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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
Dott. Maria Grazia Caserta - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine
1564, avverso la sentenza n. 2582/2023 emessa il 24/10/2023 dal Tribunale di Foggia pubblicata in pari data e notificata a il giorno 08/11/2023, promossa Controparte_1 da: con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n. 95 in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.a. p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata del Foro di Santa Maria C.V., giusta procura in calce del presente atto resa su foglio separato ed elettivamente domiciliata con loro presso la sede operativa/amministrativa della in Caserta al Corso Giannone n .50, Controparte_1
- appellante principale - nei confronti di
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
27, c.f. difeso, con facoltà anche disgiunte, dal prof. avv. Gianpaolo CodiceFiscale_1
Impagnatiello, e dall'avv. Gianni Cerisano, c.f. , PEC C.F._2
pagina 1 di 19 fax 0881.771905, ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Abate Gimma Email_1
147, presso l'avv. Paola Merico;
- appellato -
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NT
Nino Sebastiano Matassa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, Via Andrea da Bari,
35;
- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Il Giudizio di primo grado
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'odierno appellato opponeva l'<< ingiunzione recupero crediti>> n. 55502200000065 emessa il 12/01/2022 e notificata il 9/03/2022, con cui quale concessionaria del per la riscossione Controparte_1 NT delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 731.906,33 a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP, determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze definitive in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto Edificatorio C1/1 Poggio del Sole-Galluccio, ma appartenenti a soggetti (eredi e , eredi Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3 Per_4
) non aderenti alla Convenzione urbanistica stipulata il 26/11/1999 tra il di
[...] CP_3 [...]
ed i proprietari consorziati nel Consorzio “ . CP_3 Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, poneva la eccepita insussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, contestava l'an e il quantum del credito preteso per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
pagina 2 di 19 Costituitosi tempestivamente il , preliminarmente, eccepiva il difetto di NT giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note su cui si fondava l'ingiunzione, note con cui il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
Si costituiva, altresì, la che chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo a sua Controparte_1 volta la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
Con la impugnata sentenza n. 2582/2023, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione spiegata da , e, per l'effetto, annullava Controparte_2 le ingiunzioni opposte e condannava il e la in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidandole in € 1.713 per esborsi ed € 22.426 per compenso professionale, oltre accessori.
B. L'appello
2. Con atto di appello notificato il 06.12.2023, la previa istanza di inibitoria ex art. Controparte_1
283 c.p.c., ha impugnato detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite e ne ha chiesto la parziale riforma nei termini seguenti: ”...accertare e dichiarare, la parziale nullità della sentenza n.
2582/2023 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di Foggia nella persona della Dr.ssa M. Angela
Marchesiello, pubblicata il 24/10/2023 e notificata, nella parte in cui condanna la in Controparte_1 solido con il al pagamento della spese di lite, per violazione dell'art 91 NT comma 1 c.p.c 3) in parziale riforma della sentenza di primo grado in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, condannare il sig al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio in favore di .” Controparte_6
Con comparsa depositata il 05.01.2024, si è costituito tempestivamente il NT
, che ha proposto autonomo appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “ 1) accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione di primo grado condannando l'opponente di primo grado a versare l'importo ingiunto o il diverso importo ritenuto di giustizia;
2) sospendere l'esecutività della sentenza nelle more della definizione dell'appello; 3) respingere l'appello proposto in via principale dalla soc. CP_1 pagina 3 di 19 4) condannare l'attore in primo grado al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del . “. NT
Con distinta comparsa, si è costituito anche che ha chiesto respingersi le istanze di Controparte_2 sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché infondate;
nel merito, ha riproposto ex art.346 c.p.c. le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione, concludendo per il rigetto di entrambi gli appelli e per la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti principale e incidentale al rimborso delle spese processuali, compensi processionali compresi.
Respinta l'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali ed eventuali repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I contrapposti appelli sono infondati e vanno respinti.
3. In via preliminare la Corte rileva che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale evidenziando che la stessa difesa comunale aveva sostenuto la giurisdizione del G.O. dinanzi al giudice amministrativo nei giudizi promossi da altri consorziati e che, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. (in cui vi era stata comunque rinuncia al motivo di opposizione sub IV dell'atto introduttivo), nel giudizio non erano in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della Convenzione del 1999, discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento incorporata nell'ingiunzione opposta, dell'effettiva debenza del conguaglio e della concreta quantificazione del credito.
Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato, innanzitutto, la mancanza, nel caso concreto, di un atto qualificabile come avviso di accertamento, idoneo a fondare la preannunciata azione di riscossione coattiva, giacchè l'ingiunzione opposta, priva di qualsiasi contenuto sostanziale suo proprio, si fondava sull'esclusivo richiamo per relationem a due atti presupposti (le note comunali del responsabile di settore prot. n. 7033 del 6/06/2017 e prot. n. 8202 del 4/07/2017), che costituivano semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza. Tanto non escludeva comunque, l'esame del pagina 4 di 19 merito della pretesa creditoria, che, in ogni caso, non era prescritta. Al riguardo, il Tribunale ha spiegato che (il quale non è tra gli originari consorziati in quanto non figura tra i Controparte_2 firmatari della Convenzione del 1999) era stato attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dalle due ingiunzioni qui opposte) quale “proprietario” della Parte_2
nonché quale “titolare del permesso di costruire” sui lotti n. 7 e 64/S che la predetta
[...] società (di cui l'opponente è socio ed amministratore) ha acquistato dalla con Parte_2 atto di compravendita del 27/10/2004 autenticato nelle firme dal notaio Persona_5
Evidente era l'erroneità dei presupposti in base ai quali erano state notificate al , in CP_2 proprio, le due ingiunzioni in esame: il predetto (che è soggetto giuridico distinto dalla società di capitali di cui è amministratore) non può definirsi “proprietario” della società, né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento nemmeno quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non atteneva agli oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza).
Il Tribunale ha chiarito di non “…comprendere a qual titolo sia stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento delle somme richieste dal in luogo della CP_3 Parte_2
società avente causa su cui si è invece trasferito ogni obbligo convenzionale.” (cfr.
[...] testualmente dalla sentenza impugnata).
Ed infatti, l'art. 7 dell'atto di compravendita stipulato dalla società nel 2004 contiene un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio di Manfredonia in Persona_6 data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di tale atto sia nei rapporti con il Comune, sia nei rapporti con gli altri convenzionati…”. Ma l'acquirente non era il in proprio sicché non era dato CP_2 comprendere a che titolo fosse stato ingiunto a lui, personalmente, il pagamento solidale delle somme richieste dal CP_3
Se tanto non bastasse a chiarire che il soggetto cui è stata rivolta l'ingiunzione era quello sbagliato, comunque il Tribunale ha spiegato che andava escluso il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sull'opponente non potendo qualificare come propter rem l'obbligazione esistente in capo al cedente.
Infatti, dopo la pattuizione di cui all'art. 9, la Convenzione citata (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non pagina 5 di 19 aderenti al Consorzio … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), all'art. 22 precisava testualmente che “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Pur riconoscendo che l'obbligazione di rimborso dei maggiori oneri indennitari di cui è causa non costituisse quindi un' obbligazione propter rem, destinata a circolare e transitare automaticamente in capo agli acquirenti (tale natura ambulatoria dell'obbligazione è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e a una quota di quelli di urbanizzazione secondaria), il giudice di prime cure ha ritenuto che comunque fosse sempre salva la possibilità della previsione di un meccanismo di successione nel debito (secondo i criteri di mutamento della posizione soggettiva ex latere debitoris) di cui, nella specie, vi era traccia proprio nella pattuizione contenuta nell'art. 22, la cui unica interpretazione possibile, a parere del Tribunale, era quella secondo cui, “…in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, sarebbe rimasto un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi CP_3 dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22.”.
La diversa tesi sostenuta dal secondo cui la norma riguarderebbe i rapporti interni tra cedente CP_3
e cessionario mal si concilierebbe col chiaro tenore letterale del detto art. 22, che utilizzerebbe il termine “privati” proprio per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente” con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, pena la solidarietà tra dante causa ed avente causa, pattiziamente introdotta come diretta conseguenza pagina 6 di 19 negativa del mancato rispetto dell'obbligo di inserimento del predetto richiamo nell'atto di cessione.
Né l'interpretazione della clausola offerta dal Tribunale potrebbe contrastare con il principio inderogabile del perfetto pareggio economico, atteso che un conto è discutere della necessità contabile - assolutamente pacifica- del rientro dell'ente da tutto quanto sborsato per l'acquisizione delle aree, altro
è discorrere della trasferibilità di un'obbligazione pecuniaria secondo i diversi modi previsti dalla legge.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste solidalmente a carico di entrambi gli opposti secondo i principi di soccombenza e causalità, evidenziando che quale agente della riscossione, si Controparte_1 era comunque opposta all'accoglimento dell'avversa domanda, sostenendo infondatamente la tesi dell'inammissibilità dell'avversa opposizione e della legittimità formale dell'ingiunzione emessa.
4. Ciò detto, va premesso, in fatto (in base a quanto risulta documentalmente ed incontroverso tra le parti):
-che per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei Comparto C/1, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il relativo piano esecutivo, CP_3 successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n. 186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997;
-che esso consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc destinati all'edilizia residenziale pubblica
(lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il Comune di e i proprietari consorziati;
che, pertanto, i privati si NT erano riuniti in un Consorzio, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa;
-che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al di espropriare i suoli dei proprietari non CP_3 aderenti al Consorzio, per assegnarli ad essi consorziati;
-che, una volta eseguiti gli espropri, i privati espropriati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 496/2010, n. 506/2010, n. 1402/2012, ormai passate in giudicato;
pagina 7 di 19 -che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n. 496 e 506 del
2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi del sig. e l'ente comunale Per_1 Per_2 Per_4 stabiliva di procedere al recupero pro quota delle somme nei confronti dei privati aderenti al consorzio;
-che, in adempimento della deliberazione n.92 del 23.05.2017 del Commissario Straordinario, il
Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il Comune dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
-che, a seguito del mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la riscossione delle CP_3 somme predette alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la Controparte_1 la quale aveva notificato l'ingiunzione opposta non soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e 22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999.
Il contenzioso insorto riguarda, quindi, il rimborso dei costi di esproprio delle aree appartenenti ai privati non aderenti al consorzio.
5. Fatta tale premessa circa le questioni da scrutinare, appare opportuno disaminare per primo l'appello incidentale spiegato dal affidato a quattro motivi. NT CP_3
5.1. Con il primo motivo di appello incidentale il eccepisce il “difetto NT di giurisdizione. Violazione dell'art. 11, co. 5, della l. n. 241/1990 e dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 del
c.p.a.. “, lamentando l'erronea statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza della Contr giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
Ebbene, il Tribunale ha escluso la sussistenza della giurisdizione amministrativa evidenziando che:
“per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post pagina 8 di 19 solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass. SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142;
Cass. SS.UU. 2016/n. 20419; Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423). Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
Ha quindi qualificato l'obbligo incorporato nell'ingiunzione di pagamento come obbligo, riveniente dalla convenzione, che non attinge il rapporto concessorio.
Circa le pronunce del Tar richiamate dal a supporto della spiegata NT eccezione, il Tribunale ha osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il TAR Puglia nell'impugnata sentenza n. 884/2023 prodotta dal
[...]
in allegato alla propria memoria di replica è evidentemente determinata dal fatto NT che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
La motivazione è conforme a diritto.
Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici e volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, si appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, n. 16083 del 9.6.2021).
La S.C., con la richiamata sentenza 5423/2021, ha impartito il principio di diritto secondo cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il pagina 9 di 19 trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art.
10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133
c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
Detto indirizzo interpretativo deve confermarsi, posto che, nel caso in esame, non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa n[ l'assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe la misura del rimborso, dovuto al pro-quota, dai CP_3 consorziati e loro aventi causa, per l'assegnazione di suoli espropriati (a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio) a seguito di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal
, nell'ambito del comparto edificatorio da destinare agli interventi di NT edilizia residenziale convenzionati.
Né può addivenirsi a diverse conclusioni sulla base della previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett.
b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici: la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, sussiste "solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del pagina 10 di 19 corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora
Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
Nel caso disaminato dal Tar Puglia, invece, si controverteva della invalidazione ovvero della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della pattuizione contenuta nell'art. 9 della
Convenzione del 1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a). Le medesime considerazioni valgono per la sentenza n. 7406/2024
(allegata dalla difesa del alla memoria del 7.02.2025) con cui il Consiglio di Stato ha rigettato CP_3 il motivo di appello del concernente il difetto di giurisdizione del G.A., ritenendo che: “La CP_3 giurisprudenza ha anche di recente ribadito che in materia di convenzioni urbanistica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in relazioni a meri comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio anche mediato del potere pubblico (Cass. SS.UU., ord. 8 marzo 2022, n. 7515) ovvero quando si controverta di questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che
l'accordo stesso sostituisce (Cass. SS.UU., ord. 24 giugno 2022, n. 20464).
Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello incidentale deve essere disatteso.
5.2. - Con il secondo motivo di appello incidentale, il censura la decisione di primo grado CP_3
“nella parte in cui ha statuito la carenza di legittimazione passiva per insussistenza del vincolo solidale: violazione degli art. 1273 e 1294 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione del principio del pareggio economico.
A tenore del gravame, il Giudice di prime cure avrebbe innanzitutto violato gli artt. 1273 e 1294 c.c., atteso che nel caso in esame non ricorrerebbe l'accollo liberatorio dal momento che la cessione del debito non libererebbe il debitore cedente se non quando il creditore vi acconsenta;
sicché, in assenza di accollo liberatorio, resterebbe ferma la presunzione di solidarietà. Ha osservato il che la CP_3 decisione era diametralmente opposta a quella del Tar (in una fattispecie analoga, in cui era stato pagina 11 di 19 interpretato l'art. 22 della convenzione per cui è causa), che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273
c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata. Ha altresì osservato che il non aveva aderito al contratto stipulato dall'opponente e, quindi, il cedente/alienante non era CP_3 stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti vi era solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
La ricostruzione del primo giudice contrasterebbe quindi con la disciplina dell'istituto dell'accollo esterno delineato dall'art. 1373 del c.c. , a norma del quale la liberazione del debitore cedente avviene solo in presenza di una dichiarazione espressa del creditore di liberarlo;
tale dichiarazione oltre ad essere espressa deve essere anche “inequivoca e specifica” (in tale senso TAR Napoli, 9 gennaio 2017,
n. 187, confermata da Consiglio di Stato n. 3127/2019) e deve essere resa dopo la stipula del contratto di accollo e non certo in via anticipata perché creditore in tanto può prestare la sua adesione e liberare il precedente debitore se ha precedentemente verificato l'idoneità delle garanzie offerte dal nuovo creditore.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe violato le norme sulla interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. del c.c., posto che l'art. 22 della Convenzione edilizia non potrebbe essere interpretata nel senso che la vendita del bene comporti che l'obbligazione si sia estinta nei confronti dei consorziati alienanti. Ancora, il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio del pareggio economico che trova la sua originaria codificazione nell'art. 35 co. 12 della l. n. 865/1971 (novellato dall'art. 3, co. 63, della L. n. 662/1996): poichè la giurisprudenza pacifica imporrebbe di interpretare le
Convenzioni nel senso di consentire il fine primario e inderogabile del pareggio economico, eventuali clausole che impediscono concretamente il raggiungimento di tale pareggio devono ritenersi nulle.
Ciò premesso, va precisato che il appellante ha individuato quali soggetti obbligati in solido CP_3
(al rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree), sia gli originari firmatari della Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio), sia i loro aventi causa (tra cui l'odierno appellato), ritenendo la sussistenza di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
Al riguardo, nella sentenza di primo grado, si legge: “… (il quale non è tra gli Controparte_2 originari consorziati in quanto non figura tra i firmatari della Convenzione del 1999) è stato attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dall'ingiunzione qui opposta) pagina 12 di 19 quale “proprietario” della nonché quale “titolare del permesso Parte_2 di costruire” sui lotti n. 7 e 64/S che la predetta società (di cui l'opponente è socio ed amministratore) ha acquistato dalla con atto di compravendita del 27/10/2004 autenticato Parte_2 nelle firme dal notaio . Evidente è l'erroneità dei presupposti su cui è stata notificata al Persona_5
in proprio l'ingiunzione de qua: il medesimo (che è soggetto giuridico distinto dalla società CP_2 di capitali di cui è amministratore) non è infatti “proprietario” della stessa, né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento nemmeno quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non attiene ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza). Non è dato quindi comprendere a qual titolo sia stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento delle somme richieste dal in luogo della società avente causa su cui CP_3 Parte_2 si è invece trasferito ogni obbligo convenzionale.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
Con riferimento al rilevato difetto di titolarità passiva del , il Comune appellante si è CP_2 limitato ad obbiettare che le richieste di pagamento sarebbero state rivolte a quest'ultimo, in qualità di amministratore della e non certo in proprio o quale Parte_2
“proprietario” di tale società. La dizione di “proprietario” doveva infatti considerarsi refuso essendo stato ben esplicitato nelle note del 2017 che l'invito era rivolto alla società Parte_2
e che il sig. ricopriva in tale società il ruolo di amministratore.
[...] Controparte_2
Ha, poi, aggiunto che le obbligazioni assunte con la convenzione edilizia si sarebbero trasferite in capo al in qualità di titolare della ai sensi dell'art. CP_2 Parte_2
22 Convenzione cit., non potendo essere escluso il trasferimento di tali obbligazioni in capo all'acquirente in base ad un mero accordo tra le parti, al quale sarebbe rimasto estraneo il Comune, contratto stipulato quindi in frode alla legge.
Rileva questa Corte che tali censure non sono condivisibili
La sentenza impugnata, chiarisce che il , non era il soggetto legittimato a ricevere in CP_2 proprio la richiesta di pagamento perché non “proprietario” della predetta società di capitali destinataria dell'ingiunzione e neppure poteva ricevere la richiesta quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non attiene ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza), come già sopra detto. pagina 13 di 19 La difesa dell'ente ha per converso sostenuto “…che le richieste di pagamento sono state espressamente rivolte al sig. nella sua qualità di amministratore della soc. CP_2 [...]
e non certo in proprio o quale “proprietario” di tale società: in tutta Parte_2 evidenza, la dizione di “proprietario” è un mero refuso essendo stato ben esplicitato nelle note del
2017 che l'invito era rivolto alla società e che il sig. Parte_2 CP_2
ricopriva in tale società il ruolo di amministratore” (cfr. testualmente dalla comparsa cit.).
[...]
Si tratta di una considerazione che non fa i conti col tenore dell'ingiunzione rivolta al CP_2
lo si ribadisce, in proprio, e non già quale titolare della società amministrata come si evince
[...] dall'ingiunzione opposta (cfr. doc. nr. 1 in allegato alla citazione nel fascicolo di prime cure). Essa andava rivolta semmai alla società avente causa su cui si era Parte_2 trasferito ogni obbligo convenzionale ai sensi dell'art. 7 dell'atto di compravendita stipulato da quest'ultima nel 2004, atto che contiene un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del
26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio di Manfredonia in data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di Persona_6 tale atto sia nei rapporti con il Comune, sia nei rapporti con gli altri convenzionati…” (cfr. cit.).
Ciò che infatti rileva nella specie è la dedotta (in comparsa dell'appellato e con la spiegata opposizione sub motivo nr. 2, cfr. atti) riconducibilità a delle obbligazioni della società Controparte_2 [...]
Nell'economia del presente gravame, non ha alcuna rilevanza il Parte_2 profilo relativo all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 22 della convenzione urbanistica: tale profilo viene invece in rilievo in altri giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Foggia in parallelo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (segnatamente nei giudizi instaurati dai signori
[...]
e , decisi con sentenze pure Pt_3 Controparte_8 Persona_7 CP_9 impugnate dinanzi a questa Corte).
Ed infatti, negli scritti difensivi dell'opponente/odierno appellato (segnatamente: l'atto di citazione in opposizione;
la comparsa conclusionale e la memoria di replica), l'art. 22 della convenzione non è stato mai invocato essendo stato dedotto (quale secondo motivo di opposizione, illustrato a pagg. 12-13 della citazione), quale unico profilo rilevante per la spiegata opposizione, quello relativo all'estraneità dell'opponente alle obbligazioni ricadenti sulla società di capitali Parte_2
pagina 14 di 19 Il sig. non figura tra i soggetti aderenti, in proprio, al Consorzio e non ha sottoscritto la CP_2
Convenzione urbanistica del 1999; neppure egli è “proprietario” della società, né è titolare di alcun permesso di costruire. Ed infatti, i diritti sul Lotto 7 e sul Lotto 64/S sono stati acquistati dalla società
della quale il sig. è socio e amministratore Parte_2 Controparte_2
e perciò, egli non risponde “in proprio” delle obbligazioni di quest'ultima.
Se, è vero, quindi, che le note prot. 7033/2017 e 8202/2017 del Comune di , sono NT state inviate al perché “titolare” del permesso di costruire n. 12/2006 e Controparte_2
“proprietario” della società e sono state notificate sia alla società Parte_2 in persona dell'amministratore sig. sia al sig. in proprio, Controparte_2 Controparte_2 sull'esplicito presupposto che la società e il sig. fossero coobbligati in solido in quanto CP_2
“titolari” del permesso di costruire e “proprietari” del Lotto 7 e del Lotto 64S, tuttavia, l'ingiunzione è stata notificata solo al in proprio. Controparte_2
Va da sé che, come osservato dal Tribunale il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso conduce alla conferma dell'annullamento dell'ingiunzione opposta, assorbita ogni altra questione logicamente successiva, ivi compreso il contestato profilo di ulteriore responsabilità solidale anche tra comproprietari del medesimo lotto, sulla cui scorta il Comune opposto ha quantificato ed ingiunto il pagamento dei maggiori oneri indennitari sostenuti.
Ne deriva pertanto il rigetto del secondo motivo di appello
5.3 Anche il terzo motivo di appello incidentale rubricato “Erroneità della sentenza gravata in relazione alla asserita illegittimità della procedura di ingiunzione fiscale: violazione dell'art. 2 del
R.D. n. 639/1910. Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza e tardività” è infondato sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli contenuti nell'impugnata sentenza,
Ed infatti, accertato e condiviso quanto sul punto chiarito dal primo Giudice (che “…nello specifico, sia stata scelta la strada di far precedere il recupero da un atto di determinazione del credito che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa comunale, non era tuttavia, stante il suo inequivoco tenore di cui si dirà in seguito, né suscettibile di determinare definitiva acquiescenza per mancata autonoma impugnazione, né tanto meno di esser posto a base dell'ingiunzione opposta. Non vi è dubbio infatti che le predette due note (le uniche sulla cui scorta sono state formate le liste di carico trasmesse dal all'agente della riscossione) costituiscano -secondo quanto, del resto, ha CP_3 pagina 15 di 19 sostenuto la stessa difesa comunale nell'analoga controversia promossa dinanzi al TAR da
[...] semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma Persona_8 valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, come dimostrano
l'omesso avvertimento che, scaduto il termine indicato, l'esazione delle somme sarebbe avvenuta in via coattiva e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 che, ben lungi dal costituire un mero refuso di scrittura, era invece accompagnata dall'espressa indicazione della facoltà per i destinatari di presentare memorie e documenti (come poi avvenuto) e dalla precisazione che, in mancanza di adempimento spontaneo, l'ente avrebbe adìto il giudice competente al fine di ottenere giudizialmente quanto dovuto (segno dell'iniziale intenzione dell'ente comunale di proporre un'azione giudiziale per l'accertamento del suo vantato credito). Non è, del resto, un caso che lo stesso TAR Puglia, nella cit. sentenza n. 884, a fronte dell'identica eccezione di inammissibilità pure in quella sede sollevata dalla difesa comunale, abbia escluso “la configurabilità di impugnazione di note al più qualificabili come atti interruttivi della prescrizione…” cfr. testualmente dall'impugnata sentenza), vi è da dire che rispetto alla dedotta acquiescenza appare tranciante l'aspetto che costituisce il fulcro della opposizione scaturita nell'impugnata sentenza: il destinatario dell'ingiunzione non era il soggetto obbligato sicché a nulla vale la dedotta acquiescenza valevole, semmai, per gli obbligati destinatari delle note e non già per coloro che obbligati non possono formalmente considerarsi visto che in tal modo viene contestato il fondamento stesso dell'obbligo.
5.4 - Con il quarto motivo di appello incidentale, il ha lamentato la violazione dell'art. 4 del CP_3
DM 55/2014 , in quanto trattandosi di controversie seriali (essendo state proposte dinanzi al tribunale di
Foggia e decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576, 2577, 2580,
2581, 2582 del 2023 sulla base della medesima motivazione) il Tribunale avrebbe dovuto aver riguardo al concreto apporto difensivo ed applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
Il motivo è infondato. Ed infatti, al di là delle questioni giuridiche comuni, ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso di questi non è titolare del rapporto dedotto CP_2 nell'ingiunzione opposta) sicchè, non avendo il neppure chiesto la riunione dei giudizi, non CP_3 può affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo. Circa il vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la Corte che pagina 16 di 19 l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni trattate, sicché deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
6. Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla deve evidenziarsi che Controparte_1 detta società ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non avere, il Tribunale, considerato che essa appellante era risultata vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente contro dedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale. A suo dire, il fatto che il Tribunale avesse accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del
D.lgs. n. 446/1997 e l'accoglimento dell'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, essa era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure.
Il motivo è infondato.
Nell'impugnata sentenza è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018, n. 15390; Cass. 9.7.2020, n.
14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n. 13537).
Ora, come insegna la Suprema Corte con la sentenza n. 8496 del 2016, "(....) se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. pagina 17 di 19 Di conseguenza, ritenere che l'opposizione sia stata accolta per motivi imputabili all'ente impositore e non al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non nei rapporti con l'opponente. Senza trascurare che l'eccezione di prescrizione e la obiettata legittimità formale della ingiunzione, fatte valere dall'appellante principale, sono state rigettate come pure la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare) integralmente l'opposizione. E' quindi indubitabile che la sia soccombente nel giudizio di primo grado. Il tutto in disparte il fatto che è stata la Controparte_1
a notificare l'ingiunzione di pagamento all'odierno appellato e a individuarlo quale Controparte_1 unico obbligato, sicché la radice della lite va ad essa imputata.
Ne deriva il rigetto dell'appello principale.
7 - In ordine alle spese di lite del presente grado, considerato il rigetto dell'appello principale e incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore di
[...]
Esse sono liquidate in relazione al valore dei singoli atti di appello, non essendo Controparte_2 consentita la condanna solidale quando, come nella specie, le due parti soccombenti abbiano proposto appelli di valore notevolmente diverso (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16116). Nel caso concreto, l'appellante principale ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione sino ad €. 26.000,00 mentre l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza sotto diversi profili che investono l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso per un valore compreso nello scaglione sino a €.
1.000.000,00. Le spese sono quindi liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria e medi per le altre tre fasi), tenuto conto della non particolare difficoltà , del numero inferiore delle questioni trattate in sede di gravame (rispetto al giudizio di primo grado) e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese devono ritenersi interamente compensate tra la ed il Controparte_1 NT
che sono state rispettivamente evocate in giudizio solo ai fini della integrità del
[...] contraddittorio.
Il rigetto delle contrapposte impugnazioni, inoltre, dà causa, in applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, all'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale rispettivamente proposto da e da avverso la sentenza Controparte_1 NT
n. 2582/2023 emessa il 24/10/2023 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta i contrapposti appelli principale e incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti gli appellanti e li condanna al pagamento delle spese del grado in favore di
, spese che pone rispettivamente a carico di Controparte_2 Controparte_1 liquidandole per compensi in euro 4.888,00, oltre R.S.G., I.V.A. e C.A.P. come per legge e a carico del liquidandole in euro 22.333,00 oltre R.S.G., NT
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. spese compensate tra appellante principale e incidentale;
4. dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei soccombenti, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002
(comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012).
Così deciso in Bari il 22.4.2025
Il Consigliere Relatore
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
Dott. Maria Grazia Caserta - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine
1564, avverso la sentenza n. 2582/2023 emessa il 24/10/2023 dal Tribunale di Foggia pubblicata in pari data e notificata a il giorno 08/11/2023, promossa Controparte_1 da: con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n. 95 in persona del Controparte_1
Presidente del C.d.a. p.t. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Gennaro Melchiorre e Camillo Santagata del Foro di Santa Maria C.V., giusta procura in calce del presente atto resa su foglio separato ed elettivamente domiciliata con loro presso la sede operativa/amministrativa della in Caserta al Corso Giannone n .50, Controparte_1
- appellante principale - nei confronti di
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
27, c.f. difeso, con facoltà anche disgiunte, dal prof. avv. Gianpaolo CodiceFiscale_1
Impagnatiello, e dall'avv. Gianni Cerisano, c.f. , PEC C.F._2
pagina 1 di 19 fax 0881.771905, ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Abate Gimma Email_1
147, presso l'avv. Paola Merico;
- appellato -
e
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. NT
Nino Sebastiano Matassa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, Via Andrea da Bari,
35;
- appellante incidentale –
Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Il Giudizio di primo grado
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'odierno appellato opponeva l'<< ingiunzione recupero crediti>> n. 55502200000065 emessa il 12/01/2022 e notificata il 9/03/2022, con cui quale concessionaria del per la riscossione Controparte_1 NT delle entrate comunali tributarie ed extratributarie, gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 731.906,33 a titolo di recupero delle maggiori indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza di aree PEEP, determinate a seguito di opposizione alla stima con sentenze definitive in relazione ad alcuni terreni ricompresi nel Comparto Edificatorio C1/1 Poggio del Sole-Galluccio, ma appartenenti a soggetti (eredi e , eredi Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3 Per_4
) non aderenti alla Convenzione urbanistica stipulata il 26/11/1999 tra il di
[...] CP_3 [...]
ed i proprietari consorziati nel Consorzio “ . CP_3 Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, poneva la eccepita insussistenza di un titolo idoneo a sorreggere l'azione di riscossione, contestava l'an e il quantum del credito preteso per motivi legati alla procedura di esproprio seguita dall'Ente comunale, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria e deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva.
pagina 2 di 19 Costituitosi tempestivamente il , preliminarmente, eccepiva il difetto di NT giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo e l'inammissibilità dell'avversa opposizione per acquiescenza dell'opponente alle note su cui si fondava l'ingiunzione, note con cui il responsabile di settore aveva quantificato il debito, assumendo la piena legittimità dell'ingiunzione, in quanto emessa in applicazione della regola del perfetto pareggio economico.
Si costituiva, altresì, la che chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo a sua Controparte_1 volta la legittimità dell'ingiunzione impugnata, l'esclusiva legittimazione dell'ente impositore a contraddire su questioni inerenti la formazione della pretesa creditoria e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione.
Con la impugnata sentenza n. 2582/2023, il Tribunale di Foggia, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva l'opposizione spiegata da , e, per l'effetto, annullava Controparte_2 le ingiunzioni opposte e condannava il e la in solido tra Controparte_5 Controparte_1 loro, a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidandole in € 1.713 per esborsi ed € 22.426 per compenso professionale, oltre accessori.
B. L'appello
2. Con atto di appello notificato il 06.12.2023, la previa istanza di inibitoria ex art. Controparte_1
283 c.p.c., ha impugnato detta sentenza in ordine al capo di condanna alle spese di lite e ne ha chiesto la parziale riforma nei termini seguenti: ”...accertare e dichiarare, la parziale nullità della sentenza n.
2582/2023 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di Foggia nella persona della Dr.ssa M. Angela
Marchesiello, pubblicata il 24/10/2023 e notificata, nella parte in cui condanna la in Controparte_1 solido con il al pagamento della spese di lite, per violazione dell'art 91 NT comma 1 c.p.c 3) in parziale riforma della sentenza di primo grado in ordine alla disciplina delle spese giudiziali, condannare il sig al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio in favore di .” Controparte_6
Con comparsa depositata il 05.01.2024, si è costituito tempestivamente il NT
, che ha proposto autonomo appello incidentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “ 1) accogliere l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'opposizione di primo grado condannando l'opponente di primo grado a versare l'importo ingiunto o il diverso importo ritenuto di giustizia;
2) sospendere l'esecutività della sentenza nelle more della definizione dell'appello; 3) respingere l'appello proposto in via principale dalla soc. CP_1 pagina 3 di 19 4) condannare l'attore in primo grado al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore del . “. NT
Con distinta comparsa, si è costituito anche che ha chiesto respingersi le istanze di Controparte_2 sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, perché infondate;
nel merito, ha riproposto ex art.346 c.p.c. le doglianze formulate nell'ambito del secondo motivo di opposizione, concludendo per il rigetto di entrambi gli appelli e per la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti principale e incidentale al rimborso delle spese processuali, compensi processionali compresi.
Respinta l'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali ed eventuali repliche.
All'udienza del 22.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I contrapposti appelli sono infondati e vanno respinti.
3. In via preliminare la Corte rileva che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente comunale evidenziando che la stessa difesa comunale aveva sostenuto la giurisdizione del G.O. dinanzi al giudice amministrativo nei giudizi promossi da altri consorziati e che, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. (in cui vi era stata comunque rinuncia al motivo di opposizione sub IV dell'atto introduttivo), nel giudizio non erano in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della Convenzione del 1999, discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento incorporata nell'ingiunzione opposta, dell'effettiva debenza del conguaglio e della concreta quantificazione del credito.
Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato, innanzitutto, la mancanza, nel caso concreto, di un atto qualificabile come avviso di accertamento, idoneo a fondare la preannunciata azione di riscossione coattiva, giacchè l'ingiunzione opposta, priva di qualsiasi contenuto sostanziale suo proprio, si fondava sull'esclusivo richiamo per relationem a due atti presupposti (le note comunali del responsabile di settore prot. n. 7033 del 6/06/2017 e prot. n. 8202 del 4/07/2017), che costituivano semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza. Tanto non escludeva comunque, l'esame del pagina 4 di 19 merito della pretesa creditoria, che, in ogni caso, non era prescritta. Al riguardo, il Tribunale ha spiegato che (il quale non è tra gli originari consorziati in quanto non figura tra i Controparte_2 firmatari della Convenzione del 1999) era stato attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dalle due ingiunzioni qui opposte) quale “proprietario” della Parte_2
nonché quale “titolare del permesso di costruire” sui lotti n. 7 e 64/S che la predetta
[...] società (di cui l'opponente è socio ed amministratore) ha acquistato dalla con Parte_2 atto di compravendita del 27/10/2004 autenticato nelle firme dal notaio Persona_5
Evidente era l'erroneità dei presupposti in base ai quali erano state notificate al , in CP_2 proprio, le due ingiunzioni in esame: il predetto (che è soggetto giuridico distinto dalla società di capitali di cui è amministratore) non può definirsi “proprietario” della società, né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento nemmeno quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non atteneva agli oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza).
Il Tribunale ha chiarito di non “…comprendere a qual titolo sia stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento delle somme richieste dal in luogo della CP_3 Parte_2
società avente causa su cui si è invece trasferito ogni obbligo convenzionale.” (cfr.
[...] testualmente dalla sentenza impugnata).
Ed infatti, l'art. 7 dell'atto di compravendita stipulato dalla società nel 2004 contiene un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del 26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio di Manfredonia in Persona_6 data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di tale atto sia nei rapporti con il Comune, sia nei rapporti con gli altri convenzionati…”. Ma l'acquirente non era il in proprio sicché non era dato CP_2 comprendere a che titolo fosse stato ingiunto a lui, personalmente, il pagamento solidale delle somme richieste dal CP_3
Se tanto non bastasse a chiarire che il soggetto cui è stata rivolta l'ingiunzione era quello sbagliato, comunque il Tribunale ha spiegato che andava escluso il trasferimento di ogni obbligo convenzionale sull'opponente non potendo qualificare come propter rem l'obbligazione esistente in capo al cedente.
Infatti, dopo la pattuizione di cui all'art. 9, la Convenzione citata (“i privati provvederanno al pagamento delle indennità relative ai terreni ad espropriarsi, in quanto di proprietà di soggetti non pagina 5 di 19 aderenti al Consorzio … ciascuno proporzionalmente alla superficie dei terreni originariamente posseduta nel comparto così come indicato per ciascuno in premessa …”), all'art. 22 precisava testualmente che “tutto quanto stabilito in questo atto, niente escluso od eccettuato, è vincolante anche per gli eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni singolo privato, per cui, in caso di trasferimento, anche parziale ed a qualsiasi titolo o causa, dei lotti di appartenenza e/o dei fabbricati che vi saranno costruiti, il privato (proprietario consorziato, ndr) dovrà fare obbligatoriamente espresso richiamo a questo atto che dovrà essere interamente ed espressamente accettato dall'avente causa. In mancanza, il privato risponderà in solido per tutte le obbligazioni ed obblighi scaturenti da questa convenzione”.
Pur riconoscendo che l'obbligazione di rimborso dei maggiori oneri indennitari di cui è causa non costituisse quindi un' obbligazione propter rem, destinata a circolare e transitare automaticamente in capo agli acquirenti (tale natura ambulatoria dell'obbligazione è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza solo in relazione agli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e a una quota di quelli di urbanizzazione secondaria), il giudice di prime cure ha ritenuto che comunque fosse sempre salva la possibilità della previsione di un meccanismo di successione nel debito (secondo i criteri di mutamento della posizione soggettiva ex latere debitoris) di cui, nella specie, vi era traccia proprio nella pattuizione contenuta nell'art. 22, la cui unica interpretazione possibile, a parere del Tribunale, era quella secondo cui, “…in caso di trasferimento dei lotti e/o delle costruzioni, sarebbe rimasto un obbligo solidale di pagamento in capo al cedente solo nell'ipotesi di mancato richiamo, nel contratto di cessione, della Convenzione ai fini dell'accettazione di tutti gli obblighi in essa contenuti da parte dell'avente causa, viceversa sussistendo, in caso di espresso richiamo, l'obbligo del solo cessionario in virtù del consenso all'accollo liberatorio anticipatamente prestato dal creditore ai sensi CP_3 dell'art. 1273 c.c. (rispetto alla convenzione tra debitore e terzo) proprio con la previsione pattizia di cui all'art. 22.”.
La diversa tesi sostenuta dal secondo cui la norma riguarderebbe i rapporti interni tra cedente CP_3
e cessionario mal si concilierebbe col chiaro tenore letterale del detto art. 22, che utilizzerebbe il termine “privati” proprio per rimarcare la valenza del patto nel rapporto di contrapposizione dei consorziati rispetto alla P.A., nonché l'avverbio “obbligatoriamente” con riferimento al richiamo da farsi negli atti di cessione a tutti gli obblighi, nessuno escluso, assunti con la Convenzione del 1999, pena la solidarietà tra dante causa ed avente causa, pattiziamente introdotta come diretta conseguenza pagina 6 di 19 negativa del mancato rispetto dell'obbligo di inserimento del predetto richiamo nell'atto di cessione.
Né l'interpretazione della clausola offerta dal Tribunale potrebbe contrastare con il principio inderogabile del perfetto pareggio economico, atteso che un conto è discutere della necessità contabile - assolutamente pacifica- del rientro dell'ente da tutto quanto sborsato per l'acquisizione delle aree, altro
è discorrere della trasferibilità di un'obbligazione pecuniaria secondo i diversi modi previsti dalla legge.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste solidalmente a carico di entrambi gli opposti secondo i principi di soccombenza e causalità, evidenziando che quale agente della riscossione, si Controparte_1 era comunque opposta all'accoglimento dell'avversa domanda, sostenendo infondatamente la tesi dell'inammissibilità dell'avversa opposizione e della legittimità formale dell'ingiunzione emessa.
4. Ciò detto, va premesso, in fatto (in base a quanto risulta documentalmente ed incontroverso tra le parti):
-che per poter edificare quanto previsto nel Piano Regolatore, i proprietari dei Comparto C/1, denominato “Poggio del Sole – Galluccio”, avevano presentato al il relativo piano esecutivo, CP_3 successivamente approvato con le delibere consiliari n. 73/1992, n. 186/1993 e n. 43/1994 e con la delibera di Giunta comunale n. 201/1997;
-che esso consentiva la realizzazione di 138.000 metri cubi di edilizia, di cui 69.000 mc destinati all'edilizia privata (lotti dal n. 1 al n. 64/bis) e 69.000 mc destinati all'edilizia residenziale pubblica
(lotti dal n. 66 al n. 74), come riportato dai punti XXIV e XXV della Convenzione urbanistica stipulata il 26.11.1999 tra il Comune di e i proprietari consorziati;
che, pertanto, i privati si NT erano riuniti in un Consorzio, al fine di procedere all'edificazione, ad eccezione di alcuni proprietari, che si erano rifiutati di aderire all'iniziativa;
-che, dunque, i privati consorziati avevano chiesto al di espropriare i suoli dei proprietari non CP_3 aderenti al Consorzio, per assegnarli ad essi consorziati;
-che, una volta eseguiti gli espropri, i privati espropriati intraprendevano una serie di controversie giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esatta determinazione delle indennità, che venivano definitivamente determinate con le sentenze della Corte d'Appello di Bari n. 496/2010, n. 506/2010, n. 1402/2012, ormai passate in giudicato;
pagina 7 di 19 -che, eseguiti i pagamenti degli importi liquidati con le pronunce della Corte di appello n. 496 e 506 del
2010 e n. 1402 del 2012 a favore degli eredi del sig. e l'ente comunale Per_1 Per_2 Per_4 stabiliva di procedere al recupero pro quota delle somme nei confronti dei privati aderenti al consorzio;
-che, in adempimento della deliberazione n.92 del 23.05.2017 del Commissario Straordinario, il
Responsabile di settore, con distinte note prot. n. 7033 del 06.06.2017 e prot. n. 8202 del 04.07.2017, invitava e diffidava i consorziati a rimborsare il Comune dei costi sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree espropriate, avvertendo che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto al recupero delle somme in via giudiziale;
-che, a seguito del mancato riscontro alle predette diffide, il aveva affidato la riscossione delle CP_3 somme predette alla società incaricata per il recupero dei crediti comunali, ovvero la Controparte_1 la quale aveva notificato l'ingiunzione opposta non soltanto ai firmatari della Convenzione, ma anche a tutti i coobbligati in solido, ex art. 9 e 22 della convenzione sottoscritta il 26.11.1999.
Il contenzioso insorto riguarda, quindi, il rimborso dei costi di esproprio delle aree appartenenti ai privati non aderenti al consorzio.
5. Fatta tale premessa circa le questioni da scrutinare, appare opportuno disaminare per primo l'appello incidentale spiegato dal affidato a quattro motivi. NT CP_3
5.1. Con il primo motivo di appello incidentale il eccepisce il “difetto NT di giurisdizione. Violazione dell'art. 11, co. 5, della l. n. 241/1990 e dell'art. 133 co. 1 lett. a) n. 2 del
c.p.a.. “, lamentando l'erronea statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza della Contr giurisdizione del g.o., in contrasto con plurimi pronunciamenti del Puglia investito della medesima questione, che aveva invece ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del g.a.
Ebbene, il Tribunale ha escluso la sussistenza della giurisdizione amministrativa evidenziando che:
“per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a. laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato ex ante il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione ex post pagina 8 di 19 solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento” (Cass. SS.UU. 2009/n. 7573; conf. Cass. SS.UU. 2011/n. 17142;
Cass. SS.UU. 2016/n. 20419; Cass. SS.UU. 2020/n. 25575; Cass. SS.UU. 2021/n. 16083); tale ultima ipotesi rientra invero “…nella clausola di deroga di cui all'art. 133, co. 1 lett. b) Dlg.vo 2010/n. 104 la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (sic Cass. SS.UU. 2021/n. 5423). Nella fattispecie, come puntualizzato dall'opponente nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c., non sono in contestazione questioni relative al rapporto concessorio, non essendo state avanzate domande di risoluzione e/o annullamento parziale della
Convenzione del 1999, ma discutendosi solo della legittimità della pretesa di pagamento di cui all'ingiunzione opposta”.
Ha quindi qualificato l'obbligo incorporato nell'ingiunzione di pagamento come obbligo, riveniente dalla convenzione, che non attinge il rapporto concessorio.
Circa le pronunce del Tar richiamate dal a supporto della spiegata NT eccezione, il Tribunale ha osservato che “ … la diversa conclusione (affermazione della giurisdizione del g.a.) cui è pervenuto il TAR Puglia nell'impugnata sentenza n. 884/2023 prodotta dal
[...]
in allegato alla propria memoria di replica è evidentemente determinata dal fatto NT che, come emerge dalla lettura per esteso della stessa pronuncia, in quel giudizio (a differenza che nel presente) è stata specificamente chiesta l'invalidazione e/o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'art. 9 della Convenzione del 1999, venendo così in rilievo una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241, la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a.”.
La motivazione è conforme a diritto.
Le controversie promosse dall'ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex art. 35 L. n. 865 del 1971, ove non comportanti la spendita di poteri pubblicistici e volte esclusivamente al reclamo di oneri patrimoniali, si appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. (Sez. U, n. 16083 del 9.6.2021).
La S.C., con la richiamata sentenza 5423/2021, ha impartito il principio di diritto secondo cui “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il pagina 9 di 19 trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art.
10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione "ex post" come avvenuto nel caso che ci occupa - la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, ipotesi, quest'ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133
c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (in tali termini v., più recentemente, anche l'ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato”.
Detto indirizzo interpretativo deve confermarsi, posto che, nel caso in esame, non viene in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa n[ l'assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio, ma il petitum sostanziale investe la misura del rimborso, dovuto al pro-quota, dai CP_3 consorziati e loro aventi causa, per l'assegnazione di suoli espropriati (a soggetti non aderenti al consorzio edificatorio) a seguito di definitive determinazioni dell'indennità di esproprio sostenute dal
, nell'ambito del comparto edificatorio da destinare agli interventi di NT edilizia residenziale convenzionati.
Né può addivenirsi a diverse conclusioni sulla base della previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett.
b), cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di beni pubblici: la giurisdizione in parola, nella materia di che trattasi, sussiste "solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, mentre, nell'ipotesi in cui siano messe in discussione, "ex post", la misura del pagina 10 di 19 corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, rientrando nella clausola di deroga di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), la quale esclude dalle controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a concessioni di beni pubblici devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (v. ancora
Cass., Sez. U., 26/02/2021, n. 5423).
Nel caso disaminato dal Tar Puglia, invece, si controverteva della invalidazione ovvero della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della pattuizione contenuta nell'art. 9 della
Convenzione del 1999, ovvero di una controversia afferente all'esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento di cui all'art. 11 L. 1990/n. 241 (la cui giurisdizione è senz'altro devoluta al g.a. ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. a) n. 2 c.p.a). Le medesime considerazioni valgono per la sentenza n. 7406/2024
(allegata dalla difesa del alla memoria del 7.02.2025) con cui il Consiglio di Stato ha rigettato CP_3 il motivo di appello del concernente il difetto di giurisdizione del G.A., ritenendo che: “La CP_3 giurisprudenza ha anche di recente ribadito che in materia di convenzioni urbanistica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo in relazioni a meri comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio anche mediato del potere pubblico (Cass. SS.UU., ord. 8 marzo 2022, n. 7515) ovvero quando si controverta di questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che
l'accordo stesso sostituisce (Cass. SS.UU., ord. 24 giugno 2022, n. 20464).
Alla stregua di tali considerazioni, il primo motivo di appello incidentale deve essere disatteso.
5.2. - Con il secondo motivo di appello incidentale, il censura la decisione di primo grado CP_3
“nella parte in cui ha statuito la carenza di legittimazione passiva per insussistenza del vincolo solidale: violazione degli art. 1273 e 1294 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; violazione del principio del pareggio economico.
A tenore del gravame, il Giudice di prime cure avrebbe innanzitutto violato gli artt. 1273 e 1294 c.c., atteso che nel caso in esame non ricorrerebbe l'accollo liberatorio dal momento che la cessione del debito non libererebbe il debitore cedente se non quando il creditore vi acconsenta;
sicché, in assenza di accollo liberatorio, resterebbe ferma la presunzione di solidarietà. Ha osservato il che la CP_3 decisione era diametralmente opposta a quella del Tar (in una fattispecie analoga, in cui era stato pagina 11 di 19 interpretato l'art. 22 della convenzione per cui è causa), che invece aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della ricorrente, escludendo la sussistenza di un accollo liberatorio ex art. 1273
c.c., come invece dedotto dal primo giudice nella decisione impugnata. Ha altresì osservato che il non aveva aderito al contratto stipulato dall'opponente e, quindi, il cedente/alienante non era CP_3 stato affatto liberato dai suoi obblighi;
negli atti di acquisto esibiti vi era solo un generico riferimento alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, rispetto alla quale l'opponente non era stata neppure parte, sicchè non poteva neppure giovarsene.
La ricostruzione del primo giudice contrasterebbe quindi con la disciplina dell'istituto dell'accollo esterno delineato dall'art. 1373 del c.c. , a norma del quale la liberazione del debitore cedente avviene solo in presenza di una dichiarazione espressa del creditore di liberarlo;
tale dichiarazione oltre ad essere espressa deve essere anche “inequivoca e specifica” (in tale senso TAR Napoli, 9 gennaio 2017,
n. 187, confermata da Consiglio di Stato n. 3127/2019) e deve essere resa dopo la stipula del contratto di accollo e non certo in via anticipata perché creditore in tanto può prestare la sua adesione e liberare il precedente debitore se ha precedentemente verificato l'idoneità delle garanzie offerte dal nuovo creditore.
Inoltre, il Giudice di primo grado avrebbe violato le norme sulla interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. del c.c., posto che l'art. 22 della Convenzione edilizia non potrebbe essere interpretata nel senso che la vendita del bene comporti che l'obbligazione si sia estinta nei confronti dei consorziati alienanti. Ancora, il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio del pareggio economico che trova la sua originaria codificazione nell'art. 35 co. 12 della l. n. 865/1971 (novellato dall'art. 3, co. 63, della L. n. 662/1996): poichè la giurisprudenza pacifica imporrebbe di interpretare le
Convenzioni nel senso di consentire il fine primario e inderogabile del pareggio economico, eventuali clausole che impediscono concretamente il raggiungimento di tale pareggio devono ritenersi nulle.
Ciò premesso, va precisato che il appellante ha individuato quali soggetti obbligati in solido CP_3
(al rimborso dei maggiori costi di acquisizione delle aree), sia gli originari firmatari della Convenzione del 1999 (aderenti al consorzio), sia i loro aventi causa (tra cui l'odierno appellato), ritenendo la sussistenza di un vincolo di solidarietà anche nei rapporti tra i comproprietari del medesimo lotto.
Al riguardo, nella sentenza di primo grado, si legge: “… (il quale non è tra gli Controparte_2 originari consorziati in quanto non figura tra i firmatari della Convenzione del 1999) è stato attinto, insieme a molti altri soggetti, dalle prefate due note comunali (e poi dall'ingiunzione qui opposta) pagina 12 di 19 quale “proprietario” della nonché quale “titolare del permesso Parte_2 di costruire” sui lotti n. 7 e 64/S che la predetta società (di cui l'opponente è socio ed amministratore) ha acquistato dalla con atto di compravendita del 27/10/2004 autenticato Parte_2 nelle firme dal notaio . Evidente è l'erroneità dei presupposti su cui è stata notificata al Persona_5
in proprio l'ingiunzione de qua: il medesimo (che è soggetto giuridico distinto dalla società CP_2 di capitali di cui è amministratore) non è infatti “proprietario” della stessa, né poteva essere destinatario della richiesta di pagamento nemmeno quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non attiene ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza). Non è dato quindi comprendere a qual titolo sia stato ingiunto all'opponente personalmente il pagamento delle somme richieste dal in luogo della società avente causa su cui CP_3 Parte_2 si è invece trasferito ogni obbligo convenzionale.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata).
Con riferimento al rilevato difetto di titolarità passiva del , il Comune appellante si è CP_2 limitato ad obbiettare che le richieste di pagamento sarebbero state rivolte a quest'ultimo, in qualità di amministratore della e non certo in proprio o quale Parte_2
“proprietario” di tale società. La dizione di “proprietario” doveva infatti considerarsi refuso essendo stato ben esplicitato nelle note del 2017 che l'invito era rivolto alla società Parte_2
e che il sig. ricopriva in tale società il ruolo di amministratore.
[...] Controparte_2
Ha, poi, aggiunto che le obbligazioni assunte con la convenzione edilizia si sarebbero trasferite in capo al in qualità di titolare della ai sensi dell'art. CP_2 Parte_2
22 Convenzione cit., non potendo essere escluso il trasferimento di tali obbligazioni in capo all'acquirente in base ad un mero accordo tra le parti, al quale sarebbe rimasto estraneo il Comune, contratto stipulato quindi in frode alla legge.
Rileva questa Corte che tali censure non sono condivisibili
La sentenza impugnata, chiarisce che il , non era il soggetto legittimato a ricevere in CP_2 proprio la richiesta di pagamento perché non “proprietario” della predetta società di capitali destinataria dell'ingiunzione e neppure poteva ricevere la richiesta quale eventuale titolare del permesso di costruire, perché la richiesta di rimborso non attiene ad oneri di urbanizzazione, ma a costi di acquisizione delle aree espropriate a terzi (di cui si vedrà meglio in seguito la differenza), come già sopra detto. pagina 13 di 19 La difesa dell'ente ha per converso sostenuto “…che le richieste di pagamento sono state espressamente rivolte al sig. nella sua qualità di amministratore della soc. CP_2 [...]
e non certo in proprio o quale “proprietario” di tale società: in tutta Parte_2 evidenza, la dizione di “proprietario” è un mero refuso essendo stato ben esplicitato nelle note del
2017 che l'invito era rivolto alla società e che il sig. Parte_2 CP_2
ricopriva in tale società il ruolo di amministratore” (cfr. testualmente dalla comparsa cit.).
[...]
Si tratta di una considerazione che non fa i conti col tenore dell'ingiunzione rivolta al CP_2
lo si ribadisce, in proprio, e non già quale titolare della società amministrata come si evince
[...] dall'ingiunzione opposta (cfr. doc. nr. 1 in allegato alla citazione nel fascicolo di prime cure). Essa andava rivolta semmai alla società avente causa su cui si era Parte_2 trasferito ogni obbligo convenzionale ai sensi dell'art. 7 dell'atto di compravendita stipulato da quest'ultima nel 2004, atto che contiene un espresso richiamo alla Convenzione urbanistica del
26/11/1999, avendo la parte acquirente dichiarato “di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi, gli oneri, le limitazioni e le facoltà scaturenti dal citato atto di convenzione edilizia e di regolamentazione di volumetria per notaio di Manfredonia in data 26/11/1999, obbligandosi al rispetto di Persona_6 tale atto sia nei rapporti con il Comune, sia nei rapporti con gli altri convenzionati…” (cfr. cit.).
Ciò che infatti rileva nella specie è la dedotta (in comparsa dell'appellato e con la spiegata opposizione sub motivo nr. 2, cfr. atti) riconducibilità a delle obbligazioni della società Controparte_2 [...]
Nell'economia del presente gravame, non ha alcuna rilevanza il Parte_2 profilo relativo all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 22 della convenzione urbanistica: tale profilo viene invece in rilievo in altri giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Foggia in parallelo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (segnatamente nei giudizi instaurati dai signori
[...]
e , decisi con sentenze pure Pt_3 Controparte_8 Persona_7 CP_9 impugnate dinanzi a questa Corte).
Ed infatti, negli scritti difensivi dell'opponente/odierno appellato (segnatamente: l'atto di citazione in opposizione;
la comparsa conclusionale e la memoria di replica), l'art. 22 della convenzione non è stato mai invocato essendo stato dedotto (quale secondo motivo di opposizione, illustrato a pagg. 12-13 della citazione), quale unico profilo rilevante per la spiegata opposizione, quello relativo all'estraneità dell'opponente alle obbligazioni ricadenti sulla società di capitali Parte_2
pagina 14 di 19 Il sig. non figura tra i soggetti aderenti, in proprio, al Consorzio e non ha sottoscritto la CP_2
Convenzione urbanistica del 1999; neppure egli è “proprietario” della società, né è titolare di alcun permesso di costruire. Ed infatti, i diritti sul Lotto 7 e sul Lotto 64/S sono stati acquistati dalla società
della quale il sig. è socio e amministratore Parte_2 Controparte_2
e perciò, egli non risponde “in proprio” delle obbligazioni di quest'ultima.
Se, è vero, quindi, che le note prot. 7033/2017 e 8202/2017 del Comune di , sono NT state inviate al perché “titolare” del permesso di costruire n. 12/2006 e Controparte_2
“proprietario” della società e sono state notificate sia alla società Parte_2 in persona dell'amministratore sig. sia al sig. in proprio, Controparte_2 Controparte_2 sull'esplicito presupposto che la società e il sig. fossero coobbligati in solido in quanto CP_2
“titolari” del permesso di costruire e “proprietari” del Lotto 7 e del Lotto 64S, tuttavia, l'ingiunzione è stata notificata solo al in proprio. Controparte_2
Va da sé che, come osservato dal Tribunale il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso conduce alla conferma dell'annullamento dell'ingiunzione opposta, assorbita ogni altra questione logicamente successiva, ivi compreso il contestato profilo di ulteriore responsabilità solidale anche tra comproprietari del medesimo lotto, sulla cui scorta il Comune opposto ha quantificato ed ingiunto il pagamento dei maggiori oneri indennitari sostenuti.
Ne deriva pertanto il rigetto del secondo motivo di appello
5.3 Anche il terzo motivo di appello incidentale rubricato “Erroneità della sentenza gravata in relazione alla asserita illegittimità della procedura di ingiunzione fiscale: violazione dell'art. 2 del
R.D. n. 639/1910. Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza e tardività” è infondato sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli contenuti nell'impugnata sentenza,
Ed infatti, accertato e condiviso quanto sul punto chiarito dal primo Giudice (che “…nello specifico, sia stata scelta la strada di far precedere il recupero da un atto di determinazione del credito che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa comunale, non era tuttavia, stante il suo inequivoco tenore di cui si dirà in seguito, né suscettibile di determinare definitiva acquiescenza per mancata autonoma impugnazione, né tanto meno di esser posto a base dell'ingiunzione opposta. Non vi è dubbio infatti che le predette due note (le uniche sulla cui scorta sono state formate le liste di carico trasmesse dal all'agente della riscossione) costituiscano -secondo quanto, del resto, ha CP_3 pagina 15 di 19 sostenuto la stessa difesa comunale nell'analoga controversia promossa dinanzi al TAR da
[...] semplici inviti/diffide al pagamento e cioè “atti paritetici sprovvisti di autonoma Persona_8 valenza provvedimentale” insuscettibili di divenire definitivi per acquiescenza, come dimostrano
l'omesso avvertimento che, scaduto il termine indicato, l'esazione delle somme sarebbe avvenuta in via coattiva e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 che, ben lungi dal costituire un mero refuso di scrittura, era invece accompagnata dall'espressa indicazione della facoltà per i destinatari di presentare memorie e documenti (come poi avvenuto) e dalla precisazione che, in mancanza di adempimento spontaneo, l'ente avrebbe adìto il giudice competente al fine di ottenere giudizialmente quanto dovuto (segno dell'iniziale intenzione dell'ente comunale di proporre un'azione giudiziale per l'accertamento del suo vantato credito). Non è, del resto, un caso che lo stesso TAR Puglia, nella cit. sentenza n. 884, a fronte dell'identica eccezione di inammissibilità pure in quella sede sollevata dalla difesa comunale, abbia escluso “la configurabilità di impugnazione di note al più qualificabili come atti interruttivi della prescrizione…” cfr. testualmente dall'impugnata sentenza), vi è da dire che rispetto alla dedotta acquiescenza appare tranciante l'aspetto che costituisce il fulcro della opposizione scaturita nell'impugnata sentenza: il destinatario dell'ingiunzione non era il soggetto obbligato sicché a nulla vale la dedotta acquiescenza valevole, semmai, per gli obbligati destinatari delle note e non già per coloro che obbligati non possono formalmente considerarsi visto che in tal modo viene contestato il fondamento stesso dell'obbligo.
5.4 - Con il quarto motivo di appello incidentale, il ha lamentato la violazione dell'art. 4 del CP_3
DM 55/2014 , in quanto trattandosi di controversie seriali (essendo state proposte dinanzi al tribunale di
Foggia e decise dal medesimo giudice controversie proposte da altri proprietari, rappresentati dai medesimi procuratori, rispetto alle quali il tribunale si era espresso con le sentenze 2576, 2577, 2580,
2581, 2582 del 2023 sulla base della medesima motivazione) il Tribunale avrebbe dovuto aver riguardo al concreto apporto difensivo ed applicare gli onorari al minimo, mentre invece aveva applicato il parametro medio.
Il motivo è infondato. Ed infatti, al di là delle questioni giuridiche comuni, ciascuna causa si fonda su presupposti fattuali differenti (nel caso di questi non è titolare del rapporto dedotto CP_2 nell'ingiunzione opposta) sicchè, non avendo il neppure chiesto la riunione dei giudizi, non CP_3 può affermarsi che si tratti di cause identiche presupponenti un identico apporto difensivo. Circa il vizio prospettato in relazione alla mancata liquidazione dei c.d. minimi tariffari, reputa la Corte che pagina 16 di 19 l'applicazione dei parametri medi, senza scostamento dagli stessi, appare congrua in relazione alle questioni trattate, sicché deve ritenersi che il motivo legato alla mancata applicazione dell'art. 4, secondo comma, del DM 55/2014, sia infondato.
6. Passando all'esame dell'appello principale proposto dalla deve evidenziarsi che Controparte_1 detta società ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non avere, il Tribunale, considerato che essa appellante era risultata vittoriosa in relazione ai motivi di opposizione come formulati nei suoi confronti, avendo la stessa correttamente contro dedotto in ordine alle eccezioni dell'opponente rigettate dal Tribunale. A suo dire, il fatto che il Tribunale avesse accolto le proprie eccezioni, di fatto rigettando l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 del
D.lgs. n. 446/1997 e l'accoglimento dell'opposizione per motivi non imputabili al concessionario non poteva comportare la propria condanna alle spese, in quanto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, essa era risultata - pure con riferimento alla eccepita prescrizione - totalmente vittoriosa e, quindi, non soccombente nel giudizio di prime cure.
Il motivo è infondato.
Nell'impugnata sentenza è stato richiamato il consolidato principio secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore» (Cass. 13.6.2018, n. 15390; Cass. 9.7.2020, n.
14502; Cass. 23.4.2019, n. 11157; Cass. 30.5.2018, n. 13537).
Ora, come insegna la Suprema Corte con la sentenza n. 8496 del 2016, "(....) se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” in quanto più rispondente alla ratio della normativa di cui agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. pagina 17 di 19 Di conseguenza, ritenere che l'opposizione sia stata accolta per motivi imputabili all'ente impositore e non al concessionario, appare in contrasto con la giurisprudenza richiamata, che appunto evidenzia come tale circostanza rilevi solo nei rapporti interni e non nei rapporti con l'opponente. Senza trascurare che l'eccezione di prescrizione e la obiettata legittimità formale della ingiunzione, fatte valere dall'appellante principale, sono state rigettate come pure la domanda diretta a far dichiarare inammissibile (o comunque, a fare rigettare) integralmente l'opposizione. E' quindi indubitabile che la sia soccombente nel giudizio di primo grado. Il tutto in disparte il fatto che è stata la Controparte_1
a notificare l'ingiunzione di pagamento all'odierno appellato e a individuarlo quale Controparte_1 unico obbligato, sicché la radice della lite va ad essa imputata.
Ne deriva il rigetto dell'appello principale.
7 - In ordine alle spese di lite del presente grado, considerato il rigetto dell'appello principale e incidentale, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in favore di
[...]
Esse sono liquidate in relazione al valore dei singoli atti di appello, non essendo Controparte_2 consentita la condanna solidale quando, come nella specie, le due parti soccombenti abbiano proposto appelli di valore notevolmente diverso (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/06/2024, n.16116). Nel caso concreto, l'appellante principale ha impugnato solo il capo delle spese ricompreso nello scaglione sino ad €. 26.000,00 mentre l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza sotto diversi profili che investono l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso per un valore compreso nello scaglione sino a €.
1.000.000,00. Le spese sono quindi liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria e medi per le altre tre fasi), tenuto conto della non particolare difficoltà , del numero inferiore delle questioni trattate in sede di gravame (rispetto al giudizio di primo grado) e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese devono ritenersi interamente compensate tra la ed il Controparte_1 NT
che sono state rispettivamente evocate in giudizio solo ai fini della integrità del
[...] contraddittorio.
Il rigetto delle contrapposte impugnazioni, inoltre, dà causa, in applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, all'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale rispettivamente proposto da e da avverso la sentenza Controparte_1 NT
n. 2582/2023 emessa il 24/10/2023 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta i contrapposti appelli principale e incidentale e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti gli appellanti e li condanna al pagamento delle spese del grado in favore di
, spese che pone rispettivamente a carico di Controparte_2 Controparte_1 liquidandole per compensi in euro 4.888,00, oltre R.S.G., I.V.A. e C.A.P. come per legge e a carico del liquidandole in euro 22.333,00 oltre R.S.G., NT
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. spese compensate tra appellante principale e incidentale;
4. dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei soccombenti, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002
(comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012).
Così deciso in Bari il 22.4.2025
Il Consigliere Relatore
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
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