TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4587/2024 promosso da:
– con C.F. -, nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
ANCONA;
e
– con C.F. -, nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
CHIARAVALLE (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CASONI MARIO LUCA per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
- INTERVENTORE EX LEGE –
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di ogni mutamento di domicilio/residenza;
- 1 -
2- affidare i n. 2 figli minori ad entrambi i genitori tramite un collocamento paritetico delle ragazze presso i genitori e nello specifico i primi 15 giorni continuativi del mese con il padre ed i successivi 15 successivi con la madre presso le rispettive abitazioni, salvo diverso accordo che tenga conto in via prioritaria delle richieste ed esigenze delle figlie minori;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4- Le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre e la madre il Natale e il giorno di Santo Stefano a cominciare dal 2024, il capodanno ed il giorno dell'Epifania ad anni alterni a cominciare dal 2025, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni a cominciare dal 2025; resta inteso che di comune accordo le parti potranno derogare a tali orari e giorni tenendo conto anche degli impegni lavorativi degli stessi e di quelli dei figli minori;
5- stante il collocamento paritetico dei figli presso i genitori che soddisfa concretamente il principio del rispetto della bigenitorialità (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447) e il sostanziale equilibrio tra le condizioni economiche del sig. e della sig.ra i Pt_1 CP_1 coniugi escludono la corresponsione dell'assegno di mantenimento e ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo in cui li avranno presso di sé ;
6. porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, debitamente documentate. Si intendono per spese straordinarie quelle previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona ed in particolare le iscrizioni a scuole ed università pubbliche, i libri scolastici, i testi universitari, le dispense, le spese di alloggio in caso di università fuori sede se concordate con entrambi i genitori, di trasporto pubblico, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, le spese sanitarie urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
7. I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico universale spetti in via esclusiva ed integrale alla sig.ra CP_1
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
10. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni ed effetti personali.
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il/i figli/o”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati a RA MA (AN) il 15/02/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
- 2 - 2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, quali documentata in atti [cfr. docc. dal 4) al 9] e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, affidate in collocamento paritetico presso i genitori, i quali provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario delle stesse nel tempo in cui le avranno presso di sé (il collocamento paritetico, funzionale al rispetto del principio di bi- genitorialità, è stato positivamente sperimentato dalle parti da ormai due anni ed è facilitato dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori).
Quanto alle spese straordinarie appare evidente che la volontà delle parti sia nel senso di una ripartizione al 50% delle medesime come dedotto nel ricorso.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori (come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale nonché materiale e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a RA MA (AN) il 15/02/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA MA (AN) al n. 2, parte 1, serie // Uff. 1 dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4587/2024 promosso da:
– con C.F. -, nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
ANCONA;
e
– con C.F. -, nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
CHIARAVALLE (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CASONI MARIO LUCA per procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
- INTERVENTORE EX LEGE –
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di ogni mutamento di domicilio/residenza;
- 1 -
2- affidare i n. 2 figli minori ad entrambi i genitori tramite un collocamento paritetico delle ragazze presso i genitori e nello specifico i primi 15 giorni continuativi del mese con il padre ed i successivi 15 successivi con la madre presso le rispettive abitazioni, salvo diverso accordo che tenga conto in via prioritaria delle richieste ed esigenze delle figlie minori;
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
4- Le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre e la madre il Natale e il giorno di Santo Stefano a cominciare dal 2024, il capodanno ed il giorno dell'Epifania ad anni alterni a cominciare dal 2025, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni a cominciare dal 2025; resta inteso che di comune accordo le parti potranno derogare a tali orari e giorni tenendo conto anche degli impegni lavorativi degli stessi e di quelli dei figli minori;
5- stante il collocamento paritetico dei figli presso i genitori che soddisfa concretamente il principio del rispetto della bigenitorialità (Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447) e il sostanziale equilibrio tra le condizioni economiche del sig. e della sig.ra i Pt_1 CP_1 coniugi escludono la corresponsione dell'assegno di mantenimento e ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nel tempo in cui li avranno presso di sé ;
6. porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, debitamente documentate. Si intendono per spese straordinarie quelle previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona ed in particolare le iscrizioni a scuole ed università pubbliche, i libri scolastici, i testi universitari, le dispense, le spese di alloggio in caso di università fuori sede se concordate con entrambi i genitori, di trasporto pubblico, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, le spese sanitarie urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
7. I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico universale spetti in via esclusiva ed integrale alla sig.ra CP_1
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziario e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
10. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni ed effetti personali.
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il/i figli/o”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Controparte_1 sposati a RA MA (AN) il 15/02/2014, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
- 2 - 2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, quali documentata in atti [cfr. docc. dal 4) al 9] e corrispondenti agli interessi delle figlie minori, affidate in collocamento paritetico presso i genitori, i quali provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario delle stesse nel tempo in cui le avranno presso di sé (il collocamento paritetico, funzionale al rispetto del principio di bi- genitorialità, è stato positivamente sperimentato dalle parti da ormai due anni ed è facilitato dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori).
Quanto alle spese straordinarie appare evidente che la volontà delle parti sia nel senso di una ripartizione al 50% delle medesime come dedotto nel ricorso.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori (come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale nonché materiale e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a RA MA (AN) il 15/02/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA MA (AN) al n. 2, parte 1, serie // Uff. 1 dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -