TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5074/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5074/2025 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al giudice dr. ER LO NN è comparsa l'Avv. Pt_1
, la quale dichiara di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione e all'azione, e
[...]
l'Avv. Linthout, in sostituzione dell'Avv. Marotta, il quale chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. Il Giudice, dato atto, invita le parti alle precisazioni delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. Entrambi i difensori chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'Avv. Delle Fraine chiede la dichiarazione di compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Linthout chiede la condanna al rimborso delle spese del giudizio di opposizione sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, dato atto si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
ER LO NN
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ERpaolo NN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5074/2025 R.G., promossa da:
(C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
opponente contro
in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARIA GABRIELLA MAROTTA P.IVA_1 opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Delle Fraine ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa dalla
[...]
in forza delle cartelle esattoriali: 1) n.12220220025805337000; 2) n. Controparte_2
12220250005393301; 3) n. 12220250003975754000; 4) n. 12220240023245371000.
In particolare, l'opponente ha evidenziato, tra l'altro. di aver pagato dopo l'intimazione di pagamento, la prima e la quarta cartella, di aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione del pagamento della seconda cartella e di aver impugnato dinanzi al giudice tributario la terza cartella.
Si è costituita in giudizio l' e ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, evidenziando, tra l'altro, che il pagamento e la rateizzazione era avvenuti successivamente al pignoramento, che era stato conseguentemente ridotto, con pagina 2 di 3 legittima prosecuzione dell'azione esecutiva, quanto meno per la terza cartella.
All'odierna udienza le parti hanno dedotto l'avvenuta rinuncia all'opposizione da parte dell'opponente e hanno chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, che, conseguentemente, va emessa.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che: 1) l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione, a fronte della rinuncia al pignoramento, confermata nella memoria depositata dall'opposta con memoria il 29.10.25; 2) l'opposta non ha specificato il motivo della rinuncia integrale all'azione esecutiva anche per la terza cartella, dopo averne affermato la legittimità in sede di costituzione;
3) conseguentemente non può essere espresso un giudizio di soccombenza virtuale favorevole all'opposta stessa;
4) come richiesto dall'opponente, deve quindi essere disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona 13.11.25
Il giudice
ER LO NN
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5074/2025 tra
Parte_1
opponente e
Controparte_1
opposta
Oggi 13 novembre 2025 innanzi al giudice dr. ER LO NN è comparsa l'Avv. Pt_1
, la quale dichiara di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione e all'azione, e
[...]
l'Avv. Linthout, in sostituzione dell'Avv. Marotta, il quale chiede pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. Il Giudice, dato atto, invita le parti alle precisazioni delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. Entrambi i difensori chiedono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L'Avv. Delle Fraine chiede la dichiarazione di compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Linthout chiede la condanna al rimborso delle spese del giudizio di opposizione sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Il Giudice, dato atto si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura la seguente sentenza.
Il giudice
ER LO NN
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ERpaolo NN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5074/2025 R.G., promossa da:
(C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
opponente contro
in persona del legale rappresentante (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARIA GABRIELLA MAROTTA P.IVA_1 opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv. Delle Fraine ha proposto opposizione all'esecuzione intrapresa dalla
[...]
in forza delle cartelle esattoriali: 1) n.12220220025805337000; 2) n. Controparte_2
12220250005393301; 3) n. 12220250003975754000; 4) n. 12220240023245371000.
In particolare, l'opponente ha evidenziato, tra l'altro. di aver pagato dopo l'intimazione di pagamento, la prima e la quarta cartella, di aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione del pagamento della seconda cartella e di aver impugnato dinanzi al giudice tributario la terza cartella.
Si è costituita in giudizio l' e ha contestato la Controparte_3 fondatezza dell'opposizione, evidenziando, tra l'altro, che il pagamento e la rateizzazione era avvenuti successivamente al pignoramento, che era stato conseguentemente ridotto, con pagina 2 di 3 legittima prosecuzione dell'azione esecutiva, quanto meno per la terza cartella.
All'odierna udienza le parti hanno dedotto l'avvenuta rinuncia all'opposizione da parte dell'opponente e hanno chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, che, conseguentemente, va emessa.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che: 1) l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione, a fronte della rinuncia al pignoramento, confermata nella memoria depositata dall'opposta con memoria il 29.10.25; 2) l'opposta non ha specificato il motivo della rinuncia integrale all'azione esecutiva anche per la terza cartella, dopo averne affermato la legittimità in sede di costituzione;
3) conseguentemente non può essere espresso un giudizio di soccombenza virtuale favorevole all'opposta stessa;
4) come richiesto dall'opponente, deve quindi essere disposta la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona 13.11.25
Il giudice
ER LO NN
pagina 3 di 3