Sentenza 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/02/2021, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00150/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2010, proposto da
AR OT, in proprio e quale legale rappresentante della Fra.Ro.Ma Sas, e CO OT, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella Rampazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo, 10;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliataria ex lege in Venezia, S. AR, 4091;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 20 del 27.1.2010; della deliberazione di G.C. n. 312 del 9.5.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno dedotto di essere proprietari in Via Moranzani, località Fusina del Comune di Venezia, di un compendio immobiliare inserito dal P.R.G. vigente all'interno del perimetro di intervento del piano particolareggiato detto Terminal di Fusina, adottato dal Comune di Venezia con deliberazione di G.M. del maggio 2008.
I ricorrenti hanno, inoltre, rappresentato che il piano, nella sua originaria formulazione, non teneva conto della situazione esistente e degli interventi realizzati, in ragione del fatto che le schede tecniche di rilevamento non erano aggiornate e contenevano anche degli errori grafici: i ricorrenti, dunque, presentavano delle osservazioni al Comune per ottenerne la modifica, ma l’ente decideva di accoglierle solo in parte, limitandosi a dare atto degli errori contenuti nelle schede di rilevamento dello stato di fatto, ma confermando, quanto all’immobile degli interessati, la sola possibilità di mantenere le attività ivi esistenti e di effettuare gli interventi di risanamento conservativo dell’edificato già realizzato.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso avverso gli atti gravati:
1) in primo luogo si deduce che il Comune, inserendo l'area dei ricorrenti all'interno del perimetro di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica (PPE), avrebbe imposto sull’area un vincolo di inedificabilità strumentale, soggetto a decadenza ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 qualora lo strumento attuativo di iniziativa pubblica non intervenga entro 5 anni dall'entrata in vigore del piano regolatore: nel caso di specie il piano particolareggiato Terminal di Fusina sarebbe stato approvato con la impugnata deliberazione di C.C. 27/1/2010, e dunque oltre il termine di decadenza fissato dalla legge;
2) con il secondo motivo si osserva che, per l'innegabile incidenza sull'ambiente del piano particolareggiato, esso doveva essere soggetto a preliminare valutazione ambientale strategica;
3) con il terzo motivo si deduce, ancora, che per le aree private non direttamente interessate dal Terminal, come quella dei ricorrenti, il piano sarebbe stato impostato su rilevamenti dello stato di fatto risalenti all'anno 2000, eseguiti in occasione di un primo piano particolareggiato già oggetto di annullamento con sentenza di questo TAR nr. 128/2004; il Comune non avrebbe posto in essere una nuova istruttoria e non avrebbe, dunque, tenuto conto delle variazioni dello stato di fatto dell’area intervenute in epoca successiva;
4) ancora, si lamenta che il piano attuativo impugnato impedirebbe ai ricorrenti qualsiasi tipo di sviluppo della loro proprietà , facendo salve le destinazioni d'uso esistenti, senza però consentirne di ulteriori: ciò sarebbe contrario alle NTA del P.R.G. vigente che, all'art. 8 punto 8.2 alla lettera A3, consentirebbe tutte le destinazioni compatibili con la residenza. Le previsioni del piano, inoltre, mortificherebbero senza ragione le possibilità di utilizzo dello spazio acqueo in concessione ai ricorrenti.
Si è costituito il Comune di Venezia, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della adozione, nelle more del giudizio, del PAT, nonché dell’intervenuta proroga del P.P. in oggetto con delibera di GC n. 48 del febbraio 2020, atti non tempestivamente impugnati dai ricorrenti. Nel merito, l’ente resistente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza in data 14.01.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato le delibere con cui il Comune di Venezia ha adottato e approvato il Piano Particolareggiato del Terminal Fusina.
I ricorrenti deducono, infatti, di essere proprietari di un immobile incluso nel Piano, e lamentano che la relativa adozione avrebbe determinato un’illegittima compressione delle possibilità di sfruttamento del bene: infatti, a seguito della relativa approvazione sarebbe consentito, per ciò che attiene alle destinazioni d’uso, il solo mantenimento delle attività ivi già insediate, mentre per l'edificato esistente verrebbero ammessi solo interventi di risanamento conservativo e non anche di ristrutturazione, diversamente da quanto in precedenza previsto dalle NTA del P.R.G. comunale.
Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente in riferimento all’intervenuta approvazione, nelle more del giudizio, del Piano di Assetto del Territorio, che non è stato impugnato dai ricorrenti.
Osserva, sul punto, il Comune che le previsioni del PAT avrebbero determinato il venir meno dell’interesse alla decisione della presente impugnazione, in quanto le prescrizioni edilizie dettate dal P.P. ed avversate dagli interessati sarebbero state confermate, con attribuzione ad esse di valore di Piano degli Interventi.
In particolare, si osserva che il P.A.T. avrebbe confermato la destinazione dell’ambito ove insiste l’immobile dei ricorrenti alla realizzazione del Terminal-Interscambio già oggetto del piano attuativo impugnato, avrebbe dettato alcune prescrizioni puntuali relative all’area in oggetto inserendola tra i cd. corridoi ecologici di cui agli artt. 12 e 13 delle NTA, e, soprattutto, la avrebbe inclusa tra le aree di urbanizzazione consolidata di cui all’art. 26 NTA, in relazione alle quali le prescrizioni degli strumenti attuativi già approvati alla data di approvazione del PAT acquisterebbero valore di Piano degli Interventi.
Parte ricorrente, nelle proprie difese, ha sostenuto che l’interesse al ricorso sarebbe attualmente sussistente: difatti, pur ammettendo che a far data dall’approvazione del P.A.T. per le aree di urbanizzazione consolidata le norme del P.P hanno assunto valore di P.I., si rileva che ciò non farebbe venir meno l’interesse all’annullamento del piano attuativo, in quanto strumento pianificatorio tutt’ora in vigore, come comprovato dall’intervenuta proroga della relativa efficacia in forza di deliberazione di Giunta n. 48 dell’11/2/2020.
Il Collegio ritiene che l’eccezione di improcedibilità del ricorso sia fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
Con delibera di Giunta della Provincia di Venezia n. 128 del 10/10/2014 è stato approvato il P.A.T. del Comune di Venezia che ha, tra l’altro, confermato la destinazione alla realizzazione del Terminal in oggetto dell’ambito che include la proprietà dei ricorrenti e ha, inoltre, incluso detta proprietà tra le “aree di urbanizzazione consolidata” la cui disciplina è dettata dall’art. 26 delle NT.
La norma da ultimo citata, nella parte di interesse, così recita: “(…) Per le aree di urbanizzazione consolidata il previgente PRG e i conseguenti strumenti attuativi approvati nonché le relative varianti si ritengono coerenti con il P.A.T. e con gli obiettivi che questo intende perseguire e possono quindi assumere valore di P.I. contestualmente all’approvazione del PAT stesso per quanto attiene all’edificazione privata ” ( cfr . doc. 20 della produzione di parte ricorrente).
Ritiene il Collegio che in forza di tale previsione le prescrizioni relative all’immobile dei ricorrenti inserite nello strumento attuativo qui gravato abbiano, all’attualità, assunto valore di P.I., con la conseguenza che la mancata impugnazione del P.A.T. ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso in disamina. Ciò in quanto dall’annullamento dell’atto gravato non potrebbe derivare alcun effetto utile per gli interessati, poiché la disciplina dell’area di cui essi sono titolari è, oramai, stata recepita dal P.A.T. con assegnazione ad essa dell’efficacia propria del Piano degli Interventi.
In termini: “ E’ (invece) fondata l'ulteriore eccezione d'improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d'interesse alla riforma della sentenza gravata e all’annullamento dei provvedimenti impugnati, in relazione all'incontestata omessa impugnazione del P.A.T. e delle relative, che hanno ritipizzato la zona e sopratutto hanno recepito, attribuendogli valore di piano d'interventi, le indicazioni dei piani attuativi (tra cui quello in esame) approvati alla data di adozione del P.A.T..
Il recepimento delle indicazioni del piano attuativo, e l'assegnazione al medesimo dell'efficacia di piano specifico d'interventi, rende insensibile, in difetto d'impugnativa del P.A.T. in parte qua, le previsioni urbanistico-edilizie ivi contenute rispetto ad un eventuale annullamento del piano di recupero” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2867, 11.06.2015; per fattispecie assimilabili, si vedano anche: Tar Veneto, Sez. II, 9.07.2020, nr. 831; Tar Veneto, Sez. I, 6 marzo 2018, nr. 310; Tar Veneto, Sez. I, 16 gennaio 2018, nr. 75).
Non conduce a esiti diversi la considerazione di quanto osservato dai ricorrenti circa il fatto che l’approvazione del P.A.T. non avrebbe determinato la caducazione della disciplina del P.P. impugnato, che rimarrebbe ancora efficace, come dimostrato peraltro dalla delibera di proroga dei relativi effetti adottata dal Comune nell’anno 2020.
E’ agevole osservare in proposito che, a prescindere dalla perdurante efficacia del piano attuativo, le previsioni da esso dettate relativamente all’edificazione privata nelle aree di urbanizzazione consolidata sono state, ad oggi, recepite con assegnazione ad esse dell’efficacia propria del Piano degli Interventi, ciò che, peraltro, gli stessi ricorrenti riconoscono: dunque, in parte de qua , l’annullamento dell’atto gravato non produrrebbe alcun effetto utile per gli interessati, come si è in precedenza rimarcato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Alla luce della natura della presente decisione appare al Collegio opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videcollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
AR Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO