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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13423/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MACRI' LOREDANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GUGLIELMO GRAZIANA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1102/2023 del 02.11.2023 – con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto ad di pagare la somma di € 12.697,00 a titolo di Parte_1 prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro per carenza di personale effettuate dal dott. in qualità di Dirigente Medico presso l'ospedale di Scorrano e Poggiardo nel CP_1 periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 settembre 2022, oltre interessi e spese di procedura.
Il resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte dell'udienza del 12.11.2024, le parti hanno fatto presente che pendono serie trattative di bonario componimento e hanno chiesto “un rinvio dell'udienza … onde consentire la conclusione del procedimento di liquidazione e pagamento delle somme”.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 15.04.2025 per verificare l'esito delle trattative.
Nelle note scritte, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e disporre la compensazione – quantomeno parziale – delle spese di lite.
Il resistente ha chiesto l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Come richiesto dalla deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 Part Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dalla nelle note scritte, “la Direzione Sanitaria dell' , pur evidenziando la mancanza di una preventiva autorizzazione ad effettuare le Parte_2 prestazioni aggiuntive da parte della Direzione Strategica Aziendale … preso atto che comunque il
Dott. aveva di fatto tuttavia eseguito dette prestazioni, ha inteso rilasciare Persona_1 una autorizzazione postuma all'esecuzione di dette prestazioni. Di conseguenza nelle more del presente giudizio l' per le motivazioni su espresse, dopo aver effettuato le necessarie Parte_2 verifiche ed acquisite le successive autorizzazioni con Determinazione del Direttore della Struttura
DAP di Scorrano n. 1338 del 17.03.2025 ha provveduto “..a liquidare i compensi dei Medici della
U.O.S.D Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Scorrano per i turni effettuati in regime di prestazioni aggiuntive nel periodo : Gennaio -Settembre 2022..” (Cfr allegato)”.
Tali circostanze risultano dalla documentazione allegata alle note scritte e non sono contestate dal resistente, il quale ha anzi ammesso che, quantomeno con riferimento alla sorte capitale, le competenze del dott. sono state pagate con la busta paga di marzo. CP_1
In relazione alla sorte capitale deve essere quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna della al pagamento di interessi o rivalutazione (che non risultano liquidati), Parte_2 oltre alle spese di lite secondo soccombenza virtuale, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 01/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorte capitale e condanna l'opponente al pagamento di interessi o rivalutazione sulla sorte capitale come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2676,00 per compensi
(compresa la fase monitoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 16/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13423/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MACRI' LOREDANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GUGLIELMO GRAZIANA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1102/2023 del 02.11.2023 – con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto ad di pagare la somma di € 12.697,00 a titolo di Parte_1 prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro per carenza di personale effettuate dal dott. in qualità di Dirigente Medico presso l'ospedale di Scorrano e Poggiardo nel CP_1 periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 settembre 2022, oltre interessi e spese di procedura.
Il resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle note scritte dell'udienza del 12.11.2024, le parti hanno fatto presente che pendono serie trattative di bonario componimento e hanno chiesto “un rinvio dell'udienza … onde consentire la conclusione del procedimento di liquidazione e pagamento delle somme”.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 15.04.2025 per verificare l'esito delle trattative.
Nelle note scritte, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e disporre la compensazione – quantomeno parziale – delle spese di lite.
Il resistente ha chiesto l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Part Come richiesto dalla deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 Part Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dalla nelle note scritte, “la Direzione Sanitaria dell' , pur evidenziando la mancanza di una preventiva autorizzazione ad effettuare le Parte_2 prestazioni aggiuntive da parte della Direzione Strategica Aziendale … preso atto che comunque il
Dott. aveva di fatto tuttavia eseguito dette prestazioni, ha inteso rilasciare Persona_1 una autorizzazione postuma all'esecuzione di dette prestazioni. Di conseguenza nelle more del presente giudizio l' per le motivazioni su espresse, dopo aver effettuato le necessarie Parte_2 verifiche ed acquisite le successive autorizzazioni con Determinazione del Direttore della Struttura
DAP di Scorrano n. 1338 del 17.03.2025 ha provveduto “..a liquidare i compensi dei Medici della
U.O.S.D Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Scorrano per i turni effettuati in regime di prestazioni aggiuntive nel periodo : Gennaio -Settembre 2022..” (Cfr allegato)”.
Tali circostanze risultano dalla documentazione allegata alle note scritte e non sono contestate dal resistente, il quale ha anzi ammesso che, quantomeno con riferimento alla sorte capitale, le competenze del dott. sono state pagate con la busta paga di marzo. CP_1
In relazione alla sorte capitale deve essere quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna della al pagamento di interessi o rivalutazione (che non risultano liquidati), Parte_2 oltre alle spese di lite secondo soccombenza virtuale, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 01/12/2023 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorte capitale e condanna l'opponente al pagamento di interessi o rivalutazione sulla sorte capitale come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2676,00 per compensi
(compresa la fase monitoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 16/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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