Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/12/2024, n. 30792
CASS
Ordinanza 2 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 02/12/2024, n. 30792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30792
Data del deposito : 2 dicembre 2024

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