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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istr/ est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 5124/2023 R.G.
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Cosmo Leccese, c.f. C.F._2
, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._3
primo grado, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Formia (LT), alla via C.
Colombo n. 19
APPELLANTI
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._4
Salvatore Casillo, c.f. , in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._5
di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Ponte di Tappia n. 47
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2183/2023, pubblicata in data 25/05/2023.
Conclusioni per gli appellanti: “accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi innanzi esposti, qui da intendersi per ripetuti e trascritti. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'impugnazione perché infondata, con vittoria delle spese di lite.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 14.09.2020 - notifica rinnovata, perché non andata a buon fine, e ritualmente eseguita in data 19.01.2021 - CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord,
[...] Parte_1
e , esponendo che in data 30.10.2003 aveva stipulato con questi ultimi Parte_2
un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appezzamento di terreno di proprietà dei convenuti, sito in Terracina (Latina), alla via Pontina Km 104,00,
Località Vigna Luisa, con sovrastanti due fabbricati, di cui l'uno adibito ad abitazione e l'altro adibito a magazzino, in corso di sanatoria;
che il prezzo era stato pattuito in euro 67.000,00, oltre ad euro 1.550,00 di oneri per la sanatoria;
che si era stabilito il pagamento della somma di euro 10.000,00, quale “acconto sul prezzo a titolo di caparra confirmatoria”, prevedendo il pagamento del saldo di euro 57.000,00 “al momento della stipula dell'atto pubblico da effettuarsi entro il 30.04.2004”, nonché il pagamento della somma di euro 1.550,00 per oneri di sanatoria, “a seconda della necessità”.
Tanto premesso la difesa di esponeva che quest'ultimo aveva effettuato Controparte_1 il pagamento dell'importo di euro 10.000,00 ed era stato immesso nel possesso dei beni oggetto del preliminare;
che, successivamente, aveva effettuato il pagamento, in varie soluzioni, della somma di euro 54.000,00, così versando la complessiva somma di euro
64.000,00; che tra le parti era intercorso un contenzioso giudiziario, definito con sentenza della Corte d'Appello di OM n. 4694/2015 del 30.07.2015, la quale, in parziale riforma della sentenza n. 210/2007 del Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina, aveva statuito la risoluzione “per fatto e colpa di ” del Controparte_1
contratto preliminare di compravendita immobiliare del 30.10.2003; che la Corte
d'Appello di OM aveva anche condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
a favore di e per l'importo di euro 45.287,94; che Parte_1 Parte_2 questi ultimi non avevano provveduto alla restituzione dell'importo versato in esecuzione del preliminare, pari ad euro 64.000,00; che la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione comportava il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite e l'obbligo, a carico dei convenuti, di restituzione della suddetta somma di euro 64.000,00, oltre agli interessi con decorrenza dalla data di costituzione in mora.
Tanto premesso l'attore concludeva chiedendo di: “
1. dichiarare, per effetto della sentenza della Corte di Appello di OM n. 4694/2015 del 30.07.2015, l'obbligo delle parti di cui al contratto preliminare del 30.10.2003 di procedere alla restituzione di
2 quanto rispettivamente già ricevuto in esecuzione del contratto preliminare del
30.10.2003 dichiarato risolto;
2. per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di € 64.000,00, oltre interessi;
3. sempre per l'effetto, dare atto del comportamento di parte attrice e fissare la data per la restituzione dei cespiti oggetto del preliminare;
4. Condannare i convenuti alla refusione delle spese processuali, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari”.
Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano che, Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 21 c.p.c., era competente territorialmente il giudice del luogo in cui era ubicato l'immobile oggetto del preliminare, e, quindi il Tribunale di Latina, e che alla stessa conclusione si doveva pervenire anche qualora si fosse applicato l'art. 20 c.p.c., vale a dire considerando, ai fini della competenza territoriale, il foro del luogo dove l'obbligazione era sorta o doveva essere adempiuta;
che, inoltre, i creditori erano residenti in Terracina, provincia di Latina, per cui, anche tenendo conto dell'obbligazione di pagamento di somme, il foro competente doveva essere considerato il Tribunale di Latina.
In via preliminare di merito i convenuti eccepivano “l'intervenuta decadenza/prescrizione dell'asserito diritto di credito derivante dal contratto preliminare del 30.10.2003”. Deducevano che avrebbe dovuto Controparte_1
formulare la domanda di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto preliminare del 30.10.2003 nel giudizio già definito con sentenza della Corte d'Appello di OM n. 4694/2015 del 30.07.2015, e che, pertanto, era decaduto dalla possibilità di agire giudizialmente al fine di conseguire l'invocata restituzione dell'importo di euro
64.000,00. I convenuti aggiungevano che, in ogni caso, era ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale del diritto azionato, termine decorrente dalla data del
30.10.2003 di stipula del contratto preliminare.
Il Tribunale di Napoli Nord ha così provveduto: “1. in integrale accoglimento della domanda attorea, e per le causali di cui in motivazione, condanna i convenuti, Parte_1
e , in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attore
[...] Parte_2
, della somma complessiva di euro 64.000,00 (sessantaquattromila/00), Controparte_1 oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, coma 1, c.c., dalla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e sino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta,
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
parte attrice, , delle spese di lite per il presente giudizio, che si Controparte_1
3 liquidano in complessivi euro 10.600,00 (diecimilaseicento/00), di cui euro 600,00
(seicento/00) per spese, ed euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte attrice, Avv.ti Casillo Salvatore e , per dichiarato anticipo fattone, ex Controparte_2 art. 93 c.p.c.”.
Il Tribunale ha motivato come di seguito si sintetizza per punti.
1) Va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che il convenuto che solleva un'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.c.. Nel caso di specie, la parte convenuta, nell'eccepire l' incompetenza territoriale del giudice adito, da un lato, ha richiamato erroneamente il disposto dell'art. 21 c.p.c. (riferito alle cause in materia di diritti reali ed azioni possessorie, avendo, di contro, la presente controversia ad oggetto un'azione di natura personale e contrattuale)
e, dall'altro lato, ha invocato il solo foro di cui all'art. 20 c.p.c., omettendo di contestare, invece, il foro di cui all'art. 18 c.p.c., in relazione al quale, dunque, la competenza territoriale del giudice adito deve rimanere radicata (risultando, peraltro, i convenuti entrambi residenti in Melito di Napoli - come da loro stessi indicato nella depositata comparsa di costituzione e risposta - e, dunque, nell'ambito della circoscrizione del
Tribunale di Napoli Nord adito.
2) In via preliminare di merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito. La natura costitutiva della sentenza risolutoria comporta che il diritto alla restituzione delle somme in capo agli attori sorge proprio a seguito della pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto preliminare del 30.10.2003, resa dalla
Corte d'Appello di OM in data 24.06.2015 e pubblicata in data 30.07.2015, e, quindi, solo da quel momento, avrebbe potuto far valere il diritto restitutorio. Controparte_1
Ciò posto dalla pronuncia della Corte d'appello di OM del luglio del 2015 fino alla data del 19.01.2021, di notifica in rinnovazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non è decorso il termine decennale di prescrizione.
3) Infondata è la tesi della difesa dei convenuti secondo cui l'attore sarebbe decaduto dal diritto di agire per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del contratto preliminare in questione, per non averlo esercitato nell'ambito del giudizio di risoluzione contrattuale previamente svoltosi tra le parti. Si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della
4 domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per
l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.” (cfr. Cass.
24915/2022, nonché Cass. 15461/2016).
Pertanto, poiché la parte attrice non ha proposto alcuna domanda restitutoria nell'ambito del giudizio svoltosi presso il foro di OM (come, peraltro, espressamente desumibile dalla sentenza conclusiva di tale giudizio), essa può azionare tale domanda, in via autonoma, con separato giudizio: “cosa, appunto, effettivamente avvenuta nel caso di specie con l'instaurazione del presente giudizio”.
4) Nel merito, risulta provato, per tabulas, che tra le odierne parti in causa fu stipulato, in data 30.10.2003, un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che è stato giudizialmente risolto per grave inadempimento della parte promissaria acquirente,
, in forza della citata sentenza della Corte d'Appello di OM. Risulta, Controparte_1 poi, altrettanto documentalmente dimostrato, che l'attore, , versò agli Controparte_1
odierni convenuti, e , in forza del predetto contratto Parte_1 Parte_2
preliminare, la somma complessiva di euro 64.000,00, a titolo di acconto.
5) Altro profilo è, invece, quello dell'eventuale compensabilità di tale credito restitutorio con quello risarcitorio vantato, invece, dai convenuti nei confronti dell'attore in forza della più volte richiamata sentenza resa dalla Corte di Appello di
OM; tuttavia, parte convenuta nel presente giudizio non risulta aver mai — neppure in via di mera eccezione e nei termini processuali perentori all'uopo deputati — opposto all'attore alcuna compensazione, né risulta aver mai avanzato, a sua volta, espressa domanda riconvenzionale restitutoria nei confronti del . Per tutto quanto in CP_1
precedenza osservato, dunque, i convenuti, e , Parte_1 Parte_2 vanno condannati, in solido tra loro, alla restituzione, in favore dell'attore, CP_1
, della somma complessiva di euro 64.000,00. Sulla detta somma, andranno,
[...] inoltre, riconosciuti i pur richiesti interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma
1, c.c., a far data dalla domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio e sino all'effettivo soddisfo, secondo le regole dettate dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito
5 oggettivo (cui il credito restitutorio da risoluzione contrattuale va pacificamente ricondotto)”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, . Controparte_1
Il giudice istruttore, all'udienza di trattazione del 26.06.2024, ritenuta la causa di contenuta complessità, ai sensi dell'art. 350, 3° comma, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni dinanzi a sé. Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e il giudice istruttore ha fissato davanti al Collegio
l'udienza del 4.12.2024 per la decisione della causa a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 350bis c.p.c., assegnando il termine fino a 25 giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 4.12.2024, all'esito della discussione orale, la Corte ha riservato la causa in decisione.
§ 2.1 Con il primo motivo di gravame - rubricato: “Sull'asserita competenza del
Tribunale adito in primo grado” - gli appellanti lamentano che il primo giudice, nel ritenere di essere territorialmente competente, “ha omesso di considerare quanto eccepito in ordine al fatto che inquadrandola come un'azione personale, in quanto fondata su di un rapporto obbligatorio, la competenza per territorio andava individuata con il luogo di conclusione del contratto preliminare per cui, ex art. 20 c.p.c., doveva dirsi competente il Tribunale di Latina perché ivi è stato concluso”; che “alla stessa conclusione di incompetenza territoriale si sarebbe pervenuti anche a voler applicare al caso di specie l'art. 20 del c.p.c. ovvero a considerare dove l'obbligazione è sorta o deve essere adempiuta, in quanto il luogo è sempre Terracina (LT) ed il Tribunale è
Latina”; che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, essendo competente il Tribunale di Latina.
Il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 3 c.p.c., (nella formulazione in vigore a seguito della riforma “Cartabia”), atteso che non si confronta, con specifiche controargomentazioni, con la statuizione del primo giudice che ha fondato la decisione sul condivisibile rilievo che il convenuto che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti determinativi della competenza territoriale, di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., e che, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, poiché i convenuti non hanno contestato il foro di cui all'art. 18 c.p.c., “ in relazione al
6 quale, dunque, la competenza territoriale del giudice adito deve rimanere radicata
(risultando, peraltro, i convenuti entrambi residenti in [...]di Napoli - come da loro stessi indicato nella depositata comparsa di costituzione e risposta - e, dunque, nell'ambito della circoscrizione del Tribunale adito)”. In particolare si osserva che gli appellanti non hanno dedotto sotto quale profilo sia viziata la statuizione del primo giudice che ha rigettato l'eccezione di incompetenza, ponendo a fondamento della stessa la suesposta motivazione.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: “Sul rigetto dell'eccezione di decadenza/prescrizione sollevata dalle parti convenute”.
Gli appellanti censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto preliminare, decorre dalla pronuncia di risoluzione del contratto. La difesa degli appellanti sostiene, invece, che la prescrizione del diritto alla restituzione decorra dalla data del versamento delle somme, in esecuzione del contratto preliminare.
Il motivo di gravame è infondato.
Va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In tema di indebito oggettivo, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della "causa solvendi" sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo” (cfr. Cass. sentenza n. 24628 del 03/12/2015).
Nel caso di specie, poiché il difetto della “causa solvendi” deve ritenersi conseguenza della pronuncia giudiziale definitiva di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, e, quindi, non scaturisce da vizi che investono gli elementi genetici del contratto, ne deriva che il diritto alla ripetizione dell'indebito non è prescritto, atteso che la prescrizione non decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento da parte dei promittenti venditori, ma dalla data della sentenza di risoluzione contrattuale, momento in cui - come affermato dal primo giudice - ai sensi dell'art. 2935 c.c. il diritto alla ripetizione delle somme può essere fatto valere. Ne consegue che, tra la data del 30 luglio 2015 di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di OM che ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare, e quella del 19.01.2021 di notifica dell'atto di citazione (in rinnovazione) introduttivo del giudizio di primo grado, non è trascorso il termine decennale di prescrizione del diritto di di agire al Controparte_1
fine di conseguire la restituzione delle somme corrisposte ai promittenti venditori in esecuzione del suddetto contratto preliminare, oggetto della pronuncia di risoluzione.
7 § 2.3 Con il terzo motivo di gravame - rubricato “Erronea condanna al pagamento delle spese legali” - gli appellanti deducono che “Non vi sono ragioni per ritenere i convenuti tenuti al pagamento delle spese di lite”. Argomentano: “Inoltre le stesse non sono ben quantificate né motivate nella liquidazione, limitandosi la sentenza a prevedere il pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice per € 10.600,00. Orbene si ritiene detta somma esosa dal momento che la causa non ha visto una fase istruttoria”.
Il motivo di gravame è infondato.
Il primo giudice, con riguardo al regime delle spese processuali, ha così statuito: “Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data - come è, appunto, stato nel caso di specie - ) in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti, così come integralmente accolta) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la medesima parte attrice vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).”.
La quantificazione delle spese di lite, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, risulta congruamente motivata dal Tribunale, atteso che - premessa l'applicazione del principio della soccombenza - il primo giudice ha fatto riferimento sia al decreto ministeriale al quale si è attenuto (decreto ministeriale n. 55/2014, così come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 147/2022) nella liquidazione delle spese, sia allo scaglione di riferimento utilizzato (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Con riguardo al rilievo che il giudizio di primo grado “non ha visto una fase istruttoria”, si osserva che il citato decreto ministeriale prevede un compenso unitario per la fase istruttoria/trattazione, e che, nel caso di specie, vi è stata senz'altro, nel giudizio di primo grado, una fase di trattazione. Pertanto, pur riducendo ai minimi di tariffa il compenso per la fase istruttoria/trattazione (considerando espletata l'attività difensiva soltanto per fase di trattazione), in ogni caso - non essendo stata allegata dagli appellanti alcuna ragione per la quantificazione dei compensi in misura inferiore ai medi di tariffa con riguardo alle altre fasi - si perviene ad un importo complessivo pari ad euro 11.268,00
(2.552,00 per la fase di studio, 1.628,00 per la fase introduttiva, 2.835,00 per la fase di trattazione e 4.253,00 per la fase decisionale), vale a dire ad un importo superiore
8 rispetto a quello liquidato dal primo giudice, pari ad euro 10.000,00 per compensi.
Pertanto non è fondata la doglianza degli appellanti con riguardo alla modalità di quantificazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse si pongono a carico degli appellanti, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 - valore della lite compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 - con la quantificazione dei compensi in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del limitato numero di questioni esaminate, e di contenuta complessità, poste a fondamento della decisione, nonché del modello decisorio semplificato adottato per la definizione del gravame, e, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, nella misura pari ai minimi di tariffa, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
- condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2
del presente grado di giudizio a favore di , spese che si liquidano in euro Controparte_1
9.657,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Salvatore Casillo;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-
2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, 5 dicembre 2024
Il consigliere istruttore estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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