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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/09/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1235 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nicola Fabrizi 147, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina, Via Trento n.2/L presso lo studio dell'avv. Marianna Barbaro (C.F.:
, pec: C.F._2 Email_1
tel/fax 0902934369) che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
MELAZZO avv. GIUSEPPE, nato a [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale C.F._3
in Messina, via Enzo Geraci n. 23 is. 78, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saija, C.F.: , C.F._4
PEC: fax n. 090.2929974, per procura in atti;
Email_2
PARTE RESISTENTE
E
1 , nata a [...] il [...], C.F.: CP_2
residente in [...], C.F._5
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saija, C.F.: , C.F._4
PEC: ed elettivamente domiciliata presso e nel Email_2
suo studio, via Enzo Geraci n. 23 is. 78 per procura rilasciata in atti;
PARTE
INTERVENIENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01.04.2025, chiedeva al Tribunale di Messina la Parte_1
modifica parziale delle condizioni stabilite in sede di divorzio, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie relative alla IG , CP_2
nata il [...]. La ricorrente evidenziava come, nonostante gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale e successivamente confermati in sede di divorzio, l'ex coniuge, avv. , avesse omesso di Controparte_3
corrispondere l'assegno di mantenimento pattuito, trattenendo arbitrariamente le somme dovute a titolo di presunte compensazioni per spese non concordate, tra cui l'iscrizione della IG presso un'università privata, decisione assunta unilateralmente e in assenza di qualsivoglia concertazione con la madre. La
, priva di attività lavorativa e sostenuta esclusivamente dall'assegno di Pt_1
mantenimento, lamentava l'impossibilità di far fronte a spese straordinarie non previamente concordate, né quantificate, e sottolineava come tali esborsi risultassero sproporzionati rispetto alle proprie condizioni economiche. Inoltre, evidenziava il comportamento autoritario e non collaborativo dell'ex coniuge, che aveva determinato una condizione di disagio psicologico e materiale per la ricorrente, già provata da una pregressa depressione post-partum e da una rinuncia definitiva alla propria carriera universitaria. Alla luce di tali
2 circostanze, la ricorrente chiedeva che le spese straordinarie relative all'università privata della IG fossero poste integralmente a carico del padre, in considerazione della sua elevata capacità reddituale, documentata da dichiarazioni fiscali che attestavano un fatturato annuo di circa 100.000 euro. In via istruttoria, chiedeva che l'avv. fosse onerato della produzione della CP_1
propria documentazione patrimoniale e finanziaria, al fine di consentire una valutazione equa e proporzionata della ripartizione degli oneri economici, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 15/16.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, compara depositata il 16.07.2025 si costituiva il quale contestava integralmente il ricorso proposto da Controparte_3
ritenendolo inammissibile e improcedibile, sia sotto il profilo Parte_1
formale che sostanziale. In particolare, censurava l'intestazione del ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., norma che presupponeva gravi inadempienze genitoriali o pregiudizi al minore, circostanze che nel caso di specie non ricorrevano, atteso che la IG era ormai maggiorenne e che il rapporto CP_2
padre-IG era descritto come quotidiano, sereno e collaborativo. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, definendola falsa, denigratoria e priva di fondamento probatorio. Evidenziava come la scelta di iscrivere la IG alla LUISS di Roma fosse stata frutto di una decisione CP_2
autonoma della stessa, maturata nel tempo e sostenuta esclusivamente dal padre, che aveva provveduto a tutte le spese connesse, incluse quelle relative alla
Summer School, al test di ingresso, all'immatricolazione e all'alloggio. Inoltre, sottolineava che la madre era stata pienamente informata e coinvolta nei momenti decisionali, e che solo successivamente aveva manifestato dissenso, in contrasto con gli accordi informali precedentemente raggiunti. Il resistente dichiarava la propria disponibilità a farsi carico integralmente delle spese straordinarie relative al percorso universitario della IG, comprese le spese di
3 alloggio, e chiedeva, anche in via riconvenzionale, che l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente alla IG , ai sensi dell'art. 337- CP_2
septies c.c., revocando l'obbligo di corresponsione dell'assegno a favore della
, in quanto la IG non era più convivente con la madre. Sempre in via Pt_1
riconvenzionale, l'Avv. chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno CP_1
divorzile in favore della sig.ra , ovvero la sua sensibile riduzione, Pt_1
evidenziando la sopravvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di una IG di poco più di tre anni, l'assenza di qualsivoglia attività lavorativa da parte della resistente, nonché la mancata attuazione degli impegni assunti in sede di divorzio circa il completamento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. A sostegno delle proprie domande, il resistente documentava ingenti esborsi sostenuti nel tempo, tra cui il pagamento di un mutuo per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, la contribuzione mensile per moglie e IG, e le spese straordinarie per l'università. In via istruttoria, chiedeva che la fosse onerata del deposito della propria documentazione patrimoniale e Pt_1
reddituale, e che, ove necessario, fosse disposta l'audizione della IG CP_2
per chiarire la veridicità delle circostanze dedotte. Chiedeva, altresì,
l'ammissione di interrogatorio formale e di prova per testi.
Con comparsa depositata il 05.09.2025 interveniva volontariamente in giudizio la quale rappresentava che, a seguito della CP_2
donazione ricevuta dalla nonna paterna dell'usufrutto vita natural durante su un immobile sito in Roma, via della Camilluccia 35, si sarebbe trasferita in tale abitazione non appena sarebbero stati ultimati i lavori di ristrutturazione, previsti per il mese di ottobre 2025. In attesa di tale trasferimento, la stessa avrebbe risieduto, a decorrere dal 1° settembre 2025, in un appartamento condotto in locazione in Roma, via di Monte del Gallo, unitamente a una propria coetanea, venendo così meno la convivenza con la madre. La deducente dichiarava di non opporsi alla richiesta del padre di farsi integralmente carico delle spese straordinarie connesse alla propria iscrizione e frequenza presso l'Università
4 LUISS di Roma, e di accettare che l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente sul proprio conto corrente, indicando le relative coordinate bancarie.
Con memoria depositata l'08.09.2025 contestava Parte_1
integralmente le domande riconvenzionali formulate dall'Avv. CP_3
, con particolare riferimento alla richiesta di revoca o riduzione
[...]
dell'assegno divorzile, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone una valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da correlarsi alle scelte condivise di conduzione della vita familiare e ai sacrifici professionali compiuti in costanza di matrimonio.
All'udienza del 16.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, la ricorrente ed il resistente raggiungevano un accordo. In particolare, dichiaravano che erano d'accordo in ordine al pagamento diretto dell'assegno alla IG maggiorenne;
inoltre, CP_2
prendeva atto del fatto che le spese relative all'iscrizione Parte_1
della IG presso l'università LUISS di Roma ed all'alloggio della IG CP_2
a Roma saranno sostenute integralmente da come da lui Controparte_3
dichiarato in comparsa. Le parti dichiaravano, quindi, di avere raggiunto il seguente accordo: “1) l'assegno divorzile a carico di ed a Controparte_3
favore di viene ridotto ad € 300,00 mensili da versare entro Parte_1
i primi cinque giorni di ogni mese;
2) detto assegno sarà mantenuto fermo anche nel caso in cui la dovesse in futuro percepire redditi di qualsiasi tipo;
Pt_1
3) provvederà direttamente per intero al mantenimento Controparte_3
ordinario e straordinario della IG , da corrispondere direttamente a CP_2
quest'ultima, con revoca dell'assegno per il mantenimento della IG a favore di . Parte_1
5 Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso ed alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della IG maggiorenne , in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall'art. 473 CP_2
bis .20 c.p.c..
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16.09.2025, trascritto in parte motiva;
dichiara l'inammissibilità dell'intervento della IG;
dichiara CP_2
interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1235 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Nicola Fabrizi 147, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina, Via Trento n.2/L presso lo studio dell'avv. Marianna Barbaro (C.F.:
, pec: C.F._2 Email_1
tel/fax 0902934369) che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
MELAZZO avv. GIUSEPPE, nato a [...] il [...], C.F.
, elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale C.F._3
in Messina, via Enzo Geraci n. 23 is. 78, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saija, C.F.: , C.F._4
PEC: fax n. 090.2929974, per procura in atti;
Email_2
PARTE RESISTENTE
E
1 , nata a [...] il [...], C.F.: CP_2
residente in [...], C.F._5
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saija, C.F.: , C.F._4
PEC: ed elettivamente domiciliata presso e nel Email_2
suo studio, via Enzo Geraci n. 23 is. 78 per procura rilasciata in atti;
PARTE
INTERVENIENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01.04.2025, chiedeva al Tribunale di Messina la Parte_1
modifica parziale delle condizioni stabilite in sede di divorzio, con particolare riferimento alla ripartizione delle spese straordinarie relative alla IG , CP_2
nata il [...]. La ricorrente evidenziava come, nonostante gli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale e successivamente confermati in sede di divorzio, l'ex coniuge, avv. , avesse omesso di Controparte_3
corrispondere l'assegno di mantenimento pattuito, trattenendo arbitrariamente le somme dovute a titolo di presunte compensazioni per spese non concordate, tra cui l'iscrizione della IG presso un'università privata, decisione assunta unilateralmente e in assenza di qualsivoglia concertazione con la madre. La
, priva di attività lavorativa e sostenuta esclusivamente dall'assegno di Pt_1
mantenimento, lamentava l'impossibilità di far fronte a spese straordinarie non previamente concordate, né quantificate, e sottolineava come tali esborsi risultassero sproporzionati rispetto alle proprie condizioni economiche. Inoltre, evidenziava il comportamento autoritario e non collaborativo dell'ex coniuge, che aveva determinato una condizione di disagio psicologico e materiale per la ricorrente, già provata da una pregressa depressione post-partum e da una rinuncia definitiva alla propria carriera universitaria. Alla luce di tali
2 circostanze, la ricorrente chiedeva che le spese straordinarie relative all'università privata della IG fossero poste integralmente a carico del padre, in considerazione della sua elevata capacità reddituale, documentata da dichiarazioni fiscali che attestavano un fatturato annuo di circa 100.000 euro. In via istruttoria, chiedeva che l'avv. fosse onerato della produzione della CP_1
propria documentazione patrimoniale e finanziaria, al fine di consentire una valutazione equa e proporzionata della ripartizione degli oneri economici, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 15/16.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, compara depositata il 16.07.2025 si costituiva il quale contestava integralmente il ricorso proposto da Controparte_3
ritenendolo inammissibile e improcedibile, sia sotto il profilo Parte_1
formale che sostanziale. In particolare, censurava l'intestazione del ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., norma che presupponeva gravi inadempienze genitoriali o pregiudizi al minore, circostanze che nel caso di specie non ricorrevano, atteso che la IG era ormai maggiorenne e che il rapporto CP_2
padre-IG era descritto come quotidiano, sereno e collaborativo. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, definendola falsa, denigratoria e priva di fondamento probatorio. Evidenziava come la scelta di iscrivere la IG alla LUISS di Roma fosse stata frutto di una decisione CP_2
autonoma della stessa, maturata nel tempo e sostenuta esclusivamente dal padre, che aveva provveduto a tutte le spese connesse, incluse quelle relative alla
Summer School, al test di ingresso, all'immatricolazione e all'alloggio. Inoltre, sottolineava che la madre era stata pienamente informata e coinvolta nei momenti decisionali, e che solo successivamente aveva manifestato dissenso, in contrasto con gli accordi informali precedentemente raggiunti. Il resistente dichiarava la propria disponibilità a farsi carico integralmente delle spese straordinarie relative al percorso universitario della IG, comprese le spese di
3 alloggio, e chiedeva, anche in via riconvenzionale, che l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente alla IG , ai sensi dell'art. 337- CP_2
septies c.c., revocando l'obbligo di corresponsione dell'assegno a favore della
, in quanto la IG non era più convivente con la madre. Sempre in via Pt_1
riconvenzionale, l'Avv. chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno CP_1
divorzile in favore della sig.ra , ovvero la sua sensibile riduzione, Pt_1
evidenziando la sopravvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di una IG di poco più di tre anni, l'assenza di qualsivoglia attività lavorativa da parte della resistente, nonché la mancata attuazione degli impegni assunti in sede di divorzio circa il completamento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro. A sostegno delle proprie domande, il resistente documentava ingenti esborsi sostenuti nel tempo, tra cui il pagamento di un mutuo per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, la contribuzione mensile per moglie e IG, e le spese straordinarie per l'università. In via istruttoria, chiedeva che la fosse onerata del deposito della propria documentazione patrimoniale e Pt_1
reddituale, e che, ove necessario, fosse disposta l'audizione della IG CP_2
per chiarire la veridicità delle circostanze dedotte. Chiedeva, altresì,
l'ammissione di interrogatorio formale e di prova per testi.
Con comparsa depositata il 05.09.2025 interveniva volontariamente in giudizio la quale rappresentava che, a seguito della CP_2
donazione ricevuta dalla nonna paterna dell'usufrutto vita natural durante su un immobile sito in Roma, via della Camilluccia 35, si sarebbe trasferita in tale abitazione non appena sarebbero stati ultimati i lavori di ristrutturazione, previsti per il mese di ottobre 2025. In attesa di tale trasferimento, la stessa avrebbe risieduto, a decorrere dal 1° settembre 2025, in un appartamento condotto in locazione in Roma, via di Monte del Gallo, unitamente a una propria coetanea, venendo così meno la convivenza con la madre. La deducente dichiarava di non opporsi alla richiesta del padre di farsi integralmente carico delle spese straordinarie connesse alla propria iscrizione e frequenza presso l'Università
4 LUISS di Roma, e di accettare che l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente sul proprio conto corrente, indicando le relative coordinate bancarie.
Con memoria depositata l'08.09.2025 contestava Parte_1
integralmente le domande riconvenzionali formulate dall'Avv. CP_3
, con particolare riferimento alla richiesta di revoca o riduzione
[...]
dell'assegno divorzile, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone una valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da correlarsi alle scelte condivise di conduzione della vita familiare e ai sacrifici professionali compiuti in costanza di matrimonio.
All'udienza del 16.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, la ricorrente ed il resistente raggiungevano un accordo. In particolare, dichiaravano che erano d'accordo in ordine al pagamento diretto dell'assegno alla IG maggiorenne;
inoltre, CP_2
prendeva atto del fatto che le spese relative all'iscrizione Parte_1
della IG presso l'università LUISS di Roma ed all'alloggio della IG CP_2
a Roma saranno sostenute integralmente da come da lui Controparte_3
dichiarato in comparsa. Le parti dichiaravano, quindi, di avere raggiunto il seguente accordo: “1) l'assegno divorzile a carico di ed a Controparte_3
favore di viene ridotto ad € 300,00 mensili da versare entro Parte_1
i primi cinque giorni di ogni mese;
2) detto assegno sarà mantenuto fermo anche nel caso in cui la dovesse in futuro percepire redditi di qualsiasi tipo;
Pt_1
3) provvederà direttamente per intero al mantenimento Controparte_3
ordinario e straordinario della IG , da corrispondere direttamente a CP_2
quest'ultima, con revoca dell'assegno per il mantenimento della IG a favore di . Parte_1
5 Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso ed alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della IG maggiorenne , in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall'art. 473 CP_2
bis .20 c.p.c..
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 16.09.2025, trascritto in parte motiva;
dichiara l'inammissibilità dell'intervento della IG;
dichiara CP_2
interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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