Decreto cautelare 2 settembre 2024
Sentenza 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03342/2026REG.PROV.COLL.
N. 03614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3614 del 2025, proposto da
PA DE, ME RI, LA TE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Bertone, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arpal – Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente Ligure, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, non costituiti in giudizio;
LI LI S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cataldo, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;
Comune di Celle Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Liguria, Provincia di Savona, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00216/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LI LI S.p.A. e del Comune di Celle Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. VI PO e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Corbyons per delega dell'avvocato Alessio Anselmi, Renzo Ristuccia per delega dell'avvocato Fabrizio Cataldo e l'avvocato Simone Massacano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con l’appello in esame gli odierni appellanti impugnavano la sentenza n. 216 del 2025, del Tar Liguria, recante declaratoria di irricevibilità dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalle stesse parti, in qualità di residenti nelle vicinanze del sito interessato dal progettato impianto, al fine di ottenere l’annullamento della Determinazione del Comune di Celle Ligure n. 699 del 5 ottobre 2023, avente ad oggetto la conclusione positiva della Conferenza di Servizi per installazione nuova Stazione Radio, nonché dei relativi pareri favorevoli ottenuti.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha dichiarato il ricorso tardivo: “ Posto che il dies a quo per l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato alla controinteressata, risalente al 5 ottobre 2023, va fissato al più tardi alla data del 29 maggio 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 29 luglio 2024 (lunedì), mentre la notifica risale al successivo 2 settembre ed è perciò irrimediabilmente tardiva ”.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte appellante – soccombente in prime cure - formulava, avverso la sentenza di irricevibilità, i seguenti motivi di appello:
- errore in giudicando della sentenza per violazione degli artt. 29 e 40 c.p.a. violazione degli artt. 24 e 113 cost. sulla ricevibilità del ricorso in primo grado;
- riproposizione dei motivi di primo grado, in termini di difetto di competenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. r. n. 15/2015. eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento del potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del piano di bacino. difetto di competenza. eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento del potere, violazione del piano antenne, violazione e falsa applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico della provincia di Savona. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere dell’Arpal nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione.
4. Si costituivano in giudizio il Comune di Celle e LI, che chiedevano il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2026 la causa passava in decisione.
6. L’appello è prima facie infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.
7. Dall’analisi degli atti di causa emerge la piena condivisibilità della ricostruzione posta a base della statuizione impugnata.
8. L’atto definitivo impugnato in prime cure veniva adottato in data 5 ottobre 2023 all’esito della conclusione positiva della conferenza di servizi ex art. 14-quater l. 241 del 1990, alla luce dei seguenti atti di assenso pervenuti dalle amministrazioni coinvolte: nulla osta dell’Ufficio Tributi del 3 aprile 2023; parere favorevole dell’ARPAL prot. 7931 del 21 marzo 2023; nota ARPAL prot. 0010508 del 14 aprile 2023 che ha confermato il parere prot. 7391 precedentemente reso; parere tecnico favorevole dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico, del 14 agosto 2023 che ha autorizzato l’installazione impartendo delle prescrizioni geologico-geotecniche da rispettare durante l’esecuzione dei lavori.
8.1 In data 5 ottobre 2023 ai sensi anche del Regolamento comunale “Nuovo piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni – regolamento per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2007” (anche solo “Piano Antenne”) il Comune ha inoltre adottato il Permesso di Costruire n. 4058/4642 relativo ai lavori di installazione della nuova SRB con le seguenti prescrizioni specifiche: “- I manufatti dovranno essere verniciati con colorazione RAL6020 (verde oliva scuro), analoga alla vegetazione circostante; - Al contorno dell’area recintata alla base del sito dovrà essere realizzata una siepe sempreverde adatta a mascherare gli impianti”.
8.2 I lavori risultano essere stati avviati in data 31 gennaio 2024. In data 22 maggio 2024 la sig.ra PA DE, odierna appellante, trasmetteva al Comune di Celle Ligure un’istanza di accesso agli atti “relativa al procedimento con denuncia inizio attività – autorizzazione unica 669 SUAP Comune di Celle Ligure – permesso di costruire 4058/2023 del 5.10.2023 per la realizzazione di una stazione radio base”, evidenziando che “la scrivente è proprietaria di abitazione familiare in Celle Ligure in via Arma n. 32 nei pressi del cantiere per l’installazione della stazione radio base di cui all’autorizzazione unica indicata in oggetto” e che “la realizzazione della stazione radio base di cui in oggetto sta avvenendo vicino alla propria abitazione”; con ciò dimostrando all’evidenza la piena conoscenza sia del titolo che dell’avvio dei lavori.
8.3 Inoltre, in data 29 maggio 2024 la Sig.ra IZ MA, moglie dell’odierno appellante Sig. ME RI, odierno appellante, inviava al Comune odierno appellato una segnalazione nella quale si lamentava della realizzazione della stazione radio base, con queste parole: “scempio causato da questo ecomostro nel mezzo del nucleo abitativo di Pecorile e precisamente in tutta via Arma! Sperando siano rese visibili a chi ha comunque autorizzato il tutto! A disposizione MA IZ” (cfr. doc. 17, fascicolo Comune).
Peraltro, dalle foto prodotte in tale occasione emerge all’evidenza la stazione radio base ormai completamente realizzata, compresi basamento in cemento e recinzione metallica di protezione.
9. In tale contesto, il ricorso di prime cure notificato solo in data 2 settembre 2024 è tardivo, nei termini compiutamente evidenziati in prime cure dalla sentenza del Tar.
9.1 In proposito, va ribadito che il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire, o titolo ad esso equiparato, decorre dall'inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 28/11/2025, n. 9384). Nel caso di specie oggetto di contestazione è la stessa edificazione (nell’an) della stazione in questione; pertanto, l’avvio dei lavori a fine gennaio 2024, con la fine degli stessi a maggio dello stesso anno, da ciò conseguendone la conoscenza ovvero la conoscibilità già a tale data del titolo fondante i lavori medesimi, comportano in radice la tardività del ricorso notificato in prime cure avente ad oggetto il relativo assenso.
10. Sussistono giusti motivi, stante l’esito in rito e nel peculiare caso di specie, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
VI PO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VI PO | RI SI |
IL SEGRETARIO