Sentenza 6 novembre 1968
Massime • 1
L'interclusione relativa, ai fini della Costituzione della servitu di passo coattivo,puo essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio. Tuttavia in tale ipotesi e necessario che il proprietario,il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del fondo e che l'eccessivo dispendio o disagio, di cui all'art. 1051 del codice civile,sia posto in relazione con quello del fondo servente, da considerarsi, nel contrasto, con favore. ( V. 1376-64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/11/1968, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1968 |
Testo completo
L'interclusione relativa, ai fini della Costituzione della servitu di passo coattivo,puo essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio. Tuttavia in tale ipotesi e necessario che il proprietario,il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi determinante l'interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del fondo e che l'eccessivo dispendio o disagio, di cui all'art. 1051 del codice civile,sia posto in relazione con quello del fondo servente, da considerarsi, nel contrasto, con favore. ( V. 1376-64).*