Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 218/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di L'AQUILA, presso i cui uffici domicilia, ope legis;
-appellante-
e
; Controparte_1
(già Controparte_2 [...]
; Controparte_3
rappresentati e difesi da: avv.ti GIARDETTI MARCO e GIARDETTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti;
-appellati-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 1046/2023 del 13/11/2023, emessa dal Tribunale di Teramo in
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13/05/2024 l' di ha Parte_1 Pt_1
impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 13/11/2023, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti in data
13/08/2019 dalla e dal legale rappresentante , e Controparte_3 Controparte_1 successivamente riuniti, era stata annullata l'ordinanza ingiunzione n. 157/2019 emessa in Con data 12/07/2019 nei loro confronti dal Capo dell' stesso, con la quale si intimava loro (in qualità di obbligato principale il , e di obbligata solidale la s.n.c.) il pagamento della CP_1 somma di €. 5.041,95 per violazione dell'art. 18 c. 2 d.lgs. n. 276/2003, in base al verbale di accertamento n. TE00000/2016-537 del 04/05/2016, conclusivo degli accertamenti ispettivi iniziati il 12/06/2015.
Nell'opposizione gli odierni appellati avevano dedotto che a seguito degli accertamenti ispettivi erano stati notificati due distinti verbali di accertamento nei confronti dei legali rappresentanti della il e e che in data 30/06/2016 la s.n.c., quale CP_2 CP_1 CP_5 obbligata solidale, aveva effettuato il pagamento della somma di €. 1.666,67, indicata nei verbali ispettivi a titolo di pagamento in misura ridotta, relativamente alla posizione del con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria anche nei confronti del CP_2
, non essendo stata contestata una violazione di natura omissiva né un'imputazione a CP_1
titolo di concorso nei confronti dei due amministratori.
L'impugnata sentenza ha accolto l'opposizione premettendo che il merito degli esiti dell'accertamento ispettivo non era in alcun modo contestato dagli opponenti, e ritenendo che le violazioni amministrative commesse da una persona giuridica sono materialmente poste in essere dal suo legale rappresentante, in virtù del rapporto organico e di immedesimazione, e ciò in considerazione del fatto che l'autore dell'illecito amministrativo può essere solo la persona fisica che ha commesso il fatto e non un ente astratto, come le persone giuridiche, la cui responsabilità solidale è prevista solo a titolo di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore dell'illecito, sicché il pagamento della sanzione da parte di uno dei soci e rappresentanti della s.n.c. aveva estinto l'obbligazione anche nei confronti della società, mentre nei confronti dell'altro amministratore, , la sanzione era stata irrogata Controparte_1
non quale autore materiale del fatto, ma sul presupposto che egli, quale co-amministratore, avesse concorso anche solo moralmente alla commissione del fatto, sulla base di presunzioni prive di riscontro probatorio e senza accertamento della condotta, commissiva od omissiva, effettivamente posta in essere, così ingiustificatamente duplicando la sanzione.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto violazione dell'art. 5 l. n. 689/1981 ed erroneità della motivazione, poiché il merito dell'accertamento ispettivo non era stato in alcun modo contestato dagli opponenti, ed in sede ispettiva era stato accertato il ruolo di , Controparte_1
il quale, come dichiarato dallo stesso co-amministratore aveva esercitato i poteri CP_2
datoriali insieme a lui, gestendo tutte le fasi lavorative e controllando personalmente l'operato dei lavoratori, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva concorso di entrambi nella violazione contestata, con conseguente autonoma sanzionabilità della violazione commessa nei confronti di ciascuno, ed il pagamento della sanzione relativa alla posizione del non aveva alcun effetto estintivo dell'obbligazione del . CP_2 CP_1
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado dagli appellati.
e la si sono costituiti in giudizio chiedendo il Controparte_1 Controparte_3
rigetto dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, per le seguenti considerazioni.
Nei verbali di accertamento ispettivo nn. TE00000/2016-537-01 e TE00000/2016-537-02 in atti (docc. 4 e 5 opponenti primo grado), su cui l'ordinanza ingiunzione opposta è basata, il ed il legali rappresentanti della s.n.c. appellata, sono espressamente indicati CP_1 CP_2
quali responsabili aziendali e trasgressori, per avere illecitamente utilizzato in regime di somministrazione i lavoratori interessati all'accertamento, e, analogamente, nell'ordinanza ingiunzione opposta il è espressamente indicato quale trasgressore, e la fonte di CP_1
prova della commissione della violazione contestata è indicata nel rapporto conclusivo degli accertamenti ispettivi di cui ai citati verbali.
Si tratta quindi, con palese evidenza, di contestazione di violazione amministrativamente sanzionata ad entrambi i legali rappresentanti, in concorso tra loro, ex art. 5 l. n. 689/1981.
Nel ricorso in opposizione in primo grado gli odierni appellati non hanno proposto motivi di impugnazione attinenti alla sussistenza, nel merito, della violazione contestata, né di responsabilità del per la commissione di essa, limitandosi a sostenere che non si CP_1
trattava di contestazione né di condotta omissiva, né di condotta commessa in concorso (cfr. pag. 10). A fronte di tale prospettazione, poteva essere esaminata esclusivamente la presenza, nell'ordinanza ingiunzione opposta e nei relativi atti del procedimento di accertamento della violazione, di una contestazione a titolo di concorso in capo al ed al ma non CP_1 CP_2
la sussistenza nel merito della loro responsabilità.
Difatti, come pacifico, il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale di cui alla l. n. 689/41981 ed al d.lgs.
n. 150/2011, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono ed individuano la causa petendi della relativa domanda (cfr. Cass. Sez. 1 nn.
24060 del 28/12/2004 rv. 579208 – 01 e 15333 del 21/07/2005 rv. 582976 – 01; Cass. Sez. 2
n. 217 del 11/01/2006 rv. 585920 – 01; Cass. Sez. L. nn. 1173 del 19/01/2007 rv. 594157 – 01
e 9178 del 16/04/2010 rv. 612934 - 01).
L'impugnata sentenza, pertanto, ha illegittimamente valutato, nel merito (peraltro contraddittoriamente, avendo inizialmente premesso che il merito della violazione non era oggetto di contestazione da parte degli opponenti), la sussistenza di responsabilità concorsuale del in ordine alla violazione contestata, escludendola per difetto di prova CP_1 dell'effettiva commissione di condotte idonee ad integrare una partecipazione concorsuale.
Ciò, inoltre, erroneamente, essendo chiaramente emerso dagli accertamenti ispettivi in atti che entrambi i soci amministratori, e gestivano personalmente e CP_1 CP_2 congiuntamente l'attività aziendale occupandosi personalmente di tutti gli aspetti di essa, comprese le modalità di impiego ed utilizzo dei lavoratori, dando loro istruzioni e vigilando e controllando il loro operato (cfr. dichiarazioni del – doc. 6 appellante), sicché è CP_2
evidente che essi hanno tenuto congiuntamente tenuto le condotte positive (il ricorso a lavoratori esterni in regime di somministrazione irregolare) che hanno dato luogo all'infrazione, con conseguente configurabilità in capo ad entrambi di responsabilità concorsuale per la commissione della violazione contestata, come pacifico in giurisprudenza
(cfr. Cass. Sez. 2 n. 30766 del 28/11/2018 rv. 651534 - 01).
Osserva quindi la Corte che, come parimenti pacifico in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 l. n. 689/1981, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, e stabilisce il principio per cui ciascuno dei trasgressori soggiace per intero alla sanzione stabilita per l'infrazione -che è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato- senza che possa venire in rilievo il successivo art. 6 della legge stessa, che regola la diversa ipotesi della solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto che non abbia concorso nella violazione (cfr. Cass. Sez. L. nn. 15703 del 05/06/2024, 30712 del 29/10/2021 rv.
662590-01; Cass. Sez. I n. 2406 del 08/02/2016 rv. 638468)
Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte di uno dei concorrenti, a norma dell'art. 16 l. n. 689/1981, produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali ex art. 6 della stessa legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di coloro che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa, la quale deve essere pagata da tutti i trasgressori (cfr. Cass. Sez. VI – 2 n. 13134 del 24/06/2015 (rv. 635700).
Pertanto, contrariamente all'impugnata sentenza, deve ritenersi che il pagamento in misura ridotta della sanzione per cui si procede, effettuato dalla s.n.c. appellata con riferimento alla posizione del non ha alcuna influenza sulla posizione del concorrente nella CP_2 violazione, l'appellato , con conseguente infondatezza dell'opposizione proposta CP_1
dagli odierni appellati.
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, detta opposizione va perciò rigettata.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1046/2023 in data 13/11/2023 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 157/2019 emessa in data 12/07/2019 dal Con Capo dell' di proposta dagli appellanti con ricorsi del 13/08/2019 avanti il Pt_1
Tribunale di Teramo – G.L.; condanna gli appellati, in solido, alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila il 19/12/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -