Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3560/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 3560 del R.A.C.L. dell'anno 2016 promossa da:
nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avvocato Carmelo Cosentino, presso il cui studio in Catanzaro è elettivamente domiciliata come da procura speciale trasmessa in via telematica con il ricorso introduttivo del giudizio, che dichiara di voler ricevere, gli avvisi e le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del in carica, e Controparte_2 CP_3 [...]
, in persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentati Controparte_4
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari e Controparte_5 CP_6
, dipendenti del convenuto , in servizio presso l'
[...] Controparte_2 [...]
, domiciliato in via Giudice Guglielmo n°46, a Controparte_4
Cagliari, con recapito PEC Email_2
CONVENUTO
pagina 1 di 8
1.Con ricorso inizialmente proposto davanti al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, e riproposto in data 8 agosto 2016 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, a seguito di stralcio e declaratoria di incompetenza territoriale, la ricorrente, già dipendente di ruolo del
, ha riferito di avere partecipato al Controparte_7 concorso per la progressione verticale indetto con D.D.G. dello 01.07.2008, per il passaggio dall'area B, all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di “funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile”, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica (in particolare per l'area C, posizione economica C1, erano stati messi a concorso
500 posti su base nazionale, cfr. doc. n. 1), risultando idonea, ma non vincitrice, sulla base della graduatoria definitiva per l'area C, posizione economica C1, approvata con D.D.G. del
27.12.2010.
Ha altresì esposto che il con nota prot. nr. 3159 del 16.02.2011, avente per oggetto CP_8
“richiesta di parere assunzione di personale”, indirizzata al
[...]
in data 05.10.2011, Controparte_9 chiedeva: “… di voler far conoscere il proprio parere in merito alla possibilità di assumere il personale di cui si argomenta al di fuori della procedura di cui all'art. 3, co. 102, L. 24 dicembre 2007, n. 244” (cfr. allegato n. 3);
A seguito della richiesta di parere, in data 05.10.2011 sulla G.U. nr. 232 veniva pubblicato il
DPCM datato 07.07.2011 di “autorizzazione ad assumere e trattenere in servizio unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 3 comma 102, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31 del decreto legge, 3 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122”, passato al vaglio della Corte dei Conti e registrato il 22.09.2011 – registro n. 18 – foglio n. 222.
Il DPCM del 7.07.2011 (cfr. doc. n. 4) aveva quindi autorizzato il a procedere CP_8 all'assunzione di 584 unità, tra le quali, specificamente inserite n. 451 progressioni verticali provenienti dalla procedura di selezione interna di cui sopra, per la quale, tra vincitori e idonei,
erano stati coperti solo 451 posti sui 500 messi a concorso, mentre nelle more si erano liberati ulteriori posti nell'area C.
C
, a seguito dell'autorizzazione da parte della Funzione Pubblica, aveva quindi CP_8 proceduto all' assunzione in servizio dei vincitori del concorso, lasciando fuori gli altri che avevano superato il concorso, inclusa l'odierna ricorrente nonostante l'autorizzazione CP_1 all' assunzione. pagina 2 di 8 Parte ricorrente ha esposto che successivamente, in data 28.05.2012, prot. n. 9316, il
[...]
, in persona del Direttore Generale, malgrado Controparte_7
l'autorizzazione già ottenuta con il DPCM del 7.07.2011, si era rivolto nuovamente alla
Co Consiglio Ministri, Dipartimento Pubblica, per CP_11 CP_13 CP_9 chiedere l'autorizzazione a immettere in ruolo i concorrenti idonei. (cfr. allegato n. 5) ;
A tale richiesta la Funzione Pubblica non aveva dato risposta, e dal 14 novembre 2011 il aveva proceduto all'assunzione di sole 409 unità, nonostante il DPCM, prevedesse CP_2
l'assunzione di 451 unità data dalla somma dei 428 vincitori, di cui 19 poi cessati dal servizio, più 23 idonei, lasciando immotivatamente fuori dalla procedura di progressione 21 unità di idonei aventi diritto alla progressione verticale.
Tra questi, la ricorrente che ha lamentato di essersi vista negare il suo diritto alla CP_1
progressione verticale nonostante si fosse compiuto l'iter amministrativo e fossero pervenute tutte le autorizzazioni di legge, ed ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento del proprio diritto allo scorrimento delle graduatorie e all'assunzione della corrispondente area funzionale.
Il convenuto si è costituito in giudizio per contestare le avverse Controparte_2
pretese, precisando, tra l'altro, che il numero di posti messi a concorso era stato ripartito tra l'amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali, così come previsto dal bando concorsuale.
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2. Il ricorso non è fondato, e deve pertanto essere respinto.
Si osserva in primo luogo che il ha correttamente richiamato il Controparte_2
DPCM del 7.07.2011 (cfr. l'estratto della G.U. prodotto come doc. 3), evidenziando che lo stesso aveva autorizzato ad assumere personale in misura di 451 unità facendo riferimento ai soli vincitori del concorso in esame (e quindi non anche agli idonei), tant'è che lo stesso
Decreto, a pagina 3, precisava che le progressioni verticali potevano ritenersi legittime solo se riguardanti assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs 150 del 2009, ragion per cui erano state immesse in ruolo complessivamente 409 unità di personale risultate vincitrici della dalla procedura concorsuale di cui si è detto più sopra.
L'autorizzazione all'assunzione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stata quindi data con il DPCM del 7.07.2011 solo con riferimento ai vincitori, in base al principio enunciato nell'articolo 24 citato, secondo il quale l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area banditi anteriormente al primo gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina pagina 3 di 8 normativa, fosse consentito solo al fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli idonei della procedura selettiva.
A tal proposito devono richiamarsi e condivisibili principi espressi da Cass., Sez. L - ,
Ordinanza n. 1674 del 16/01/2024 e, da ultimo, Cass., Sez. L., Ordinanza del 6/06/2024 n.
15841, secondo la quale “7. – In consequenzialità logico-giuridica con le precedenti considerazioni, occorre qui chiarire che lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell'asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria.
Infatti, giova richiamare l'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».
La disposizione esclude la legittimità del ricorso all'assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all'art. 97 Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994).
In tal senso, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 17/05/2024, n. 13757), è condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell'efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall'inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa» (così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti pagina 4 di 8 conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons. St. 25/06/2018, n.
3897).”
3. Inoltre si osserva che secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e amministrativa, l'istituto dello 'scorrimento della graduatoria' presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto.
L'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia dalla stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale solo ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga alla assunzione di candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi dal nuovo bando concorsuale poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine.
Si vedano per tutte, in tal senso, Cass. Sez. U, 11.11.2012, n. 19595 e Cass, Sez. U, Ordinanza
n. 10404 del 06/05/2013, che ha cosi argomentato: Con riguardo, poi, allo specifico tema del c.d. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, queste
Sezioni Unite hanno più volte affermato che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando)
l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sè fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è
conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione.
Queste Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (v. fra le altre Cass. S.U. 29-9-2003 n. 14529. Cass.
pagina 5 di 8 S.U. 7-2-2007 n. 2698, Cass. S.U. 9-2-2009 n. 3055). In tale quadro è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui "in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale,
riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 63, comma 4" (v. Cass. S.U. 18-6-2008 n, 16527, Cass. S.U. 16-11-2009 n. 24185,
cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12895, Cass. S.U. 7-7-2011 n. 14955). Da ultimo è stato anche precisato che l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto;
pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine" (v. Cass. S.U. 12-11-
2012 n. 19595). In definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost..”.
Il principio è stato ribadito anche più di recente dalla già citata Cass., Sez. L., Ordinanza del
6/06/2024 n. 15841 che ha affermato “6. In questa sede giova ribadire che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così,
Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024, cit., che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza pagina 6 di 8 della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi pure ivi indicate).
Ne consegue che la posizione giuridica dell'odierna controricorrente non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del
2009, dal momento che all'epoca mancava l'autorizzazione ad attuare l'assunzione (quale necessario presupposto di essa) e la graduatoria non era stata ancora approvata;
cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica di coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.).
Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l'amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).
A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest'ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l'amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass.
Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.).
Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l'intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione.”
Essendo pacifica, nel caso di specie, la posizione di idonea anziché di vincitrice della ricorrente ed in mancanza di allegazione o prova circa la determinazione dell'amministrazione alla copertura di ulteriori posti nel termine di validità della graduatoria, non può che giungersi al rigetto della domanda formulata dalla ricorrente così come peraltro è accaduto, a CP_1
pagina 7 di 8 seguito di pronuncia di primo o di secondo grado, per gli altri ricorrenti con i quali aveva inizialmente proposto il ricorso innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma (si vedono i precedenti prodotti in atti dall'amministrazione convenuta).
4. Le spese processuali possono essere integralmente compensate in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario all'epoca della proposizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso presentato in data 8 agosto 2016 da nei Controparte_1 confronti del , compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Controparte_2
Così deciso in Cagliari, 28 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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