Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1968, n. 3668
CASS
Sentenza 6 novembre 1968

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L'interclusione relativa, ai fini della Costituzione della servitu di passo coattivo,puo essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio. Tuttavia in tale ipotesi e necessario che il proprietario,il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del fondo e che l'eccessivo dispendio o disagio, di cui all'art. 1051 del codice civile,sia posto in relazione con quello del fondo servente, da considerarsi, nel contrasto, con favore. ( V. 1376-64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1968, n. 3668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3668
    Data del deposito : 6 novembre 1968

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