Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG. n. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2925/2023 del 24/11/2023 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Gerbi e dall'Avv. Gianluca Petruzzelli, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso i quali è elettivamente domiciliato in Genova, via Roma, n. 11/1
APPELLANTE contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentane pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cocchi e dall'Avv. Augusto Tortorelli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova, via Macaggi, n. 21/8
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa occorrendo rimessione in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova chiesti con l'atto di citazione in appello, così provvedere:
A) annullare e comunque riformare in parte qua la sentenza impugnata per le ragioni gradatamente esposte nell'atto di appello e quindi:
- previa occorrendo declaratoria di intervenuta usucapione da parte dell'ing. Parte_1
del terreno di cui al Foglio 2 mappale ex 239 (successivamente accorpato al mappale 734), accertare e dichiarare che l'intervento edificatorio realizzato dalla società sul CP_1
1
240 subalterni 3 e 4) è stato eseguito in violazione delle norme sulle distanze legali e, per
l'effetto, condannare la società appellata, ai sensi degli artt. 872 e seguenti Cod. Civile, o come meglio, all'arretramento delle opere edilizie illecitamente edificate sino a portarle alla distanza legale, il tutto a tutela dei diritti reali in capo all'ing. Pt_1
- in via subordinata, in funzione del giusto contemperamento della disciplina di cui all'art. 9
D.M. n. 1444/1968 con il principio di prevenzione, condannare la società appellata all'arretramento del nuovo volume ad almeno cinque metri di distanza dal confine o, in alternativa, a chiudere tutte le aperture (finestre, portefinestre, vedute e luci) prospicienti il compendio di proprietà e a rendere inaccessibile il terrazzo di copertura;
Pt_1
- accertare e dichiarare, con pronuncia di condanna generica limitata all'an debeatur, il diritto dell'ing. al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla data della esecuzione delle Pt_1
opere contrastanti con le norme sulle distanze sino al momento del loro arretramento alla distanza legale o della chiusura di tutte le aperture e vedute e dell'inibitoria dell'uso del terrazzo, da liquidarsi in separato giudizio.
B) rigettare l'appello incidentale avversario, dichiarandolo infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza nelle parti ex adverso impugnate”.
PER L'APPELLATO
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte:
1) in via principale: previo rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante, siccome inammissibili, respingere in toto l'appello avversario;
2) in subordine: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'Ing. Parte_1 voglia comunque, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto da
rigettare tutte le domande proposte dall'appellante principale, ritenendo CP_1 applicabile alla fattispecie l'art. 873 c.c. e non le N.A. del P.R.G. del Comune di Santa
Margherita Ligure;
3) in ogni caso, ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
, in riforma del capo della decisione che ha compensato le spese del giudizio di primo
[...] grado, condannare l'Ing. al pagamento integrale delle spese, diritti e onorari e di Pt_1
quelle di C.T.U.;
4) con vittoria di spese del giudizio di secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/10/2020, , premesso di essere Parte_1
proprietario di una villa con annesso giardino sita in Santa Margherita Ligure, via Tre scalini,
2 n. 21 confinante col terreno di proprietà di censito al NCEU Comune di Santa CP_1
Margherita Ligure, fg. 2, mapp. 240, sub. 3 e 4, e premesso che i due fondi erano posti su due diversi livelli di altezza e il cui confine era costituito da un muro di proprietà attorea, avente funzione di sostegno del terreno sovrastante, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova la citata società affermando che, a partire dal 28/02/2018 l'immobile di proprietà di era stato oggetto di interventi di ristrutturazione, durante i quali era stato CP_1 realizzato un ampliamento in violazione delle distanze minime legali stabilite dall'art. 62 delle
Norme di Attuazione al P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure e dall'art. 9 D.M.
1444/1968 con riferimento alle distanze tra pareti finestrate. Chiedeva, quindi, di sentir accertare la violazione delle distanze legali e la conseguente condanna della società convenuta all'arretramento della costruzione realizzata nel rispetto delle distanze minime legali, oltre che al risarcimento dei danni per l'illecita condotta.
Si costituiva nel giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea CP_1
e chiedendone il rigetto, sostenendo la regolarità dell'ampliamento edilizio realizzato nel rispetto della normativa applicabile al caso concreto costituita dalla L.R. 49/2009.
Con ordinanza del 10.02.2022, la causa R.G. n. 2921/2021 (nella quale Parte_1 chiedeva “in alternativa” a quanto sostanzialmente già domandato nella causa R.G. n.
9064/2020, la chiusura di tutte le aperture prospicienti il proprio compendio e la condanna del convenuto a rendere “inaccessibile il terrazzo di copertura”) era riunita a quella precedentemente instaurata, accertata la connessione oggettiva e soggettiva tra le stesse controversie.
Licenziata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale respingeva le domande proposte dall'attore e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte nella misura del 50%, compensando tra le parti la quota residua. Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo in materia, escludeva che potesse trovare applicazione al caso di specie la L.R. 49/2009, ritenendo applicabile, al fine di valutare il rispetto delle distanze legali minime tra costruzioni, l'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione, sul presupposto che la deroga prevista dalla legge regionale non poteva trovare applicazione con riferimento a indici o parametri stabiliti, in via diretta o in via integrativa regolamentare dalla legislazione statale, dal momento che la disciplina delle distanze attiene anche alla materia dell'ordinamento civile, ossia dei rapporti interprivati, riservata allo Stato.
Proseguiva il Tribunale affermando, avuto riguardo al dato testuale, che il comma 2 dell'art
3 L.R. Liguria n. 49/2009 precisa come possa derogarsi alla disciplina dei piani urbanistici vigenti esclusivamente in ordine agli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1 bis della medesima
3 disposizione e non relativamente alle distanze minime legali stabilite dai P.R.G.. e che, in sostanza, la deroga in esame, pur lasciando inalterato il rispetto della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate, riguarda specificamente la sola consistenza volumetrica degli interventi di ampliamento realizzabili, anche perché, in caso contrario, si finirebbe per consentire che le porzioni immobiliari ampliate – se prive di finestre – possano essere erette anche a ridosso di altri edifici. Tanto chiarito, il Tribunale affermava non raggiunta la prova del diritto di proprietà sulla particella individuata dal n. 239, fg. 2 affermato dall'attore, e rilevata dal CTU come intestata ad altra proprietà, ritenendo non sufficiente la circostanza, rilevata sempre dal medesimo CTU, che l'Ufficio del Territorio avesse attuato la variazione catastale, irrilevante ai fini dell'acquisto di proprietà, e rigettava altresì l'eccezione di usucapione in quanto tardivamente formulata dall'attore, nonché priva di riscontri probatori.
Di conseguenza, il primo giudice escludeva che il muro di sostegno del fondo appartenente a un terzo potesse costituire il confine tra la proprietà di e quella di Parte_1 CP_1
concludendo che l'asserita violazione dovesse essere valutata con riferimento alle due
[...]
unità abitative, tra le quali era stata calcolata dal CTU una distanza maggiore al minimo previsto dalle Norme di Attuazione al P.R.G. del Comune di Santa Margherita Ligure
(rispettivamente pari a metri 7.10 e metri 7.98 con riferimento ai due spigoli più vicini all'ampliamento). In sostanza – proseguiva il Tribunale - era da considerarsi rispettata la distanza minima di sei metri prevista (per gli interventi di ampliamento volumetrico di edifici esistenti) dal menzionato art. 62 delle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Santa
Margherita Ligure. Infine, affermava che, non trattandosi di pareti finestrate, né essendo emerso che i due edifici si fronteggiassero, non poteva trovare applicazione l'art. 9 comma
2 del D.M. n. 1444/1968 prevedente la distanza minima di 10 metri.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , instando per la sua integrale Parte_1 riforma e per l'accoglimento della domanda originariamente proposta, sulla base dei seguenti motivi:
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in ragione del fatto che la sentenza sarebbe stata decisa sulla base di una questione di fatto
(ossia la proprietà del muro di confine e del terreno sovrastante) in relazione alla quale, oltre a non essere stato svolto un supplemento istruttorio, non è stato concesso a parte attrice la possibilità di difendersi e dedurre. Il Tribunale ha deciso la causa sulla base di un'incongruenza rilevata dal CTU, senza sollecitare il contraddittorio delle parti. L'eccezione del difetto di legittimazione passiva è stata sollevata per la prima volta da parte convenuta
4 nel corso dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., senza concedere a parte attrice possibilità di allegazione e prova di fatti nuovi.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 153 c.p.c., in ragione del fatto che il giudice di primo grado non lo avrebbe rimesso in termini per consentirgli di proporre nuovi mezzi di prova su una questione dirimente ai fini della decisione, ed in particolare ai fini della prova della dedotta intervenuta usucapione per possesso ultraventennale del terreno sorretto dal muro di confine e il giudice.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, in quanto muove dall'errato presupposto che sia rimasta indimostrata la sua proprietà del mappale 239, non dando adeguata considerazione
- il Tribunale - ai documenti prodotti in giudizio e ad elementi dagli stessi emergenti (rogito notarile di acquisto;
certificato di destinazione urbanistica allegato;
la metratura della superficie oggetto di compravendita risultante dalle visure catastali;
l'indicazione dei confini risultante dal titolo;
la denuncia di variazione della mappa catastale del 1987). Tutti gli elementi evincibili dai suddetti documenti evidenziano, a dire dell'appellante, che nell'atto di compravendita del 1994 il terreno in questione (mappale 239) era stato indicato con il numero di particella (mappale 734) derivante dalla variazione che non era stata ancora riportata nella mappa catastale, pur già riportata nell'atto notarile, e quindi oggetto di acquisto.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1158 c.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'eccezione di usucapione fosse priva di riscontri probatori, nonché tardiva: era pacifico che dopo l'acquisto il giardino fosse rimasto completamente recintato. L'appellante reitera, quindi, l'istanza di rimessione in termini per la proposizione di mezzi di prova.
5. Con il quinto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 9 D.M. 1444/1968 e delle disposizioni che regolamentano la distanza tra costruzioni. Il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione che il nuovo corpo di fabbrica realizzato da era CP_1
finestrato, come emergente dalla documentazione versata in atti. Seppure fosse vero che tra i due edifici non vi fosse confrontanza, valutando la distanza tra edifici in modo radiale e non meramente perpendicolare, l'appellante chiede di ordinare l'arretramento della nuova costruzione in quanto violativa della distanza minima di 10 metri prevista dalla legge.
6. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la violazione delle norme che disciplinano la distanza tra costruzioni, in particolare degli artt. 873 s.s. c.c., degli artt. 27, 28 e 62 delle
Norme di Attuazione del P.R.G. di Santa Margherita Ligure e dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968
5 n. 1444. Posto che egli è proprietario dell'intero giardino compreso il terreno di cui al mappale 239 e del muro di sostegno che delimita anche il confine tra le due proprietà, essendo emerso che l'intervento realizzato da (corpo di fabbrica avanzato) si CP_1
trova a distanza di 3,34 m dal confine, ossia ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa urbanistica in vigore, doveva essere accolta la domanda di arretramento, tanto più che il muro di confine, svolgendo funzione di contenimento e di sostegno di un terrapieno artificiale integra costruzione autonoma ai fini dell'applicazione di detta disciplina.
7. Con il settimo motivo l'appellante ripropone, in via subordinata, la domanda di arretramento del nuovo corpo di fabbrica a cinque metri dal confine o, in alternativa, di chiusura delle vedute.
8. Con l'ottavo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 2043 c.c., affermando che il giudice di primo grado avrebbe dovuto, riconosciuta la violazione delle distanze legali, riconoscere un risarcimento per il pregiudizio derivante dall'illecita condotta di CP_1
Si è costituita nel giudizio contestando la fondatezza dell'appello avversario e CP_1 proponendo appello incidentale condizionato. L'appellata chiede che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, sia riconosciuta l'applicabilità delle norme del codice civile e, in particolare, dell'art. 873 c.c prevedenti che la distanza tra le costruzioni sia quella di tre metri.
Considerato che
l'art. 3, L.R. 49/2009 espressamente deroga alla disciplina delle distanze legali prevista dai P.R.G., si dovrebbero ritenere non operanti i limiti alle distanze fissati dalle Norme di Attuazione al P.R.G. e si dovrebbero applicare esclusivamente le norme codicistiche (e l'art. 873 c.c. nello specifico). L'appellata ha proposto un motivo di appello incidentale anche in relazione alle spese, sul presupposto che non vi fosse alcun motivo per compensare, neppure parzialmente, le spese del primo grado e della CTU.
Con ordinanza del 11/09/2024 il Consigliere istruttore ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione in data 8/04/2025, con concessione dei termini ex lege previsti, all'esito dei quali la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto inerenti la questione della proprietà o meno in capo all'appellante dell'immobile di cui al mappale
239.
L'assunto della parte appellante, ad avviso della Corte, è fondato posto che i molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria e gli argomenti sviluppati dalla Difesa
6 dell'appellante consentono di affermare che, sulla base del rogito notarile del 19/11/1994,
abbia acquistato il terreno in questione (mappale 239), indicato nell'atto con il Parte_1
numero di particella (mappale 734) derivante dalla variazione che, pur richiesta il 9/5/1987 dal dante causa dell'appellante, non era stata ancora riportata nella mappa catastale dall'Ufficio del territorio al momento del rogito di cui sopra.
Tale dimostrazione, ad avviso della Corte, si evince dai seguenti elementi:
-il rogito notarile del 1994 descrive il compendio immobiliare oggetto di compravendita tra il venditore e l'acquirente appellante in tal modo: "casa da Persona_1 Parte_2
terra a tetto avente accesso dal civico n. 21 di Via Tre Scalini con annesso circostante giardino di circa mq. 6.000. … Il tutto, formante un unico corpo, confina a partire da nord e proseguendo in senso orario: terreni mappali 1045, 1046, 246, 253, 254, 1124, 255, Strada vicinale della Castagna, terreni mappali 244, 735 e Strada vicinale Tre Scalini. La casa con annessa parte del giardino risulta così censita al Catasto Fabbricati: partita 1007100, Foglio
2, mappale numero 734, categoria A/3, classe 5, vani 8,5, RCL 2.932.5000 (a seguito del passaggio al Catasto Fabbricati dell'ex fabbricato rurale, denunzia di variazione n. 651 del
9 maggio 1987). La residua parte del giardino risulta così iscritta al Catasto Terreni: partita
4430, Foglio 2 mappali: 238 … 247 … 248 … 249 … e 250. Salvo migliori confini e dati catastali, come in fatto e senza pregiudizio. La vendita viene fatta ed accettata tra le parti nello stato di fatto in cui gli immobili attualmente si trovano, a corpo e non a misura".
L'oggetto dell'acquisto è costituito, quindi, dalla “casa con annessa parte del giardino” censita al Catasto Fabbricati al Foglio 2 mappale 734, così come – deve ritenersi - individuato a seguito di denuncia di variazione n. 651 del 9 maggio 1987, oltre che dalla residua parte del giardino, e quindi dai terreni censiti al Catasto Terreni al Foglio 2 mappali
238, 247, 248, 249 e 250;
-ed invero, a seguito della presentazione da parte del dante causa di , Parte_1
allora proprietario, della denuncia di variazione catastale identificata con il Controparte_3 numero di protocollo 651 per l'accorpamento del mappale 239 (in oggi soppresso) al mappale 734, la mappa catastale rimase non aggiornata fino a che, con istanza 22 giugno
2023 del tecnico nonché ctp della parte appellante (cfr. la visura attuale per immobile soppresso allegata alle osservazioni critiche alla CTU 29 giugno 2023, dalla quale risulta l'approvazione in data 27 giugno 2023 della denuncia di variazione a suo tempo presentata dal precedente proprietario), vi è stato l'inserimento nella mappa catastale da parte dell'Ufficio deputato dei dati relativi alla variazione catastale, con conseguente regolarizzazione e unione del mappale 239, soppresso, al 734;
7 -pur non essendo stato il mappale 239 alla data del rogito del 19/11/1994 ancora oggetto di accorpamento al mappale 734, la variazione, cui ha fatto riferimento il Notaio nel citato atto, era già stata chiesta dal precedente proprietario e la pratica era pendente presso l'Ufficio del territorio. Della denuncia di variazione vi è un richiamo nell'atto notarile che, come sopra anticipato, nell'indicazione dell'oggetto della vendita costituito dalla casa con annessa parte del giardino mappale n. 734 indica la suddetta precisazione “denunzia di variazione n. 651 del 9 maggio 1987”, precisazione che altrimenti sarebbe rimasta priva di senso;
-il CTU a pag. 23 della consulenza d'ufficio ha affermato "“per quanto concerne il mappale
239 (intestazione ancora in capo al venditore), il CTP di parte ricorrente ha spiegato esaurientemente che la discordanza era imputabile al mancato inserimento agli atti e in mappa, da parte dell'Ufficio del territorio, del Tipo mappale n. 651 del 9 maggio 1987. La proprietà ha inoltrato istanza di inserimento agli atti (istanza prot. GE0089084) all'Ufficio del territorio di Genova del tipo mappale sopra citato e, in data 27 giugno 2023 con pratica n.
GE0089199 in atti 27 giugno 2023, l'Ufficio ha provveduto alla variazione. A seguito di quanto sopra il mappale 239 è stato soppresso ed unito al mappale 734, come risulta oggi agli atti dell'Ufficio del Territorio” (pag. 23-24 CTU);
-che l'atto comprendesse quale oggetto della compravendita intercorsa tra il venditore e l'acquirente attuale appellante anche il mappale 239 si Persona_1 Parte_1 desume dal fatto che detto mappale non viene indicato nell'atto notarile del 1994 tra i terreni confinanti con il compendio immobiliare compravenduto, come descritto nell'atto, come invece avrebbe dovuto essere ove fosse stato escluso dalla vendita, in quanto il mappale
239 è immediatamente confinante con alcuni dei beni compravenduti, tra cui in particolare il mappale 734, nonché col mappale attuale 240 di proprietà Infatti, dagli Controparte_1 estratti mappa catastale pag. 3, estratto P.G. dell'Allegato E alla CTU, dall'estratto mappa catastale Foglio “ particelle 734-240” dell'Allegato B alla CTU, nonché dalla mappa catastale a pag. 16 della relazione tecnica di asseverazione 9/8/2018 depositata quale doc. 10 dall'originaria parte attrice emerge che il mappale 239 è confinante, oltre che col mappale
734, al quale è stato accorpato, coi mappali 238,247,248 (oggetto anch'essi di acquisto da parte di ), e con il mappale 735, dal quale, come emerge dalle visure di cui Parte_1 all'Allegato C alla CTU (pag. da 24 a 27), è derivato l'attuale mappale 240 di proprietà
circostanza da cui si può desumere, visionando le suddette planimetrie, che il CP_1 mappale 239 rientrasse nell'oggetto della compravendita e fosse confinante appunto con l'attuale mappale 240;
8 -l'oggetto dell'acquisto da parte dell'appellante nel 1994, costituito da casa e annesso Pt_1 giardino di circa 6.000 mq, formato da un “unico corpo”, alla luce dei confini come sopra individuati per quanto riguarda il mappale 239, non può quindi che intendersi ad esso esteso, e quindi detta parte del giardino – che diversamente resterebbe irragionevolmente esclusa dalla vendita pur trovandosi all'interno dei mappali acquistati dal in posizione Pt_1 più vicina alla villa - non può che intendersi ricompresa nell'oggetto dell'acquisto e direttamente confinante con il mappale attuale 240 di proprietà della società appellata;
- la circostanza di cui sopra trova ulteriore conferma nel fatto che il mappale 239 era (come evidenziato anche dal perito d'ufficio) tra i terreni che avrebbero dovuto essere oggetto di trasferimento nel certificato di destinazione urbanistica 29 settembre 1994 allegato al contratto di compravendita costituente requisito della sua validità;
-ulteriore elemento di conferma, seppure non decisivo, si ricava del resto dal fatto che neppure parte convenuta ha mai, fino al rilievo del CTU, contestato la proprietà in capo al
Foini del terreno con lei confinante.
Alla luce dei suddetti elementi sussistono plurimi elementi tra di loro concordanti che consentono di affermare, ad avviso della Corte, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, che l'oggetto della compravendita abbia compreso anche il mappale 239, Parte_3 indicato nell'atto medesimo con il numero di particella (mappale 734) conseguente alla variazione non ancora riportata nella mappa catastale, valendo ad enucleare detta conclusione particolarmente l'indicazione nell'atto del 1994 dei confini del compendio acquistato, aventi per giurisprudenza consolidata rilevanza pregnante nell'ambito della individuazione del bene compravenduto (Cass. n. 3996/2017).
E' vero, come afferma la Difesa della parte appellata, che la denuncia di variazione n. 651 del 9/5/1987 non è stata allegata all'atto di acquisto, ma tale mancanza non rende indeterminabile l'oggetto dello stesso, dovendosi considerare che la giurisprudenza citata dalla Difesa della parte appellata si riferisce, ai fini dell'interpretazione della volontà nelle parti nella estensione dell'immobile compravenduto, precipuamente al tipo “frazionamento”, al quale si ricorre allorchè si tratti di individuare ed accertare tra i contraenti il confine tra due fondi soprattutto quando costituiscano lotti separati di un originario unico appezzamento, laddove, nel caso in esame, è sulla base del titolo di acquisto che ben può ricavarsi ed individuarsi, alla luce degli elementi interpretativi di cui si è detto, l'oggetto dell'acquisto.
E' altresì vero che l'istanza di accesso agli atti presentata dal tecnico e l'istanza di aggiornamento catastale sono stati acquisiti al processo durante le operazioni peritali, ma
9 ciò in quanto sono atti formatisi dopo i termini e le preclusioni istruttorie, e in ogni caso trattasi di dati che sono stati, per così, dire validati dal CTU, quindi nell'ambito degli accertamenti effettuati ai fini della risposta del quesito, dovendosi in ogni caso considerare che la ricomprensione del mappale 239 nell'oggetto della compravendita emerge dal titolo di acquisto del raffrontato a planimetrie tempestivamente prodotte e dati catastali Pt_1
emergenti dalla CTU. A ciò va aggiunto che l'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. n.
25342/2016).
Ne consegue che, riconosciuta in capo all'appellante la proprietà del mappale 239, e respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla società appellata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, le restanti doglianze di cui ai primi quattro motivi di appello rimangono assorbiti.
Risultano, pertanto, irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante (istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. ai fini di avere notizia dell'aggiornamento catastale, istanza di CTU diretta al medesimo fine, istanze di prova dirette a prova il possesso dell'immobile).
5. Venendo al quinto motivo di appello, esso è infondato.
L'art. 9 D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, recante “Limiti di distanza tra i fabbricati”, al comma
1 n. 2 dispone: “2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
Lo stesso appellante afferma essere vero che “tra i due edifici non vi è immediata confrontanza (i fabbricati, oltre ad essere posti a dislivello, si trovano in posizione "obliqua"
e quindi le proiezioni ortogonali delle pareti dell'uno non incontrano le pareti dell'altro) ed è noto l'indirizzo giurisprudenziale – richiamato anche nella sentenza impugnata – a mente del quale la distanza tra costruzioni dovrebbe essere calcolata in modo perpendicolare alle pareti che si fronteggiano.”. Aggiunge, poi, “Nondimeno, secondo la giurisprudenza che si ritiene più attenta alla ratio della norma, tenuto conto del perseguito diradamento delle costruzioni e non solo dello scopo di garantire l'assenza di intercapedini dannose (come è fatto palese dall'ultimo comma del richiamato art. 9), le distanze tra edifici devono essere misurate anche in modo radiale e non soltanto in modo perpendicolare”.
10 Tale assunto non è condiviso dalla Corte.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi,
“in tema di limitazioni legali della proprietà, l'art. 873 cod. civ., avendo la finalità di impedire intercapedini dannose, prevede che le norme sulle distanze legali si applicano soltanto agli edifici che si fronteggiano, sicché la loro misurazione deve essere effettuata in modo lineare,
e non in modo radiale (ossia “a raggio”) come invece previsto in materia di vedute (Sez. 2,
Sentenza n. 7285 del 07/04/2005, Rv. 580948; Sez. 2, Sentenza n. 4639 del 24/05/1997,
Rv. 504678; Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 25/06/1993, Rv. 482917); la norma dell'art. 873 cod. civ., pertanto, non trova applicazione se non nel caso in cui i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto (Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 25/07/1972, Rv. 360058) …” (cfr. Cass. civ., 11 maggio
2016, n. 9649).
Come affermato nella sentenza impugnata e come emerge dalla documentazione fotografica in atti (cfr., in particolare, Allegato B alla CTU, cui si fa rinvio), nonché dalle planimetrie allegate alla CTU (cfr. planimetria rilievo celerimetrico All. E alla CTU) le pareti delle costruzioni di proprietà non si fronteggiano mai secondo il metodo Pt_1 CP_1
lineare.
I motivi 6 e 7 possono essere esaminati congiuntamente e, ad avviso della Corte sono fondati nei termini che seguono, risultando per converso infondati i motivi di appello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
Posto che, come si è sopra esposto, l'appellante è proprietario dell'intero giardino
(compreso il terreno di cui al mappale ex 239) e del muro di sostegno che delimita anche il confine tra le due proprietà, si tratta di accertare se l'intervento di ampliamento (cd. corpo di fabbrica avanzato) realizzato da si ponga o meno in violazione delle distanze CP_1
dai confini e/o dalle costruzioni.
Dalla CTU è emerso, in punto di fatto, che la distanza fra il muro di contenimento che coincide con il confine esistente fra la particella 239, e l'ampliamento realizzato sulla particella 240 da parte resistente, è pari a metri 3.34.
Sotto il profilo della normativa, nello specifico, per le Zone E – zone agricole di cui, come indicato dal CTU, fanno parte anche le proprietà oggetto di causa, l'art. 62 delle Norme di
Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Santa Margherita Ligure dispone che gli edifici residenziali debbano essere "subordinati ai seguenti vincoli:
• distanza dai confini: mt. 6,00;
11 • distanza fra le costruzioni: mt. 12,00;
•” negli interventi di ampliamento volumetrico di edifici esistenti la distanza minima fra le costruzioni è ridotta a mt. 6,00. È consentita la possibilità di derogare a detta distanza, mantenendo comunque una distanza non inferiore a quella minima già esistente e comunque non inferiore a quella prevista dal Codice Civile”.
Sul piano regionale opera la L.R. n. 49/2009 (c.d. Piano Casa) e, in particolare, l'art. 3, rubricato “Ampliamento di edifici esistenti”, il quale stabilisce che sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d'uso nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati:
a) per edifici e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari a 60 metri cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento;
d) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi.
[…]
2. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1 bis sono realizzabili in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale
o comportanti sopraelevazioni delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di pianificazione territoriale vigenti.
Il Tribunale, come si è sopra anticipato, si è espresso nel senso della applicabilità dell'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione per valutare il rispetto delle distanze minime legali fra la nuova costruzione oggetto di causa e l'immobile di proprietà di parte attrice - salvo poi ritenere non essere stata dimostrata l'esatta estensione della proprietà attorea. Alla luce di ciò il Tribunale non ha, quindi, ritenuto dimostrato che il muro di sostegno del fondo, appartenente ad un terzo, costituisca il confine tra la proprietà del e quella di Pt_1 CP_1
e si è soffermato ad esaminare la dedotta violazione delle distanze con riferimento alle
[...] due unità abitative, pronunciandosi nel senso che il comma 2 dell'art 3 L.R. Liguria n.
49/2009 vada interpretato nel senso che possa derogare alla disciplina dei piani urbanistici vigenti esclusivamente in ordine agli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1 bis della medesima disposizione e non relativamente alle distanze minime legali stabilite dai P.R.G.. Ha sul
12 punto affermato il Tribunale che la deroga in esame, pur lasciando inalterato il rispetto della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate, riguarda specificamente la sola consistenza volumetrica degli interventi di ampliamento realizzabili, anche perché, in caso contrario, si finirebbe per consentire che le porzioni immobiliari ampliate – se prive di finestre – possano essere erette anche a ridosso di altri edifici.
Parte appellata incidentale censura detta parte della motivazione ed afferma che, nel caso di specie, non operano i limiti di distanze disposti dalle N.A. del P.R.G. dovendo trovare applicazione la L.R. n. 49/2009 (c.d. Piano Casa) perché la finalità delle disposizioni regionali che approvano il Piano Casa è dichiaratamente quella del “Rilancio dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio”, sicché, nell'ambito del rispetto dei limiti della legislazione statale (codice civile e D.M. 44/1968) sono ben consentite deroghe per le distanze di esclusiva fonte comunale, e richiama la sentenza della Corte
Costituzionale n. 119 del 2020, relativa ad una disciplina della Regione Veneto ma – afferma
– simile a quella della Regione Liguria per la quale una volta riconosciuta alle Regioni la competenza concorrente in materia di governo del territorio, deve escludersi che esse incontrino il limite dell'ordinamento civile tutte le volte in cui, ferma la disciplina statale delle distanze, ad essere modificate per effetto di leggi regionali siano le disposizioni dei regolamenti comunali o delle norme tecniche, la cui finalità è proprio quella di adattare la disciplina a specifiche esigenze territoriali, e certamente non quella, propria delle norme di ordinamento civile, di stabilire criteri uniformi sull'intero territorio nazionale nei rapporti tra privati. Sostiene, ancora, parte appellante incidentale che non può opporsi alla competenza regionale il limite dell'ordinamento civile quando oggetto di valutazione siano - come per effetto della norma regionale ora in scrutinio - non le disposizioni statali sulle distanze, ma le norme integrative dei regolamenti locali.
Parte appellante oppone l'inderogabilità delle norme dei piani regolatori, come quelle del
P.R.G. del Comune di santa Margherita Ligure, che stabiliscono distanze minime dai confini e che non sono derogabili dalla normativa regionale ed afferma che le norme della L.R. n.
49/2009 non possono che essere interpretate nel senso che gli interventi di ampliamento volumetrico – come quello oggetto di causa – devono essere realizzati nel rispetto (anche) delle disposizioni dei piani regolatori che impongono distanze minime dai confini.
Osserva la Corte che il piano regolatore del Comune di Santa Margherita Ligure prevede, quanto alla distanza tra le costruzioni, come sopra indicato, la possibilità di derogare a detta distanza (6 metri), mantenendo comunque una distanza non inferiore a quella minima già
13 esistente e comunque non inferiore a quella prevista dal Codice Civile ( 3 metri), di tal chè non si ravvisa – in ogni caso - la violazione della normativa tra le costruzioni.
Va invece valutata la sussistenza o meno della violazione della distanza dell'ampliamento realizzato da dal confine coincidente col muro di sostegno. CP_1
La Corte condivide l'argomentazione della parte appellante per cui la circostanza che nella norma regionale vi sia un riferimento esplicito al rispetto della disciplina sulle distanze tra le costruzioni (quella di cui all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) non significa che gli interventi possano essere realizzati in deroga alla disciplina sulle distanze dai confini stabilita dallo strumento urbanistico comunale, le cui disposizioni sono integrative del Codice Civile.
La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che le disposizioni dei piani regolatori integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. c.
c., stabilendo la distanza minima delle costruzioni da confine del fondo e non tra contrapposti edifici, al fine di armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato. La violazione di tali norme comporta la condanna ad arretrare la costruzione sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del Comune (in tal senso
Cass. Sez. Unite n. 20107 del 2014; Cass. n. 345/2024; n. 2661/2020). Trattandosi di norme integrative del Codice Civile, le disposizioni dei piani regolatori che (come quelle del P.R.G. di Santa Margherita Ligure) stabiliscono distanze minime dai confini non sono dunque derogabili dalle leggi regionali. Sul punto, questa Corte richiama i precedenti di legittimità
(Cass. n. 35537/2020; n. 26518/2018, e da ultimo Cass. n. 12712/2024) i quali a propria volta hanno richiamato la costante giurisprudenza costituzionale che, in reiterate occasioni, ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni, che ha la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875, attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che è illegittima l'eventuale previsione contenuta in una legge regionale che deroghi alla disciplina statale delle distanze tra fabbricati al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, in violazione del limite dell'ordinamento civile assegnato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. Corte Costituzionale n. 41/2017 e Corte
Costituzionale n. 119/2020). L'intervento derogatorio del legislatore regionale è consentito solo allorquando i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche per ragioni naturali e storiche, con la conseguenza che la disciplina che li riguarda, e in particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso, esorbita dai limiti
14 propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni perché attratta all'ambito di competenza concorrente del governo del territorio.
Afferma la Corte Suprema nella sentenza n. 37537/2020 che”… è da reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche», e quindi «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (Corte Cost. sentenza n. 134 del 2014; analogamente sentenze n. 178, n. 185,
n. 189, n. 231 del 2016), poiché «la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» (Corte Cost. sentenza n. 114 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2005). A tal fine si è ritenuto che tali conclusioni debbano essere mantenute ferme anche dopo l'introduzione dell'art.
2-bis del TUE, da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto tale disposizione ha sostanzialmente recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal DM n 1444/1968 e dell'ammissibilità delle deroghe, solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 185 del 2016; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 189 del 2016). Richiamando quanto affermato da Corte
Costituzionale n. 41/2017, va quindi ribadito che "La deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spaziodimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario (art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968)."”. Rispetto alle considerazioni sinora riprodotte può rilevarsi ulteriormente che anche la sentenza della
Corte Costituzionale n. 119/2020 si allinea pienamente al precedente insegnamento della stessa Consulta in subiecta materia, in quanto, dopo aver rammentato che “(…) nel determinare il punto di equilibrio tra la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e la potestà legislativa
15 concorrente della Regione in materia di governo del territorio ex art. 117, terzo comma,
Cost., questa Corte ha messo in luce come alle Regioni non sia precluso fissare distanze in deroga a quelle stabilite nelle normative statali, purché la deroga sia giustificata dal perseguimento di interessi pubblici ancorati all'esigenza di omogenea conformazione dell'assetto urbanistico di una determinata zona, non potendo la deroga stessa riguardare singole costruzioni, individualmente ed isolatamente considerate (ex plurimis, sentenze n.
13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 134 del 2014 e n. 6 del 2013)”, la stessa Corte
Costituzionale ha ribadito che “la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici è stata, in conclusione, ritenuta legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") e sia fondata su previsioni planovolumetriche, che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, disposizione, quest'ultima, che rappresenta la sintesi normativa del punto di equilibrio tra la competenza statale in materia di ordinamento civile e quella regionale in materia di governo del territorio
(tra le tante, sentenze n. 13 del 2020, n. 50 e n. 41 del 2017, n. 185 e n. 178 del 2016, n.
134 del 2014 e n. 6 del 2013).”
Alla luce di tali principi, ad avviso della Corte, non essendo emerso né essendo dedotto e/o allegato dalle parti che l'ampliamento volumetrico di cui è causa si inserisca nell'ambito dei ristretti limiti in cui la legislazione regionale è legittimata ad operare, non possono che ritenersi applicabili i principi generali in materia di applicabilità della normativa statale richiamante per quanto innanzi detto la normativa integrativa locale sulle distanze dai confini.
Ne consegue che può essere accolta la domanda di arretramento delle opere edilizie illecitamente edificate sino a portarle alla distanza legale di sei metri dal confine, con assorbimento delle domande di cui al motivo 7.
8. Venendo alla domanda risarcitoria parte appellante afferma che la violazione delle distanze attribuisce al proprietario danneggiato una doppia tutela, quella diretta alla eliminazione dello stato di cose illegittimamente creato e quella risarcitoria. Il danno integrato dalla limitazione al godimento del bene è in re ipsa.
L'assunto non è condiviso dalla Corte.
E' vero che la giurisprudenza ha, talora, affermato che la violazione delle distanze comporta,
a carico del fondo che la subisce, un danno in re ipsa, dal momento che questo sopporta l'imposizione di una servitù.
16 Tuttavia, riconoscere sempre e comunque un risarcimento in via automatica è incompatibile con la funzione compensativa della responsabilità risarcitoria e darebbe cittadinanza nel nostro ordinamento del cosiddetto danno evento, figura ripudiata da Cass. Sez. Un.
26972/08. La giurisprudenza da tempo riconduce il risarcimento alla configurabilità del danno “conseguenza”. Le sentenze che parlano di danno in re ipsa, quindi, non intendono certo affermare che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento, si possa prescindere dalle allegazioni cui è tenuto il danneggiato, ma solo che, in determinate situazioni, è possibile dare la prova del danno semplicemente sulla base dell'allegazione di fatti che, secondo l'id quod plerumque accidit, sono causa di certi tipi di pregiudizi. In sostanza, il danno è in re ipsa perché dimostrato in via presuntiva sulla base delle affermazioni del danneggiato, mentre spetta al Giudice valutare la verosimiglianza del carattere lesivo dei fatti indicati, ma non certo sostituirsi alla parte danneggiata nell' indicazione dei danni subiti.
A giudizio di questa Corte, infatti, posto il ripudio di ogni forma di danno meramente punitivo,
e anche in ossequio alla recente rilettura, da parte delle SSUU della Suprema Corte, del concetto di danno in re ipsa nelle ipotesi di occupazione sine titulo (cfr. Sez. Un. n.
33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022), l'esonero dalla prova del danno non può compensare, tuttavia, anche la mancanza di qualsivoglia allegazione, cosicché in concreto, va esclusa la sussistenza di alcuna fattispecie di danno.
Sotto tale profilo, parte appellante non ha indicato qual è il concreto pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza dei lavori oggetto di causa (che potevano essere declinati in vario modo sotto il profilo della: riduzione di fruibilità della proprietà, riduzione di valore e/o deprezzamento commerciale, perdita di potenzialità edificatoria, riduzione della visuale, delle possibilità di godimento anche in termini amenità e comodità dell'immobile da parte del proprietario), essendosi limitato ad invocare in astratto il risarcimento del danno in quanto in re ipsa. La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Ne consegue che la domanda di risarcimento, ancorchè svolta in termini di condanna generica, non contiene i necessari elementi in termini di allegazione che consenta di affermare l'accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli, suscettibile poi di rimandare al successivo giudizio l'accertamento e la determinazione del quantum.
Venendo alle spese di lite, la Corte ravvisa le ragioni per compensare le stesse nella misura del 50% stante la parziale soccombenza (parte appellante è rimasta soccombente sul capo della domanda inerente il risarcimento del danno) con condanna di al CP_1
17 pagamento della residua frazione del 50%, in quanto maggiormente soccombente. Le spese sono liquidate in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal
Tribunale (complessità bassa), sulla cui applicabilità al quale non vi è impugnazione, per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di CTU gravano per il 75% a carico della parte soccombente e per il 25% a carico della parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2925/2023, del
24/11/2023, del Tribunale di Genova, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara che l'intervento edificatorio realizzato dalla società sul fabbricato di CP_1
proprietà (individuato al catasto di Santa Margherita Ligure al Foglio 2 mappale 240 subalterni 3 e 4) è stato eseguito in violazione delle norme sulle distanze legali dai confini previsti dall'art. 62 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente del
Comune di Santa Margherita Ligure e, per l'effetto, condanna la società appellata CP_1
all'arretramento delle opere edilizie illecitamente edificate sino a portarle alla distanza
[...]
legale di sei metri dal confine come indicato in parte motiva;
-respinge ogni altra domanda;
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi fino alla misura del 50% e condanna CP_1 al pagamento in favore dell'appellante della restante frazione del 50%,
[...] Parte_1
che liquida, in tale ridotta frazione, in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese forfetizzate iva e cpa, e, quanto al giudizio di primo grado, sempre nella ridotta frazione, in 3.473,00 per compensi, oltre spese forfetizzate iva e cpa quanto al giudizio di appello;
-pone a carico in via definitiva le spese di CTU per il 25% a carico dell'appellante
[...]
e per il 75% a carico dell'appellata Pt_1 CP_1
Genova, 11/04/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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