Ordinanza cautelare 16 giugno 2011
Ordinanza cautelare 4 luglio 2012
Sentenza 21 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 16/06/2011, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01056/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2011, proposto dal sig.
BO YO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Zollo e Marta Stefani e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Benucci in Firenze, via Torselli n. 98
contro
Ministero dell’Interno e Prefettura di Lucca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Prefettura di Lucca – Sportello Unico per l’Immigrazione prot. P-LU/L/N2009/101427 del 2 dicembre 2010, notificato il 27 aprile 2011, di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 28 settembre 2009 in favore del ricorrente dal sig. SA HI;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 15 giugno 2011 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza
Considerato che appare più opportuno riservare alla fase di merito le questioni poste dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 8, anche in relazione all’effettiva applicabilità al caso concreto delle soluzioni dalla medesima prospettate;
Rilevato, tuttavia, in relazione alle censure dedotte, che, sia pure nei limiti di un sommario scrutino, il gravame può essere delibato con favore, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14 comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, nel caso all’esame ascritta al ricorrente, sia riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13 lett. c) della l. n. 102/2009, in ragione degli approdi ermeneutici cui è pervenuta la Sezione, ai quali ci si richiama in questa sede, non sussistendo motivi per discostarsi dagli stessi (cfr., da ultimo, T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 4 maggio 2011, n. 528);
Ritenuta la sussistenza del pericolo nel ritardo gravante sul ricorrente cittadino straniero, consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di un adeguato ristoro per equivalente – che l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, più in generale, di vita dell’interessato;
Ritenuto, in forza degli effetti conformativi della presente ordinanza, di dover disporre che la P.A. – sempreché sussistano tutti i presupposti di legge – provveda al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio con validità fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del presente giudizio all’udienza pubblica, che si fissa contestualmente nel dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010 con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio della presente fase cautelare, tenuto conto della complessità delle questioni
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare e per l’effetto:
a) SOSPENDE il provvedimento impugnato, ORDINANDO all’Amministrazione resistente il rilascio, entro trenta giorni dalla ricezione della presente ordinanza, del titolo di soggiorno avuto di mira (quale bene della vita) dal ricorrente – semprechè sussistano tutte le condizioni di legge per il suo rilascio – con validità sino alla definizione del giudizio nel merito;
b) FISSA la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 9 ottobre 2012;
c) attesa la complessità delle questioni, COMPENSA le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011
IL SEGRETARIO