Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 09/12/2022, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 13197/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13197 del 2022, proposto da VI AL nella qualità di titolare della sede farmaceutica n. 652 di Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli Avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti e VI Stefania Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lucio CIOLFI, nella qualità di assegnatario della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 774 “Spadola” del Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 365 del 21 dicembre 2021 (doc. n. 1), recante “ Parziale modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n. 157 del 30 maggio 2012 “Revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie di Roma Capitale. Anno 2012, ex L. n. 27/2012” ”, nella parte relativa all’illegittima modificazione dell’ambito territoriale della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 774 “Spadola”, in accoglimento dell’istanza presentata dagli assegnatari di quest’ultima, “ volta a includere nel perimetro di competenza anche i locali siti in via Anagnina n. 314, in mancanza di locali idonei disponibili nell’area di competenza ” (sic), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto (parere favorevole del servizio farmaceutico della ASL Roma 2 UOC Vigilanza farmacie – nota prot. n. 0114528/2021 del 7 giugno 2021; parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, di cui nota acquisita dal Dipartimento Politiche Sociali prot. n. QE/40805 del 25 giugno 2021, entrambi richiamati nella suddetta deliberazione giuntale, ma non disponibili né conosciuti), conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso ogni atto e/o provvedimento, pure a oggi eventualmente in itinere e ancora non conosciuto, diretto ad autorizzare l’apertura al pubblico dell’esercizio farmaceutico del controinteressato nei suddetti locali di via Anagnina n. 314.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze di parte ricorrente sono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto altresì che ai fini del decidere il Collegio ritiene indispensabile appurare – a livello istruttorio – se l’istanza trasmessa dal dott. Ciolfi a Roma Capitale in data 22 luglio 2020 fosse accompagnata, o meno, dalla “ relazione tecnico-descrittiva del Geom. Dario D’Ovidio ”;
Ritenuto pertanto di dover onerare Roma Capitale di depositare - anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 3, c.p.a. - i seguenti documenti: (i) una nota con cui chiarire se Roma Capitale aveva ricevuto dal dott. Ciolfi – in uno alla surriferita istanza del 22 luglio 2020 – anche l’allegata relazione tecnico-descrittiva del Geom. Dario D’Ovidio (allo stato non versata in atti); (ii) una copia di tale relazione (ove effettivamente ricevuta da Roma Capitale in data 22 luglio 2020);
Ritenuto quindi di dover assegnare a Roma Capitale un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per ottemperare ai chiarimenti ed incombenti istruttori sopra enunciati;
Ritenuto altresì che si ravvisano giustificati motivi, in considerazione del rinvio della decisione in sede di merito, per compensare le spese legali della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 28 giugno 2023, ore di rito, per la trattazione del merito del ricorso. Dispone inoltre gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei sensi e nei termini pure ivi indicati.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria del Tribunale affinché dia comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO