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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza ON IV
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente
dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBIERI GIORGIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BERTANI BRUNELLA ( ) VIALE REGINA ELENA N. 13/2 42100 REGGIO C.F._1
EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA ELENA 13/2 42124 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. BARBIERI GIORGIO
APPELLANTE contro
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. CP_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._2 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
LEDI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._5 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
GIANMARCO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._6 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), CP_4 C.F._7 APPELLATO contumace
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1349/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il 23.11.2021
pagina 1 di 20 1. , e , rispettivamente, i primi due, _5 Controparte_6 CP_7 figli, e, l'ultima, coniuge separata di , deceduto in data 3.6.2008, già correntista di CP_3 presso la filiale di Montebelluna, convenivano in giudizio il suindicato OP istituto di credito e , deducendo quanto segue: era stato un noto e CP_4 CP_3 stimato architetto-designer nel campo dell'arredamento a livello internazionale che, nell'aprile 2007, aveva scoperto essere affetto da un “glioblastoma frontale destro”, tumore cerebrale che lo aveva costretto a subire molteplici ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e cicli di chemioterapia e che gli aveva provocato un irreversibile decadimento cognitivo;
in data 19.5.2008 gli era stato nominato un amministratore di sostegno;
negli ultimi periodi della sua vita aveva avviato una CP_3 relazione con , dipendente della società di cui era CP_4 Controparte_9 amministratore, ed entrambi erano andati a convivere nel 2007 nell'immobile sito in Castelfranco
Veneto, che aveva acquistato tramite un mutuo bancario garantito integralmente CP_4 dallo stesso . CP_3
1.1. Gli attori deducevano anche che, con sentenza n. 1264 del 2.7.2015 della Corte di Appello di
Venezia, passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità di ricorso per Cassazione,
, era stata dichiarata responsabile di circonvenzione di incapace aggravata da un CP_4 danno patrimoniale di rilevante entità, in quanto, quale convivente di , abusando dello CP_3 stato di deficienza psichica di quest'ultimo, affetto dall'aprile 2007 della forma tumorale maligna
“glioblastoma frontale destro”, per la quale si era sottoposto a numerosi cicli di chemioterapia, e che lo aveva reso vittima di un graduale decadimento cognitivo dall'ottobre 2007 al decesso del 3.6.2008, caratterizzato da episodi di disorientamento con alterazioni del corso del pensiero, lo aveva indotto a compiere i seguenti atti, da cui erano scaturiti effetti giuridici dannosi per sé e per altri: (a) apertura il
23.4.2008 di un conto corrente bancario a sé intestato presso la filiale di Montebelluna di CREDEM, con delega ad operare in capo a , sul quale veniva accreditata con tre bonifici nelle CP_4 date 2.5.2008, 7.5.2008 e 12.5.2008 la somma di € 1.007.090,95 liquidata da Controparte_10
titolo di rimborso assicurativo conseguente alla stipulazione di polizza per malattia;
[...]
(b) successive operazioni di prelievo in contanti da tale conto corrente per gli importi di € 15.000,00 alla data del 6.5.2008, € 230.000,00 in data 7.5.2008, € 240.000,00 in data 12.5.2008, € 190.000,00 il
15.5.2008 e di un bonifico per l'importo di € 332.000,00 il 16.5.2008 in favore di CP_4 presso il conto corrente, di cui la stessa era titolare e aperto il 14.5.2008 presso il medesimo istituto di credito.
1.2. Secondo gli attori, dagli atti del processo penale erano emerse le seguenti circostanze rilevanti ai fini dell'instaurazione del giudizio: il 18.4.2007 era stato operato di “craniotomia con CP_3 asportazione della neoplasia frontale destra”; a seguito di tale intervento le sue condizioni fisiche e pagina 2 di 20 psichiche erano andate a deteriorarsi in modo visibile e lo stesso aveva bisogno di aiuto continuo per tutte le necessità quotidiane della vita;
neanche un mese prima del suo decesso e nello spazio di soli dieci giorni erano state compiute operazioni di totale svuotamento del suo conto corrente attraverso quattro prelievi effettuati tutti in contanti in banconote da € 500,00 per un valore complessivo di €
675.000,00 e un ulteriore bonifico in favore di e diretto ad un conto che era stato CP_4 aperto dalla stessa solo due giorni prima di tale disposizione;
a causa dell'entità dei prelievi di contanti erano state effettuate varie richieste preventive alla banca al fine di rifornirsi dei contanti stessi e tali richieste erano state effettuate solo telefonicamente e il più delle volte da;
le CP_4 condizioni fisiche di erano tali da non consentirgli di accedere ai locali della filiale CP_3
di Montebelluna sita al primo piano e il funzionario della banca CP_1 CP_11 veva consentito e partecipato al fatto che la consegna del denaro contante non avvenisse in
[...] locali o in luoghi protetti ma direttamente in strada;
il prelievo in contanti di € 190.000,00 era stato effettuato in data 15.5.2008 e lo stesso giorno era stato sottoposto a visita medica, in CP_3 seguito alla quale era stato dichiarato invalido civile al 100% “in ragione di evidenti segnali di decadimento cognitivo”; il superiore del funzionario , era stato CP_11 CP_12 messo a conoscenza dal primo delle modalità di consegna del denaro e le aveva avallate, pur avendo affermato di non aver “mai registrato nella sua esperienza professionale prelievi importanti in contanti quali quelli in questione.”; tutti i prelievi in contanti erano stati autorizzati da attraverso, CP_1 vuoi il funzionario vuoi attraverso il suo superiore , vuoi attraverso CP_11 CP_12 il funzionario della Direzione Generale di e il conteggio del CP_1 Persona_1 denaro contante era stato effettuato solo una volta alla presenza di e tutte le altre volte CP_3 alla presenza della sola;
le operazioni bancarie erano state caratterizzate da plurime CP_4 anomalie e sprovviste di qualsivoglia giustificazione e obiettivamente erano apparse insensate e pregiudizievoli da parte di una persona affetta da una grave malattia e del tutto non autosufficiente;
, al momento della sua morte, avvenuta pochi giorni dopo lo svuotamento e la chiusura CP_3 del conto corrente in , datata il 21.5.2008, non disponeva più del denaro che era “sparito”; il CP_1 funzionario aveva autorizzato le operazioni bancarie suindicate e aveva partecipato in CP_11 prima persona alla loro realizzazione, dando a la sua “importante e indispensabile CP_4 collaborazione” ed era conoscente di e della sua malattia e “frequentatore abituale” CP_3 di . CP_4
1.3. Pertanto, gli attori domandavano in via principale: la condanna di al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, che quantificavano, con riferimento al primo, nella somma di € 1.007.000,00 o quella ulteriore da accertarsi e, con riferimento al danno non patrimoniale, nella somma da liquidarsi secondo equità oltre agli interessi compensativi e/o legali dalla data delle pagina 3 di 20 singole operazioni bancarie o dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo;
la condanna di CP_4
al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni non patrimoniali per i fatti di cui al
[...] giudizio o, ex art. 651 c.p.p., di tutti i danni non patrimoniali di cui alla sentenza penale della Corte di
Appello di Venezia n. 1264/2015, in somma da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o legali sulle somme rivalutate, dalla data dei singoli eventi lesivi o dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo la prescrizione decennale dei crediti, in quanto la CP_1 domanda risarcitoria era stata promossa in data 23.5.2018, mentre i prelievi erano avvenuti nelle date
6.5.2008, 7.5.2008, 12.5.2008 e 15.5.2008 e il bonifico il 16.5.2008 e rilevando, nel merito,
l'infondatezza di tutte le domande, e perciò ne chiedeva il rigetto.
3. Non si costituiva la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_4
4. Il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva: “
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica - condanna a pagare a , e OP _5 Controparte_6
in solido tra loro, € 675.000, oltre interessi legali dal 23/5/2018 al 2/7/2019 ed interessi CP_7 ex art. 1284 c.c. dal 3/7/2019 al saldo;
- condanna a pagare a , CP_4 _5 [...]
e in solido tra loro, € 50.000; - condanna e CP_6 CP_7 OP CP_4
, in solido tra loro, a rifondere a , e in solido
[...] _5 Controparte_6 CP_7 tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.750 per esborsi, € 28.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 15/4/2021, definitivamente a carico di e OP CP_4
, in solido tra loro.”.
[...]
5. Il Tribunale osservava, per quanto qui di interesse, che non poteva essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da , in quanto: se era vero che le operazioni bancarie erano state CP_1 effettuate da il 6, 7, 12, 15 e 16 maggio 2008 e la richiesta di risarcimento del danno CP_3 era stata inviata il 23.5.2018, e quindi dopo più di dieci anni dal compimento dell'ultima operazione, risultava che gli attori, i quali avevano agito iure hereditario, erano stati posti a conoscenza delle stesse con una lettera di con data 12.6.2018; dal contenuto dell'atto di costituzione di parte civile CP_1 di , che aveva inteso come confessione della conoscenza delle Controparte_13 CP_1 operazioni alla luce della dichiarazione di presa di conoscenza dell'esistenza di operazioni finanziarie anomale “in occasione” della nomina dell'amministratore di sostegno, non emergeva la sussistenza di una coincidenza della data di presa di conoscenza dell'effettuazione delle operazioni bancarie né con il giorno del deposito del ricorso il 12.5.2008, in quanto in tale data alcune delle operazioni non erano ancora state eseguite, né con il “giorno di apertura dell'amministrazione di sostegno” del 19.5.2008.
Pertanto, tale dichiarazione era compatibile con la conoscenza in un periodo di svolgimento della pagina 4 di 20 funzione di amministratore di sostegno successivo al 23.5.2008 e quindi in un periodo non coperto da prescrizione.
5.1. Il Tribunale di Reggio Emilia affermava, inoltre, che non poteva accogliersi l'eccezione per cui fosse esistente un giudicato opponibile ex art. 1306, co. 2, c.c., integrato dalla sentenza del Tribunale di
Treviso che aveva ritenuto non provato lo stato di incapacità naturale di al momento CP_3 delle operazioni bancarie. Secondo il giudice di prime cure: i titoli di responsabilità azionati nel processo definito con la sentenza del Tribunale di Treviso e quelli oggetto del primo grado del presente giudizio erano totalmente distinti poiché, nel primo caso, oggetto del contenzioso era la domanda di restituzione da parte degli eredi di nei confronti di , quale CP_3 CP_4 conseguenza della nullità e/o annullabilità delle operazioni bancarie, in quanto effettuate da un soggetto incapace;
nel primo grado del presente giudizio, invece, si faceva valere una domanda risarcitoria nei confronti di per responsabilità contrattuale nei confronti di , CP_1 CP_3 derivante dalla violazione dei doveri del bonus argentarius. Dunque, la questione giuridica esaminata nel primo grado del presente giudizio non era stata in alcun modo esaminata dal Tribunale di Treviso, con la conseguenza che sul punto tale ultima sentenza non poteva avere valore di giudicato.
5.2. Inoltre, secondo il Tribunale doveva comunque rilevarsi che la prova dello stato di incapacità naturale al momento dei prelievi di denaro, negata dalla sentenza del Tribunale di Treviso, era stata successivamente affermata espressamente dalla sentenza penale della Corte di Appello di Venezia, che doveva ritenersi prevalente, in quanto successiva.
5.3. Infine, il Tribunale di Reggio Emilia affermava quanto segue: sussisteva la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito con riferimento alle modalità di consegna del denaro in contanti, in quanto era pacifico o comunque provato che: era in carrozzina, incapace di CP_3 deambulare e in stato di grave debilitazione fisica a seguito della malattia tumorale che lo avrebbe portato al decesso pochi giorni dopo e in tali condizioni era stato trasportato in auto da CP_4
presso la filiale della banca in Montebelluna;
la sola era scesa
[...] CP_4 dall'autovettura e aveva raggiunto gli uffici della banca mentre il correntista era rimasto in autovettura in quanto impossibilitato a scendere;
i dipendenti di avevano predisposto con CP_1 CP_4
il prelievo in contanti di una somma complessiva di € 675.000,00 consegnandola alla stessa;
[...]
i dipendenti erano usciti dalla filiale e avevano portato nell'autovettura a le distinte CP_3 dei prelievi, che il cliente aveva firmato con “mano tremante”; gli stessi dipendenti di CP_1 avevano ritenuto che tali modalità di consegna di denaro fossero anomale e le stesse erano state decise dal funzionario di , amico di . CP_1 CP_11 CP_4
Secondo il Tribunale tali modalità di consegna del denaro erano anomale per i seguenti tre motivi: si era verificata la manifesta violazione delle istruzioni operative emanate dal Governatore della Banca
pagina 5 di 20 d'Italia del 12.1.2001, in quanto erano presenti tutti gli indici sintomatici delle operazioni sospette;
in relazione all'approvvigionamento di denaro per somme superiori ad € 25.000,00, la prassi bancaria era quella della richiesta scritta dal responsabile di filiale al responsabile di area, che a sua volta doveva dare l'autorizzazione per iscritto e la procedura non era stata seguita;
le operazioni erano state effettuate in violazione della normativa di legge contrastante l'utilizzo del contante, che all'epoca dei prelevamenti prevedeva un utilizzo massimo nella misura di € 12.500,00 e, indipendentemente dalla normativa antiriciclaggio, già vedeva con sfavore le operazioni non tracciabili relative a importi rilevanti. Peraltro, a conferma del non corretto operato di , era emerso che soltanto un anno CP_1 dopo le operazioni e solo dopo che si era mossa la Procura della Repubblica e la vicenda era divenuta di pubblico dominio, l'istituto di credito aveva operato la dovuta segnalazione antiriciclaggio.
5.4 Tali circostanze, unitamente alle delicate condizioni psicofisiche di , affetto da CP_3
“sindrome del lobo frontale” (a prescindere dalle conclusione della CTU, secondo cui non era possibile pervenire all'accertamento che lo stesso fosse incapace di intendere e di volere al momento delle operazioni bancarie), portavano a evidenziare un complesso di anomalie tali da essere palesemente contrastanti con l'interesse del correntista, con la conseguenza che avrebbe CP_1 dovuto rifiutare la consegna del denaro con tali modalità o avrebbe dovuto dimostrare di avere segnalato con chiarezza al correntista che la consegna dei contanti era avvenuta in modo del tutto non rituale.
5.5. Con riferimento al bonifico di € 332.000,00, invece, secondo il Tribunale, , _5
e non avevano dedotto con quali modalità il bonifico era Controparte_13 CP_7 stato disposto e lo stesso, in quanto effettuato con una procedura pienamente rituale e formale, che ne consentiva il tracciamento, era da considerarsi un'operazione bancaria del tutto normale, con la conseguenza che dalla banca non avrebbe potuto esigersi una condotta diversa.
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione respinta, con riguardo alla sentenza n. 1349/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, ON Seconda IV, nella persona del Giudice Dott. Gianluigi Morlini, in data 22 novembre 2021 e pubblicata in data 23 novembre 2021, Repert. n. 2547/2021, relativa al procedimento iscritto in primo grado al n. R.G. 3375/2019, notificata nelle date del 16 e del 18 febbraio 2022, previa acquisizione del fascicolo del primo grado ai sensi dell'art. 347, terzo comma, c.p.c., in accoglimento di tutti i motivi di appello formulati ed in parziale riforma della suddetta sentenza, in via preliminare di merito, rigettare le domande proposte nei confronti di dai SI.ri OP _5
, e , in qualità di eredi del IG. , in quanto riferite
[...] Controparte_6 CP_7 CP_3
a diritti e/o azioni per i quali è maturata la prescrizione;
in via preliminare, - rilevato che
[...]
ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., oppone ai SI.ri , OP _5
e il precedente giudicato civile formatosi nei rapporti tra costoro e la Controparte_6 CP_7
IG.ra come indicato in atti;
- e rilevato altresì che a ai sensi CP_4 OP dell'art. 1306, primo comma, c.c. e/o dell'art. 651 c.p.p., non è opponibile il giudicato formatosi tra i SI.ri , e , da un lato, e la IG.ra , _5 Controparte_6 CP_7 CP_4
pagina 6 di 20 dall'altro, a seguito delle pronunce penali pure indicate in atti (in particolare avendo riguardo agli effetti civili di queste ultime); - dichiarare che le domande avanzate nel presente giudizio dai SI.ri
, e nei confronti di sono _5 Controparte_6 CP_7 OP coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1093 del 13 maggio 2014 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Prima ON IV (determinatosi in seguito all'ordinanza del 14 luglio 2015 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado) e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dai SI.ri , _5 CP_6
e nei confronti di in via principale, nel merito, in ogni
[...] CP_7 OP caso, rigettare le domande proposte dai SI.ri , e , in _5 Controparte_6 CP_7 qualità di eredi del IG. , nei confronti di in quanto infondate in CP_3 OP fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata, anche solo in parte, la responsabilità dedotta nel presente giudizio dai SI.ri
, e , in qualità di eredi del IG. , a carico _5 Controparte_6 CP_7 CP_3 di condannare al risarcimento solo dei danni OP OP accertati come esistenti, legati da idoneo nesso causale alla lesione subita e, comunque, risarcibili;
per l'effetto della riforma della sentenza qui impugnata in relazione ai capi oggetto di impugnazione, condannare i SI.ri , e alla restituzione di tutte le _5 Controparte_6 CP_7 somme che risultino essere state indebitamente corrisposte ad ogni titolo da in OP data 21 gennaio 2022 in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado qui impugnata, con interessi di legge da tale pagamento al pieno adempimento dell'obbligo derivante dalla condanna alla ripetizione;
in ogni caso, per l'effetto della riforma della sentenza qui impugnata in relazione ai capi oggetto di impugnazione ed in base ai principi in materia di soccombenza processuale, con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio, nonché con rimborso delle spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel corso del giudizio, oppure, per la ragioni esposte in atti, in subordine, con compensazione totale o parziale di tutte le predette spese, oppure, in ulteriore subordine, con rimborso almeno delle spese per la predetta Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
7. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata (“Prescrizione delle CP_1 pretese risarcitorie avanzate verso ”), in quanto il tribunale avrebbe errato nell'affermare CP_1 che il termine prescrizionale della pretesa azionata non era decorrente dalle date delle singole operazioni bancarie effettuate da , ma dalla data del 12.6.2008, quando gli attori, eredi CP_3 del de cuius, avevano ricevuto dalla banca la comunicazione che li aveva resi edotti dei tali operazioni bancarie. Secondo l'appellante, la domanda risarcitoria degli attori era da considerarsi un'azione contrattuale dagli stessi promossa in qualità di eredi poiché già esistente nel patrimonio del defunto.
Conseguentemente, il decorso del termine prescrizionale era da considerarsi cominciato dalle date delle singole operazioni bancarie asseritamente produttive di danno. Inoltre, secondo il Tribunale CP_1 di Reggio Emilia avrebbe erroneamente escluso che in un passaggio della costituzione di parte civile di nel giudizio penale a carico di potesse ravvisarsi una Controparte_13 CP_4 confessione di piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie suindicate prima del 12.6.2008; infine, il giudice di primo grado, a fronte delle argomentazioni dell'appellante, non avrebbe motivato relativamente alla presunzione per cui avrebbe immediatamente informato i Controparte_13 familiari delle operazioni bancarie.
pagina 7 di 20 8. Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, invocando CP_1
“Riconoscimento del GIUDICATO CIVILE nei rapporti tra gli APPELLATI e ai sensi CP_1 dell'art. 1306, secondo comma, c.c., nonché inopponibilità a del sopravvenuto GIUDICATO CP_1
PENALE e, comunque, sua circoscritta pertinenza, ai fini civili, all'obbligo riparatorio della IG.ra rispetto al danno morale.”. CP_4
Secondo l'appellante: con riferimento al rapporto tra la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso e quella emessa nel primo grado del presente giudizio, gli attori avevano dedotto “sia la circonvenzione
d'incapace e/o i “raggiri” predetti, sia i loro riflessi pregiudizievoli per il IG. , quali comuni CP_3 fondamenti sostanziali tanto delle domande di nullità o annullamento proposte nel giudizio trevigiano instaurato contro la IG.ra quanto di quelle risarcitorie proposte nel giudizio instaurato CP_4 davanti al Tribunale emiliano contro la stessa IG.ra e ” e poiché aveva evocato CP_4 CP_1 una responsabilità solidale dei convenuti, discendente dalle vicende coperte dal giudicato civile della sentenza del Tribunale di Treviso, aveva dichiarato di opporlo agli attori;
inoltre, non era CP_1 rilevante che una qualche specie di incapacità naturale di , all'epoca dell'effettuazione CP_3 delle operazioni bancarie, risultasse dalla sentenza penale della Corte d'Appello di Venezia passata in giudicato e non poteva ritenersi che lo stesso fosse prevalente sulla sentenza del Tribunale di Treviso perché emessa successivamente rispetto a quest'ultima e quindi, in virtù di un mero criterio cronologico.
9. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, deducendo CP_1
“Infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate contro anche in relazione ai prelievi di CP_1 contanti”. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la sussistenza della responsabilità contrattuale della banca, alla luce delle modalità con cui erano stati effettuati i quattro prelievi, modalità che, unitamente alle condizioni psicofisiche del cliente, sarebbero palesemente contrastanti con il suo interesse, e che la banca fosse responsabile a prescindere dal fatto che fosse stato accertato nella sentenza penale della Corte di Appello di Venezia che dal 6 al 15 CP_3 maggio 2008 fosse incapace naturale.
Piuttosto: la piena consapevolezza da parte del correntista nell'esecuzione delle operazioni era chiara alla luce dei suoi rapporti con la moglie, i figli e;
le esigenze dei movimenti di CP_4 denaro trovavano fondamento nella volontà di di provvedere al saldo del mutuo CP_3 contratto per l'abitazione di e per assicurarle risorse a seguito del suo decesso;
le CP_4 modalità con cui erano stati effettuati i prelievi non erano da considerarsi inusuali, in quanto
[...]
era su una sedia rotelle e non poteva accedere nei locali della banca, situati al primo piano di CP_3 una palazzina il cui ascensore in quel momento era guasto e i prelevamenti di denaro erano stati autorizzati dalla direzione centrale dell'istituto di credito alla luce dell'assenza di ostacoli di qualunque pagina 8 di 20 genere, anche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio;
tale ultima normativa, nel testo vigente nel maggio 2008, prevedeva un limite all'utilizzo del contante solo con riferimento alle operazioni di trasferimento e non ai prelievi e nessun trasferimento per contanti era avvenuto o era stato percepito o era percepibile da . Inoltre, secondo l'appellante le condizioni psicofisiche di CP_1 [...]
non erano tali da determinare nei funzionari dell'istituto di credito il minimo sospetto che le CP_3 sue disposizioni non fossero pienamente e liberamente volute e lo stesso giudice di prime cure aveva affermato che il correntista all'epoca dell'esecuzione delle operazioni non fosse incapace naturale ma che fosse affetto da un forte deterioramento fisico e psichico, che avrebbe dovuto allertare l'istituto di credito a protezione del cliente, e tale assunto era stato smentito dalle risultanze di causa e dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
10. Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata, in quanto avrebbe CP_1 erroneamente posto a carico dei convenuti, in solido, le spese legali e di CTU. L'appellante deduceva che: “In ogni caso il Tribunale ha errato nel porre a carico di le spese della C.T.U., che ha CP_1 concluso per l'infondatezza della prospettazione avversaria circa l'asserita incapacità naturale del
IG. e circa la sua percepibilità da parte dei dipendenti della Tali spese, quindi, CP_3 CP_14 dovranno essere riallocate a carico degli APPELLATI a prescindere dal presente appello in merito alle domande risarcitorie. In subordine, sussisterebbero i giusti motivi per compensare in tutto o in parte sia le spese legali sia quelle per la CTU.
11. Si costituivano in giudizio , e , _5 Controparte_13 CP_7 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - IN VIA PRINCIPALE: respingere tutti i motivi di gravame, confermando in toto l'impugnata sentenza. – IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale provocato con l'esecuzione del bonifico, per l'importo di euro 332.000,00, con interessi legali dal 16.05.2008 alla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal 3.07.2019 al saldo. – Con vittoria di spese e compensi di grado. Con ogni riserva.”
12. Con il motivo di appello incidentale , E _5 Controparte_13 [...]
censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo che l'operazione bancaria CP_7 non fosse né affetta da atipicità né da anomalia, aveva respinto la domanda risarcitoria con riferimento al bonifico di € 332.000,00. Secondo gli appellanti incidentali: l'operazione in questione seguiva di un solo giorno l'ultimo prelevamento di contanti dal conto corrente di , acceso neanche CP_3 un mese prima, e aveva avuto l'effetto di provocarne l'azzeramento; la distinta per il bonifico era stata sottoscritta in occasione dell'ultimo prelievo in contanti il 15.5.2008 alla presenza di un funzionario della banca e il trasferimento bancario avrebbe dovuto effettuarsi il giorno successivo;
tali circostanze pagina 9 di 20 avevano palesato ai dipendenti dell'istituto di credito l'obiettivo di azzeramento del conto corrente di
, che con il bonifico aveva visto il suo compimento. CP_3
13. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
14. Il primo motivo di appello è infondato.
15. Costituisce circostanza pacifica tra le parti che le operazioni di prelevamento in contanti e il bonifico bancario per cui è stato attivato il presente giudizio siano stati effettuati nelle date del
6.5.2008, 7.5.2008 12.5.2008, 15.5.2008 e 16.5.2008.
Peraltro, come correttamente ritenuto dal tribunale, il dies a quo del termine di prescrizione per il diritto azionato dagli eredi del deve essere individuato nel momento in cui essi ebbero CP_3 conoscenza dei fatti di causa, a seguito della acquisizione degli estratti conto inviati dalla banca.
In tali termini si è pronunciata la Suprema Corte (cass. n. 12599-2021) in un caso simile a quello di causa, connotato dall'azione risarcitoria di un coerede contro la banca, che, per negligenza, non aveva impedito lo svuotamento della cassetta di sicurezza appartenente al de cuius ad opera di altro futuro coerede (la sorella dell'attore), fatto avvenuto pochi giorni prima del decesso della madre di costoro (la de cuius).
Si riporta la motivazione della sentenza in parte qua.
“ il primo motivo è invece fondato, nei termini che seguono;
premesso che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la verifica circa il decorso della prescrizione comporta la necessità sia di individuare la natura del diritto azionato che di accertare a partire da quale momento lo stesso potesse concretamente essere fatto valere;
nello specifico, la pretesa del (coerede, n.d.e.) è basata sull'assunto che la sorella abbia svuotato la cassetta di sicurezza della madre privando la stessa (prima) e il coerede (poi) della disponibilità dei beni e valori ivi custoditi;
l'illecito ipotizzato a carico della (sorella, n.d.e.) (così come il correlato inadempimento della ha come necessario presupposto il fatto che (la sorella, n.d.e.) abbia CP_14 effettuato l'accesso alla cassetta di sicurezza, da sola, in data di poco antecedente al decesso della madre e quando quest'ultima era già nell'impossibilità di farlo personalmente;
per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, tale fatto era stato conosciuto dal (coerede) soltanto in data 27.10.2008 e deve quindi ritenersi che soltanto da tale data l'odierno ricorrente potesse ipotizzare
l'illecito extracontrattuale della sorella (e il correlato inadempimento dell'istituto bancario) e si trovasse nella concreta ed effettiva possibilità di far valere una pretesa risarcitoria;
erra pertanto la Corte territoriale laddove ritiene irrilevante tale circostanza e afferma genericamente che,
«trattandosi di sottrazione di beni, la stessa doveva essere percepibile con l'ordinaria diligenza», e ciò fin dal 16 aprile 1997 o, comunque dalla data del decesso della madre, momento in cui l'odierno ricorrente avrebbe dovuto verificare l'intero asse ereditario, comprendente la cassetta di sicurezza;
l'errore riposa nel fatto che la Corte non ha tenuto conto del fatto che, quand'anche il (coerede, n.d.e.) avesse avuto la possibilità di accedere alla cassetta per verificarne il contenuto, una cosa sarebbe stata rilevarne la mancanza di contenuto, altra cosa sapere che l'ultimo accesso era stato effettuato non dalla titolare (la madre), ma dalla sorella (..); giacché soltanto tale specifico dato consentiva di ipotizzare una sottrazione di beni ad opera di quest'ultima; la sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione da data antecedente e diversa da quella del 27.10.2008, con conseguente rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della vicenda …”
pagina 10 di 20 Anche nel caso di specie, gli eredi ebbero notizia dei fatti illeciti per cui è causa, solo a seguito della acquisizione degli estratti conto loro inviati dalla banca.
, e sono, infatti, venuti a conoscenza _5 Controparte_13 CP_7 delle operazioni bancarie effettuate solo con la comunicazione di del 12.6.2018 e la richiesta CP_1 risarcitoria è stata inviata in data 23.5.2018, ragion per cui il termine decennale di prescrizione, così validamente interrotto, non può dirsi decorso.
Peraltro, come correttamente ritenuto dal primo giudice, deve essere disattesa la prospettazione dell'appellante, secondo cui, in un passaggio della costituzione di parte civile di CP_13
nel giudizio penale a carico di , poteva ravvisarsi una confessione della
[...] CP_4 piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie suindicate prima del 12.6.2008, attraverso l'utilizzo dell'espressione “in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno”, avvenuta il
19.5.2008, con ricorso del precedente 13 maggio.
Sul punto il collegio concorda integralmente con quanto argomentato dal Tribunale nella sentenza appellata, di cui si riporta per esteso la motivazione in parte qua:
“Né può far diversamente opinare il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile di CP_6
(cfr. all. 24 parte convenuta), inteso da come confessione di una pregressa conoscenza
[...] CP_1 delle operazioni per cui è causa: infatti, la dichiarata presa di conoscenza dell'esistenza di operazioni finanziarie anomale “in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno”, non coincide con la presa di conoscenza né dal giorno del deposito del ricorso il 12 maggio, atteso tra l'altro che in tale data alcune delle operazioni nemmeno erano ancora state eseguite, né con il “giorno di apertura dell'amministrazione di sostegno” del 19 maggio, ed è quindi ben compatibile con la conoscenza in un periodo di svolgimento dell'amministrazione, successivo al 23/5/2008, e quindi in un periodo non coperto da prescrizione. In sostanza, la locuzione “in occasione” della nomina dell'amministratore di sostegno, non significa 'il giorno' preciso in cui è stato nominato l'amministratore di sostegno, ma va intesa come 'nel corso' dell'amministrazione di sostegno: consegue che non vi è alcun riconoscimento confessorio, da parte di
, di avere avuto piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie per cui è Controparte_6 causa in un periodo antecedente il 23/5/2008, sicché l'eccezione di prescrizione non è accoglibile neppure nei suoi confronti. Solo per completezza espositiva, deve osservarsi che, laddove in ipotesi si opinasse diversamente e si ritenesse l'inciso come confessorio, in tutta evidenza e diversamente da quanto opinato dalla difesa di , l'eccezione di prescrizione colpirebbe la sola posizione di CP_1
, e non anche quella dei suoi famigliari, che non potrebbero in alcun modo essere Controparte_6 vincolati dalla conoscenza dei fatti asseritamente confessata dal loro congiunto”.
Infine, deve evidenziarsi che , e Controparte_13 _5 CP_7 erano, rispettivamente, figli non conviventi e moglie separata non convivente di e non CP_3
è emersa né nel primo grado né nel presente giudizio alcuna circostanza che indichi che gli attori possano aver saputo delle operazioni bancarie, prima del momento in cui si verificò l'acquisizione degli estratti conto messi a disposizione dalla banca.
16. In aggiunta a quanto appena esposto, devono farsi le seguenti considerazioni.
pagina 11 di 20 Il termine di prescrizione dell'azione proposta contro la banca è stato validamente interrotto dalla costituzione di parte civile in sede penale.
In primo luogo, deve dirsi che la costituzione di parte civile in sede penale vale come atto di messa in mora anche nei confronti dei condebitori di solido, seppur estranei al processo penale e coobbligati in forza di titolo diverso da quello prettamente attinente al processo penale.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024, secondo cui “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso”.
Nel caso di specie, la banca è un coobbligato in solido con seppur a diverso titolo, cioè CP_4 in forza di responsabilità contrattuale inerente al rapporto bancario intercorrente con . CP_3
Tutti i coeredi di si sono costituiti parte civile in sede penale, invocando nei confronti di CP_3 il risarcimento del danno non patrimoniale. CP_4
Tale limitazione della domanda risarcitoria è del tutto irrilevante.
Infatti, tale operazione incorre nel divieto di frazionamento del credito.
In merito, viene in ausilio una pronuncia resa dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. Sent. n. 2908/2021), con la quale la Suprema Corte ha precisato quanto segue, proprio con riferimento all'azione risarcitoria e alla sua frazionabilità innanzi al giudice civile e al giudice penale:
“L'azione risarcitoria è unica ed identica: l'art. 75 cod. proc. pen. prevede semplicemente il trasferimento della sede e in cui viene proposta. Ne consegue che se la persona offesa dal reato trasferisce l'azione civile già pendente, nel giudizio penale ivi costituendosi parte civile e chiedendo per la stessa causa petendi e nei confronti del medesimo convenuto-imputato la condanna al risarcimento del danno derivante da quello stesso illecito, non si determina alcun mutamento della domanda (mutatio libelli). Se poi rispetto alla domanda civile originaria, la parte civile intende modificare la pretesa (emendatio libelli) circoscrivendola ad alcune voci di danno soltanto, si tratta di una scelta discrezionale dell'attore danneggiato che non incide affatto sulla identità dell'azione svolta (il petitum ha per oggetto la medesima obbligazione risarcitoria e le voci di danno costituiscono allegazioni in fatto che sottostanno alle regole del processo ed alle relative preclusioni ma non modificano i termini essenziali della azione risarcitoria)”.
Così prosegue la motivazione della sentenza:
“I principi sulla infrazionabilità della domanda si collegano proprio alla convergenza di crediti autonomi e distinti, in quanto dipendenti dalla stessa causa petendi. Il credito risarcitorio solo indirettamente va ricondotto al principio perché non evidenzia "autonomi e distinti" diritti (il diritto ed il credito sono un unico bene: obbligazione di valore comprensiva di tutte le conseguenze dannose derivanti dall'illecito), ma una diversa estensione (secondo le plurime voci di danno) dell'unico diritto di credito. In ogni caso la tesi della ricorrente - secondo cui a danni diversi corrispondono azioni diverse - viene a collidere proprio con lo scopo del principio di infrazionabilità: se tale principio si
pagina 12 di 20 applica finanche a diritti autonomi, esso non può non applicarsi alle differenti voci di danno del medesimo credito al risarcimento del danno. Deve, quindi, essere riaffermata l'unitarietà dell'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, essendo irrilevante la sede in cui è proposta e poi trasferita, ed essendo irrilevanti eventuali modifiche della domanda volte a ridurre
o ad ampliare il quantum risarcitorio in relazione alle diverse voci di danno”.
In tal senso si veda anche la più recente sez. 3 - , Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori
e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante- debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Conclusivamente deve, quindi, dirsi che quell'atto di costituzione di parte civile in sede penale compiuto dagli appellati, valendo come costituzione in mora anche nei confronti della banca quale coobbligato in solido, ha validamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione qui proposta.
17. È infondato il secondo motivo di gravame.
18. La sentenza resa dal Tribunale di Treviso in sede civile non costituisce un giudicato esterno, opponibile ex art. 1306 secondo comma c.c..
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'azione proposta in quella sede si fondava sull'allegazione della invalidità delle operazioni bancarie de quibus ed aveva carattere restitutorio;
l'azione proposta nella presente sede nei confronti della banca si fonda, invece, sull'inadempimento contrattuale della medesima e ha carattere risarcitorio.
La diversità delle azioni, quantomeno per causa petendi, esclude la formazione del giudicato sulla azione proposta nella presente sede.
Così il primo giudice ha efficacemente argomentato sul punto:
“In sostanza, il tema della responsabilità contrattuale della banca per avere consentito prelievi di denaro e disposto un bonifico con modalità ritenute anomali ed illegittime, id est la questione giuridica che viene in considerazione in questa sede, non è in alcun modo stato esaminato come oggetto del precedente giudizio definito dal Tribunale di Treviso, che sul punto non può quindi avere valore di giudicato. Consegue che il giudicato ottenuto innanzi a tale Tribunale è inidoneo a formare oggetto di opposizione ex art. 1306 comma 2 c.c. nella presente sede”.
19. È irrilevante la questione della inopponibilità alla banca estranea al processo penale del giudicato penale di condanna di per il reato di circonvenzione di incapace in danno di CP_4 CP_3
, in relazione ai medesimi fatti qui dedotti in giudizio.
[...]
pagina 13 di 20 Il primo giudice ha deciso la presente controversia, prescindendo espressamente da tale giudicato penale e anzi escludendo in questa sede la prova della incapacità naturale, prevista dall'art. 428 c.c..
Così la sentenza appellata:
“L'affermazione di detta responsabilità è invero indipendente (mente) dal fatto che già al momento dei prelievi nel periodo 6-15 maggio 2008 fosse in uno stato di vera e propria incapacità naturale CP_3 (come peraltro sostenuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia e risultante dalle deposizioni di alcuni testi, in particolare architetto , “la sensazione era quella che capisse e non Testimone_1 capisse”, , “già dalla metà di aprile 2008… non capiva niente, era assolutamente Parte_3 assente”, e , “non mi riconosceva”; in tutta evidenza, non può invece essere Parte_4 valorizzata la statuizione della sentenza penale di primo grado, più volte richiamata dalla difesa di
nei propri atti, in quanto riformata dalla sentenza di Appello poi passata in giudicato e quindi CP_1 priva di valenza giuridica). Infatti, premesso che è oggi ragionevolmente impossibile stabilire se nei primi quindici giorni di maggio 2008 fosse in uno stato di vera e propria incapacità CP_3 naturale giuridicamente intesa ex art. 428 c.c. (cfr. conclusioni del CTU Gualandri), va nuovamente ribadito che la domanda attorea non riguarda l'annullamento delle operazioni bancarie per incapacità del correntista, ma il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della banca rispetto ai doveri del bonus argentarius”.
Sul punto l'appello è quindi infondato.
20. Il terzo motivo di gravame è infondato.
21. La sentenza appellata ha posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità contrattuale della banca la violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, perfezionatasi mediante il mancato rifiuto di operazioni ictu oculi anomale tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, o quantomeno mediante il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del cliente.
Così la motivazione della sentenza appellata:
Infatti, ai sensi dell'art. 1856 c.c., l'istituto di credito risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, le quali impongono di agire con la diligenza del buon banchiere, ossia con un grado di cautela parametrato al tipo di attività professionale svolta. E' ben vero che la diligenza richiesta non si estende sino al punto di trasformare l'istituto di credito nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dal cliente;
ma d'altro canto rientra certamente nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, o quantomeno l'obbligo di informazione del cliente (così Cass. n. 7956/2010). E la diligenza nel settore bancario, per pacifica giurisprudenza e stante anche il richiamo dell'articolo 1176 comma 2 c.c., deve riguardare ogni genere di attività dell'istituto, per ogni tipo di atto o di operazione che sia esplicato, tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono (Cass. n. 18950/2017, Cass. n. 806/2016, Cass. n. 11123/2015, Cass. n. 13777/2007, Cass. n. 1865/2006, Cass. n. 4571/1992)”.
In sostanza, dunque, secondo il primo giudice, il carattere ictu oculi anomalo delle operazioni bancarie poste in essere dal era desumibile sia dalla violazione le istruzioni operative emanate dal CP_3
Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001, volte ad impedire l'esecuzione di operazioni sospette, sia dalla violazione della prassi bancaria inerente all'acquisizione di autorizzazioni scritte del pagina 14 di 20 responsabile di area in relazione ad operazioni di prelievo di contante per importi superiori a 25.000 euro, sia dalla violazione della normativa antiriciclaggio, in particolare per il ritardo della doverosa segnalazione antiriciclaggio, sia dall'evidenza delle condizioni psicofisiche del Codato.
22. Parte appellante contesta la sussistenza della fattispecie ravvisata dal Tribunale, negando il carattere anomalo delle operazioni, in considerazione: della esecuzione delle medesime in conformità alla libera e autonoma volontà del Codato di attribuire le somme prelevate alla della CP_4 mancanza di uno stato di incapacità naturale e in ogni caso in difetto della sua percepibilità; del rispetto della prassi bancaria relativa alle autorizzazioni per operazioni di prelievo in contante;
della inapplicabilità della normativa antiriciclaggio alle operazioni di prelievo da conto corrente bancario.
23. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
In particolare, deve riaffermarsi nella presente sede la sussistenza del carattere ictu oculi anomalo delle operazioni di prelievo di cui si tratta, della contrarietà all'interesse del Codato della esecuzione delle medesime, della conseguente violazione della banca dell'obbligo di rifiutare l'esecuzione delle operazioni o quantomeno di fornire adeguate informazioni sulle medesime.
24. Sussiste l'anomalia ictu oculi delle operazioni di prelievo di cui si tratta, in considerazione delle modalità specifiche con cui esse sono state effettuate.
24.1 Si è trattato di quattro prelievi di denaro in contanti nelle giornate del 6, 7, 12 e 15 maggio 2008, rispettivamente per importi di € 15.000, € 230.000, € 240.000 ed € 190.000, per un totale di € 675.000.
Così il Tribunale ha ricostruito le modalità di esecuzione dei prelievi di cui si tratta.
“Con riferimento alla prima questione, sono sostanzialmente pacifiche tra le parti, e comunque sono ampiamente provate dall'istruttoria, le modalità con le quali sono avvenuti i prelievi. In particolare, risulta che era costretto su una carrozzina, incapace di deambulare e CP_3 certamente in stato di grave debilitazione fisica a seguito della malattia tumorale che lo avrebbe portato al decesso pochi giorni dopo;
che in queste condizioni è stato trasportato in auto da CP_4 presso la filiale di Montebelluna del;
che la sola è scesa dall'auto ed ha
[...] CP_1 CP_4 raggiunto gli uffici della banca, mentre è sempre rimasto in auto, in quanto impossibilitato a
CP_3 scendere;
che tutte e quattro le volte i dipendenti della banca hanno predisposto con la il CP_4 prelievo in contanti delle ingentissime somme sopra indicate (lo si ripete: € 15.000, € 230.000, € 240.000 ed € 190.000, per un totale di € 675.000), consegnando il denaro alla stessa;
che i CP_4 dipendenti, usciti dalla filiale, hanno poi portato in auto al le distinte dei prelievi da far
CP_3 firmare, ed il ha firmato “con la mano tremante” (teste , impiegato ); che gli
CP_3 Tes_2 CP_1 stessi dipendenti ritenevano che le descritte modalità di consegna del danaro “non sono cose normali, sono anomale per le modalità, ovviamente si teneva conto delle condizioni del ” (teste
CP_3
, all'epoca district manager con responsabilità su più filiali); che dette modalità erano state CP_12 decise dal funzionario (testi e , amico della ”. CP_11 Tes_2 Tes_3 CP_4
In tale contesto, secondo il Tribunale, si è verificata la violazione delle istruzioni operative emanate dal
Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001:
“Infatti, da un primo punto di vista risultano manifestamente violate le istruzioni operative emanate dal Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001 (all. 7 attoreo), essendo presenti tutti gli indici
pagina 15 di 20 sintomatici delle operazioni sospette, e cioè sia il prelievo di denaro contante per importi rilevantissimi, in mancanza della rappresentazione di particolari esigenze da parte del cliente (cfr. pag. 20, punto 4.5.2.1, delle citate Istruzioni); sia l'incongruità tra le necessità economiche del cliente e le operazioni (cfr. pag. 18, punto 6.5.1.1); sia il carattere ravvicinato e ripetuto delle operazioni (cfr. nuovamente pag. 18, punto 6.5.1.1); sia l'effettuazione delle operazioni con modalità inusuali e per importi rilevanti (pag. 24, punto 4.5.6.8).
24.2 Parte appellante ha inteso confutare la ritenuta assenza di particolari esigenze che giustificassero i prelievi nonché di effettive necessità economiche del cliente tali da escludere la incongruità delle operazioni con queste ultime, con le seguenti argomentazioni:
“Peraltro, siccome nessun bancario gradisce che un notevole importo depositato su un conto corrente da lui gestito venga spostato, il IG. si è preoccupato di chiedere spiegazioni al Cliente, il CP_11 quale ha accennato di voler trasferire denaro – non importa, ora, se tutto quello depositato sul conto o solo una parte di esso – in favore della IG.ra che i soldi in uscita sarebbero serviti (almeno CP_4 anche) per la casa intestata alla compagna (la quale doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e garantito con fideiussione dal IG. ); e, comunque, che il denaro “gli CP_3 occorreva” (doc. n. 20 Attori, pagg. 213, 232 e 234)33. La non poteva pretendere spiegazioni CP_14 più dettagliate, e quelle che ha ricevuto erano già tali, nonché sufficienti al fine di verificare CP_1 che il IG. fosse ben consapevole di ciò che faceva”. CP_3
24.3 Deve confermarsi il carattere gravemente anomalo delle operazioni, anche alla luce delle argomentazioni predette.
Da un lato, è assolutamente anomalo che somme di così elevato importo possano essere prelevate in contanti per essere destinate al pagamento di un mutuo intestato a una terza persona.
Dall'altro lato, l'anomalia del prelievo non è attenuata dalla generica giustificazione secondo cui il denaro “occorreva” al Codato.
È innegabile, dunque, il carattere ictu oculi anomalo delle operazioni di prelievo di cui stratta, avvenute in modo ripetuto nel contesto di un brevissimo arco temporale di pochi giorni e idonee ad esaurire la grana parte della ingente provvista del conto corrente intestato al Codato.
In sintesi, la pesante anomalia della operazione si fonda sulla sua caratteristica fondamentale, cioè il prelievo di ingente somma in contanti, modalità tale da escludere ogni tracciabilità del denaro prelevato in contante.
24.4 Tale valutazione di grave anomalia è rafforzata dalla evidente percepibilità delle gravissime condizioni psicofisiche in cui versava il , destinato a morire in esito ad una grave forma di CP_3 tumore cerebrale, di lì a pochi giorni, in data 3 giugno 2008.
Secondo il consulente tecnico nominato, pur non potendosi ritenere provata la sussistenza di una incapacità naturale in senso giuridicamente rilevante, “Ciò che invece era con ogni probabilità riconoscibile da chiunque (cioè anche da non esercenti una professione sanitaria) era la condizione di
“malattia terminale” che il presentava all'epoca dei fatti unitamente alla incapacità a CP_3
pagina 16 di 20 deambulare, posto che un malato in tali condizioni si presenta con una compromissione delle condizioni generali di entità tale da essere di solito percepibile da chiunque”.
Così la relazione di c.t.u. in parte qua:
“Con la seconda parte del quesito viene richiesto di stabilire se la stessa incapacità naturale fosse riconoscibile da terze persone.
Al riguardo, bisogna premettere in termini generali che la riconoscibilità di una malattia e/o una disabilità (fisica o psichica che sia) varia di molto a seconda di chi osserva il malato.
Come è ovvio, la percezione che può avere un medico o un infermiere è assai diversa rispetto a quella di altre persone non esercenti una professione sanitaria. È quindi veramente impossibile poter fornire una risposta tecnica ad una domanda in cui si richiede di valutare la capacità, da parte di una persona non esercente una professione sanitaria, di percepire se un tal individuo sia capace oppure incapace di intendere e di volere. Nel caso in esame non è infatti in discussione una manifestazione psico-patologica eclatante, percepibile da parte di chiunque, quale può essere ad esempio un delirio schizofrenico.
È invece in discussione una probabile sindrome del lobo frontale, che, come già detto, è una condizione di non facile identificazione nemmeno con un esame clinico standard. Ed è altresì in discussione un decadimento cognitivo di entità ignota, anch'esso di non facile percezione se di grado lieve-moderato. Ciò che invece era con ogni probabilità riconoscibile da chiunque (cioè, anche da non esercenti una professione sanitaria) era la condizione di “malattia terminale” che il presentava all'epoca CP_3 dei fatti unitamente alla incapacità a deambulare, posto che un malato in tali condizioni si presenta con una compromissione delle condizioni generali di entità tale da essere di solito percepibile da chiunque”.
In sostanza, la gravità e l'evidenza della condizione psicofisica del Codato, destinato a morire dopo qualche giorno rispetto a quelli in cui avvennero i vari prelievi, erano percepibili dai funzionari della banca.
Tale condizione psicofisica, da un lato, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre i funzionari della banca ad una rafforzata valutazione di anomalia delle operazioni di prelievo del contante;
dall'altro lato, avrebbe dovuto indurre i funzionari stessi ad una valutazione di non congruenza delle operazioni con gli interessi del correntista.
In tale contesto deve condividersi quanto ritenuto dal primo giudice:
“Tali situazioni, unitamente alle condizioni psicofisiche, comunque particolarmente delicate, del correntista, rappresentano circostanze univoche che depongono a creare un quadro di anomalie tali e tanto evidenti, da apparire palesemente contrastanti con l'interesse del correntista stesso: pertanto, la banca avrebbe dovuto rifiutare la consegna del denaro con le modalità sopra indicate, o quantomeno dimostrare di avere segnalato con chiarezza al correntista l'assoluta irritualità della consegna in contanti di tali somme e la doverosità di segnalazioni alle autorità di vigilanza di tali operazioni”
In tal senso si veda la recente pronuncia della Suprema Corte
(Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023), che ha affermato quanto segue:
“In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione
pagina 17 di 20 che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.”. Così la motivazione per esteso in parte qua:
“- si osserva che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cass. 31 marzo 2010, n. 7956);
- tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente;
- può aggiungersi che il dovere di astenersi dall'esecuzione di un'operazione – o almeno di informare il cliente prima di eseguirla – si riferisce a singole operazioni precisamente individuate, non estendendosi l'anomalia di un'operazione, idonea a far sorgere l'obbligo di protezione della banca, a quelle successive;
- la Corte di appello, ha espressamente richiamato tale giurisprudenza facendone discendere la responsabilità della banca in ragione del fatto che quest'ultima – su cui gravava il relativo onere probatorio – non aveva sempre informato preventivamente la cliente di determinate operazioni che andavano considerate ictu oculi «anomale» ed estranee ai suoi interessi;
(..) - dall'esame congiunto dei richiamati passaggi motivazionali, nonché dal complessivo tenore della sentenza impugnata, emerge che la Corte di appello ha riconosciuto che le operazioni poste in essere dal con riferimento alla gestione patrimoniale e ai conti correnti della , così come Parte_5 Pt_6 individuate quali voci di danno in sede di liquidazione dell'importo risarcitorio, presentassero carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi del cliente e ha accertato che la banca avesse dato corso a tali esecuzioni pur in assenza di una previa specifica informazione della cliente;
- così argomentata la sentenza di appello si sottrae alla censura prospettata, avendo accertato sia l'esecuzione da parte della banca di disposizioni impartite sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti – da parte del delegato – caratterizzate dalla presenza di circostanze anomale Parte_5 idonee a ledere l'interesse del correntista, provvedendo alla loro individuazione, sia la mancata relativa preventiva informazione specifica alla correntista prima della loro esecuzione”.
Concludendo, per la Suprema Corte, “l'esistenza dell'obbligo di protezione richiede che l'esecuzione dell'operazione ictu oculi anomala e non rispondente all'interesse del disponente sia preceduta da una informazione specifica, per cui ai fini dell'assolvimento di tale obbligo non è sufficiente l'invio, successivo, di comunicazioni riepilogative delle operazioni eseguite”.
In mancanza di tale informazione specifica, l'esecuzione delle operazioni doveva essere rifiutata.
24.5 Per le suesposte considerazioni, deve confermarsi la condanna di parte appellante, così come disposta dal primo giudice.
25. Il quarto motivo di gravame è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 16074 del 2023) sul punto ha affermato quanto segue:
“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore
pagina 18 di 20 esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ….”.
La soccombenza di parte appellante ha giustificato il regolamento delle spese stabilito dal Tribunale.
La c.t.u. rappresenta un costo processuale da regolarsi alla stregua delle spese di lite e dunque giustamente il tribunale ha sottoposto tale costo processuale alla stessa valutazione di soccombenza sottesa al complessivo regolamento delle spese.
26. È infondato l'appello incidentale.
La pronuncia di condanna risarcitoria, in relazione alle operazioni di prelievo del contante, si fonda sulla violazione dei doveri di protezione incombenti sulla banca e in particolare sul carattere ictu oculi anomalo e non rispondente agli interessi del correntista di tali operazioni in modo da imporne alla banca il rifiuto della relativa esecuzione o, quantomeno, l'obbligo di specifica informazione del cliente circa le anomalie caratterizzanti la fattispecie.
Il tribunale correttamente non ha ravvisato i medesimi caratteri di anomalie tali da fare scattare i doveri di protezione della banca, in relazione all'operazione di bonifico bancario di euro 332mila.
Così la condivisibile motivazione resa dal primo giudice:
“differenti conclusioni deve invece giungersi per quanto concerne il bonifico di € 332.000 operato a favore di in un conto a lei intestato presso la medesima banca. CP_4 Invero, premesso che gli attori nemmeno hanno dedotto quali sono le modalità con le quali il bonifico è stato disposto, l'effettuazione di una rimessa di denaro con una procedura pienamente rituale e formale che consente il tracciamento, senza quindi la consegna di contanti addirittura al di fuori degli uffici bancari, tramite un bonifico a persona titolare di un conto corrente presso il medesimo istituto di credito, persona poi nota e notoriamente convivente con il , lasciano presumere che CP_3 l'operazione integrasse una erogazione liberale a favore del beneficiario. Ed infatti, anche il Tribunale di Treviso ha qualificato come donazione tale dazione di denaro tramite bonifico, pur se ha poi dichiarato la nullità della donazione stessa per difetto del requisito di forma ex art. 782 c.c., condannando la alla restituzione dell'importo ricevuto. CP_4 Ciò non toglie, peraltro, che la donazione era un negozio giuridico che ben avrebbe in astratto CP_3 potuto effettuare a favore della , nel rispetto dei parametri formali previsti dalla legge con la CP_4 prescrizione dell'atto pubblico;
e la prescelta modalità del bonifico, quindi di un pagamento tracciato, a persona nota alla banca, in rapporto di convivenza col disponente ed a sua volta titolare di un conto corrente presso la banca stessa, rappresenta un'operazione bancaria del tutto normale ed in nessun caso considerabile atipica od anomala. Non poteva quindi ragionevolmente esigersi dalla banca un comportamento diverso da quello di adempiere all'ordine di bonifico, non trattandosi di operazione ictu oculi anomala e tale da compromettere palesemente l'interesse del correntista. Pertanto, va rigettata la domanda di condannare alla restituzione dell'importo bonificato, già CP_1 oggetto invece di condanna restitutoria a carico della in ragione del difetto di forma della CP_4 donazione”.
Secondo la condivisibile valutazione del primo giudice, ciò che esclude la grave anomalia dell'operazione di bonifico bancario è la tracciabilità dell'operazione stessa, a differenza della fattispecie di prelievo di un ingente importo di denario contante, verificatosi in precedenza.
pagina 19 di 20 Deve, quindi, rigettarsi l'appello incidentale.
27. Spese del grado.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
II – dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza ON IV, il 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza ON IV
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente
dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 519/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARBIERI GIORGIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BERTANI BRUNELLA ( ) VIALE REGINA ELENA N. 13/2 42100 REGGIO C.F._1
EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA ELENA 13/2 42124 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. BARBIERI GIORGIO
APPELLANTE contro
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. CP_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._2 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
LEDI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._5 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
GIANMARCO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO GIAN MARIA e dell'avv. C.F._6 BARTOLINI HELMUT ADELMO ( C/O AVV. NICASTRO GIAN MARIA C.F._3 PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
( ) C/O AVV. Parte_1 C.F._4
NICASTRO G. PIAZZA STATUTO 11 TORINO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 11 TORINOpresso il difensore avv. NICASTRO GIAN MARIA
APPELLANTI INCIDENTALI
(C.F. ), CP_4 C.F._7 APPELLATO contumace
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1349/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il 23.11.2021
pagina 1 di 20 1. , e , rispettivamente, i primi due, _5 Controparte_6 CP_7 figli, e, l'ultima, coniuge separata di , deceduto in data 3.6.2008, già correntista di CP_3 presso la filiale di Montebelluna, convenivano in giudizio il suindicato OP istituto di credito e , deducendo quanto segue: era stato un noto e CP_4 CP_3 stimato architetto-designer nel campo dell'arredamento a livello internazionale che, nell'aprile 2007, aveva scoperto essere affetto da un “glioblastoma frontale destro”, tumore cerebrale che lo aveva costretto a subire molteplici ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e cicli di chemioterapia e che gli aveva provocato un irreversibile decadimento cognitivo;
in data 19.5.2008 gli era stato nominato un amministratore di sostegno;
negli ultimi periodi della sua vita aveva avviato una CP_3 relazione con , dipendente della società di cui era CP_4 Controparte_9 amministratore, ed entrambi erano andati a convivere nel 2007 nell'immobile sito in Castelfranco
Veneto, che aveva acquistato tramite un mutuo bancario garantito integralmente CP_4 dallo stesso . CP_3
1.1. Gli attori deducevano anche che, con sentenza n. 1264 del 2.7.2015 della Corte di Appello di
Venezia, passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità di ricorso per Cassazione,
, era stata dichiarata responsabile di circonvenzione di incapace aggravata da un CP_4 danno patrimoniale di rilevante entità, in quanto, quale convivente di , abusando dello CP_3 stato di deficienza psichica di quest'ultimo, affetto dall'aprile 2007 della forma tumorale maligna
“glioblastoma frontale destro”, per la quale si era sottoposto a numerosi cicli di chemioterapia, e che lo aveva reso vittima di un graduale decadimento cognitivo dall'ottobre 2007 al decesso del 3.6.2008, caratterizzato da episodi di disorientamento con alterazioni del corso del pensiero, lo aveva indotto a compiere i seguenti atti, da cui erano scaturiti effetti giuridici dannosi per sé e per altri: (a) apertura il
23.4.2008 di un conto corrente bancario a sé intestato presso la filiale di Montebelluna di CREDEM, con delega ad operare in capo a , sul quale veniva accreditata con tre bonifici nelle CP_4 date 2.5.2008, 7.5.2008 e 12.5.2008 la somma di € 1.007.090,95 liquidata da Controparte_10
titolo di rimborso assicurativo conseguente alla stipulazione di polizza per malattia;
[...]
(b) successive operazioni di prelievo in contanti da tale conto corrente per gli importi di € 15.000,00 alla data del 6.5.2008, € 230.000,00 in data 7.5.2008, € 240.000,00 in data 12.5.2008, € 190.000,00 il
15.5.2008 e di un bonifico per l'importo di € 332.000,00 il 16.5.2008 in favore di CP_4 presso il conto corrente, di cui la stessa era titolare e aperto il 14.5.2008 presso il medesimo istituto di credito.
1.2. Secondo gli attori, dagli atti del processo penale erano emerse le seguenti circostanze rilevanti ai fini dell'instaurazione del giudizio: il 18.4.2007 era stato operato di “craniotomia con CP_3 asportazione della neoplasia frontale destra”; a seguito di tale intervento le sue condizioni fisiche e pagina 2 di 20 psichiche erano andate a deteriorarsi in modo visibile e lo stesso aveva bisogno di aiuto continuo per tutte le necessità quotidiane della vita;
neanche un mese prima del suo decesso e nello spazio di soli dieci giorni erano state compiute operazioni di totale svuotamento del suo conto corrente attraverso quattro prelievi effettuati tutti in contanti in banconote da € 500,00 per un valore complessivo di €
675.000,00 e un ulteriore bonifico in favore di e diretto ad un conto che era stato CP_4 aperto dalla stessa solo due giorni prima di tale disposizione;
a causa dell'entità dei prelievi di contanti erano state effettuate varie richieste preventive alla banca al fine di rifornirsi dei contanti stessi e tali richieste erano state effettuate solo telefonicamente e il più delle volte da;
le CP_4 condizioni fisiche di erano tali da non consentirgli di accedere ai locali della filiale CP_3
di Montebelluna sita al primo piano e il funzionario della banca CP_1 CP_11 veva consentito e partecipato al fatto che la consegna del denaro contante non avvenisse in
[...] locali o in luoghi protetti ma direttamente in strada;
il prelievo in contanti di € 190.000,00 era stato effettuato in data 15.5.2008 e lo stesso giorno era stato sottoposto a visita medica, in CP_3 seguito alla quale era stato dichiarato invalido civile al 100% “in ragione di evidenti segnali di decadimento cognitivo”; il superiore del funzionario , era stato CP_11 CP_12 messo a conoscenza dal primo delle modalità di consegna del denaro e le aveva avallate, pur avendo affermato di non aver “mai registrato nella sua esperienza professionale prelievi importanti in contanti quali quelli in questione.”; tutti i prelievi in contanti erano stati autorizzati da attraverso, CP_1 vuoi il funzionario vuoi attraverso il suo superiore , vuoi attraverso CP_11 CP_12 il funzionario della Direzione Generale di e il conteggio del CP_1 Persona_1 denaro contante era stato effettuato solo una volta alla presenza di e tutte le altre volte CP_3 alla presenza della sola;
le operazioni bancarie erano state caratterizzate da plurime CP_4 anomalie e sprovviste di qualsivoglia giustificazione e obiettivamente erano apparse insensate e pregiudizievoli da parte di una persona affetta da una grave malattia e del tutto non autosufficiente;
, al momento della sua morte, avvenuta pochi giorni dopo lo svuotamento e la chiusura CP_3 del conto corrente in , datata il 21.5.2008, non disponeva più del denaro che era “sparito”; il CP_1 funzionario aveva autorizzato le operazioni bancarie suindicate e aveva partecipato in CP_11 prima persona alla loro realizzazione, dando a la sua “importante e indispensabile CP_4 collaborazione” ed era conoscente di e della sua malattia e “frequentatore abituale” CP_3 di . CP_4
1.3. Pertanto, gli attori domandavano in via principale: la condanna di al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, che quantificavano, con riferimento al primo, nella somma di € 1.007.000,00 o quella ulteriore da accertarsi e, con riferimento al danno non patrimoniale, nella somma da liquidarsi secondo equità oltre agli interessi compensativi e/o legali dalla data delle pagina 3 di 20 singole operazioni bancarie o dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo;
la condanna di CP_4
al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni non patrimoniali per i fatti di cui al
[...] giudizio o, ex art. 651 c.p.p., di tutti i danni non patrimoniali di cui alla sentenza penale della Corte di
Appello di Venezia n. 1264/2015, in somma da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi e/o legali sulle somme rivalutate, dalla data dei singoli eventi lesivi o dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo la prescrizione decennale dei crediti, in quanto la CP_1 domanda risarcitoria era stata promossa in data 23.5.2018, mentre i prelievi erano avvenuti nelle date
6.5.2008, 7.5.2008, 12.5.2008 e 15.5.2008 e il bonifico il 16.5.2008 e rilevando, nel merito,
l'infondatezza di tutte le domande, e perciò ne chiedeva il rigetto.
3. Non si costituiva la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_4
4. Il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva: “
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica - condanna a pagare a , e OP _5 Controparte_6
in solido tra loro, € 675.000, oltre interessi legali dal 23/5/2018 al 2/7/2019 ed interessi CP_7 ex art. 1284 c.c. dal 3/7/2019 al saldo;
- condanna a pagare a , CP_4 _5 [...]
e in solido tra loro, € 50.000; - condanna e CP_6 CP_7 OP CP_4
, in solido tra loro, a rifondere a , e in solido
[...] _5 Controparte_6 CP_7 tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.750 per esborsi, € 28.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 15/4/2021, definitivamente a carico di e OP CP_4
, in solido tra loro.”.
[...]
5. Il Tribunale osservava, per quanto qui di interesse, che non poteva essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da , in quanto: se era vero che le operazioni bancarie erano state CP_1 effettuate da il 6, 7, 12, 15 e 16 maggio 2008 e la richiesta di risarcimento del danno CP_3 era stata inviata il 23.5.2018, e quindi dopo più di dieci anni dal compimento dell'ultima operazione, risultava che gli attori, i quali avevano agito iure hereditario, erano stati posti a conoscenza delle stesse con una lettera di con data 12.6.2018; dal contenuto dell'atto di costituzione di parte civile CP_1 di , che aveva inteso come confessione della conoscenza delle Controparte_13 CP_1 operazioni alla luce della dichiarazione di presa di conoscenza dell'esistenza di operazioni finanziarie anomale “in occasione” della nomina dell'amministratore di sostegno, non emergeva la sussistenza di una coincidenza della data di presa di conoscenza dell'effettuazione delle operazioni bancarie né con il giorno del deposito del ricorso il 12.5.2008, in quanto in tale data alcune delle operazioni non erano ancora state eseguite, né con il “giorno di apertura dell'amministrazione di sostegno” del 19.5.2008.
Pertanto, tale dichiarazione era compatibile con la conoscenza in un periodo di svolgimento della pagina 4 di 20 funzione di amministratore di sostegno successivo al 23.5.2008 e quindi in un periodo non coperto da prescrizione.
5.1. Il Tribunale di Reggio Emilia affermava, inoltre, che non poteva accogliersi l'eccezione per cui fosse esistente un giudicato opponibile ex art. 1306, co. 2, c.c., integrato dalla sentenza del Tribunale di
Treviso che aveva ritenuto non provato lo stato di incapacità naturale di al momento CP_3 delle operazioni bancarie. Secondo il giudice di prime cure: i titoli di responsabilità azionati nel processo definito con la sentenza del Tribunale di Treviso e quelli oggetto del primo grado del presente giudizio erano totalmente distinti poiché, nel primo caso, oggetto del contenzioso era la domanda di restituzione da parte degli eredi di nei confronti di , quale CP_3 CP_4 conseguenza della nullità e/o annullabilità delle operazioni bancarie, in quanto effettuate da un soggetto incapace;
nel primo grado del presente giudizio, invece, si faceva valere una domanda risarcitoria nei confronti di per responsabilità contrattuale nei confronti di , CP_1 CP_3 derivante dalla violazione dei doveri del bonus argentarius. Dunque, la questione giuridica esaminata nel primo grado del presente giudizio non era stata in alcun modo esaminata dal Tribunale di Treviso, con la conseguenza che sul punto tale ultima sentenza non poteva avere valore di giudicato.
5.2. Inoltre, secondo il Tribunale doveva comunque rilevarsi che la prova dello stato di incapacità naturale al momento dei prelievi di denaro, negata dalla sentenza del Tribunale di Treviso, era stata successivamente affermata espressamente dalla sentenza penale della Corte di Appello di Venezia, che doveva ritenersi prevalente, in quanto successiva.
5.3. Infine, il Tribunale di Reggio Emilia affermava quanto segue: sussisteva la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito con riferimento alle modalità di consegna del denaro in contanti, in quanto era pacifico o comunque provato che: era in carrozzina, incapace di CP_3 deambulare e in stato di grave debilitazione fisica a seguito della malattia tumorale che lo avrebbe portato al decesso pochi giorni dopo e in tali condizioni era stato trasportato in auto da CP_4
presso la filiale della banca in Montebelluna;
la sola era scesa
[...] CP_4 dall'autovettura e aveva raggiunto gli uffici della banca mentre il correntista era rimasto in autovettura in quanto impossibilitato a scendere;
i dipendenti di avevano predisposto con CP_1 CP_4
il prelievo in contanti di una somma complessiva di € 675.000,00 consegnandola alla stessa;
[...]
i dipendenti erano usciti dalla filiale e avevano portato nell'autovettura a le distinte CP_3 dei prelievi, che il cliente aveva firmato con “mano tremante”; gli stessi dipendenti di CP_1 avevano ritenuto che tali modalità di consegna di denaro fossero anomale e le stesse erano state decise dal funzionario di , amico di . CP_1 CP_11 CP_4
Secondo il Tribunale tali modalità di consegna del denaro erano anomale per i seguenti tre motivi: si era verificata la manifesta violazione delle istruzioni operative emanate dal Governatore della Banca
pagina 5 di 20 d'Italia del 12.1.2001, in quanto erano presenti tutti gli indici sintomatici delle operazioni sospette;
in relazione all'approvvigionamento di denaro per somme superiori ad € 25.000,00, la prassi bancaria era quella della richiesta scritta dal responsabile di filiale al responsabile di area, che a sua volta doveva dare l'autorizzazione per iscritto e la procedura non era stata seguita;
le operazioni erano state effettuate in violazione della normativa di legge contrastante l'utilizzo del contante, che all'epoca dei prelevamenti prevedeva un utilizzo massimo nella misura di € 12.500,00 e, indipendentemente dalla normativa antiriciclaggio, già vedeva con sfavore le operazioni non tracciabili relative a importi rilevanti. Peraltro, a conferma del non corretto operato di , era emerso che soltanto un anno CP_1 dopo le operazioni e solo dopo che si era mossa la Procura della Repubblica e la vicenda era divenuta di pubblico dominio, l'istituto di credito aveva operato la dovuta segnalazione antiriciclaggio.
5.4 Tali circostanze, unitamente alle delicate condizioni psicofisiche di , affetto da CP_3
“sindrome del lobo frontale” (a prescindere dalle conclusione della CTU, secondo cui non era possibile pervenire all'accertamento che lo stesso fosse incapace di intendere e di volere al momento delle operazioni bancarie), portavano a evidenziare un complesso di anomalie tali da essere palesemente contrastanti con l'interesse del correntista, con la conseguenza che avrebbe CP_1 dovuto rifiutare la consegna del denaro con tali modalità o avrebbe dovuto dimostrare di avere segnalato con chiarezza al correntista che la consegna dei contanti era avvenuta in modo del tutto non rituale.
5.5. Con riferimento al bonifico di € 332.000,00, invece, secondo il Tribunale, , _5
e non avevano dedotto con quali modalità il bonifico era Controparte_13 CP_7 stato disposto e lo stesso, in quanto effettuato con una procedura pienamente rituale e formale, che ne consentiva il tracciamento, era da considerarsi un'operazione bancaria del tutto normale, con la conseguenza che dalla banca non avrebbe potuto esigersi una condotta diversa.
6. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione respinta, con riguardo alla sentenza n. 1349/2021 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, ON Seconda IV, nella persona del Giudice Dott. Gianluigi Morlini, in data 22 novembre 2021 e pubblicata in data 23 novembre 2021, Repert. n. 2547/2021, relativa al procedimento iscritto in primo grado al n. R.G. 3375/2019, notificata nelle date del 16 e del 18 febbraio 2022, previa acquisizione del fascicolo del primo grado ai sensi dell'art. 347, terzo comma, c.p.c., in accoglimento di tutti i motivi di appello formulati ed in parziale riforma della suddetta sentenza, in via preliminare di merito, rigettare le domande proposte nei confronti di dai SI.ri OP _5
, e , in qualità di eredi del IG. , in quanto riferite
[...] Controparte_6 CP_7 CP_3
a diritti e/o azioni per i quali è maturata la prescrizione;
in via preliminare, - rilevato che
[...]
ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c., oppone ai SI.ri , OP _5
e il precedente giudicato civile formatosi nei rapporti tra costoro e la Controparte_6 CP_7
IG.ra come indicato in atti;
- e rilevato altresì che a ai sensi CP_4 OP dell'art. 1306, primo comma, c.c. e/o dell'art. 651 c.p.p., non è opponibile il giudicato formatosi tra i SI.ri , e , da un lato, e la IG.ra , _5 Controparte_6 CP_7 CP_4
pagina 6 di 20 dall'altro, a seguito delle pronunce penali pure indicate in atti (in particolare avendo riguardo agli effetti civili di queste ultime); - dichiarare che le domande avanzate nel presente giudizio dai SI.ri
, e nei confronti di sono _5 Controparte_6 CP_7 OP coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1093 del 13 maggio 2014 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Prima ON IV (determinatosi in seguito all'ordinanza del 14 luglio 2015 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la predetta decisione di primo grado) e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dai SI.ri , _5 CP_6
e nei confronti di in via principale, nel merito, in ogni
[...] CP_7 OP caso, rigettare le domande proposte dai SI.ri , e , in _5 Controparte_6 CP_7 qualità di eredi del IG. , nei confronti di in quanto infondate in CP_3 OP fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata, anche solo in parte, la responsabilità dedotta nel presente giudizio dai SI.ri
, e , in qualità di eredi del IG. , a carico _5 Controparte_6 CP_7 CP_3 di condannare al risarcimento solo dei danni OP OP accertati come esistenti, legati da idoneo nesso causale alla lesione subita e, comunque, risarcibili;
per l'effetto della riforma della sentenza qui impugnata in relazione ai capi oggetto di impugnazione, condannare i SI.ri , e alla restituzione di tutte le _5 Controparte_6 CP_7 somme che risultino essere state indebitamente corrisposte ad ogni titolo da in OP data 21 gennaio 2022 in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado qui impugnata, con interessi di legge da tale pagamento al pieno adempimento dell'obbligo derivante dalla condanna alla ripetizione;
in ogni caso, per l'effetto della riforma della sentenza qui impugnata in relazione ai capi oggetto di impugnazione ed in base ai principi in materia di soccombenza processuale, con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con riguardo ad entrambi i gradi del giudizio, nonché con rimborso delle spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel corso del giudizio, oppure, per la ragioni esposte in atti, in subordine, con compensazione totale o parziale di tutte le predette spese, oppure, in ulteriore subordine, con rimborso almeno delle spese per la predetta Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
7. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata (“Prescrizione delle CP_1 pretese risarcitorie avanzate verso ”), in quanto il tribunale avrebbe errato nell'affermare CP_1 che il termine prescrizionale della pretesa azionata non era decorrente dalle date delle singole operazioni bancarie effettuate da , ma dalla data del 12.6.2008, quando gli attori, eredi CP_3 del de cuius, avevano ricevuto dalla banca la comunicazione che li aveva resi edotti dei tali operazioni bancarie. Secondo l'appellante, la domanda risarcitoria degli attori era da considerarsi un'azione contrattuale dagli stessi promossa in qualità di eredi poiché già esistente nel patrimonio del defunto.
Conseguentemente, il decorso del termine prescrizionale era da considerarsi cominciato dalle date delle singole operazioni bancarie asseritamente produttive di danno. Inoltre, secondo il Tribunale CP_1 di Reggio Emilia avrebbe erroneamente escluso che in un passaggio della costituzione di parte civile di nel giudizio penale a carico di potesse ravvisarsi una Controparte_13 CP_4 confessione di piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie suindicate prima del 12.6.2008; infine, il giudice di primo grado, a fronte delle argomentazioni dell'appellante, non avrebbe motivato relativamente alla presunzione per cui avrebbe immediatamente informato i Controparte_13 familiari delle operazioni bancarie.
pagina 7 di 20 8. Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, invocando CP_1
“Riconoscimento del GIUDICATO CIVILE nei rapporti tra gli APPELLATI e ai sensi CP_1 dell'art. 1306, secondo comma, c.c., nonché inopponibilità a del sopravvenuto GIUDICATO CP_1
PENALE e, comunque, sua circoscritta pertinenza, ai fini civili, all'obbligo riparatorio della IG.ra rispetto al danno morale.”. CP_4
Secondo l'appellante: con riferimento al rapporto tra la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso e quella emessa nel primo grado del presente giudizio, gli attori avevano dedotto “sia la circonvenzione
d'incapace e/o i “raggiri” predetti, sia i loro riflessi pregiudizievoli per il IG. , quali comuni CP_3 fondamenti sostanziali tanto delle domande di nullità o annullamento proposte nel giudizio trevigiano instaurato contro la IG.ra quanto di quelle risarcitorie proposte nel giudizio instaurato CP_4 davanti al Tribunale emiliano contro la stessa IG.ra e ” e poiché aveva evocato CP_4 CP_1 una responsabilità solidale dei convenuti, discendente dalle vicende coperte dal giudicato civile della sentenza del Tribunale di Treviso, aveva dichiarato di opporlo agli attori;
inoltre, non era CP_1 rilevante che una qualche specie di incapacità naturale di , all'epoca dell'effettuazione CP_3 delle operazioni bancarie, risultasse dalla sentenza penale della Corte d'Appello di Venezia passata in giudicato e non poteva ritenersi che lo stesso fosse prevalente sulla sentenza del Tribunale di Treviso perché emessa successivamente rispetto a quest'ultima e quindi, in virtù di un mero criterio cronologico.
9. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, deducendo CP_1
“Infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate contro anche in relazione ai prelievi di CP_1 contanti”. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare la sussistenza della responsabilità contrattuale della banca, alla luce delle modalità con cui erano stati effettuati i quattro prelievi, modalità che, unitamente alle condizioni psicofisiche del cliente, sarebbero palesemente contrastanti con il suo interesse, e che la banca fosse responsabile a prescindere dal fatto che fosse stato accertato nella sentenza penale della Corte di Appello di Venezia che dal 6 al 15 CP_3 maggio 2008 fosse incapace naturale.
Piuttosto: la piena consapevolezza da parte del correntista nell'esecuzione delle operazioni era chiara alla luce dei suoi rapporti con la moglie, i figli e;
le esigenze dei movimenti di CP_4 denaro trovavano fondamento nella volontà di di provvedere al saldo del mutuo CP_3 contratto per l'abitazione di e per assicurarle risorse a seguito del suo decesso;
le CP_4 modalità con cui erano stati effettuati i prelievi non erano da considerarsi inusuali, in quanto
[...]
era su una sedia rotelle e non poteva accedere nei locali della banca, situati al primo piano di CP_3 una palazzina il cui ascensore in quel momento era guasto e i prelevamenti di denaro erano stati autorizzati dalla direzione centrale dell'istituto di credito alla luce dell'assenza di ostacoli di qualunque pagina 8 di 20 genere, anche sotto il profilo della normativa antiriciclaggio;
tale ultima normativa, nel testo vigente nel maggio 2008, prevedeva un limite all'utilizzo del contante solo con riferimento alle operazioni di trasferimento e non ai prelievi e nessun trasferimento per contanti era avvenuto o era stato percepito o era percepibile da . Inoltre, secondo l'appellante le condizioni psicofisiche di CP_1 [...]
non erano tali da determinare nei funzionari dell'istituto di credito il minimo sospetto che le CP_3 sue disposizioni non fossero pienamente e liberamente volute e lo stesso giudice di prime cure aveva affermato che il correntista all'epoca dell'esecuzione delle operazioni non fosse incapace naturale ma che fosse affetto da un forte deterioramento fisico e psichico, che avrebbe dovuto allertare l'istituto di credito a protezione del cliente, e tale assunto era stato smentito dalle risultanze di causa e dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
10. Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata, in quanto avrebbe CP_1 erroneamente posto a carico dei convenuti, in solido, le spese legali e di CTU. L'appellante deduceva che: “In ogni caso il Tribunale ha errato nel porre a carico di le spese della C.T.U., che ha CP_1 concluso per l'infondatezza della prospettazione avversaria circa l'asserita incapacità naturale del
IG. e circa la sua percepibilità da parte dei dipendenti della Tali spese, quindi, CP_3 CP_14 dovranno essere riallocate a carico degli APPELLATI a prescindere dal presente appello in merito alle domande risarcitorie. In subordine, sussisterebbero i giusti motivi per compensare in tutto o in parte sia le spese legali sia quelle per la CTU.
11. Si costituivano in giudizio , e , _5 Controparte_13 CP_7 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - IN VIA PRINCIPALE: respingere tutti i motivi di gravame, confermando in toto l'impugnata sentenza. – IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale provocato con l'esecuzione del bonifico, per l'importo di euro 332.000,00, con interessi legali dal 16.05.2008 alla data della domanda e interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal 3.07.2019 al saldo. – Con vittoria di spese e compensi di grado. Con ogni riserva.”
12. Con il motivo di appello incidentale , E _5 Controparte_13 [...]
censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui, ritenendo che l'operazione bancaria CP_7 non fosse né affetta da atipicità né da anomalia, aveva respinto la domanda risarcitoria con riferimento al bonifico di € 332.000,00. Secondo gli appellanti incidentali: l'operazione in questione seguiva di un solo giorno l'ultimo prelevamento di contanti dal conto corrente di , acceso neanche CP_3 un mese prima, e aveva avuto l'effetto di provocarne l'azzeramento; la distinta per il bonifico era stata sottoscritta in occasione dell'ultimo prelievo in contanti il 15.5.2008 alla presenza di un funzionario della banca e il trasferimento bancario avrebbe dovuto effettuarsi il giorno successivo;
tali circostanze pagina 9 di 20 avevano palesato ai dipendenti dell'istituto di credito l'obiettivo di azzeramento del conto corrente di
, che con il bonifico aveva visto il suo compimento. CP_3
13. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
14. Il primo motivo di appello è infondato.
15. Costituisce circostanza pacifica tra le parti che le operazioni di prelevamento in contanti e il bonifico bancario per cui è stato attivato il presente giudizio siano stati effettuati nelle date del
6.5.2008, 7.5.2008 12.5.2008, 15.5.2008 e 16.5.2008.
Peraltro, come correttamente ritenuto dal tribunale, il dies a quo del termine di prescrizione per il diritto azionato dagli eredi del deve essere individuato nel momento in cui essi ebbero CP_3 conoscenza dei fatti di causa, a seguito della acquisizione degli estratti conto inviati dalla banca.
In tali termini si è pronunciata la Suprema Corte (cass. n. 12599-2021) in un caso simile a quello di causa, connotato dall'azione risarcitoria di un coerede contro la banca, che, per negligenza, non aveva impedito lo svuotamento della cassetta di sicurezza appartenente al de cuius ad opera di altro futuro coerede (la sorella dell'attore), fatto avvenuto pochi giorni prima del decesso della madre di costoro (la de cuius).
Si riporta la motivazione della sentenza in parte qua.
“ il primo motivo è invece fondato, nei termini che seguono;
premesso che, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la verifica circa il decorso della prescrizione comporta la necessità sia di individuare la natura del diritto azionato che di accertare a partire da quale momento lo stesso potesse concretamente essere fatto valere;
nello specifico, la pretesa del (coerede, n.d.e.) è basata sull'assunto che la sorella abbia svuotato la cassetta di sicurezza della madre privando la stessa (prima) e il coerede (poi) della disponibilità dei beni e valori ivi custoditi;
l'illecito ipotizzato a carico della (sorella, n.d.e.) (così come il correlato inadempimento della ha come necessario presupposto il fatto che (la sorella, n.d.e.) abbia CP_14 effettuato l'accesso alla cassetta di sicurezza, da sola, in data di poco antecedente al decesso della madre e quando quest'ultima era già nell'impossibilità di farlo personalmente;
per quanto emerge anche dalla sentenza impugnata, tale fatto era stato conosciuto dal (coerede) soltanto in data 27.10.2008 e deve quindi ritenersi che soltanto da tale data l'odierno ricorrente potesse ipotizzare
l'illecito extracontrattuale della sorella (e il correlato inadempimento dell'istituto bancario) e si trovasse nella concreta ed effettiva possibilità di far valere una pretesa risarcitoria;
erra pertanto la Corte territoriale laddove ritiene irrilevante tale circostanza e afferma genericamente che,
«trattandosi di sottrazione di beni, la stessa doveva essere percepibile con l'ordinaria diligenza», e ciò fin dal 16 aprile 1997 o, comunque dalla data del decesso della madre, momento in cui l'odierno ricorrente avrebbe dovuto verificare l'intero asse ereditario, comprendente la cassetta di sicurezza;
l'errore riposa nel fatto che la Corte non ha tenuto conto del fatto che, quand'anche il (coerede, n.d.e.) avesse avuto la possibilità di accedere alla cassetta per verificarne il contenuto, una cosa sarebbe stata rilevarne la mancanza di contenuto, altra cosa sapere che l'ultimo accesso era stato effettuato non dalla titolare (la madre), ma dalla sorella (..); giacché soltanto tale specifico dato consentiva di ipotizzare una sottrazione di beni ad opera di quest'ultima; la sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione da data antecedente e diversa da quella del 27.10.2008, con conseguente rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della vicenda …”
pagina 10 di 20 Anche nel caso di specie, gli eredi ebbero notizia dei fatti illeciti per cui è causa, solo a seguito della acquisizione degli estratti conto loro inviati dalla banca.
, e sono, infatti, venuti a conoscenza _5 Controparte_13 CP_7 delle operazioni bancarie effettuate solo con la comunicazione di del 12.6.2018 e la richiesta CP_1 risarcitoria è stata inviata in data 23.5.2018, ragion per cui il termine decennale di prescrizione, così validamente interrotto, non può dirsi decorso.
Peraltro, come correttamente ritenuto dal primo giudice, deve essere disattesa la prospettazione dell'appellante, secondo cui, in un passaggio della costituzione di parte civile di CP_13
nel giudizio penale a carico di , poteva ravvisarsi una confessione della
[...] CP_4 piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie suindicate prima del 12.6.2008, attraverso l'utilizzo dell'espressione “in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno”, avvenuta il
19.5.2008, con ricorso del precedente 13 maggio.
Sul punto il collegio concorda integralmente con quanto argomentato dal Tribunale nella sentenza appellata, di cui si riporta per esteso la motivazione in parte qua:
“Né può far diversamente opinare il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile di CP_6
(cfr. all. 24 parte convenuta), inteso da come confessione di una pregressa conoscenza
[...] CP_1 delle operazioni per cui è causa: infatti, la dichiarata presa di conoscenza dell'esistenza di operazioni finanziarie anomale “in occasione della nomina dell'amministratore di sostegno”, non coincide con la presa di conoscenza né dal giorno del deposito del ricorso il 12 maggio, atteso tra l'altro che in tale data alcune delle operazioni nemmeno erano ancora state eseguite, né con il “giorno di apertura dell'amministrazione di sostegno” del 19 maggio, ed è quindi ben compatibile con la conoscenza in un periodo di svolgimento dell'amministrazione, successivo al 23/5/2008, e quindi in un periodo non coperto da prescrizione. In sostanza, la locuzione “in occasione” della nomina dell'amministratore di sostegno, non significa 'il giorno' preciso in cui è stato nominato l'amministratore di sostegno, ma va intesa come 'nel corso' dell'amministrazione di sostegno: consegue che non vi è alcun riconoscimento confessorio, da parte di
, di avere avuto piena e dettagliata conoscenza delle operazioni bancarie per cui è Controparte_6 causa in un periodo antecedente il 23/5/2008, sicché l'eccezione di prescrizione non è accoglibile neppure nei suoi confronti. Solo per completezza espositiva, deve osservarsi che, laddove in ipotesi si opinasse diversamente e si ritenesse l'inciso come confessorio, in tutta evidenza e diversamente da quanto opinato dalla difesa di , l'eccezione di prescrizione colpirebbe la sola posizione di CP_1
, e non anche quella dei suoi famigliari, che non potrebbero in alcun modo essere Controparte_6 vincolati dalla conoscenza dei fatti asseritamente confessata dal loro congiunto”.
Infine, deve evidenziarsi che , e Controparte_13 _5 CP_7 erano, rispettivamente, figli non conviventi e moglie separata non convivente di e non CP_3
è emersa né nel primo grado né nel presente giudizio alcuna circostanza che indichi che gli attori possano aver saputo delle operazioni bancarie, prima del momento in cui si verificò l'acquisizione degli estratti conto messi a disposizione dalla banca.
16. In aggiunta a quanto appena esposto, devono farsi le seguenti considerazioni.
pagina 11 di 20 Il termine di prescrizione dell'azione proposta contro la banca è stato validamente interrotto dalla costituzione di parte civile in sede penale.
In primo luogo, deve dirsi che la costituzione di parte civile in sede penale vale come atto di messa in mora anche nei confronti dei condebitori di solido, seppur estranei al processo penale e coobbligati in forza di titolo diverso da quello prettamente attinente al processo penale.
In tal senso si veda sez. 1 - , Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024, secondo cui “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso”.
Nel caso di specie, la banca è un coobbligato in solido con seppur a diverso titolo, cioè CP_4 in forza di responsabilità contrattuale inerente al rapporto bancario intercorrente con . CP_3
Tutti i coeredi di si sono costituiti parte civile in sede penale, invocando nei confronti di CP_3 il risarcimento del danno non patrimoniale. CP_4
Tale limitazione della domanda risarcitoria è del tutto irrilevante.
Infatti, tale operazione incorre nel divieto di frazionamento del credito.
In merito, viene in ausilio una pronuncia resa dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. Sent. n. 2908/2021), con la quale la Suprema Corte ha precisato quanto segue, proprio con riferimento all'azione risarcitoria e alla sua frazionabilità innanzi al giudice civile e al giudice penale:
“L'azione risarcitoria è unica ed identica: l'art. 75 cod. proc. pen. prevede semplicemente il trasferimento della sede e in cui viene proposta. Ne consegue che se la persona offesa dal reato trasferisce l'azione civile già pendente, nel giudizio penale ivi costituendosi parte civile e chiedendo per la stessa causa petendi e nei confronti del medesimo convenuto-imputato la condanna al risarcimento del danno derivante da quello stesso illecito, non si determina alcun mutamento della domanda (mutatio libelli). Se poi rispetto alla domanda civile originaria, la parte civile intende modificare la pretesa (emendatio libelli) circoscrivendola ad alcune voci di danno soltanto, si tratta di una scelta discrezionale dell'attore danneggiato che non incide affatto sulla identità dell'azione svolta (il petitum ha per oggetto la medesima obbligazione risarcitoria e le voci di danno costituiscono allegazioni in fatto che sottostanno alle regole del processo ed alle relative preclusioni ma non modificano i termini essenziali della azione risarcitoria)”.
Così prosegue la motivazione della sentenza:
“I principi sulla infrazionabilità della domanda si collegano proprio alla convergenza di crediti autonomi e distinti, in quanto dipendenti dalla stessa causa petendi. Il credito risarcitorio solo indirettamente va ricondotto al principio perché non evidenzia "autonomi e distinti" diritti (il diritto ed il credito sono un unico bene: obbligazione di valore comprensiva di tutte le conseguenze dannose derivanti dall'illecito), ma una diversa estensione (secondo le plurime voci di danno) dell'unico diritto di credito. In ogni caso la tesi della ricorrente - secondo cui a danni diversi corrispondono azioni diverse - viene a collidere proprio con lo scopo del principio di infrazionabilità: se tale principio si
pagina 12 di 20 applica finanche a diritti autonomi, esso non può non applicarsi alle differenti voci di danno del medesimo credito al risarcimento del danno. Deve, quindi, essere riaffermata l'unitarietà dell'azione di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, essendo irrilevante la sede in cui è proposta e poi trasferita, ed essendo irrilevanti eventuali modifiche della domanda volte a ridurre
o ad ampliare il quantum risarcitorio in relazione alle diverse voci di danno”.
In tal senso si veda anche la più recente sez. 3 - , Ordinanza n. 8217 del 26/03/2024, secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori
e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante- debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Conclusivamente deve, quindi, dirsi che quell'atto di costituzione di parte civile in sede penale compiuto dagli appellati, valendo come costituzione in mora anche nei confronti della banca quale coobbligato in solido, ha validamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione qui proposta.
17. È infondato il secondo motivo di gravame.
18. La sentenza resa dal Tribunale di Treviso in sede civile non costituisce un giudicato esterno, opponibile ex art. 1306 secondo comma c.c..
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'azione proposta in quella sede si fondava sull'allegazione della invalidità delle operazioni bancarie de quibus ed aveva carattere restitutorio;
l'azione proposta nella presente sede nei confronti della banca si fonda, invece, sull'inadempimento contrattuale della medesima e ha carattere risarcitorio.
La diversità delle azioni, quantomeno per causa petendi, esclude la formazione del giudicato sulla azione proposta nella presente sede.
Così il primo giudice ha efficacemente argomentato sul punto:
“In sostanza, il tema della responsabilità contrattuale della banca per avere consentito prelievi di denaro e disposto un bonifico con modalità ritenute anomali ed illegittime, id est la questione giuridica che viene in considerazione in questa sede, non è in alcun modo stato esaminato come oggetto del precedente giudizio definito dal Tribunale di Treviso, che sul punto non può quindi avere valore di giudicato. Consegue che il giudicato ottenuto innanzi a tale Tribunale è inidoneo a formare oggetto di opposizione ex art. 1306 comma 2 c.c. nella presente sede”.
19. È irrilevante la questione della inopponibilità alla banca estranea al processo penale del giudicato penale di condanna di per il reato di circonvenzione di incapace in danno di CP_4 CP_3
, in relazione ai medesimi fatti qui dedotti in giudizio.
[...]
pagina 13 di 20 Il primo giudice ha deciso la presente controversia, prescindendo espressamente da tale giudicato penale e anzi escludendo in questa sede la prova della incapacità naturale, prevista dall'art. 428 c.c..
Così la sentenza appellata:
“L'affermazione di detta responsabilità è invero indipendente (mente) dal fatto che già al momento dei prelievi nel periodo 6-15 maggio 2008 fosse in uno stato di vera e propria incapacità naturale CP_3 (come peraltro sostenuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia e risultante dalle deposizioni di alcuni testi, in particolare architetto , “la sensazione era quella che capisse e non Testimone_1 capisse”, , “già dalla metà di aprile 2008… non capiva niente, era assolutamente Parte_3 assente”, e , “non mi riconosceva”; in tutta evidenza, non può invece essere Parte_4 valorizzata la statuizione della sentenza penale di primo grado, più volte richiamata dalla difesa di
nei propri atti, in quanto riformata dalla sentenza di Appello poi passata in giudicato e quindi CP_1 priva di valenza giuridica). Infatti, premesso che è oggi ragionevolmente impossibile stabilire se nei primi quindici giorni di maggio 2008 fosse in uno stato di vera e propria incapacità CP_3 naturale giuridicamente intesa ex art. 428 c.c. (cfr. conclusioni del CTU Gualandri), va nuovamente ribadito che la domanda attorea non riguarda l'annullamento delle operazioni bancarie per incapacità del correntista, ma il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della banca rispetto ai doveri del bonus argentarius”.
Sul punto l'appello è quindi infondato.
20. Il terzo motivo di gravame è infondato.
21. La sentenza appellata ha posto a fondamento dell'accertamento della responsabilità contrattuale della banca la violazione del dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, perfezionatasi mediante il mancato rifiuto di operazioni ictu oculi anomale tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, o quantomeno mediante il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del cliente.
Così la motivazione della sentenza appellata:
Infatti, ai sensi dell'art. 1856 c.c., l'istituto di credito risponde per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, le quali impongono di agire con la diligenza del buon banchiere, ossia con un grado di cautela parametrato al tipo di attività professionale svolta. E' ben vero che la diligenza richiesta non si estende sino al punto di trasformare l'istituto di credito nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dal cliente;
ma d'altro canto rientra certamente nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse del correntista, o quantomeno l'obbligo di informazione del cliente (così Cass. n. 7956/2010). E la diligenza nel settore bancario, per pacifica giurisprudenza e stante anche il richiamo dell'articolo 1176 comma 2 c.c., deve riguardare ogni genere di attività dell'istituto, per ogni tipo di atto o di operazione che sia esplicato, tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono (Cass. n. 18950/2017, Cass. n. 806/2016, Cass. n. 11123/2015, Cass. n. 13777/2007, Cass. n. 1865/2006, Cass. n. 4571/1992)”.
In sostanza, dunque, secondo il primo giudice, il carattere ictu oculi anomalo delle operazioni bancarie poste in essere dal era desumibile sia dalla violazione le istruzioni operative emanate dal CP_3
Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001, volte ad impedire l'esecuzione di operazioni sospette, sia dalla violazione della prassi bancaria inerente all'acquisizione di autorizzazioni scritte del pagina 14 di 20 responsabile di area in relazione ad operazioni di prelievo di contante per importi superiori a 25.000 euro, sia dalla violazione della normativa antiriciclaggio, in particolare per il ritardo della doverosa segnalazione antiriciclaggio, sia dall'evidenza delle condizioni psicofisiche del Codato.
22. Parte appellante contesta la sussistenza della fattispecie ravvisata dal Tribunale, negando il carattere anomalo delle operazioni, in considerazione: della esecuzione delle medesime in conformità alla libera e autonoma volontà del Codato di attribuire le somme prelevate alla della CP_4 mancanza di uno stato di incapacità naturale e in ogni caso in difetto della sua percepibilità; del rispetto della prassi bancaria relativa alle autorizzazioni per operazioni di prelievo in contante;
della inapplicabilità della normativa antiriciclaggio alle operazioni di prelievo da conto corrente bancario.
23. Tali argomentazioni non sono condivisibili.
In particolare, deve riaffermarsi nella presente sede la sussistenza del carattere ictu oculi anomalo delle operazioni di prelievo di cui si tratta, della contrarietà all'interesse del Codato della esecuzione delle medesime, della conseguente violazione della banca dell'obbligo di rifiutare l'esecuzione delle operazioni o quantomeno di fornire adeguate informazioni sulle medesime.
24. Sussiste l'anomalia ictu oculi delle operazioni di prelievo di cui si tratta, in considerazione delle modalità specifiche con cui esse sono state effettuate.
24.1 Si è trattato di quattro prelievi di denaro in contanti nelle giornate del 6, 7, 12 e 15 maggio 2008, rispettivamente per importi di € 15.000, € 230.000, € 240.000 ed € 190.000, per un totale di € 675.000.
Così il Tribunale ha ricostruito le modalità di esecuzione dei prelievi di cui si tratta.
“Con riferimento alla prima questione, sono sostanzialmente pacifiche tra le parti, e comunque sono ampiamente provate dall'istruttoria, le modalità con le quali sono avvenuti i prelievi. In particolare, risulta che era costretto su una carrozzina, incapace di deambulare e CP_3 certamente in stato di grave debilitazione fisica a seguito della malattia tumorale che lo avrebbe portato al decesso pochi giorni dopo;
che in queste condizioni è stato trasportato in auto da CP_4 presso la filiale di Montebelluna del;
che la sola è scesa dall'auto ed ha
[...] CP_1 CP_4 raggiunto gli uffici della banca, mentre è sempre rimasto in auto, in quanto impossibilitato a
CP_3 scendere;
che tutte e quattro le volte i dipendenti della banca hanno predisposto con la il CP_4 prelievo in contanti delle ingentissime somme sopra indicate (lo si ripete: € 15.000, € 230.000, € 240.000 ed € 190.000, per un totale di € 675.000), consegnando il denaro alla stessa;
che i CP_4 dipendenti, usciti dalla filiale, hanno poi portato in auto al le distinte dei prelievi da far
CP_3 firmare, ed il ha firmato “con la mano tremante” (teste , impiegato ); che gli
CP_3 Tes_2 CP_1 stessi dipendenti ritenevano che le descritte modalità di consegna del danaro “non sono cose normali, sono anomale per le modalità, ovviamente si teneva conto delle condizioni del ” (teste
CP_3
, all'epoca district manager con responsabilità su più filiali); che dette modalità erano state CP_12 decise dal funzionario (testi e , amico della ”. CP_11 Tes_2 Tes_3 CP_4
In tale contesto, secondo il Tribunale, si è verificata la violazione delle istruzioni operative emanate dal
Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001:
“Infatti, da un primo punto di vista risultano manifestamente violate le istruzioni operative emanate dal Governatore della Banca d'Italia del 12/1/2001 (all. 7 attoreo), essendo presenti tutti gli indici
pagina 15 di 20 sintomatici delle operazioni sospette, e cioè sia il prelievo di denaro contante per importi rilevantissimi, in mancanza della rappresentazione di particolari esigenze da parte del cliente (cfr. pag. 20, punto 4.5.2.1, delle citate Istruzioni); sia l'incongruità tra le necessità economiche del cliente e le operazioni (cfr. pag. 18, punto 6.5.1.1); sia il carattere ravvicinato e ripetuto delle operazioni (cfr. nuovamente pag. 18, punto 6.5.1.1); sia l'effettuazione delle operazioni con modalità inusuali e per importi rilevanti (pag. 24, punto 4.5.6.8).
24.2 Parte appellante ha inteso confutare la ritenuta assenza di particolari esigenze che giustificassero i prelievi nonché di effettive necessità economiche del cliente tali da escludere la incongruità delle operazioni con queste ultime, con le seguenti argomentazioni:
“Peraltro, siccome nessun bancario gradisce che un notevole importo depositato su un conto corrente da lui gestito venga spostato, il IG. si è preoccupato di chiedere spiegazioni al Cliente, il CP_11 quale ha accennato di voler trasferire denaro – non importa, ora, se tutto quello depositato sul conto o solo una parte di esso – in favore della IG.ra che i soldi in uscita sarebbero serviti (almeno CP_4 anche) per la casa intestata alla compagna (la quale doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e garantito con fideiussione dal IG. ); e, comunque, che il denaro “gli CP_3 occorreva” (doc. n. 20 Attori, pagg. 213, 232 e 234)33. La non poteva pretendere spiegazioni CP_14 più dettagliate, e quelle che ha ricevuto erano già tali, nonché sufficienti al fine di verificare CP_1 che il IG. fosse ben consapevole di ciò che faceva”. CP_3
24.3 Deve confermarsi il carattere gravemente anomalo delle operazioni, anche alla luce delle argomentazioni predette.
Da un lato, è assolutamente anomalo che somme di così elevato importo possano essere prelevate in contanti per essere destinate al pagamento di un mutuo intestato a una terza persona.
Dall'altro lato, l'anomalia del prelievo non è attenuata dalla generica giustificazione secondo cui il denaro “occorreva” al Codato.
È innegabile, dunque, il carattere ictu oculi anomalo delle operazioni di prelievo di cui stratta, avvenute in modo ripetuto nel contesto di un brevissimo arco temporale di pochi giorni e idonee ad esaurire la grana parte della ingente provvista del conto corrente intestato al Codato.
In sintesi, la pesante anomalia della operazione si fonda sulla sua caratteristica fondamentale, cioè il prelievo di ingente somma in contanti, modalità tale da escludere ogni tracciabilità del denaro prelevato in contante.
24.4 Tale valutazione di grave anomalia è rafforzata dalla evidente percepibilità delle gravissime condizioni psicofisiche in cui versava il , destinato a morire in esito ad una grave forma di CP_3 tumore cerebrale, di lì a pochi giorni, in data 3 giugno 2008.
Secondo il consulente tecnico nominato, pur non potendosi ritenere provata la sussistenza di una incapacità naturale in senso giuridicamente rilevante, “Ciò che invece era con ogni probabilità riconoscibile da chiunque (cioè anche da non esercenti una professione sanitaria) era la condizione di
“malattia terminale” che il presentava all'epoca dei fatti unitamente alla incapacità a CP_3
pagina 16 di 20 deambulare, posto che un malato in tali condizioni si presenta con una compromissione delle condizioni generali di entità tale da essere di solito percepibile da chiunque”.
Così la relazione di c.t.u. in parte qua:
“Con la seconda parte del quesito viene richiesto di stabilire se la stessa incapacità naturale fosse riconoscibile da terze persone.
Al riguardo, bisogna premettere in termini generali che la riconoscibilità di una malattia e/o una disabilità (fisica o psichica che sia) varia di molto a seconda di chi osserva il malato.
Come è ovvio, la percezione che può avere un medico o un infermiere è assai diversa rispetto a quella di altre persone non esercenti una professione sanitaria. È quindi veramente impossibile poter fornire una risposta tecnica ad una domanda in cui si richiede di valutare la capacità, da parte di una persona non esercente una professione sanitaria, di percepire se un tal individuo sia capace oppure incapace di intendere e di volere. Nel caso in esame non è infatti in discussione una manifestazione psico-patologica eclatante, percepibile da parte di chiunque, quale può essere ad esempio un delirio schizofrenico.
È invece in discussione una probabile sindrome del lobo frontale, che, come già detto, è una condizione di non facile identificazione nemmeno con un esame clinico standard. Ed è altresì in discussione un decadimento cognitivo di entità ignota, anch'esso di non facile percezione se di grado lieve-moderato. Ciò che invece era con ogni probabilità riconoscibile da chiunque (cioè, anche da non esercenti una professione sanitaria) era la condizione di “malattia terminale” che il presentava all'epoca CP_3 dei fatti unitamente alla incapacità a deambulare, posto che un malato in tali condizioni si presenta con una compromissione delle condizioni generali di entità tale da essere di solito percepibile da chiunque”.
In sostanza, la gravità e l'evidenza della condizione psicofisica del Codato, destinato a morire dopo qualche giorno rispetto a quelli in cui avvennero i vari prelievi, erano percepibili dai funzionari della banca.
Tale condizione psicofisica, da un lato, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre i funzionari della banca ad una rafforzata valutazione di anomalia delle operazioni di prelievo del contante;
dall'altro lato, avrebbe dovuto indurre i funzionari stessi ad una valutazione di non congruenza delle operazioni con gli interessi del correntista.
In tale contesto deve condividersi quanto ritenuto dal primo giudice:
“Tali situazioni, unitamente alle condizioni psicofisiche, comunque particolarmente delicate, del correntista, rappresentano circostanze univoche che depongono a creare un quadro di anomalie tali e tanto evidenti, da apparire palesemente contrastanti con l'interesse del correntista stesso: pertanto, la banca avrebbe dovuto rifiutare la consegna del denaro con le modalità sopra indicate, o quantomeno dimostrare di avere segnalato con chiarezza al correntista l'assoluta irritualità della consegna in contanti di tali somme e la doverosità di segnalazioni alle autorità di vigilanza di tali operazioni”
In tal senso si veda la recente pronuncia della Suprema Corte
(Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023), che ha affermato quanto segue:
“In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione
pagina 17 di 20 che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.”. Così la motivazione per esteso in parte qua:
“- si osserva che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l'interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cass. 31 marzo 2010, n. 7956);
- tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente;
- può aggiungersi che il dovere di astenersi dall'esecuzione di un'operazione – o almeno di informare il cliente prima di eseguirla – si riferisce a singole operazioni precisamente individuate, non estendendosi l'anomalia di un'operazione, idonea a far sorgere l'obbligo di protezione della banca, a quelle successive;
- la Corte di appello, ha espressamente richiamato tale giurisprudenza facendone discendere la responsabilità della banca in ragione del fatto che quest'ultima – su cui gravava il relativo onere probatorio – non aveva sempre informato preventivamente la cliente di determinate operazioni che andavano considerate ictu oculi «anomale» ed estranee ai suoi interessi;
(..) - dall'esame congiunto dei richiamati passaggi motivazionali, nonché dal complessivo tenore della sentenza impugnata, emerge che la Corte di appello ha riconosciuto che le operazioni poste in essere dal con riferimento alla gestione patrimoniale e ai conti correnti della , così come Parte_5 Pt_6 individuate quali voci di danno in sede di liquidazione dell'importo risarcitorio, presentassero carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi del cliente e ha accertato che la banca avesse dato corso a tali esecuzioni pur in assenza di una previa specifica informazione della cliente;
- così argomentata la sentenza di appello si sottrae alla censura prospettata, avendo accertato sia l'esecuzione da parte della banca di disposizioni impartite sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti – da parte del delegato – caratterizzate dalla presenza di circostanze anomale Parte_5 idonee a ledere l'interesse del correntista, provvedendo alla loro individuazione, sia la mancata relativa preventiva informazione specifica alla correntista prima della loro esecuzione”.
Concludendo, per la Suprema Corte, “l'esistenza dell'obbligo di protezione richiede che l'esecuzione dell'operazione ictu oculi anomala e non rispondente all'interesse del disponente sia preceduta da una informazione specifica, per cui ai fini dell'assolvimento di tale obbligo non è sufficiente l'invio, successivo, di comunicazioni riepilogative delle operazioni eseguite”.
In mancanza di tale informazione specifica, l'esecuzione delle operazioni doveva essere rifiutata.
24.5 Per le suesposte considerazioni, deve confermarsi la condanna di parte appellante, così come disposta dal primo giudice.
25. Il quarto motivo di gravame è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 16074 del 2023) sul punto ha affermato quanto segue:
“La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore
pagina 18 di 20 esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ….”.
La soccombenza di parte appellante ha giustificato il regolamento delle spese stabilito dal Tribunale.
La c.t.u. rappresenta un costo processuale da regolarsi alla stregua delle spese di lite e dunque giustamente il tribunale ha sottoposto tale costo processuale alla stessa valutazione di soccombenza sottesa al complessivo regolamento delle spese.
26. È infondato l'appello incidentale.
La pronuncia di condanna risarcitoria, in relazione alle operazioni di prelievo del contante, si fonda sulla violazione dei doveri di protezione incombenti sulla banca e in particolare sul carattere ictu oculi anomalo e non rispondente agli interessi del correntista di tali operazioni in modo da imporne alla banca il rifiuto della relativa esecuzione o, quantomeno, l'obbligo di specifica informazione del cliente circa le anomalie caratterizzanti la fattispecie.
Il tribunale correttamente non ha ravvisato i medesimi caratteri di anomalie tali da fare scattare i doveri di protezione della banca, in relazione all'operazione di bonifico bancario di euro 332mila.
Così la condivisibile motivazione resa dal primo giudice:
“differenti conclusioni deve invece giungersi per quanto concerne il bonifico di € 332.000 operato a favore di in un conto a lei intestato presso la medesima banca. CP_4 Invero, premesso che gli attori nemmeno hanno dedotto quali sono le modalità con le quali il bonifico è stato disposto, l'effettuazione di una rimessa di denaro con una procedura pienamente rituale e formale che consente il tracciamento, senza quindi la consegna di contanti addirittura al di fuori degli uffici bancari, tramite un bonifico a persona titolare di un conto corrente presso il medesimo istituto di credito, persona poi nota e notoriamente convivente con il , lasciano presumere che CP_3 l'operazione integrasse una erogazione liberale a favore del beneficiario. Ed infatti, anche il Tribunale di Treviso ha qualificato come donazione tale dazione di denaro tramite bonifico, pur se ha poi dichiarato la nullità della donazione stessa per difetto del requisito di forma ex art. 782 c.c., condannando la alla restituzione dell'importo ricevuto. CP_4 Ciò non toglie, peraltro, che la donazione era un negozio giuridico che ben avrebbe in astratto CP_3 potuto effettuare a favore della , nel rispetto dei parametri formali previsti dalla legge con la CP_4 prescrizione dell'atto pubblico;
e la prescelta modalità del bonifico, quindi di un pagamento tracciato, a persona nota alla banca, in rapporto di convivenza col disponente ed a sua volta titolare di un conto corrente presso la banca stessa, rappresenta un'operazione bancaria del tutto normale ed in nessun caso considerabile atipica od anomala. Non poteva quindi ragionevolmente esigersi dalla banca un comportamento diverso da quello di adempiere all'ordine di bonifico, non trattandosi di operazione ictu oculi anomala e tale da compromettere palesemente l'interesse del correntista. Pertanto, va rigettata la domanda di condannare alla restituzione dell'importo bonificato, già CP_1 oggetto invece di condanna restitutoria a carico della in ragione del difetto di forma della CP_4 donazione”.
Secondo la condivisibile valutazione del primo giudice, ciò che esclude la grave anomalia dell'operazione di bonifico bancario è la tracciabilità dell'operazione stessa, a differenza della fattispecie di prelievo di un ingente importo di denario contante, verificatosi in precedenza.
pagina 19 di 20 Deve, quindi, rigettarsi l'appello incidentale.
27. Spese del grado.
La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
II – dichiara la integrale compensazione tra le parti delle spese del grado;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono per l'appellante principale e per gli appellanti incidentali i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza ON IV, il 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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