, tenuto conto degli impegni scolastici e di vita degli stessi: 3 giorni al mese, con pernottamento (venerdì dopo scuola/domenica sera) salvo la possibilità di congiungere tali giorni con periodi feriali e/o festivi arrivando fino a 6 al mese. A tal fine, entro la prima settimana del mese con scadenza per i successivi 3 (tre) mesi, il IG. dovrà indicare via mail le Pt_1
date in cui è disponibile alla ex moglie, che – entro i successivi 3(tre) giorni – dovrà via mail dare conferma o inviare contro proposte durante il periodo natalizio da far coincidere ad anni alterni il giorno di natale (anno 2025 con il padre) e quello di Capodanno (anno 2025 con la madre); per 3 (tre) giorni consecutivi, compresi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale (anno 2026 con il padre); per 20 (venti) giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente tra i genitori. A tal fine, entro il 30 maggio di ogni anno, il IG. dovrà indicare via mail le date in cui è Pt_1
disponibile alla ex moglie, che – entro i successivi 3(tre) giorni – dovrà via mail dare conferma o inviare controproposte motivate;
3) gli odierni istanti, al fine di garantire i rapporti padre/figli, prestano sin d'ora l'autorizzazione al viaggio aereo dei minori no accompagnati con il servizio di assistenza offerto dalle compagnie e si obbligano a sostenere le spese dei relativi biglietti aerei dei figli, assumendole ciascuno a proprio carico, senza diritto al rimborso, a mesi alterni. Per concorde volontà delle parti, tale statuizione – secondo quanto previsto anche al superiore punto 2) – troverà applicazione a maggio 2025 (saltando solo il mese di giugno 2025 per esami di terza media del minore ): pertanto, il IG. , entro la prima settimana di maggio Per_1 Pt_1
2025, con scadenza per i successivi 3(tre) mesi, dovrà indicare via mail le date in cui è disponibile alla ex moglie, che – entro i successivi 3(tre) giorni – dovrà via mail dare conferma o inviare contro proposte motivate: le spese dei biglietti aerei dei figli relative al mese di maggio 2025 saranno sostenute dalla IG.ra e così CP_1
via alternativamente. • Che le parti – ad integrazione di quanto già statuito – precisano che l'assegno unico relativo ai figli è ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.>>
Tali accordi, per come raggiunti dalle parti, vengono integralmente recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico, ed essendo adeguati a garantire alla prole minore il pieno diritto alla bigenitorialità, stante le condizioni attuali del nucleo familiare e la distanza geografica tra i due genitori.
Valutazione positiva anche con riferimento alle statuizioni economiche sul mantenimento dei due minori, che appaiono congrue al fine del sostegno alla crescita ed alla formazione scolastica ed extra scolastica, in relazione all'età dei due minori ed alle condizioni economiche dei genitori.
Stante l'esito concordato della causa, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2144/2024
R.G., così statuisce:
-Dispone la modifica della sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale il 29/02/2024
n. 5153/2021 di cui R.G. 5418/2021, alle condizioni di cui in parte motiva.
-Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 16/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu